Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.