Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 2
È illegittima l'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza dichiarativa di fallimento anche se pronunciata anteriormente al D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ha ordinato l'eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione della sentenza di fallimento nei confronti del ricorrente).
L'attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria della competenza a decidere sulle controversie concernenti le iscrizioni e le certificazioni del casellario giudiziale comporta il potere di ordinare l'eliminazione delle annotazioni non suscettibili di iscrizione o che devono essere eliminate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2009, n. 8317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8317 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M.Stefania - Consigliere - N. 3414
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 31813/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto:
UM NI, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 22.6.2009 del Tribunale di Padova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata o, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta proposta nell'interesse di UM DI, volta ad ottenere l'ordine di cancellare dal sistema informativo del Casellario l'iscrizione della sentenza che il 23.3.1999 aveva dichiarato il fallimento del DI in estensione del fallimento della società in accomandita semplice della quale era socio.
Osservava che - anche a convenirsi con la difesa quanto a illegittimità sopravvenuta dell'iscrizione, per effetto della sentenza n. 39 del 2008 Corte Cost. (in relazione alla retroattività delle modifiche recate al sistema delle incapacità del fallito e della sua "riabilitazione") e delle modifiche recate al D.P.R. n. 313 del 2002 dal D.Lgs. n. 169 del 2007 - era comunque inibito al giudice ordinario impartire ordini all'autorità amministrativa e, dunque, imporgli la cancellazione dell'iscrizione.
2. Ricorre il DI a mezzo del difensore avvocato Vangelista Vittorio, che chiede l'annullamento dell'ordinanza, denunziando violazione e inosservanza di legge.
Afferma che a seguito delle modifiche recate alla legge fallimentare e al Testo unico sul Casellario giudiziale dal D.Lgs. n. 197 del 2007 e della sentenza n. 30 del 2008 della Corte costituzionale, la iscrizione della sentenza di fallimento nel casellario giudiziale è illegittima.
Il Tribunale, pur ammettendolo, aveva erroneamente ritenuto che non era in sua potestà ordinare la cancellazione della iscrizione richiamando principi oramai superati della giurisprudenza di legittimità.
In realtà proprio il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40 prevede che l'autorità giudiziaria decida sulle questioni concernenti le iscrizioni e, dunque, disponga l'eliminazione di quelle illegittime, come d'altra parte ha ribadito la circolare 22.9.2008 del Ministero della Giustizia e aveva già indicato il D.M. 25 gennaio 2007 che dettava le regole procedurali per l'attuazione del D.P.R. n. 313 del 2002. D'altronde, sostiene, anche il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 15, commi 2 e 3, comma 1, lett. d) prevedono la iscrizione dei provvedimenti di correzione dei provvedimenti già iscritti.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
1.1. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta del ricorrente di cancellazione della iscrizione del suo fallimento, oramai chiuso, dal Casellario giudiziale, affermando che non era in suo potere impartire ordini a detto Ufficio, come a nessuna Autorità amministrativa, stante il principio posto dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E. Il presupposto, che pure parrebbe trovare eco in alcune pronunzie di questa Corte (cfr. Sez. 1^, n. 38033 del 18/06/2004; Sez. 1^, n. 1309 del 25/11/2008) non può, ad avviso del Collegio, essere condiviso. L'iscrizione nel casellario certifica per estratto l'esistenza di sentenze e risponde ad una esigenza di documentazione, che costituisce un effetto, non penale (che altrimenti non potrebbe sopravvivere ad esempio all'amnistia), delle sentenze medesime (C. Cost. n. 182 del 1972, n. 225 del 1975). Tradizionalmente, perciò, le iscrizioni e le cancellazioni sono sorvegliate dall'Autorità giudiziaria, alla quale veniva espressamente riconosciuta dal codice di procedura del 1930, ad esempio, la potestà di ordinare con le pronunzie di proscioglimento la eliminazione delle iscrizioni delle pene accessorie provvisorie applicate (art. 381 c.p.p., comma 2 del 1930 e art. 479 c.p.p., comma 5 del 1930). L'art. 685 del codice di rito vigente prevedeva (sostanzialmente ricalcando l'art. 603 del codice del 1930) che l'Ufficio del Casellario giudiziale operasse "sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica", e a tale disposizione si raccordava quindi l'art. 690, che, innovando invece rispetto all'art. 610 del codice del 1930, stabiliva che ogni eventuale questione concernente le iscrizioni o i certificati andasse quindi risolta nelle forme dell'incidente d'esecuzione dal Tribunale del luogo ove aveva sede l'ufficio del casellario.
Il sistema, in attuazione dell'art. 2, direttiva n. 96, della Legge- delega, era volto ad assicurare "garanzie di giurisdizionalità" nella materia delle iscrizioni e delle certificazioni, intesa quale aspetto della fase di esecuzione in quanto relativa, appunto, agli effetti delle sentenze.
Le disposizioni sono state "abrogate" dal D.P.R. n. 313 del 2002, art. 52. Tuttavia detto testo costituisce mera raccolta di norme secondarie (D.P.R. n. 312 del 2002) e primarie (D.Lgs. n. 311 del 2002, che a sua volta raccoglie le norme del codice di rito e delle disposizioni d'attuazione), oggetto di semplificazione e coordinamento formale, a mente della L. n. 50 del 1998, art. 7 e allegato 1, nn. 8 e 55;
con la conseguenza che ogni eventuale dubbio interpretativo va risolto avendo a mente il valore e il significato sistematicamente da assegnare alle disposizioni originarie.
Anche ammettendo perciò (come dice la circolare ministeriale 23.5.2003) che, non essendo più prevista nel D.P.R. n. 313 del 2002 la vigilanza specifica sul servizio del casellario giudiziale ad opera del Procuratore della Repubblica, non sono più applicabili le disposizioni che indicavano in maniera circostanziata le modalità di detta vigilanza sul funzionamento del servizio (regolamento R.D. n. 778 del 1931, art. 19 e connesse istruzioni D.M. 6 ottobre 1931), deve escludersi che l'opera di semplificazione e coordinamento realizzata dal Testo Unico abbia potuto far venire meno la generale funzione di vigilanza, sulla attività degli uffici del Casellario deputati alla raccolta dei dati e alla loro iscrizione, ad opera dell'Autorità giudiziaria che cura l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
o che possa avere eroso la effettività della garanzia di giurisdizione voluta dal legislatore primario per tale materia, che, come detto, concerne l'esatta realizzazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali e dunque l'esecuzione in senso lato delle sentenze.
D'altronde il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 2, lett. m) definisce l'"ufficio iscrizione" come "l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenza nella materia del presente testo unico".
E l'art. 40 del medesimo decreto, recependo le disposizioni dell'art. 689 del codice di rito, prevede che sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale decide il Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio nel cui ambito territoriale è nata la persona interessata.
La competenza a decidere delle questioni concernenti le iscrizioni e le certificazioni del Casellario giudiziale, assegnata all'autorità giudiziaria, comporta di conseguenza che essa non solo possa, ma debba provvedere ad ordinare la eliminazione della iscrizione che accerta erronea, perché spetta all'Autorità giudiziaria dare disposizioni in ordine agli effetti delle proprie sentenze, quale che sia l'ufficio "amministrativo" che deve curarne l'esecuzione e la documentazione.
Non ha ragione d'essere evocata, dunque, la previsione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, All. E, che discende dal principio della divisione dei poteri e riguarda il tenore delle pronunzie dell'A.G.O. aventi ad oggetto la lesione di un diritto per effetto di un atto dell'Autorità amministrativa che costituisce esplicazione o esercizio di potestà amministrativa;
di modo che restano estranei alla sfera di non interferenza individuata da detta norma gli effetti dell'attività giurisdizionale e di quella, di esecuzione, ad essa connessa.
2. Riconosciuto che l'attribuzione della competenza a decidere sulle controversie in materia di iscrizione comporta il potere di ordinare l'eliminazione delle annotazioni che non possono essere iscritte o che vanno eliminate, deve quindi anche riconoscersi che nel caso in esame, relativo al iscrizione di sentenza dichiarativa di fallimento (in estensione) da tempo chiuso, andava ordinata l'eliminazione di detta iscrizione.
2.1. Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 50 e 142 (cosiddetta "Legge fallimentare"), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e successive modificazioni, facevano automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell'interessato fino al passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile e alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro.
Mai istituito il "Pubblico registro dei falliti", la pubblicità prevista dall'art. 50 era realizzata dall'iscrizione nell'Albo dei falliti di cui all'art. 697 del codice di commercio e dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, secondo le previsioni recepite nel D.P.R. n. 313 del 2002, che costituisce la disciplina interessata dal ricorso.
La Corte di Strasburgo, con numerosissime pronunce (molte addirittura "seriali", cfr. ex plurimis, sentenze 23.3.2006, TI c. Italia, ric. n. 77962/01; 23.3.2006 Campagnano c. Italia, ric. n. 77955/01;
23.3.2006, Albanese c. Italia, ric. n. 77924/01), aveva ritenuto le disposizioni della legge fallimentare lesive dei diritti della persona, perché incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e foriere, quindi, di un'ingerenza "non necessaria in una società democratica".
Adeguandosi all'indicazione della Corte europea, il legislatore, con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 entrato in vigore il 16.1.2006, ha inteso tracciare le linee di una riforma organica della disciplina del fallimento, e in tale contesto ha abrogato del R.D. n. 267 del 1942, l'art. 50 sopprimendo così l'albo dei falliti, e ha riscritto gli artt. 142 - 144 del medesimo decreto che regolavano la riabilitazione civile del fallito, sostituendo a tale istituto quello dell'esdebitazione.
2.1. Una lettura sistematica della novella rendeva evidente che essa, ancor prima delle successive integrazioni correttive, aveva immediati riflessi sul regime delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei certificati rilasciabili (certificato generale, certificato civile, certificato per ragioni di elettorato), a norma del D.P.R. n. 313 del 2002. Quanto alle iscrizioni, l'art. 3, comma 1 lett. q), prevedeva che dovevano essere iscritti, per estratto "i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare;
quelli di chiusura del fallimento;
quelli di riabilitazione del fallito", la disposizione doveva dunque ritenersi implicitamente abrogata per la parte che faceva menzione della iscrizione della riabilitazione del fallito.
Quanto ai certificati, l'art. 24, comma 1, lett. n) e l'art. 26, comma 1, lett. b), prevedevano che nei certificati generale e civile (da rilasciare a richiesta dell'interessato, ex art. 23, o delle amministrazioni pubbliche, ex art. 28) andassero riportate le iscrizioni esistenti nel casellario "ad eccezione di quelle relative" "ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva".
Abrogata la riabilitazione civile, e prevedendo la nuova disciplina che gli effetti personali del fallimento cessano tutti con la chiusura della procedura, doveva intendersi che una volta divenuto definitivo il provvedimento che chiude il fallimento (equiparato dunque a detti effetti alla riabilitazione), nei certificati non potevano più figurare le iscrizioni ad esso relative (in tal senso, espressamente, Sez. 1^, n. 40513 del 02/10/2008, Gulleri). Quanto al certificato per ragioni di elettorato, poiché in esso vanno riportate le iscrizioni "che incidono sul diritto elettorale, ai sensi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 2 e successive modificazioni", il D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 152, comma 1, lett. a) abrogando del comma 1, di detto articolo, la lett. a) (che prevedeva che non sono elettori: "coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento"), aveva l'effetto di escludere che potesse riportarsi la iscrizione della sentenza di fallimento.
L'art. 150 del Decreto, recante la disciplina transitoria, prevedeva tuttavia che "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore".
2.2. È stato quindi emanato il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, integrativo e correttivo, in vigore dal 1^ gennaio 2008, anch'esso d'intervento sistematico, che all'art. 21, comma 1, ha espressamente disposto altresì la abrogazione delle norme del D.P.R. n. 313 del 2002 che si riferivano alla iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di fallimento. Sono state in particolare abrogati:
il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 3, comma 1, lett. l), che, come detto, disciplinava la iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto la dichiarazione di fallimento;
l'art. 5, comma 2, lett. i), che, a sua volta, prevedeva la eliminazione della iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento solo in caso di intervenuta revoca definitiva dello stesso;
l'art. 24, comma 1, lett. n), l'art. 26, comma 1, lett. b), che, come detto, disciplinavano la non inseribilità nei certificati del casellario giudiziale della sentenza dichiarativa del fallimento in caso di riabilitazione;
l'art. 25, comma 1, lett. n), che prevedeva la non iscrizione nel certificato penale richiesto dall'interessato (e tramite i rinvii degli artt. 23 e 28, dalle pubbliche amministrazioni) delle sentenze di fallimento.
Il medesimo art. 21, comma 2, precisava che, "per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto nel D.P.R. n. 313 del 2002, art. 24, comma 1, lett. n), e art. 26, comma 1, lett. b), all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento". Ai sensi dell'art. 22, comma 2, le disposizioni del decreto "si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore".
Le modifiche legislative sono state di conseguenza generalmente interpretate, anche sulla scorta della Relazione d'accompagnamento al decreto correttivo, come operanti solo per il futuro sia con riguardo alle ricadute dell'abrogazione del R.D. n. 267 del 1942, degli artt. 50 e 142 sia, più in particolare, in relazione alle modifiche recate alla disciplina delle iscrizioni nel Casellario giudiziale. È però intervenuta la Corte costituzionale, che, investita di questione di legittimità concernente i perduranti effetti del sistema di incapacità personali previgente, con la sentenza n. 39 del 2008, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del R.D. n.267 del 1942, dell'art. 50 e dell'art. 142 in quanto concernenti, il primo, la istituzione del Pubblico registro dei falliti e la previsione della permanenza delle incapacità connesse allo status di fallito fin tanto che dura la predetta iscrizione e, il secondo, la cancellazione della iscrizione in questione e la cessazione delle ricordate incapacità solo a seguito della definitività della sentenza di riabilitazione, precisando, sulla scorta della giurisprudenza formatasi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art.3 Cost. proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche "dopo la chiusura del fallimento (... senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela".
2.3. Alla fine, anche il problema concernente l'asserita impossibilità di "cancellare" dal Casellario giudiziale la iscrizione di pregresse sentenze dichiarative del fallimento, se non in caso di revoca, è stato portato all'attenzione della Corte costituzionale.
Ma questa volte il Giudice delle leggi, alla luce del nuovo assetto normativo complessivamente formatosi anche grazie alla declaratoria d'illegittimità costituzionale appena ricordata, con l'ordinanza n. 87 del 2008 ha restituito gli atti al giudice rimettente invitandolo a valutare la perdurante rilevanza della questione sollevata, "anche in considerazione di eventuali ulteriori prospettive interpretative costituzionalmente orientate" (analogo invito formulando, poi, con l'ordinanza n. 274 del 2008, in relazione alla non menzione dei provvedimenti concernenti fallimento pregresso nei certificati, generale e civile, del casellario giudiziale rilasciati a richiesta dell'interessato).
L'invito, ancorché indiretto, non può non essere accolto. È dato certo che le sentenze dichiarative di fallimento non debbono più essere iscritte nel casellario giudiziario, la pubblicità essendo in ogni caso assicurata dall'iscrizione nel registro delle imprese R.D. n. 672 del 1942, ex art. 17. Dal fallimento non possono d'altra parte conseguire più effetti personali che permangono dopo la chiusura di fallimento. La iscrizione nel Casellario giudiziale, che serviva a documentare e a ostendere detti effetti e che rendeva operante la previsione dell'annotazione nel Pubblico registro previsto dal R.D. n. 267 del 1942, art. 50 - mai attuato e che secondo la Dottrina "viveva"
appunto mediante l'iscrizione nel Casellario giudiziale -, non ha ragione di permanere dopo l'abrogazione e la declaratoria d'illegittimità costituzionale, ex tunc, di tale forma di pubblicità e dei suoi effetti.
L'abrogazione, sempre con effetto ex tunc, della riabilitazione civile, priva inoltre il fallito anche della possibilità di avere attestazione di comportamenti che in qualche modo potevano valere a bilanciare l'annotazione del fallimento.
In conclusione, il permanere, per i fallimenti pregressi e dopo la loro chiusura, di un'iscrizione che serviva a rappresentare un'"onta", senza che da essa possa conseguire alcun effetto, ma senza poter dare atto che è stata emendata, appare privo di giustificazione razionale e inutilmente discriminatorio se paragonato alla disciplina a regime prima illustrata.
A fronte, il dato formale, costituito dalle disposizioni transitorie del decreto correttivo, non appare insuperabile, potendosi ritenere, seguendo la ratio decidendi di C. cost. n. 38 del 2008 e i moniti della Corte europea in tema di incapacità personali del fallito che sopravvivono alla sentenza di fallimento, che occorre distinguere tra irretroattività della novella quanto a presupposti, condizioni e svolgimento delle procedure concorsuali, da un lato;
immediata sua doverosa applicazione quanto a cessazione degli effetti personali all'atto della chiusura della procedura e, dunque, a eliminazione delle iscrizioni che a tali effetti erano collegate, dall'altro.
3. Discende dalle considerazioni sin qui svolte che il provvedimento impugnato - che, come ricordato all'inizio, aveva dichiarato inammissibile la domanda di eliminazione della iscrizione di un fallimento da tempo già chiuso - deve essere annullato senza rinvio e deve essere ordinata l'eliminazione dal Casellario giudiziale della iscrizione della sentenza n. 195 del 1996 con la quale il 2.3.1999 il Tribunale di Padova aveva dichiarato il fallimento del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ordina l'eliminazione dal Casellario giudiziale della iscrizione della sentenza di fallimento n. 196 del 1996, pronunciata dal Tribunale di Padova il 2.3.1999 nei confronti di UM DI. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010