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- 1. L'estinzione della procedura esecutiva ha natura meramente dichiarativaAntonio Sansonetti · https://www.studiocataldi.it/ · 17 ottobre 2024
I fatti La pronuncia Il principio giuridico I fatti [Torna su] Il debitore proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che escludeva la possibilità di dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare, nonostante la rinuncia del creditore procedente in data 17.02.2024, poiché - dopo la dichiarazione di rinuncia del creditore procedente e fino al momento della pronuncia giudiziale di estinzione - era intervenuto, in data 20.02.2024, altro creditore munito di titolo esecutivo. A detta del debitore il provvedimento reclamato era erroneo poiché, quando il creditore procedente rinunciava all'esecuzione, rimaneva nella procedura esecutiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 12/11/2021, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/11/2021
N. 01102/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2021, proposto da:
SC RO e ZA RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vicenzoni, Ermanno Olive, Alessia Pressi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vicenzoni in Verona, via del Pontiere 23;
contro
Comune di Albaredo D'Adige, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di demolizione e remissione in pristino dello stato dei luoghi, n. 3 del 07-07-2021, adottata dal Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Albaredo d'Adige;
di ogni altro provvedimento, atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albaredo D'Adige;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che appare opportuno riservare al merito l’approfondimento delle questioni introdotte dalle parti, con particolare riguardo all’epoca di edificazione delle opere che si assumono abusive; ritenuto, dunque, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che sia opportuno sospendere nelle more l’efficacia dell’impugnata ordinanza di demolizione, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) sospende l’ordinanza di demolizione gravata.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17.11.2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO