Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 24/03/2026, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08544/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8544 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Manzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 14;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il Palazzo comunale in Frascati, piazza G. Marconi, 3;
per l’annullamento,
a) della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio n. repertorio -OMISSIS-dell’11.04.2024 e n. protocollo -OMISSIS- dell’11.04.2024, portante reiezione dell’istanza di condono prot. -OMISSIS- del 10.12.2004;
b) della determinazione dirigenziale dello stesso Dipartimento, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio n. repertorio-OMISSIS-dell’11.04.2024 e n. protocollo -OMISSIS- dell’11.04.2024, portante reiezione dell’istanza di condono prot. -OMISSIS- del 10.12.2004, determinazioni notificate entrambe il 07.05.2024 (quanto a -OMISSIS-) e il 16.05.2024 (quanto a -OMISSIS-);
c) di ogni altro atto della procedura presupposto, coordinato o comunque connesso, e in particolare delle comunicazioni dell’U.O. Condoni prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- del 23.03.2022, portanti preavviso di diniego, e delle relazioni dell’Ufficio Tecnico di valutazione delle osservazioni prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- del 17.10.2022, non conosciute ma menzionate nelle impugnate determinazioni dirigenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni di Roma Capitale e Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. UC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) I ricorrenti esponevano di essere eredi della signora -OMISSIS-, la quale, in data 10 dicembre 2004, aveva presentato al competente Ufficio di Roma Capitale due distinte istanze di condono (prot. -OMISSIS- sot. 0 e prot. -OMISSIS-), per ottenere la sanatoria di due unità immobiliari ad uso abitativo di mq 44 ciascuna, site a Roma in via -OMISSIS-
Tali unità immobiliari, secondo quanto riferito dai ricorrenti, appartengono a un complesso a schiera composto da sei manufatti di uguali dimensioni, tra loro indipendenti e autonomi, in relazione ai quali sono state presentate specifiche domande di condono.
1.1.) Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale - U.O. Condoni, con note prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-, entrambe del 23 marzo 2022, comunicava ai ricorrenti il preavviso di rigetto delle suddette istanze di condono ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale della regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12.
L’Amministrazione capitolina, in particolare, motivava tale preavviso di rigetto sulla scorta dei seguenti rilievi: i) l’insistenza delle opere abusive su area di proprietà del Comune di Frascati gravata da usi civici (“ Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. b) del codice h – usi civici – nota prot. -OMISSIS- del 30 luglio 2012 Regione Lazio – proprietà del Comune di Frascati ”); ii) il superamento dei limiti volumetrici previsti dalla normativa sul c.d. terzo condono, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lett. b) , punto 2), della l.r. n. 12/2004, che non considera suscettibili di condono le nuove costruzioni abusive a destinazione esclusivamente residenziale di volume superiore, nel complesso, a 600 metri cubi; tale ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie stante l’appartenenza delle due unità immobiliari oggetto delle istanze di condono presentate dai ricorrenti a un unico complesso di volumetria totale pari a 1013,76 metri cubi; iii) la mancata presentazione della documentazione obbligatoria prevista dalla legge, ivi compreso l’attestato di proprietà dell’immobile, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della l.r. n. 12/2004.
1.2.) I ricorrenti, in data 12 luglio 2022, presentavano osservazioni al preavviso di rigetto. Il competente Ufficio Tecnico di Roma Capitale, nelle Relazioni di Valutazione delle osservazioni prott. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 17 ottobre 2022, non considerava le osservazioni presentate dai ricorrenti sufficienti a superare i motivi ostativi all’accoglimento delle suddette istanze di condono del 10 dicembre 2004.
1.3.) Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica – Ufficio di scopo Condono Edilizio, con le determinazioni dirigenziali -OMISSIS- e -OMISSIS- dell’11 aprile 2024, rigettava le domande di condono dei ricorrenti sulla scorta delle medesime motivazioni indicate nel preavviso di rigetto.
2.) I ricorrenti, con la proposizione del ricorso in esame affidato a quattro differenti motivi, hanno impugnato le determinazioni dirigenziali -OMISSIS- e -OMISSIS- dell’11 aprile 2024 con le quali sono state respinte le istanze di condono presentate in data 10 dicembre 2024, in uno con gli altri atti amministrativi indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne hanno chiesto l’annullamento.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 32 legge 28.02.1985 n. 47 e succ. mod. e dell’art. 3 legge Reg. Lazio 08.11.2004 n. 12 - Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti ”.
I ricorrenti, con tale mezzo di gravame, hanno contestato l’operato provvedimentale dell’Amministrazione per aver escluso la condonabilità delle opere abusive di cui si tratta sulla scorta della sussistenza di un vincolo di uso civico che in realtà non sarebbe presente.
Ad avviso dei ricorrenti, infatti, l’area sulla quale insiste il manufatto abusivamente realizzato, del quale fanno parte gli immobili oggetto delle istanze di condono in questione, non potrebbe ritenersi gravata da vincolo di uso civico, né potrebbe qualificarsi come area demaniale, donde la insussistenza del vincolo riscontrato dall’Amministrazione.
Ciò, secondo la prospettazione dei ricorrenti, troverebbe conferma nella sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione speciale Usi Civici, n. 3802/2018, che ha escluso che sui terreni in questione sussista un demanio civico del comune di Frascati.
La statuizione della Corte d’Appello, inoltre, non sarebbe stata superata dalla successiva ordinanza n. 4004/2023, con la quale la Corte di Cassazione ha successivamente ritenuto che i suddetti terreni appartengano al demanio collettivo del comune di Frascati, in quanto ciò sarebbe stato accertato sotto un profilo puramente giuridico, stante la riconducibilità di tutti i terreni della zona all’università agraria (di Frascati).
Invero, secondo la tesi dei ricorrenti, una tale circostanza non osterebbe a che l’Amministrazione svolga comunque una verifica, caso per caso, in relazione alla sussistenza del requisito della idoneità dell’area all’uso collettivo. Nel caso di specie, detta verifica non potrebbe che dare esito negativo, atteso che la situazione dell’area su cui insistono le opere abusive si caratterizza per un consolidato stato di edificazione, il che la priverebbe dei connotati giuridicamente richiesti per predicarne l’appartenenza al demanio collettivo.
Ciò, peraltro, troverebbe conferma anche nel fatto che il comune di Frascati, da un lato, ha perfezionato alcune alienazioni di beni immobili ricadenti in tale area e, dall’altro, ha acconsentito alla regolarizzazione di varie costruzioni abusivamente realizzate.
2.2.) Con il secondo motivo di ricorso, espressamente proposto in via subordinata, è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 32 legge 28.02.1985 n. 47 e succ. mod. e dell'art. 3 legge Reg. Lazio 08.11.2004 n. 12 - Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti ”.
I ricorrenti, con tale mezzo di gravame, hanno lamentato l’illegittimità degli impugnati dinieghi in quanto l’Amministrazione non ha considerato il carattere relativo del vincolo paesaggistico ritenuto sussistente nell’area interessata dagli abusi edilizi oggetto delle domande di sanatoria presentate nel dicembre 2004.
Secondo la tesi dei ricorrenti, la sussistenza di un vincolo di carattere relativo non risulterebbe ex se ostativa all’accoglimento della domanda di condono. La presenza di un siffatto vincolo, viceversa, avrebbe unicamente l’effetto di subordinare la condonabilità delle opere abusive al parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni in funzione dei quali lo stesso è stato apposto.
2.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge Reg. Lazio 08.11.2004 n. 12 - Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei presupposti e difetto di motivazione ”.
I ricorrenti, in particolare, hanno contestato la legittimità degli impugnati dinieghi di condono in ragione del fatto che l’Amministrazione abbia ritenuto superati i limiti volumetrici stabiliti dall’articolo 2 della l.r. n. 12/2004, per aver erroneamente considerato in maniera unitaria il complesso immobiliare nel quale sono inseriti i due manufatti oggetto delle istanze di condono avanzate dai ricorrenti.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le due unità immobiliari da condonare avrebbero dovuto essere considerate singolarmente ai fini del calcolo volumetrico, trattandosi di immobili del tutto autonomi e indipendenti dalle altre unità del complesso a schiera nel quale sono inseriti.
2.4.) Con il quarto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 legge reg. Lazio 08.11.2004 n. 12 - Eccesso di potere per difetto di motivazione ”.
Ad avviso dei ricorrenti, i gravati dinieghi di condono risulterebbero illegittimi in quanto l’Amministrazione ha omesso di indicare in maniera puntuale quale sia la documentazione mancante.
Oltretutto, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati risiederebbe anche nel fatto che l’Amministrazione non ha considerato che la mancata produzione della documentazione attestante la proprietà dei manufatti abusivamente realizzati sarebbe dipesa da cause oggettive ed estranee alla volontà degli istanti, circostanza precipuamente evidenziata nelle osservazioni formulate in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto.
In particolare, la mancata conciliazione con il comune di Frascati – ritenuto essere il formale intestatario dell’area in questione – avrebbe precluso ai ricorrenti di conseguire il trasferimento della proprietà degli immobili da sanare.
3.) I Comuni di Roma Capitale e di Frascati si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
3.1.) Tanto il primo, con memoria depositata in data 24 novembre 2025, quanto il secondo, con memoria depositata in data 4 dicembre 2025, hanno eccepito l’infondatezza del presente ricorso, concludendo per la sua reiezione.
4.) I ricorrenti, con memoria depositata in data 11 dicembre 2025, hanno controdedotto alle difese proposte dalle Amministrazioni resistenti, hanno specificato le loro doglianze e hanno instato per l’accoglimento del gravame.
5.) I ricorrenti e il comune di Frascati, con istanze depositate in data 7 e 8 gennaio 2026, hanno chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e scritti depositati.
6.) All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa è stata discussa e poi, tenuto anche conto delle istanze di passaggio in decisione depositate dai ricorrenti e dal comune di Frascati, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non è meritevole di favorevole considerazione e, quindi, deve essere respinto sulla scorta delle seguenti ragioni di diritto.
2. Il Collegio, in via preliminare, ritiene necessario evidenziare che i gravati dinieghi di condono sono sorretti, dal punto di vista motivazionale, da una pluralità di ragioni autonome e distinte, con la conseguenza che gli stessi sono riconducibili alla species dei c.d. provvedimenti plurimotivati.
Ai fini della delibazione del ricorso in esame, quindi, risulta sufficiente esaminare i primi due motivi di ricorso, stante la loro infondatezza, in applicazione del consolidato orientamento pretorio secondo il quale “ in presenza di atto plurimotivato la legittimità (o la mancata contestazione) di una delle motivazioni è da sola idonea a sorreggere il provvedimento, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, sent. n. 9686 del 9 dicembre 2025; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3480 del 17 aprile 2024; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 200 dell’11 gennaio 2022).
3. Con il primo mezzo di gravame, i ricorrenti hanno contestato la legittimità dei gravati dinieghi di condono edilizio in ragione del fatto che l’Amministrazione capitolina ha escluso la condonabilità delle opere abusive in questione ritenendo sussistente un vincolo di uso civico che in realtà non sarebbe presente nell’area sulla quale le stesse insistono.
3.1. Tale motivo di ricorso risulta infondato, stante la accertata sussistenza giudiziale di un vincolo di uso civico su tutti i terreni facenti parte dell’area dell’Università agraria di Frascati, ivi compresi quelli interessati dal manufatto abusivo in questione, vincolo che l’Amministrazione ha posto a fondamento dei provvedimenti impugnati.
3.2. In proposito, vale evidenziare che la sentenza n. 3802 del 5 giugno 2018 della Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici, richiamata dai ricorrenti per contestare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione capitolina, non può essere utilmente invocata, essendo stata annullata dalla ordinanza n. 4004 del 9 febbraio 2023 della Corte di Cassazione, con la quale è stato statuito che “ I terreni di cui si discute, già di proprietà della Congregazione di Frascati, vennero successivamente trasferiti, con atto notar Guidi del 21 luglio 1921 all’Università Agraria di Frascati, col fine di destinarli ai bisogni della popolazione rurale del luogo, finalità espressamente predicata nell’atto pubblico. Avvenuta l’acquisizione, il regime giuridico non poteva che essere regolato dall’art. 1 della l. n. 397/1894. Estinta l’Università il passaggio delle terre al comune di Frascati non ne ha mutato il loro regime giuridico, ex art. 25 della l. n. 1766/1927 ”.
3.3. Non può quindi essere sostenuto, come asserito dai ricorrenti, che l’area in questione abbia perso i connotati giustificativi dell’appartenenza al demanio civico, posto che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “ la giurisprudenza più recente di questa Corte, in casi analoghi al presente, riguardanti altri stacchi di terreno inclusi nei territori pervenuti al Comune di Frascati a seguito dello scioglimento della locale università agraria, ha affermato che ‘I terreni appartenuti alle università agrarie regolate dalla L. n. 397 del 1894, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell’ex stato pontificio, espressamente destinati ai bisogni della popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio sono compresi conservano, ex art. 25 della L. n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati ad uso civico’ ” (cfr. Corte di Cassazione, sez. 2ª civile, sent. n. 25083 del 18 settembre 2024; Id., ord. n. 4004 del 9 febbraio 2023; Id., ord. n. 22772 del 27 luglio 2023).
3.4. Va poi dato conto del fatto che i ricorrenti hanno chiesto il condono edilizio di un manufatto realizzato su terreni catastalmente distinti al foglio 1001, particella 784 (ex particella 117), sub. 1 e sub. 2 (cfr. docc. 1 e 2 della produzione di Roma Capitale), ossia su una particella distinta da quelle oggetto della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione n. 4004 del 9 febbraio 2023.
In proposito, fermo restando quanto innanzi affermato, vale ulteriormente evidenziare che il comune di Frascati ha affermato e documentato nel corso del presente giudizio che sulla natura demaniale civica dei terreni sui quali insiste il manufatto abusivo in questione si è già pronunciato il Commissario per gli usi civici con la sentenza n. 63 del 15 novembre 2016, resa nel giudizio tra le signore -OMISSIS- contro il comune di Frascati, in seguito alla presentazione, da parte della signora -OMISSIS-, di una istanza ex articolo 8 della legge regionale della regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (cfr. docc. 4 e 5 della produzione del comune di Frascati).
In particolare, con tale istanza è stata chiesta al comune di Frascati l’alienazione del “ terreno di proprietà collettiva di uso civico ” sito in Roma e catastalmente distinto al foglio 1001, particelle 118, 119, 783 e 784 e, a tal fine, è stata formalmente riconosciuta la “ natura civica del fondo occupato ”. È per tale ragione che il Commissario per gli usi civici ha definito il suddetto giudizio – vertente anche sull’accertamento della qualitas soli del terreno sito nel territorio di Roma Capitale e catastalmente distinto al foglio 1001, particella 784 – mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza non è stata debitamente contestata dai ricorrenti, atteso che le argomentazioni spese a sostegno della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione capitolina non risultano pertinenti.
3.5. Le precedenti considerazioni fanno emergere la infondatezza delle argomentazioni poste dai ricorrenti a sostegno delle censure articolate con il primo motivo di ricorso, stante la sussistenza di un vincolo di uso civico sui terreni interessati dai manufatti abusivi per cui è causa e di conseguenza, sotto tale divisato profilo, deve ritenersi che i gravati dinieghi di condono siano pienamente legittimi.
3.6. L’Amministrazione resistente, infatti, non solo ha dato espressamente conto della sussistenza di un vincolo di uso civico, esplicitando nei gravati provvedimenti che “ la verifica della scheda urbanistica e regime vincolistico rileva che l’area dove insistono le opere abusive è gravata dal seguente vincolo: Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. b) del codice – h – Usi Civici – nota prot. -OMISSIS- del 30/07/2012 Regione Lazio –proprietà del Comune di Frascati ” – il che costituisce motivazione sufficiente a respingere l’istanza di condono presentata dai ricorrenti, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 10495 del 29 novembre 2022) – ma ha anche richiamato quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) , della l.r. n. 12/2004 che esclude la condonabilità di opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali.
Va poi considerato che lo stesso articolo 32, comma 27, lett. g) , del d.-l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “[…] g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico ”, il che conferma la legittimità dei gravati provvedimenti di diniego.
3.7. Il Collegio, per ciò che concerne la dedotta rilevanza dell’urbanizzazione dell’area interessata dagli abusi di cui si tratta, ritiene sufficiente richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che a tale riguardo ha affermato che “ la circostanza che vi siano altri immobili abusivi in zona non rende legittima la costruzione realizzata in assenza di titolo autorizzativo e […] l’esistenza di altre lesioni arrecate alla zona non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente a dispensare dalla verifica riguardante la realizzabilità o la sanabilità di un’opera (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 30 luglio 2018, n. 1695) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 4571 del 3 marzo 2025).
4. Il Collegio neppure ritiene meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso.
Con tale mezzo di gravame, in estrema sintesi e rinviando integralmente a quanto già esposto in narrativa, i ricorrenti hanno contestato la legittimità dei gravati provvedimenti sostenendo che Roma Capitale non abbia considerato che il vincolo di uso civico in questione avesse un carattere relativo e, come tale, non fosse ex se ostativo alla condonabilità delle opere abusivamente realizzate, essendo sempre necessario richiedere il parere di competenza dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni assoggettati al vincolo.
4.1. Al fine di far emergere l’infondatezza di tali doglianze è sufficiente porre in rilievo che le domande di condono avanzate dai ricorrenti riguardano immobili di nuova costruzione e, quindi, rientrano tra le c.d. opere maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato n. 1 del d.-l. n. 269/2003 (nella specie, vengono in rilievo due abusi di tipo 2, come espressamente indicato nelle domande di condono presentate dai ricorrenti, cfr. docc. 1 e 2 della produzione di Roma Capitale), rispetto alle quali la sussistenza del vincolo sull’area di costruzione comporta ex lege l’insanabilità dell’abuso edilizio.
Con riferimento al regime del c.d. terzo condono, che rileva ai fini del presente giudizio, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. ‘terzo condono’), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 6392 del 21 luglio 2025; in tal senso anche Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 10159 del 27 novembre 2023).
5. Il carattere plurimotivato dei gravati provvedimenti consente, per le ragioni preliminarmente esposte in precedenza, di procedere all’assorbimento delle censure articolate con il terzo e il quarto motivo di ricorso, in ossequio al criterio della ragione più liquida, così come declinato dalla giurisprudenza amministrativa.
In proposito, giova evidenziare che “ in applicazione del criterio della c.d. ‘ragione più liquida’, tecnica che, senza pregiudicare l’effettività della tutela giudiziale, e in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, consente al giudice - in deroga al dovere ‘di regola’ su lui incombente di vagliare tutti i motivi e le domande proposte - di selezionare le ‘censure da cui principiare secondo l’ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento’, rendendo possibile che ‘in taluni ben delimitati casi, l’esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l’intero compendio delle censure (o delle domande) proposte’: tra tali casi rientra infatti proprio quello ‘in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze’ (Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, paragrafo 9; IV, 27 agosto 2019, n. 5891) ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 10970 del 14 dicembre 2022).
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto.
7. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dei ricorrenti e liquidate in favore di Roma Capitale e del comune di Frascati nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale e del comune di Frascati, che liquida per ciascuna di tali parti processuali in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI AR, Presidente
UC FF, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC FF | RI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.