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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11847 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
19/11/2025, nella causa R.G. n. 5001/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Manno, C.F. elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via CodiceFiscale_2
MA RC n. 6, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(p. IVA ), con sede in via Prenestina n. 45, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nella medesima sede sociale, presso l'avv. Daniela La Rosa (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_3 procura generale alle liti;
RESISTENTE
*****
IN FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato in data 9 aprile 2025, l'istante in epigrafe assunto in ove svolge le mansioni di operatore di esercizio, conveniva giudizio la predetta società, CP_1 chiedendo che il Tribunale, voglia accertare il proprio diritto a vedersi corrispondere le seguenti voci nella retribuzione feriale ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di
Giustizia UE, e dell'art. 10 D.Lgs. 66/2003: dal gennaio 2008 sino al dicembre 2024, l'indennità turni avvicendati, la maggiorazione prevista per il turno domenicale, l'indennità per turno notturno e per straordinario feriale;
dal gennaio 2008 al dicembre 2015 l'indennità di presenza, l'indennità agente unico,
l'indennità evitati sinistri, l'indennità di ristrutturazione e l'indennità personale viaggiante;
dal gennaio
2016 sino al dicembre 2024 l'indennità per turno a nastro 30, 32 e 45; e, per l'effetto condannare la società resistente in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente delle differenze retributive derivate delle denunciate omissioni, così come ripartite, da calcolarsi in altro e separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Il ricorrente deduceva di essere assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato – a far data dal gennaio 2008 – nella qualifica di operatore di esercizio, e di aver percepito, durante i periodi di ferie, una retribuzione inferiore a quella ordinariamente corrisposta, in violazione della normativa nazionale e sovranazionale di riferimento, nonché della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento delle differenze retributive maturate per il periodo 2008–2023.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha contestato integralmente le pretese avversarie, CP_1 eccependo l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. In particolare, pur non contestando la qualifica e le mansioni svolte dal ricorrente, la società ha sostenuto la legittimità del proprio operato, affermando che le indennità richieste non sarebbero dovute durante i periodi di ferie, in quanto correlate a prestazioni effettivamente rese.
All'udienza di discussione, il Giudice, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione anche in considerazione della natura documentale della controversia, decideva la stessa sulle conclusioni delle parti come da separata sentenza contestuale.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Il ricorrente ha lamentato che, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con durante i periodi CP_1 di fruizione delle ferie annuali non gli sarebbe stata corrisposta la piena retribuzione ordinaria, poiché la società non computava numerose indennità che egli percepiva con regolarità durante i mesi lavorati. Si trattava, in particolare, di indennità legate alla presenza — come quelle per turni avvicendati, ristrutturazione e presenza —, di indennità connesse allo status professionale di personale viaggiante, nonché di ulteriori emolumenti correlati alla particolare onerosità delle mansioni, quali il lavoro domenicale, notturno, straordinario, l'indennità di agente unico, quella per “evitati sinistri” e quella per turni a nastro.
Secondo il ricorrente, tali elementi retributivi erano parte integrante e non marginale della retribuzione ordinaria, incidendo mediamente per circa il 20% sul trattamento mensile e presentando un evidente nesso di collegamento con le mansioni svolte, la professionalità acquisita e le condizioni operative nelle quali egli era chiamato a lavorare.
La società convenuta ha resistito alle domande, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, sostenendo che il primo atto interruttivo risalirebbe al novembre 2024
e che, pertanto, tutti i crediti anteriori al novembre 2019 sarebbero definitivamente estinti.
L' ha inoltre contestato la sussistenza di un metus idoneo a sospendere il decorso della prescrizione CP_1 durante il rapporto di lavoro, affermando che all'interno dell'azienda non si registrerebbero licenziamenti ritorsivi o condotte tali da scoraggiare i lavoratori dall'agire in giudizio.
Nel merito, la società ha sostenuto che molte delle indennità richieste dal ricorrente avrebbero natura variabile, eccezionale o accessoria, e che dunque non sarebbero opponibili né esigibili in costanza del congedo feriale. ha infine richiamato un accordo sindacale che, a suo dire, avrebbe introdotto dal 1° luglio 2022 CP_1 una specifica indennità ferie di euro 8 giornalieri.
La difesa attorea ha evidenziato come l'impostazione della società sia radicalmente smentita dall'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 25246/2022 — seguita da numerose pronunce conformi, fra cui le recenti n. 29561/2023 e n. 6903/2024 — ha stabilito che, nei rapporti sorti dopo le riforme del 2012 e del 2015, privi del precedente regime di stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, ma solo a partire dalla cessazione dello stesso.
Tale principio è stato affermato anche in contesti del tutto sovrapponibili a quello in esame, riguardanti società pubbliche o a partecipazione pubblica operanti nel settore del trasporto, come TA e RE.
L'argomento difensivo di incentrato su un presunto “metus in concreto”, è stato correttamente CP_1 evidenziato come privo di riscontro giurisprudenziale: la giurisprudenza di legittimità non richiede la prova di un timore soggettivo, essendo sufficiente l'oggettiva assenza di un regime di stabilità, che rende intrinsecamente imprudente per il lavoratore l'agire in giudizio durante la vigenza del rapporto.
Del resto, anche l'eventuale sussistenza di un ambiente di lavoro non repressivo non elide il dato giuridico, che si fonda su parametri oggettivi e non su valutazioni psicologiche o contingenti.
Da ciò consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata da è priva di fondamento, anche CP_1 considerando che l'atto di costituzione in mora del 30 aprile 2024 ha comunque interrotto il decorso del termine per tutti i crediti non ancora prescritti alla data di cessazione del rapporto, avvenuta il 30 giugno
2022.
Per quanto attiene al merito, la controversia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai chiaramente delineato, che ha trovato un'importante conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione n.
25840/2024, relativa a una fattispecie identica riguardante l' , anch'esso Parte_2 operante nel settore del trasporto pubblico locale. In tale decisione, che si aggiunge alle precedenti n.
13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021, la Suprema Corte ha affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, contenuta nell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, impone che durante il periodo di ferie sia mantenuta la retribuzione ordinaria del lavoratore, includendo tutte quelle voci che presentano un nesso funzionale con la prestazione lavorativa svolta e con lo status professionale del dipendente.
Come rilevato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare nella nota sentenza
Lock (C-539/12), l'obiettivo della disciplina europea è garantire un effettivo riposo, impedendo che la diminuzione della retribuzione nei periodi di ferie possa costituire un disincentivo alla fruizione del diritto. Per tale ragione, tutti gli elementi retributivi abituali, anche se variabili nella loro entità, devono essere ricompresi nel calcolo della retribuzione feriale, restando esclusi solo quelli diretti a rimborsare spese occasionali o estranee alla funzione tipica della prestazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato e documentato la natura delle diverse indennità, il loro collegamento con le mansioni svolte e la loro incidenza economica costante sulla retribuzione mensile, elementi che non ha contestato in modo circostanziato. CP_1
Le indennità richieste sono, infatti, tutte correlate a condizioni di lavoro effettive, alla professionalità acquisita, alla presenza in servizio, alla particolare gravosità o rischiosità delle mansioni e, dunque, rientrano pienamente nel concetto di retribuzione ordinaria che deve essere garantita anche durante il periodo di ferie.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che il principio applicabile non è neppure più quello della
“paragonabilità” della retribuzione feriale rispetto a quella ordinaria, bensì quello della identità, nel senso che il lavoratore non deve subire alcuna diminuzione retributiva durante il periodo di riposo, essendo detta diminuzione di per sé idonea a compromettere il diritto tutelato dall'ordinamento europeo. Anche la Cassazione n. 565/2023 ha ribadito che non è necessaria una verifica in concreto dell'effetto dissuasivo della riduzione retributiva, poiché il semplice scostamento tra stipendio ordinario e feriale è già sufficiente a violare il dettato normativo europeo.
Quanto all'accordo citato da con il quale sarebbe stata introdotta dal luglio 2022 un'indennità CP_1 ferie di euro 8 giornalieri, è pacifico che tale disciplina non sia mai stata attuata e che, comunque, il ricorrente ha cessato il servizio presso proprio a quella data, con la conseguenza che tale accordo CP_1
è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia.
Alla luce di tali considerazioni, risulta pienamente fondato il diritto del ricorrente a percepire, anche durante i periodi di ferie, la medesima retribuzione ordinaria percepita nei mesi di effettivo servizio, comprensiva di tutte le indennità collegate alle mansioni, allo status professionale e alle caratteristiche peculiari del lavoro svolto.
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate negli anni oggetto di causa, oltre accessori di legge. L'eccezione di prescrizione e le ulteriori difese svolte da devono essere rigettate. La soccombenza della convenuta comporta la sua condanna al CP_1 pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da parte ricorrente contro CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, accertando il diritto del ricorrente sig. a vedersi corrispondere le Parte_1 seguenti voci nella retribuzione feriale ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, e dell'art. 10 D.Lgs. 66/2003: dal gennaio 2008 sino al dicembre 2024,
l'indennità turni avvicendati, la maggiorazione prevista per il turno domenicale, l'indennità per turno notturno e per straordinario feriale;
dal gennaio 2008 al dicembre 2015 l'indennità di presenza,
l'indennità agente unico, l'indennità evitati sinistri, l'indennità di ristrutturazione e l'indennità personale viaggiante;
dal gennaio 2016 sino al dicembre 2024 l'indennità per turno a nastro 30, 32 e 45; e, per l'effetto;
2) condanna la società resistente in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente delle differenze retributive derivate delle denunciate omissioni, così come ripartite, da calcolarsi in altro e separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.948,00, di cui euro 1.524,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito ai procuratori costituiti.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile