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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1982/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2
e pubblicata il 21/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T007709000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 626/2/2023 del 21 marzo 2023, depositata il 21 marzo 2023, notificata il 23 marzo 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20191T007709000000, con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava il valore di un locale commerciale ubicato nel centro commerciale di
Luogo_1 compravenduto nell'ottobre 2019 e pretendeva maggiori imposte di Registro, oltre interessi e sanzioni.
In particolare, i giudici di prime cure ritenevano che “nel caso in questione il valore di mercato utilizzato nel primo atto di compravendita non può essere contestato, poiché tale valore è stato stabilito con una asta giudiziaria, la quale prevede una preventiva stima del valore dell'immobile ed una conseguente procedura pubblica di partecipazione concorsuale aperta a tutti. Per tale peculiarità, tale valore non può essere rettificato in quanto fissato in sede giudiziaria, la quale prevede, come detto, una preventiva stima dell'immobile”.
Proponeva appello, notificato in data 22 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina, per violazione degli artt. 51, 52 e 54 del D.P.R. 131/86 e per motivazione illogica. Sottolineava l'appellante che la decisione, resa tra l'altro “al buio”, in assenza delle motivazioni dell'atto in quanto non presenti nel deposito di parte (il che rendeva di per sé inammissibile il ricorso), si basava sull'erroneo presupposto che l'Ufficio avesse rettificato il valore di euro 23.250,00 stabilito con l'asta giudiziaria e relativo alla vendita del
14.10.2019. L'Ufficio, invece, aveva legittimamente rettificato il valore di euro 45.000,00 a cui l'immobile, acquistato all'asta nel 2019 dall'aggiudicatario, era stato rivenduto e che era già superiore al valore di acquisto in quanto le stesse parti dichiaravano in atti, appunto, il prezzo di vendita di euro 45.000,00 (con relativa dichiarazione della plusvalenza da parte del Resistente_1). A riprova della correttezza e legittimità della rettifica effettuata dall'Ufficio, evidenziava l'appellante che l'obbligato solidale aveva definito in adesione l'avviso di rettifica, concordando con l'Ufficio, sulla base della documentazione prodotta, il maggior valore di euro
82.300,00. Su questi presupposti, l'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza, con compensazione
Si costituiva in giudizio il contribuente Resistente_1, eccependone anzitutto l'inammissibilità perché notificato alla controparte in data 22.4.2024, a distanza di 13 mesi dalla notifica della sentenza, ben oltre il termine del 22.5.2023. Ne eccepiva poi l'infondatezza, richiamando a tal proposito il ricorso di primo grado e la sentenza impugnata, ed infine chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento del risarcimento danni per lite temeraria.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi anzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 comma 199 della L. 197/2022, a mente del quale “per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2023 n.d.r.) e il 31 ottobre 2023”: donde la tempestività dell'atto di appello.
L'appello è inoltre parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La decisione dei giudici di prime cure si basa sul presupposto che l'Ufficio abbia rettificato il valore di euro
23.250,00 stabilito con l'asta giudiziaria e relativo alla vendita del 14.10.2019, serie n. Num._1, dalla società in liquidazione al Resistente_1. Ma tale presupposto è del tutto erroneo.
Per quanto dalla pag. 3 dell'avviso di rettifica e liquidazione sembrerebbe evincersi (forse, per un errore materiale dell'Ufficio) che ad essere rettificato è il valore di € 23.250,00 (corrispondente al prezzo di acquisto all'asta da parte dell'aggiudicatario Resistente_1, che in pari data ha rivenduto il terreno all'acquirente), in realtà da tutto il resto dell'atto (riferimento all'atto n. Num._2, ovverosia la compravendita da Resistente_1, indicato appunto nell'avviso di rettifica quale “venditore”, a Nominativo_1 , atto ove il prezzo di compravendita è chiaramente indicato in € 45.000, mentre l'importo di € 23.250 non viene neppure citato;
prospetto di calcolo di pag. 5) si evince che ad essere rettificato è il valore indicato quale prezzo della vendita dal Resistente_1 all'acquirente Nominativo_1 (oggetto appunto del contratto di compravendita a firma del notaio Nominativo_2 stipulato il 14/10/2019 e registrato il 24/10/2019 con prot. n. Num._2).
E' evidente che l'Ufficio non avrebbe mai potuto rettificare il valore di euro 23.250,00, pari al prezzo di vendita stabilito in sede di procedura concorsuale.
La decisione erronea dei giudici di prime cure è stata verosimilmente indotta dal fatto che il ricorrente, in primo grado, aveva depositato al fascicolo telematico (in data 24.11.2022, al n. 5) le sole prime due pagine dell'avviso impugnato, composto invece da 19 pagine: dunque, nella sostanza, privo della motivazione e dell'esplicitazione dei calcoli.
La sentenza impugnata, dunque, va sul punto certamente riformata.
Dopo di che, come rilevato dallo stesso appellante, si evidenzia che l'obbligato solidale Nominativo_1 ha definito in adesione l'avviso di rettifica, concordando con l'Ufficio, sulla base della documentazione prodotta, il maggior valore di euro 82.300,00 (anziché di € 101.000, come stabilito nell'avviso di rettifica impugnato).
In effetti, entrambi i contribuenti (ivi compreso l'odierno appellato) hanno contestato l'eccessiva valutazione a loro dire effettuata dall'Ufficio, allegando altresì relazioni tecniche di parte.
Per garantire, dunque, un trattamento equo ed una parità di trattamento ai due contribuenti (venditore e compratore) interessati dai provvedimenti di rettifica, condivise appieno le motivazioni dell'atto di accertamento con adesione concernente il compratore, reputa questa Corte che nel caso di specie il valore dell'immobile vada rettificato da € 45.000 ad € 82.300,00 (anziché € 101.000, come stabilito nell'avviso di rettifica impugnato).
Invero, la valutazione dell'Ufficio era stata operata in ossequio al disposto di legge dell'art. 51 del Testo Unico
131/86, prendendo per la comparazione tre atti aventi, per oggetto la stessa, tipologia di beni, di cui due aventi ad oggetto immobili con medesima destinazione e caratteristiche cat. C/1, ubicati tutti all'interno dello stesso Luogo_1, stessa classe catastale 7, con valore dichiarato in atto, ed un terzo atto (n. Num._3 identificato al n. 3 nella motivazione dell'avviso di rettifica) avente ad oggetto un immobile con medesima destinazione e caratteristiche cat. C/1, ma ubicato all'esterno dei Centro Commerciale predetto, anche se sempre in Messina, Luogo_1, Indirizzo_1, ricadente in diverso foglio catastale sia pure progressivo.
Escludendo il più elevato valore comparativo pari ad € 2.410,00 (atto n. 1 nella motivazione dell'avviso di rettifica), l'Ufficio aveva poi mediato gli altri tre valori risultanti dagli atti, €/mq 1.087, 00 + 937, 00 + 1.875,
00, ed aveva valutato l'immobile ad €/mq 1.300,00.
Poiché, tuttavia, l'immobile oggetto di valutazione (Datri_Catastali_1) si presenta in posizione laterale rispetto alla galleria condominiale e non visibile dalla stessa e, quindi, in posizione meno attraente per la clientela rispetto agli immobili identificati alla particella Dati_Catastali_2 (presi a riferimento per la comparazione, con valore di € 1.087,00 ed € 937,00), mentre il valore unitario di €/mq 1.875,00, anch'esso utilizzato per il calcolo, si riferisce a un immobile ubicato all'esterno dei Centro Commerciale e, quindi, sicuramente, meno omogeneo, rispetto agli immobili ubicati all'interno del Centro Commerciale, appare congruo il ricalcolo operato in sede di accertamento con adesione nei seguenti termini:
- omogeneizzazione del valore unitario €/mq 1.875,00 riferito all'immobile oggetto di trasferimento con l'atto Num._3 del 13,80%, pari al rapporto tra i due valori relativi agli immobili trasferiti con l'atto Num._4, ossia €/mq 1 .087,00 ed €/mq 937,00: (937,00 * 100) /1.087 = 13,80%, determinando pertanto il valore unitario in €/mq 1.616,00 (1.875,00 * 13,80%).
- Valore unitario medio immobile: €/mq (1.087,00 + 937,00 + 1.616,00) : 3 = €/mq 1.213,00
- Valore complessivo bottega: mq 78 * € /mq 1.213,00 = € 94.614,00
- Con un ulteriore abbattimento dei 13% in considerazione della forbice di aleatorietà e del margine di trattativa nelle libere contrattazioni: valore immobile commerciale: € 94.614,00 * 87% = € 82.314,18, ragguagliato in cifra tonda ad € 82.300,00.
In base a tale convincente ragionamento e prospetto di calcolo, e considerato peraltro che Nominativo_1, quale acquirente dello stesso immobile oggetto di causa, ha definito in adesione l'avviso di rettifica concordando con l'Ufficio il maggior valore di euro 82.300,00 -ciò che costituisce un importante precedente, peraltro assai persuasivo-, reputa questa Corte che il ragionamento del tutto condivisibile fatto proprio dalle parti in quell'accertamento con adesione possa essere preso a riferimento anche nel caso di specie.
Di conseguenza, il (maggior) valore del bene va rideterminato in € 82.300,00, e pertanto l'Ufficio dovrà rideterminare, in base a detto importo, l'imposta e i relativi accessori.
Il ricorso meritava, in definitiva, (solo) parziale accoglimento.
Accolto dunque parzialmente l'appello nei termini e per le ragioni suesposte, dato il margine di discrezionalità naturalmente insito in ogni operazione valutativa, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, accoglie parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il valore dell'immobile in € 82.300,00 e manda all'Ufficio di rideterminare, in base a detto importo, l'imposta e i relativi accessori. Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi. Palermo, 13 gennaio
2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1982/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2
e pubblicata il 21/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T007709000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 626/2/2023 del 21 marzo 2023, depositata il 21 marzo 2023, notificata il 23 marzo 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20191T007709000000, con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava il valore di un locale commerciale ubicato nel centro commerciale di
Luogo_1 compravenduto nell'ottobre 2019 e pretendeva maggiori imposte di Registro, oltre interessi e sanzioni.
In particolare, i giudici di prime cure ritenevano che “nel caso in questione il valore di mercato utilizzato nel primo atto di compravendita non può essere contestato, poiché tale valore è stato stabilito con una asta giudiziaria, la quale prevede una preventiva stima del valore dell'immobile ed una conseguente procedura pubblica di partecipazione concorsuale aperta a tutti. Per tale peculiarità, tale valore non può essere rettificato in quanto fissato in sede giudiziaria, la quale prevede, come detto, una preventiva stima dell'immobile”.
Proponeva appello, notificato in data 22 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina, per violazione degli artt. 51, 52 e 54 del D.P.R. 131/86 e per motivazione illogica. Sottolineava l'appellante che la decisione, resa tra l'altro “al buio”, in assenza delle motivazioni dell'atto in quanto non presenti nel deposito di parte (il che rendeva di per sé inammissibile il ricorso), si basava sull'erroneo presupposto che l'Ufficio avesse rettificato il valore di euro 23.250,00 stabilito con l'asta giudiziaria e relativo alla vendita del
14.10.2019. L'Ufficio, invece, aveva legittimamente rettificato il valore di euro 45.000,00 a cui l'immobile, acquistato all'asta nel 2019 dall'aggiudicatario, era stato rivenduto e che era già superiore al valore di acquisto in quanto le stesse parti dichiaravano in atti, appunto, il prezzo di vendita di euro 45.000,00 (con relativa dichiarazione della plusvalenza da parte del Resistente_1). A riprova della correttezza e legittimità della rettifica effettuata dall'Ufficio, evidenziava l'appellante che l'obbligato solidale aveva definito in adesione l'avviso di rettifica, concordando con l'Ufficio, sulla base della documentazione prodotta, il maggior valore di euro
82.300,00. Su questi presupposti, l'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza, con compensazione
Si costituiva in giudizio il contribuente Resistente_1, eccependone anzitutto l'inammissibilità perché notificato alla controparte in data 22.4.2024, a distanza di 13 mesi dalla notifica della sentenza, ben oltre il termine del 22.5.2023. Ne eccepiva poi l'infondatezza, richiamando a tal proposito il ricorso di primo grado e la sentenza impugnata, ed infine chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento del risarcimento danni per lite temeraria.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi anzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 comma 199 della L. 197/2022, a mente del quale “per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2023 n.d.r.) e il 31 ottobre 2023”: donde la tempestività dell'atto di appello.
L'appello è inoltre parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La decisione dei giudici di prime cure si basa sul presupposto che l'Ufficio abbia rettificato il valore di euro
23.250,00 stabilito con l'asta giudiziaria e relativo alla vendita del 14.10.2019, serie n. Num._1, dalla società in liquidazione al Resistente_1. Ma tale presupposto è del tutto erroneo.
Per quanto dalla pag. 3 dell'avviso di rettifica e liquidazione sembrerebbe evincersi (forse, per un errore materiale dell'Ufficio) che ad essere rettificato è il valore di € 23.250,00 (corrispondente al prezzo di acquisto all'asta da parte dell'aggiudicatario Resistente_1, che in pari data ha rivenduto il terreno all'acquirente), in realtà da tutto il resto dell'atto (riferimento all'atto n. Num._2, ovverosia la compravendita da Resistente_1, indicato appunto nell'avviso di rettifica quale “venditore”, a Nominativo_1 , atto ove il prezzo di compravendita è chiaramente indicato in € 45.000, mentre l'importo di € 23.250 non viene neppure citato;
prospetto di calcolo di pag. 5) si evince che ad essere rettificato è il valore indicato quale prezzo della vendita dal Resistente_1 all'acquirente Nominativo_1 (oggetto appunto del contratto di compravendita a firma del notaio Nominativo_2 stipulato il 14/10/2019 e registrato il 24/10/2019 con prot. n. Num._2).
E' evidente che l'Ufficio non avrebbe mai potuto rettificare il valore di euro 23.250,00, pari al prezzo di vendita stabilito in sede di procedura concorsuale.
La decisione erronea dei giudici di prime cure è stata verosimilmente indotta dal fatto che il ricorrente, in primo grado, aveva depositato al fascicolo telematico (in data 24.11.2022, al n. 5) le sole prime due pagine dell'avviso impugnato, composto invece da 19 pagine: dunque, nella sostanza, privo della motivazione e dell'esplicitazione dei calcoli.
La sentenza impugnata, dunque, va sul punto certamente riformata.
Dopo di che, come rilevato dallo stesso appellante, si evidenzia che l'obbligato solidale Nominativo_1 ha definito in adesione l'avviso di rettifica, concordando con l'Ufficio, sulla base della documentazione prodotta, il maggior valore di euro 82.300,00 (anziché di € 101.000, come stabilito nell'avviso di rettifica impugnato).
In effetti, entrambi i contribuenti (ivi compreso l'odierno appellato) hanno contestato l'eccessiva valutazione a loro dire effettuata dall'Ufficio, allegando altresì relazioni tecniche di parte.
Per garantire, dunque, un trattamento equo ed una parità di trattamento ai due contribuenti (venditore e compratore) interessati dai provvedimenti di rettifica, condivise appieno le motivazioni dell'atto di accertamento con adesione concernente il compratore, reputa questa Corte che nel caso di specie il valore dell'immobile vada rettificato da € 45.000 ad € 82.300,00 (anziché € 101.000, come stabilito nell'avviso di rettifica impugnato).
Invero, la valutazione dell'Ufficio era stata operata in ossequio al disposto di legge dell'art. 51 del Testo Unico
131/86, prendendo per la comparazione tre atti aventi, per oggetto la stessa, tipologia di beni, di cui due aventi ad oggetto immobili con medesima destinazione e caratteristiche cat. C/1, ubicati tutti all'interno dello stesso Luogo_1, stessa classe catastale 7, con valore dichiarato in atto, ed un terzo atto (n. Num._3 identificato al n. 3 nella motivazione dell'avviso di rettifica) avente ad oggetto un immobile con medesima destinazione e caratteristiche cat. C/1, ma ubicato all'esterno dei Centro Commerciale predetto, anche se sempre in Messina, Luogo_1, Indirizzo_1, ricadente in diverso foglio catastale sia pure progressivo.
Escludendo il più elevato valore comparativo pari ad € 2.410,00 (atto n. 1 nella motivazione dell'avviso di rettifica), l'Ufficio aveva poi mediato gli altri tre valori risultanti dagli atti, €/mq 1.087, 00 + 937, 00 + 1.875,
00, ed aveva valutato l'immobile ad €/mq 1.300,00.
Poiché, tuttavia, l'immobile oggetto di valutazione (Datri_Catastali_1) si presenta in posizione laterale rispetto alla galleria condominiale e non visibile dalla stessa e, quindi, in posizione meno attraente per la clientela rispetto agli immobili identificati alla particella Dati_Catastali_2 (presi a riferimento per la comparazione, con valore di € 1.087,00 ed € 937,00), mentre il valore unitario di €/mq 1.875,00, anch'esso utilizzato per il calcolo, si riferisce a un immobile ubicato all'esterno dei Centro Commerciale e, quindi, sicuramente, meno omogeneo, rispetto agli immobili ubicati all'interno del Centro Commerciale, appare congruo il ricalcolo operato in sede di accertamento con adesione nei seguenti termini:
- omogeneizzazione del valore unitario €/mq 1.875,00 riferito all'immobile oggetto di trasferimento con l'atto Num._3 del 13,80%, pari al rapporto tra i due valori relativi agli immobili trasferiti con l'atto Num._4, ossia €/mq 1 .087,00 ed €/mq 937,00: (937,00 * 100) /1.087 = 13,80%, determinando pertanto il valore unitario in €/mq 1.616,00 (1.875,00 * 13,80%).
- Valore unitario medio immobile: €/mq (1.087,00 + 937,00 + 1.616,00) : 3 = €/mq 1.213,00
- Valore complessivo bottega: mq 78 * € /mq 1.213,00 = € 94.614,00
- Con un ulteriore abbattimento dei 13% in considerazione della forbice di aleatorietà e del margine di trattativa nelle libere contrattazioni: valore immobile commerciale: € 94.614,00 * 87% = € 82.314,18, ragguagliato in cifra tonda ad € 82.300,00.
In base a tale convincente ragionamento e prospetto di calcolo, e considerato peraltro che Nominativo_1, quale acquirente dello stesso immobile oggetto di causa, ha definito in adesione l'avviso di rettifica concordando con l'Ufficio il maggior valore di euro 82.300,00 -ciò che costituisce un importante precedente, peraltro assai persuasivo-, reputa questa Corte che il ragionamento del tutto condivisibile fatto proprio dalle parti in quell'accertamento con adesione possa essere preso a riferimento anche nel caso di specie.
Di conseguenza, il (maggior) valore del bene va rideterminato in € 82.300,00, e pertanto l'Ufficio dovrà rideterminare, in base a detto importo, l'imposta e i relativi accessori.
Il ricorso meritava, in definitiva, (solo) parziale accoglimento.
Accolto dunque parzialmente l'appello nei termini e per le ragioni suesposte, dato il margine di discrezionalità naturalmente insito in ogni operazione valutativa, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, accoglie parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il valore dell'immobile in € 82.300,00 e manda all'Ufficio di rideterminare, in base a detto importo, l'imposta e i relativi accessori. Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi. Palermo, 13 gennaio
2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo