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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7166 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 5685/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via del Boschetto 32, presso lo studio dell'avv. Daniele Coppola che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che a diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
condanna il e del merito alla attribuzione della Controparte_1
carta docente in favore del ricorrente, per i predetti tre anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna altresì il convenuto al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di € 2.515,32 (a titolo di retribuzione professionale docenti e incidenza di essa sul Tfr) in relazione ai contratti di supplenza breve svolti negli anni 2019, 2020 e 2021, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1
antistatario della ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute (contributo unificato) pari a € 49,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
docente, attualmente iscritta presso le graduatorie Parte_1
provinciali per le supplenze, ha in precedenza lavorato alle dipendenze del
(oggi ), quale Controparte_1 Controparte_1
docente supplente negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
L'attività di supplenza prestata è stata la seguente: nell'anno scolastico 2021/2022, dall'11.10.2021 al 30.6.2022 (per 24 ore settimanali); nell'anno scolastico 2022/2023, dal 15.9.2022 al 30.6.2023 (per 24 ore settimanali); nell'anno scolastico 2023/2024, dal 28.9.2023 al 30.6.2024 (sempre per
24 ore settimanali).
La ha richiesto in via giudiziale - relativamente ai tre detti anni Pt_1
scolastici - di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche).
Con una ulteriore domanda la ha chiesto la condanna del Pt_1
al pagamento in suo favore della somma di € 2.515,32 (a titolo di CP_1
retribuzione professionale docenti e incidenza di essa sul Tfr) in relazione ai contratti di supplenza breve svolti negli anni 2019, 2020 e 2021.
Nonostante la ritualità della notifica, il Controparte_1
non si è costituito.
[...]
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è interamente fondata. Pt_1
1. Quanto alla cd. carta docenti, l'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
2 limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del
Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso
3 trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
4 competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte,
Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di
Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno
2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati.
5 Peraltro, di recente è intervenuta in materia anche la nostra giurisprudenza di legittimità, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta CP_1
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche
(perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
6 In applicazione dei principi di cui sopra, la ricorrente, che al momento della presente pronuncia è ancora interna al sistema scolastico (essendo come detto iscritta presso le Gps), ha il diritto di ottenere la carta docente per i tre anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024, per l'importo nominale di €
500,00 per ciascun anno scolastico.
In questi tre anni scolastici, infatti, i contratti a termine sono stati stipulati dalla da poco dopo l'inizio di ciascun anno scolastico e fino al 30 Pt_1 giugno dell'anno successivo.
Sussistono pertanto tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Detto ciò, quanto la parte ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per i tre anni scolastici in esame (nella specie, €
1.500,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto deve pertanto seguire la condanna del convenuto alla attribuzione in favore della parte ricorrente della carta CP_1
docente per i tre predetti anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per complessivi € 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Anche la domanda avente ad oggetto la voce retributiva denominata
“retribuzione professionale docenti” è fondata.
Negli anni 2019, 2020 e 2021 la ha svolto supplenze brevi e Pt_1
saltuarie per determinati periodi dei rispettivi anni scolastici.
In relazione a detti periodi, la ricorrente ha rivendicato il pagamento di detta voce retributiva prevista dall'art. 7, comma 1, del Ccnl per il personale del comparto scuola del 15.3.2011, nella misura di € 174,50 per ogni mese di servizio (da rimodularsi in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato).
7 La questione della attribuzione della cd. “retribuzione professionale docenti” in favore anche degli assunti a tempo determinato, e a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, è stata affrontata e risolta dalla recente giurisprudenza di legittimità.
Si è al riguardo affermato che l'art. 7, comma 1, del Ccnl per il personale del comparto scuola del 15.3.2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si deve interpretare - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del Ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (così, Cass. 27.7.2018, n. 20015 e Cass.
5.3.2020, n. 6293).
Poiché non vi sono ragioni per discostarsi da detto principio, anche detta domanda deve essere accolta, con la conseguente condanna del CP_1
convenuto al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di
€ 2.515,32 (a titolo di retribuzione professionale docenti e incidenza di essa sul
Tfr) in relazione ai contratti di supplenza breve svolti negli anni 2019, 2020 e
2021 (come riepilogato nei conteggi trascritti in ricorso), oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del CP_1
convenuto.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM. n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.100,01
a € 5.200,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale); e si è disposta infine la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
147/2022 (considerata la serialità e semplicità delle questioni esaminate).
8 Roma, 19.6.2025.
Il giudice
AS PA
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