Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
62344 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero 62344/2021 del ruolo generale
TRA come rappresentata dalla mandataria Parte_1 Parte_2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. SI.ra , Parte_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n.108, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Malizia che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE-
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n.58, presso lo studio dell'Avv. Anna de Padova che lo rappresenta e difende, giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO-
E
Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni n.3, presso lo studio dell'Avv. Ernesto
Abbate che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
Con atto di citazione notificato rispettivamente notificato in data 19.10.2021 e 17.10.2021, la società
come rappresentata dalla mandataria conveniva in Pt_1 Parte_1 Parte_2
giudizio e . Controparte_1 Controparte_2
Deduceva all'uopo a)- che, con contratto di mutuo stipulato in data 30.7.2009, la società
[...]
poi incorporata nella concedeva alla Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
oggi in liquidazione, un mutuo di € 848.000,00, da rimborsare entro 180 mesi, e che, a garanzia
[...] di detto mutuo, veniva iscritta ipoteca per la complessiva somma di € 1.696.000,00 su alcuni immobili siti a Roma, in località Tenuta del Dragone, e si costituivano fideiussori il convenuto Controparte_1
nonché ; b)- che, con successivo contratto di mutuo stipulato in data 30.10.2009, Parte_4
la poi incorporata nella concedeva alla stessa Controparte_3 Controparte_3
oggi in liquidazione, un ulteriore mutuo di € 900.000,00, a garanzia del Controparte_4 quale veniva iscritta ipoteca fino a concorrenza di € 1.800.000,00 e si costituivano nuovamente fideiussori il convenuto e;
c)- che, essendosi la mutuataria Controparte_1 Parte_4
resa morosa in entrambi i rapporti, rispettivamente per sette e diciotto rate Controparte_4
di mutuo, la incorporante la con PEC in data Controparte_3 Controparte_3
2.8.2017, comunicava alla società debitrice la risoluzione dei descritti finanziamenti, contestualmente intimando il pagamento dell'intero complessivo credito per rate scadute, interessi di mora e capitale residuo;
d)- che, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 14.11.2018, la rappresentata società acquistava dalla società Parte_1
con effetto dal 29.11.2018, la titolarità “pro soluto di un portafoglio di crediti Controparte_3 pecuniari, aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione”, dando notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda, n. 143, dell'11 dicembre 2018, e che la stessa, in data 3.12.2018, conferiva, quindi, a lei stessa mandataria l'incarico di riscuotere i crediti ceduti e di svolgere i servizi di cassa Parte_2
e pagamento;
e)- che, in base saldaconto aggiornato al 30.11.2018, la cessionaria
[...]
risultava creditrice, verso la e quindi nei confronti dei Parte_1 Controparte_4 fideiussori e , della complessiva somma di € 1.344.435,30; f)- Controparte_1 Parte_4
che, con decreto ingiuntivo n. 7592/2020 in data 20.5.2020, emesso su ricorso proposto da lei stessa quale mandataria della dichiarato provvisoriamente Parte_2 Parte_1 esecutivo con successivo provvedimento dell'8.4.2021, veniva ordinato a e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, di pagare in favore della stessa per le Parte_4 Parte_1 prestate garanzie fideiussorie, la somma di € 260.000,00, oltre interessi, e che il descritto decreto veniva, quindi, da questi ultimi opposto;
g)- che, con atto pubblico del Notaio di Guidonia Per_1
Montecelio, del 5.10.2016, Rep. n. 81799, Racc. n. 34703 il convenuto donava Controparte_1
alla convenuta LI : A)- la nuda proprietà 1)- del complesso edilizio sito in Controparte_2
Comune di Roma località “Grottaperfetta” e precisamente dell'edificio C3, in quota pari ad 1/2 indistinta e indivisa, composto da: i)- appartamento al piano terra della scala “E”, contraddistinto con il numero di interno 2, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, subb. 67 e 68; ii)- locale cantina al piano seminterrato della scala “E”, contraddistinto con il numero
E/2, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, sub. 135; iii)- posto auto coperto al piano seminterrato della scala “E”, contraddistinto con il numero E/2 censito al
Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, sub. 203; 2)- del complesso edilizio sito in Comune di Pomezia, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa angolo Via Siviglia, e precisamente del fabbricato “B”, in quota pari ad ½ indistinta e indivisa, composto da: i)- appartamento al primo piano della scala “B”, contraddistinto con il numero di interno 3, con annesso locale cantina al piano seminterrato della scala “B” contraddistinto con la lettera “J”, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 31, particella 2570, sub. 60; ii)- posto auto scoperto al piano terra contraddistinto con il n. 19, distinto al Catasto Fabbricati di detto comune foglio 31, particella 2570, sub 187; B)- nonché i diritti di piena proprietà 1)- del fabbricato sito in Comune di Roma, località “Massimina”
Via Francesco Aquilanti nn. 26/28: appartamento al primo piano della scala “A” contraddistinto dal numero di interno 5, con annesso locale cantina al piano seminterrato contraddistinto con il n. 5/A, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 413, particella 2431, subb. 6, e box auto al piano seminterrato, contraddistinto col numero 31, censito al catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 413, particella 2431, sub 89; 2)- del fabbricato sito in Comune di Pomezia (RM), loc.
Torvaianica, Via Svezia n.97, e precisamente della palazzina “B”: appartamento al secondo piano contraddistinto con il numero di interno 9, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 34, particella 969, sub. 9; h)- che, con successivo atto del 16.5.2017 lo stesso convenuto Controparte_1 vendeva a ed a al prezzo di € 180.000,00 la porzione di un Persona_2 Controparte_5
villino su tre livelli sita in Roma, loc. Ostia Antica, con corte di pertinenza e posto auto scoperto;
i)- che, con atto del 25.7.2019 il sig. vendeva a e Controparte_1 Parte_5 [...]
al prezzo di € 153.000,00, previa risoluzione per mutuo consenso, limitatamente a tale Pt_6
immobile, della donazione in favore della convenuta , il fabbricato sito in Controparte_2
Comune di Roma, località “Massimina” Via Francesco Aquilanti nn. 26/28: appartamento al primo piano della scala “A” contraddistinto dal numero di interno 5, con annesso locale cantina al piano seminterrato contraddistinto con il n. 5/A e box auto al piano seminterrato (v. supra, sub g.B.1); e)- che, con atto del 5.5.2020 il convenuto e vendevano a Controparte_1 CP_6 Pt_7 al prezzo di € 150.000,00, previa risoluzione per mutuo consenso, limitatamente a tale
[...]
immobile e per la quota di ½ di , della donazione in favore di , Controparte_1 Controparte_2
della nuda proprietà il complesso edilizio sito in Comune di Pomezia, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa angolo via Siviglia, e precisamente del fabbricato “B” composto da appartamento al primo piano della scala “B” contraddistinto con il numero di interno 3, con annesso locale cantina al piano seminterrato della scala “B” contraddistinto con la lettera “J”, e posto auto scoperto al piano terra contraddistinto con il n. 19 (v. supra, sub g.A.
2.i.ii).
E concludeva pertanto chiedendo che venisse disposta la revocatoria della denunciata donazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.; con ordine di trascrizione della emananda sentenza e vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio, i convenuti e , eccepivano i)- il difetto Controparte_1 Controparte_2 di legittimazione attiva dell'attrice per non avere essa prodotto Parte_1
l'invocato contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, per cui l'oggetto di tale asserita cessione non era identificato, né provato, ii)- la nullità della procura, quale da quest'ultima, conferita alla per il recupero dei crediti ceduti, a motivo della relativa genericità e Parte_2
indeterminatezza, poiché essa identificava tali crediti per il tramite di un link non funzionante, per cui non era consentito verificare che, tra gli stessi, fosse effettivamente incluso quello vantato nei confronti del convenuto , iii)- l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto Controparte_1 della stessa parte attrice di proporre l'azione revocatoria, poiché la Parte_1 notifica dell'atto di citazione si era perfezionata il 19.10.2021, per il convenuto , e Controparte_1
il 17.10.2021, per la convenuta , iv)- la pregiudizialità, rispetto a quello presente, Controparte_2
del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7592/2020 del 20.05.2020, quale pendente dinanzi al Tribunale d Roma ed avente ad oggetto l'accertamento della posizione creditoria vantata dalla parte attrice;
assumevano, quindi, che, la donazione impugnata, per la parte relativa i)- alla nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, località “Massimina”, Via Francesco Aquilanti nn. 26/28, scala “A”, piano primo, interno 5, con annesso locale cantina e box auto, e ii)- alla quota di 1/2 della piena proprietà dell'appartamento sito in di Pomezia, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, angolo Via
Siviglia, fabbricato “B”, scala “B”, interno 3, con annesso locale cantina, era stata risolta per mutuo consenso e che, comunque, l'avversa domanda era, nel merito, del tutto infondata, per difetto delle condizioni stabilite dall'art. 2901 c.c.; e concludevano pertanto chiedendo che, previa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., essa venisse respinta, con vittoria di spese.
Con la propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 il convenuto rinunciava all'eccezione Controparte_1 di prescrizione dell'azione revocatoria, quale formulata in comparsa di costituzione. All'udienza del 30.5.2024, avendo le parti precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, nello specifico, la parte attrice all'atto di Parte_1
citazione, richiamando la documentazione prodotta nel corso del giudizio, il convenuto CP_1
alle memorie n. 183 n. 1, con le quali abbandonava l'eccezione di prescrizione, e la convenuta
[...]
rinunciando espressamente, in tale udienza, alla formulata eccezione di Controparte_2 prescrizione dell'azione revocatoria, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria quale formulata dai convenuti CP_1
e
[...] Controparte_2
L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria promossa dall'attrice società
[...]
come rappresentata dalla mandataria società quale, a norma Parte_1 Parte_2 dell'art. 2903 c.c., formulata dai convenuti e , è del tutto Controparte_1 Controparte_2
superata, per avervi i convenuti stessi, nel corso del giudizio, rinunziato, rispettivamente, il primo, con la propria memoria ex art. 183, VI co, n. 1 c.p.c., e, la seconda, all'udienza udienza del 30.5.2024.
II]- Dell'eccezione di difetto di rappresentanza in capo alla società Parte_2
L'eccezione con la quale gli stessi convenuti e intendono far Controparte_1 Controparte_2
valere il difetto del potere della società di rappresentare, nel presente giudizio, Parte_2
l'attrice società a motivo della pretesa indeterminatezza della prodotta Parte_1 procura a lei da quest'ultima conferita per il recupero dei crediti di sua spettanza, che, loro dire, non consentirebbe di individuare, tra quelli che ne costituiscono l'oggetto, il credito, nel presente giudizio, vantato nei confronti del convenuto , deve intendersi ormai anch'essa superata;
Controparte_1
poiché, in data 31.10.2023, la prima, società ha prodotto dichiarazione sottoscritta Parte_2 dall'attuale legale rappresentante della seconda, società Parte_1 CP_7
, con la quale quest'ultimo dichiara e conferma che essa è, nel
[...] Parte_1 presente giudizio, rappresentata dalla stessa società “come da procura conferita Parte_2
rilasciata dalla SI.ra nella sua qualità di Amministratore Unico e legale Parte_3
rappresentante di autenticata in data 3 dicembre 2018 per Notaio Parte_1 [...]
, Notaio in Milano, rep. 61592 racc. 11920, registrata a Milano 4 in data 04.12.2018 al Per_3
n. 54385 serie 1T.”, quale prodotta col relativo atto di citazione (v. doc. cit., in atti). III]- Della domanda di revocatoria della donazione α)- della quota di 1/2 della nuda proprietà dell'appartamento sito in Comune di Pomezia, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, angolo Via
Siviglia, fabbricato “B”, scala “B”, interno 3, con annesso locale cantina al piano seminterrato della scala “B” contraddistinto con la lettera “J”, e posto auto scoperto al piano terra contraddistinto con il n. 19, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 31, particella
2570, sub. 60, β)- della piena proprietà dell'appartamento sito in Comune di Roma, località
“Massimina”, Via Francesco Aquilanti nn. 26/28, scala “A”, piano primo, interno 5, con annesso locale cantina al piano seminterrato contraddistinto con il n. 5/A, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 413, particella 2431, sub 6, e box auto al piano seminterrato, contraddistinto col numero 31, censito al catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 413, particella 2431, sub 89, quale con atto pubblico a rogito del Notaio di Guidonia Per_1
Montecelio in data 5.10.2016, dal convenuto disposta in favore della convenuta Controparte_1
LI , Controparte_2
Limitatamente ai beni in esame, la domanda di revocatoria della donazione per atto pubblico a rogito del Notaio di Guidonia Montecelio in data 5.10.2016, dal convenuto Per_1 Controparte_1
disposta in favore della convenuta LI , quale, nei confronti di questi ultimi, Controparte_2
dalla società come rappresentata dalla società proposta, Parte_1 Parte_2
non può essere accolta;
poiché, così come emerge inequivocabilmente dagli atti, per gli immobili di cui trattasi, l'impugnata donazione fu, a fini di vendita a terzi, prima della proposizione della stessa domanda di revocatoria oggetto del presente giudizio, tra le parti risolta per mutuo dissenso (v., rispettivamente, atto di compravendita a rogito del Notaio di Roma, in data 5.5.2020, art. Per_4
5, e atto di risoluzione di donazione per mutuo consenso a rogito del Notaio di Roma, in Per_5
data 25.7.2019, in fascicolo di parte attrice, all.ti n. 18 e n. 17), con conseguente cessazione, ex tunc, dei relativi effetti e ripristino della situazione patrimoniale antecedente (v. Cass. Civ. n. 20445/11; n.
17631); per cui i presupposti della domanda stessa, quali dettati dall'art. 2901 c.c., allo stato, non sussistono.
IV]- Della domanda di revocatoria della donazione α)- della nuda proprietà del complesso edilizio sito in Comune di Roma località “Grottaperfetta” e precisamente dell'edificio C3, in quota pari ad 1/2 indistinta e indivisa, composto da: i)- appartamento al piano terra della scala
“E”, contraddistinto con il numero di interno 2, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, subb. 67 e 68, ii)- locale cantina al piano seminterrato della scala
“E”, contraddistinto con il numero E/2, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio
848, particella 389, sub. 135, iii)- posto auto coperto al piano seminterrato della scala “E”, contraddistinto con il numero E/2 censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, sub. 203; β)- della piena proprietà dell'appartamento sito in Comune di Pomezia
(RM), loc. Torvaianica, Via Svezia n. 97, palazzina “B”, piano secondo, interno 9, censito al
Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 34, particella 969, sub. 9, quale, con atto pubblico
a rogito del Notaio di Guidonia Montecelio in data 5.10.2016, dal convenuto Per_1 CP_1
disposta in favore della convenuta LI
[...] Controparte_2
Con riferimento ai beni, quali appena descritti, la domanda di revocatoria in esame deve essere, per contro, accolta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Della legittimazione dell'attrice società La legittimazione della Parte_1 società attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901, I co, c.c., quale pure contestata dai convenuti, è fuori discussione poiché, con decreto ingiuntivo n. 7592/2020 in data 20.5.2020, emesso su ricorso proposto dalla quale mandataria della Parte_2 Parte_1 dichiarato provvisoriamente esecutivo con successivo provvedimento dell'8.4.2021, veniva ordinato al convenuto , unitamente ad altro soggetto estraneo al presente giudizio, di pagare Controparte_1 in favore della stessa la somma di € 260.000,00, oltre interessi, per Parte_1
prestata garanzia fideiussoria;
mentre la dedotta pendenza di giudizio di opposizione avverso il descritto decreto ingiuntivo, non assume, in questa sede alcuna particolare rilevanza;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che l'attore vanti un credito certo, liquido ed esigibile (v. Cass. Civ. n. 11471/03; n.
12678/01; n. 7478/01 n. 591/99), essendo all'uopo sufficiente un credito solo eventuale, anche sub specie di credito litigioso (v. Cass. Civ. n. 5619/16; n. 23666/15; n, 9855/14; n 1893/12; n. 16722/09;
S.U. n. 9440/04), ovvero una mera ragione di credito (12144/99; n. 200002/08), quindi un'aspettativa fondata su una situazione di fatto già esistente che può evolvere o meno, a seconda degli eventi, nella nascita di un diritto di credito effettivo (v. Cass. Civ. n. 1220/86, anche in motivazione).
2)- Della istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità. Per le medesime ragioni appena esposte sub 3, è stata correttamente disattesa l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., quale dai convenuti formulata, in ragione della pretesa pregiudizialità del giudizio di opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, quale avente ad oggetto l'accertamento della posizione creditoria vantata dalla parte attrice;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità,
“Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.
(così, Cass. Civ. S.U. n. 9440/04; conf. Cass. Civ. n. 3369/19, n. 2673/16, n. 17257/13, n. 5246/06).
3)- Della sussistenza dell'eventus damni. L'atto di disposizione in esame, quale donazione immobiliare avente, come detto, ad oggetto α)- quota pari alla metà indivisa della nuda proprietà di un appartamento sito in Roma, con annessi cantina e posto auto, β)- piena proprietà di un appartamento sito in Pomezia (RM), per la sua natura gratuita e per la manifesta rilevanza economica dei diritti trasferiti, ha certamente ridotto in misura rilevante la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore ai sensi dell'art. 2740 c.c., recando significativo pregiudizio alle sue ragioni;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.” (così Cass. Civ. n.
7767/07; conf. Cass. Civ. n. 16221/19; n. 19207/18; n. 1902/15, n. 16986/07, n. 19963/05, n.
15257/04); mentre, una volta dimostrate siffatte modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere - nella specie non assolto - del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. Civ. n. 16221/19; n. 19207/18).
4)- Dell'elemento soggettivo. Quanto all'individuazione dei requisiti di carattere soggettivo dell'azione revocatoria proposta, deve preliminarmente osservarsi che, essendo stata la donazione impugnata compiuta nel 2016, dopo molti anni dall'assunzione, nel 2009, da parte del convenuto
, della garanzia dalla quale origina il credito nei di lui confronti vantato dalla parte Controparte_1
attrice, essi, a norma dell'art. 2901, I co, n. 1, prima parte c.c., si risolvono nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del “pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”; poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità ““L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto
a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni);
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se
l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. (così, Cass. Civ. n. 10522/20; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 762/16, n. 3676/11, n. 22465/06).
Tanto premesso, devesi, in fatto, concludere che la sussistenza del descritto elemento soggettivo della fattispecie sia, in via induttiva, adeguatamente provata;
poiché, secondo l'id quod plerumque accidit,
è di tutta evidenza, che, colui il quale, sapendosi esposto come debitore in qualità di garante, sia altresì, nel donare al figlio diritti su beni immobili, perfettamente consapevole che siffatto atto di disposizione riduce il proprio patrimonio, nel senso appena precisato sub 2), e conseguentemente nuoce alle ragioni del creditore (v. Cass. Civ. n. 17867/07: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l' atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni”; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 7452/00, n. 14274/99, n. 4077/96). Né lo stesso convenuto CP_1
ha allegato e provato fatti dai quali sia dato ragionevolmente desumere che, contrariamente
[...]
alle descritte generali indicazioni presuntive, egli, fosse, diversamente, nella specie, del tutto inconsapevole delle conseguenze pregiudizievoli della propria condotta negoziale.
V]- Della domanda volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, quale proposta dall'attrice come rappresentata Parte_1
La domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari, deve, per contro, essere respinta;
poiché detto ordine non è previsto da alcuna disposizione di legge, mentre, dal tenore degli artt. 2652
e 2658 e ss. c.c., si evince che la trascrizione di cui trattasi è rimessa all'iniziativa degli interessati;
salve le specifiche competenze attribuite, in materia, alla Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario.
VI]- Del regolamento delle spese processuali.
Stante il solo parziale accoglimento della domanda, sussistono le condizioni di cui all'art. 92, II co,
c.p.c., per parzialmente compensare le spese del presente giudizio in ragione di 1/3. Per i residui 2/3, esse seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale, secondo il consolidato principio per cui “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore.” (così, Cass. Civ. n. 10089/14; conf. Cass. Civ. n. 3697/20, n. 5402/04).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-I-
-respinge la domanda di revocatoria ordinaria, quale, dalla società Parte_1
come rappresentata dalla mandataria proposta nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
e , con riferimento alla donazione α)- della quota di 1/2 della nuda proprietà Controparte_2 dell'appartamento sito in Comune di Pomezia, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, angolo Via Siviglia, fabbricato “B”, scala “B”, interno 3, con annesso locale cantina al piano seminterrato della scala “B” contraddistinto con la lettera “J”, e posto auto scoperto al piano terra contraddistinto con il n. 19, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 31, particella 2570, sub. 60, β)- della piena proprietà dell'appartamento sito in Comune di Roma, località “Massimina”, Via Francesco Aquilanti nn. 26/28, scala “A”, piano primo, interno 5, con annesso locale cantina al piano seminterrato contraddistinto con il n. 5/A, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 413, particella
2431, subb. 6, e box auto al piano seminterrato, contraddistinto col numero 31, censito al catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 413, particella 2431, sub 89 quale con atto pubblico a rogito del
Notaio di Guidonia Montecelio in data 5.10.2016, dal convenuto disposta Per_1 Controparte_1
in favore della convenuta LI ; Controparte_2
-II-
-accoglie la stessa domanda di revocatoria ordinaria, con riferimento alla donazione α)- della nuda proprietà del complesso edilizio sito in Comune di Roma località “Grottaperfetta” e precisamente dell'edificio C3, in quota pari ad 1/2 indistinta e indivisa, composto da: i)- appartamento al piano terra della scala “E”, contraddistinto con il numero di interno 2, censito al
Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, subb. 67 e 68, ii)- locale cantina al piano seminterrato della scala “E”, contraddistinto con il numero E/2, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, sub. 135, iii)- posto auto coperto al piano seminterrato della scala “E”, contraddistinto con il numero E/2 censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 848, particella 389, sub. 203, β) della piena proprietà dell'appartamento sito in Comune di
Pomezia (RM), loc. Torvaianica, Via Svezia n.97, palazzina “B”, piano secondo, interno 9, censito al
Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 34, particella 969, sub. 9, quale, con lo stesso atto pubblico a rogito del Notaio di Guidonia Montecelio in data 5.10.2016, dal convenuto Per_1
disposta in favore della convenuta LI , e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2
-dichiara inefficace detta donazione per la parte oggetto dell'accolta revocatoria, nei confronti dell'attrice società come rappresentata;
Parte_1
-III-
-respinge la domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari;
-IV-
-compensa le spese del presente giudizio in ragione di 1/3;
-condanna essi convenuti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 rimborso, in favore dell'attrice come rappresentata, dei residui 2/3 delle Parte_1 spese stesse, che liquida, per essi 2/3, in complessivi € 16.000,00, di cui € 518,00, per esborsi
(contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice Unico-
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Claudia Simeoni.