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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 379/2024 avente per oggetto “differenze retributive” promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla BIELLO e Giuseppe BIELLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
4 CF in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni SANTORO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.04.2024, presso di aver Parte_1 prestato attività lavorativa dal 16.05.2002 al 30.06.2021 alle dipendenze della CP_2 resistente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con qualifica di “operaio comune”, inquadrata al VI livello del CCNL settore “AZIENDE ALBERGHIERE”, deduceva che:
- tale contratto era cessato per pensionamento di essa ricorrente;
pagina 1 di 7 - la durata dell'orario di lavoro contrattualmente stabilita era pari a 40 ore settimanali su 6 giorni a settimana;
tuttavia, ella, durante l'intero rapporto di lavoro, aveva lavorato dal martedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore
20,00, senza percepire una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato;
- le differenze retributive azionate con il presente giudizio erano limitate agli anni 2016, 2017,
2018, 2019 e ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2020, essendo stata successivamente posta in;
Controparte_3
- totalmente infruttuosi si erano rivelati i tentativi di risoluzione bonaria della controversia, ivi compreso il tentativo di conciliazione intentato presso la D.P.L. territorialmente competente.
Limitando, dunque, la propria domanda agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2020, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a titolo di differenze retributive per il lavoro svolto in regime di straordinario nel menzionato periodo, la somma di euro 59.016,75, oltre quella di euro 4.371,61 dovuta per differenza sul TFR, per un totale complessivo di euro 63.388,36, come da conteggi che allegava.
Costituendosi in giudizio, la 4 evidenziava l'infondatezza della domanda, Parte_2 chiedendone il rigetto, precisando che:
- la ricorrente, nel periodo oggetto di scrutinio, aveva lavorato osservando l'orario contrattualmente stabilito, ossia dal martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 15,00, con pausa pranzo tra le ore 11:00 e le ore 12:00, ed aveva percepito, per la prestazione lavorativa domenicale, la maggiorazione retributiva contrattualmente prevista;
- seppure la giungesse sul luogo di lavoro intorno alle ore 8,00 – 8,20 circa per Pt_1 ragioni legate al raggiungimento della sede aziendale dal luogo di provenienza, ella iniziava il proprio turno lavorativo alle ore 9,00;
- la lavoratrice si era assentata per malattia dal 20.03.16 al 28.04.16, nonché dal giorno
11.07.16 al giorno 30.07.16 e dal 24.03.2020 al 31.03.2020 e nei giorni 6-7-8 del mese di gennaio dell'anno 2017 non si è recata in struttura per causa neve, oltre ad essersi in altre occasioni assentata per motivi personali;
- terminato il turno di lavoro alle ore 15,00, la ricorrente si intratteneva sul piazzale antistante la struttura aziendale, in attesa di essere prelevata da qualcuno, e spesso, nell'attesa, si recava presso le attigue strutture commerciali per effettuare acquisti personali;
- le operazioni di calcolo sottese agli allegati conteggi erano state effettuate tenuto conto del riferimento alla paga oraria del mese di giugno 2024 e, dunque, la pretesa creditoria avanzata pagina 2 di 7 dalla ricorrente risultava evidentemente maggiorata, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere parametrata alla paga oraria prevista in relazione ai periodi in contestazione;
- non vi era alcuna prova dell'effettivo espletamento di prestazioni di lavoro straordinario.
Pertanto, la Società resistente concludeva richiedendo l'integrale rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa da Parte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova per testi.
_____________
1. In merito alla domanda proposta dalla ricorrente finalizzata ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive sul presupposto di aver effettuato, durante l'intero periodo lavorativo - limitando, tuttavia, la domanda proposta nel presente giudizio agli anni 2016,
2017, 2018, 2019 ed ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2020 - un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, va osservato che, secondo i principi generali dettati in materia di ripartizione dell'onere probatorio, il lavoratore che chieda in via giudiziale l'accertamento del compenso a fronte dell'espletamento di prestazioni lavorative in regime di lavoro straordinario o supplementare ha l'onere di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte oltre l'orario di lavoro contrattualmente o legalmente stabilito e ciò in ottemperanza ai generali principi i cui all'art. 2967 c.c., dal momento che lo svolgimento del lavoro in eccedenza si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Dunque, sul richiedente grava l'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che al mancato assolvimento di esso possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. S.U., 17/6/2004, n. 11353; Cass. 9/2/2012, n. 1878; Cass.
4/10/2013, n. 22738; Cass. Civ., Sez. Lav., 19/6/2018, n. 16150; Cass., sent. n. 13150/2018;
Cass., Sez. Lav., sent. n. 4076 del 20/02/2018; Cass., Sez. Lav., sent. n. 16150 del
19/06/2018).
Va, peraltro, considerato che la domanda di riconoscimento delle prestazioni lavorative in regime di lavoro supplementare o straordinario - così come tutte le voci che esulano dal normale orario di lavoro indicato nel contratto individuale di lavoro - necessita di una dimostrazione particolarmente rigorosa. In proposito, la Suprema Corte ha infatti affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. n. 3714 del 16.2.2009), né può essere tale prova raggiunta pagina 3 di 7 mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass.
n. 12695/2001; Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 12434/2006; Cass. n. 3714/2009; Cass. n. 6023 del 12.3.2009; Cass., Sez. Lav. n. 16150 del 19/06/2018; Trib. Napoli sent. n. 4048 del
28/05/2025).
Pertanto, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, l'onere probatorio deve investire la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, nonché quella dell'articolazione di detta prestazione con riferimento ad eventuali pause godute, al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa quantomeno in termini sufficientemente concreti e realistici (Cass. ord. n.
30739/2024 e, in senso conforme, Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n.
9000/2001, Cass. n. 2241/1987).
2. Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il rigoroso onere della prova dei “fatti” - da cui trarrebbe origine il diritto alla corresponsione delle differenze retributive richieste a titolo di lavoro straordinario - non sia stato sufficientemente assolto.
Le dichiarazioni dei testi escussi, infatti, non consentono di ritenere come provate o dimostrare le prospettazioni della ricorrente.
Si ricorda che:
Il teste indicato dalla parte ricorrente, , nel precisare di aver lavorato dal Testimone_1
1993 al 2021 alle dipendenze della resistente con mansioni di portiere, ha riferito che, CP_2 quando egli espletava il turno di mattina, iniziando a lavorare alle ore 6,45, incontrava la ricorrente alle ore 7,15, e che la stessa cominciava il proprio lavoro tra le ore 7,30 e le ore
7,45, dopo aver fatto colazione;
il teste dichiarava, inoltre, che quando egli era, invece, impegnato sul turno pomeridiano con inizio alle ore 15,00, vedeva la ricorrente andare via verso le ore 15,30 – 16,00. Per ciò che concerne la giornata della domenica, il teste Tes_1 precisava che quando egli svolgeva il turno di 12 ore, ossia dalle ore 19,00 alle ore 7,00, vedeva la ricorrente uscire da lavoro alle ore 19,00. Il teste, tuttavia, interrogato in sede di escussione con specifico riguardo all'articolazione oraria della propria prestazione lavorativa, precisava che la stessa era diversificata, di settimana in settimana, riferendo, testualmente, che: lavoravo lunedì 7,00-15,00, martedì e mercoledì 15,00- 23,00, giovedì e venerdì riposo, sabato 15,00-23,00 e domenica 7,00-19,00; la seconda settimana lavoravo lunedì 7,00-15,00, martedì e mercoledì 15,00-23,00, giovedì e venerdì 7,00-19,00, sabato 7,00- 15,00 e pagina 4 di 7 domenica riposo. La terza settimana facevo tutti turni notturni senza riposo ed in particolare lunedì, martedì e mercoledì dalle 23,00 alle 7,00, giovedì e venerdì dalle 19,00 alle 7,00, sabato dalle 23,00 alle 7,00 e domenica dalle 19,00 alle 7,00, la quarta settimana lavoravo il lunedì dalle 15,00 alle 23,00 e gli altri giorni come i precedenti. Quando mancava un collega, eravamo in tre, facevo il turno di 12 ore>>.
Dunque, raffrontando gli orari di lavoro del teste con quelli riferiti in ricorso dalla - Pt_1 entro i quali ella colloca la propria prestazione- si osserva che il , in alcune Tes_1 occasioni, avrebbe potuto “vedere” la ricorrente solamente entrare al lavoro ovvero soltanto uscire;
pertanto, egli non poteva avere contezza della prestazione giornaliera (in entrata e in uscita) eseguita dalla ricorrente né, conseguentemente, avrebbe potuto conoscerne l'effettiva articolazione e/o consistenza oraria giornaliera.
Vi è, poi, da considerare che gli orari indicati dal teste come inizio e termine della prestazione lavorativa della ricorrente differiscono da quelli dalla stessa indicati in ricorso: il , Tes_1 infatti, riferisce che la iniziava a lavorare tra le ore 7,30 e le ore 7,45, per terminare Pt_1 alle ore 15,30 – 16,00 e alle 19,00 la domenica, mentre la ricorrente deduce di aver lavorato dal martedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
L'altro teste, , figlio della stessa ricorrente, ha dichiarato di essersi recato ad Testimone_2 accompagnare la madre al lavoro e a riprenderla negli orari dalla stessa indicati in ricorso, alternandosi con il padre e con la sorella, aggiungendo che il sabato e la domenica la si tratteneva al lavoro anche oltre le ore 20,00. Tuttavia, anche il contenuto di tale Pt_1 testimonianza non appare rispondente ai canoni di rigorosità della prova sopra enucleati;
si osserva, infatti, che lo stesso teste ha riferito della saltuarietà con la quale si recava ad accompagnare e riprendere la madre, alternandosi, nell'espletamento di detta incombenza, con il padre e con la sorella;
inoltre, a ben vedere, egli non ha riferito circa l'effettiva articolazione oraria della prestazione resa dalla ricorrente, con particolare riferimento alla fruizione delle pause, alla durata delle stesse o a eventuali interruzioni dell'orario.
Il teste per parte resistente, ha -invece- riferito di aver visto in molteplici Testimone_3 occasioni la ricorrente (nel periodo in contestazione) alle ore 15:15/15:30 mentre si trovava sul piazzale antistante la struttura, aspettando che qualcuno la venisse a prendere, e di aver constatato che sovente la si recava negli adiacenti esercizi commerciali, dopo aver Pt_1 finito il turno (sempre intorno alle 15:15/15:30), confermando che ella lavorava dalle 9:00 alle
15:00; anche l'altro teste del resistente confermava di aver visto (nelle occasioni in cui si era pagina 5 di 7 recato sul posto, ossia due o tre volte al mese) che la ricorrente arrivava alle 9:00 circa e di averla vista alle 15:00 o 15:15 mentre aspettava che qualcuno la andasse a riprendere.
Emerge, quindi, l'inidoneità degli elementi probatori forniti a corroborare la domanda, dato che le deposizioni rese dai testi indicati dalla ricorrente risultano connotate da genericità/non esaustività, atteso che costoro hanno riferito solo in termini parziali e approssimativi circa gli orari di lavoro della senza neppure precisare in modo specifico quali sarebbero Pt_1 stati gli orari svolti giorno per giorno e/o quando la ricorrente si sarebbe trattenuta oltre l'orario di lavoro, per quante ore, ecc.
Le deposizioni rese, invero, non si riferiscono a giorni specifici, non riferiscono di puntuali orari in cui la prestazione lavorativa della ricorrente si sarebbe articolata e non consentono, dunque, di verificare se -in determinati giorni o periodi analiticamente individuati- ella abbia lavorato in eccedenza rispetto all'orario di lavoro contrattualizzato e, in detta eventualità, in quale misura;
dette dichiarazioni, inoltre, non forniscono elementi, neppure indiziari, per quantificare le ore di lavoro effettivamente svolte onde poter effettuare una parametrazione rispetto al orario di lavoro contrattualizzato.
Inoltre, come sopra esposto, le deposizioni rese dai testi della ricorrente collidono con quelle dei testi indicate dalla società resistente, che hanno -invece- riferito di aver avuto modo di vedere in varie occasioni che la ricorrente iniziava a lavorare verso le 9:00 e finiva di lavorare alle 15:00 circa, pur se si tratteneva in zona recandosi in alcuni esercizi commerciali vicini o in attesa di essere prelevata con la macchina.
Tale situazione di contraddittorietà probatoria non può che ricadere su parte ricorrente.
Ne deriva che il complesso probatorio costituito dalla documentazione allegata dalla ricorrente e dalle risultanze delle prove è carente, contraddittorio e non informato dal rigore probatorio richiesto per poter avallare la ricostruzione indicata in ricorso.
La domanda di parte ricorrente va, dunque, rigettata.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Società Parte_1
Co
“4 CF , spese che liquida in complessivi euro 6.700,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%. pagina 6 di 7 Campobasso, 22 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 379/2024 avente per oggetto “differenze retributive” promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla BIELLO e Giuseppe BIELLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
4 CF in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni SANTORO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.04.2024, presso di aver Parte_1 prestato attività lavorativa dal 16.05.2002 al 30.06.2021 alle dipendenze della CP_2 resistente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con qualifica di “operaio comune”, inquadrata al VI livello del CCNL settore “AZIENDE ALBERGHIERE”, deduceva che:
- tale contratto era cessato per pensionamento di essa ricorrente;
pagina 1 di 7 - la durata dell'orario di lavoro contrattualmente stabilita era pari a 40 ore settimanali su 6 giorni a settimana;
tuttavia, ella, durante l'intero rapporto di lavoro, aveva lavorato dal martedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore
20,00, senza percepire una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato;
- le differenze retributive azionate con il presente giudizio erano limitate agli anni 2016, 2017,
2018, 2019 e ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2020, essendo stata successivamente posta in;
Controparte_3
- totalmente infruttuosi si erano rivelati i tentativi di risoluzione bonaria della controversia, ivi compreso il tentativo di conciliazione intentato presso la D.P.L. territorialmente competente.
Limitando, dunque, la propria domanda agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2020, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a titolo di differenze retributive per il lavoro svolto in regime di straordinario nel menzionato periodo, la somma di euro 59.016,75, oltre quella di euro 4.371,61 dovuta per differenza sul TFR, per un totale complessivo di euro 63.388,36, come da conteggi che allegava.
Costituendosi in giudizio, la 4 evidenziava l'infondatezza della domanda, Parte_2 chiedendone il rigetto, precisando che:
- la ricorrente, nel periodo oggetto di scrutinio, aveva lavorato osservando l'orario contrattualmente stabilito, ossia dal martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 15,00, con pausa pranzo tra le ore 11:00 e le ore 12:00, ed aveva percepito, per la prestazione lavorativa domenicale, la maggiorazione retributiva contrattualmente prevista;
- seppure la giungesse sul luogo di lavoro intorno alle ore 8,00 – 8,20 circa per Pt_1 ragioni legate al raggiungimento della sede aziendale dal luogo di provenienza, ella iniziava il proprio turno lavorativo alle ore 9,00;
- la lavoratrice si era assentata per malattia dal 20.03.16 al 28.04.16, nonché dal giorno
11.07.16 al giorno 30.07.16 e dal 24.03.2020 al 31.03.2020 e nei giorni 6-7-8 del mese di gennaio dell'anno 2017 non si è recata in struttura per causa neve, oltre ad essersi in altre occasioni assentata per motivi personali;
- terminato il turno di lavoro alle ore 15,00, la ricorrente si intratteneva sul piazzale antistante la struttura aziendale, in attesa di essere prelevata da qualcuno, e spesso, nell'attesa, si recava presso le attigue strutture commerciali per effettuare acquisti personali;
- le operazioni di calcolo sottese agli allegati conteggi erano state effettuate tenuto conto del riferimento alla paga oraria del mese di giugno 2024 e, dunque, la pretesa creditoria avanzata pagina 2 di 7 dalla ricorrente risultava evidentemente maggiorata, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere parametrata alla paga oraria prevista in relazione ai periodi in contestazione;
- non vi era alcuna prova dell'effettivo espletamento di prestazioni di lavoro straordinario.
Pertanto, la Società resistente concludeva richiedendo l'integrale rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa da Parte_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova per testi.
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1. In merito alla domanda proposta dalla ricorrente finalizzata ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive sul presupposto di aver effettuato, durante l'intero periodo lavorativo - limitando, tuttavia, la domanda proposta nel presente giudizio agli anni 2016,
2017, 2018, 2019 ed ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2020 - un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, va osservato che, secondo i principi generali dettati in materia di ripartizione dell'onere probatorio, il lavoratore che chieda in via giudiziale l'accertamento del compenso a fronte dell'espletamento di prestazioni lavorative in regime di lavoro straordinario o supplementare ha l'onere di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte oltre l'orario di lavoro contrattualmente o legalmente stabilito e ciò in ottemperanza ai generali principi i cui all'art. 2967 c.c., dal momento che lo svolgimento del lavoro in eccedenza si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Dunque, sul richiedente grava l'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che al mancato assolvimento di esso possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. S.U., 17/6/2004, n. 11353; Cass. 9/2/2012, n. 1878; Cass.
4/10/2013, n. 22738; Cass. Civ., Sez. Lav., 19/6/2018, n. 16150; Cass., sent. n. 13150/2018;
Cass., Sez. Lav., sent. n. 4076 del 20/02/2018; Cass., Sez. Lav., sent. n. 16150 del
19/06/2018).
Va, peraltro, considerato che la domanda di riconoscimento delle prestazioni lavorative in regime di lavoro supplementare o straordinario - così come tutte le voci che esulano dal normale orario di lavoro indicato nel contratto individuale di lavoro - necessita di una dimostrazione particolarmente rigorosa. In proposito, la Suprema Corte ha infatti affermato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. n. 3714 del 16.2.2009), né può essere tale prova raggiunta pagina 3 di 7 mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass.
n. 12695/2001; Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 12434/2006; Cass. n. 3714/2009; Cass. n. 6023 del 12.3.2009; Cass., Sez. Lav. n. 16150 del 19/06/2018; Trib. Napoli sent. n. 4048 del
28/05/2025).
Pertanto, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, l'onere probatorio deve investire la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, nonché quella dell'articolazione di detta prestazione con riferimento ad eventuali pause godute, al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa quantomeno in termini sufficientemente concreti e realistici (Cass. ord. n.
30739/2024 e, in senso conforme, Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n.
9000/2001, Cass. n. 2241/1987).
2. Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il rigoroso onere della prova dei “fatti” - da cui trarrebbe origine il diritto alla corresponsione delle differenze retributive richieste a titolo di lavoro straordinario - non sia stato sufficientemente assolto.
Le dichiarazioni dei testi escussi, infatti, non consentono di ritenere come provate o dimostrare le prospettazioni della ricorrente.
Si ricorda che:
Il teste indicato dalla parte ricorrente, , nel precisare di aver lavorato dal Testimone_1
1993 al 2021 alle dipendenze della resistente con mansioni di portiere, ha riferito che, CP_2 quando egli espletava il turno di mattina, iniziando a lavorare alle ore 6,45, incontrava la ricorrente alle ore 7,15, e che la stessa cominciava il proprio lavoro tra le ore 7,30 e le ore
7,45, dopo aver fatto colazione;
il teste dichiarava, inoltre, che quando egli era, invece, impegnato sul turno pomeridiano con inizio alle ore 15,00, vedeva la ricorrente andare via verso le ore 15,30 – 16,00. Per ciò che concerne la giornata della domenica, il teste Tes_1 precisava che quando egli svolgeva il turno di 12 ore, ossia dalle ore 19,00 alle ore 7,00, vedeva la ricorrente uscire da lavoro alle ore 19,00. Il teste, tuttavia, interrogato in sede di escussione con specifico riguardo all'articolazione oraria della propria prestazione lavorativa, precisava che la stessa era diversificata, di settimana in settimana, riferendo, testualmente, che: lavoravo lunedì 7,00-15,00, martedì e mercoledì 15,00- 23,00, giovedì e venerdì riposo, sabato 15,00-23,00 e domenica 7,00-19,00; la seconda settimana lavoravo lunedì 7,00-15,00, martedì e mercoledì 15,00-23,00, giovedì e venerdì 7,00-19,00, sabato 7,00- 15,00 e pagina 4 di 7 domenica riposo. La terza settimana facevo tutti turni notturni senza riposo ed in particolare lunedì, martedì e mercoledì dalle 23,00 alle 7,00, giovedì e venerdì dalle 19,00 alle 7,00, sabato dalle 23,00 alle 7,00 e domenica dalle 19,00 alle 7,00, la quarta settimana lavoravo il lunedì dalle 15,00 alle 23,00 e gli altri giorni come i precedenti. Quando mancava un collega, eravamo in tre, facevo il turno di 12 ore>>.
Dunque, raffrontando gli orari di lavoro del teste con quelli riferiti in ricorso dalla - Pt_1 entro i quali ella colloca la propria prestazione- si osserva che il , in alcune Tes_1 occasioni, avrebbe potuto “vedere” la ricorrente solamente entrare al lavoro ovvero soltanto uscire;
pertanto, egli non poteva avere contezza della prestazione giornaliera (in entrata e in uscita) eseguita dalla ricorrente né, conseguentemente, avrebbe potuto conoscerne l'effettiva articolazione e/o consistenza oraria giornaliera.
Vi è, poi, da considerare che gli orari indicati dal teste come inizio e termine della prestazione lavorativa della ricorrente differiscono da quelli dalla stessa indicati in ricorso: il , Tes_1 infatti, riferisce che la iniziava a lavorare tra le ore 7,30 e le ore 7,45, per terminare Pt_1 alle ore 15,30 – 16,00 e alle 19,00 la domenica, mentre la ricorrente deduce di aver lavorato dal martedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
L'altro teste, , figlio della stessa ricorrente, ha dichiarato di essersi recato ad Testimone_2 accompagnare la madre al lavoro e a riprenderla negli orari dalla stessa indicati in ricorso, alternandosi con il padre e con la sorella, aggiungendo che il sabato e la domenica la si tratteneva al lavoro anche oltre le ore 20,00. Tuttavia, anche il contenuto di tale Pt_1 testimonianza non appare rispondente ai canoni di rigorosità della prova sopra enucleati;
si osserva, infatti, che lo stesso teste ha riferito della saltuarietà con la quale si recava ad accompagnare e riprendere la madre, alternandosi, nell'espletamento di detta incombenza, con il padre e con la sorella;
inoltre, a ben vedere, egli non ha riferito circa l'effettiva articolazione oraria della prestazione resa dalla ricorrente, con particolare riferimento alla fruizione delle pause, alla durata delle stesse o a eventuali interruzioni dell'orario.
Il teste per parte resistente, ha -invece- riferito di aver visto in molteplici Testimone_3 occasioni la ricorrente (nel periodo in contestazione) alle ore 15:15/15:30 mentre si trovava sul piazzale antistante la struttura, aspettando che qualcuno la venisse a prendere, e di aver constatato che sovente la si recava negli adiacenti esercizi commerciali, dopo aver Pt_1 finito il turno (sempre intorno alle 15:15/15:30), confermando che ella lavorava dalle 9:00 alle
15:00; anche l'altro teste del resistente confermava di aver visto (nelle occasioni in cui si era pagina 5 di 7 recato sul posto, ossia due o tre volte al mese) che la ricorrente arrivava alle 9:00 circa e di averla vista alle 15:00 o 15:15 mentre aspettava che qualcuno la andasse a riprendere.
Emerge, quindi, l'inidoneità degli elementi probatori forniti a corroborare la domanda, dato che le deposizioni rese dai testi indicati dalla ricorrente risultano connotate da genericità/non esaustività, atteso che costoro hanno riferito solo in termini parziali e approssimativi circa gli orari di lavoro della senza neppure precisare in modo specifico quali sarebbero Pt_1 stati gli orari svolti giorno per giorno e/o quando la ricorrente si sarebbe trattenuta oltre l'orario di lavoro, per quante ore, ecc.
Le deposizioni rese, invero, non si riferiscono a giorni specifici, non riferiscono di puntuali orari in cui la prestazione lavorativa della ricorrente si sarebbe articolata e non consentono, dunque, di verificare se -in determinati giorni o periodi analiticamente individuati- ella abbia lavorato in eccedenza rispetto all'orario di lavoro contrattualizzato e, in detta eventualità, in quale misura;
dette dichiarazioni, inoltre, non forniscono elementi, neppure indiziari, per quantificare le ore di lavoro effettivamente svolte onde poter effettuare una parametrazione rispetto al orario di lavoro contrattualizzato.
Inoltre, come sopra esposto, le deposizioni rese dai testi della ricorrente collidono con quelle dei testi indicate dalla società resistente, che hanno -invece- riferito di aver avuto modo di vedere in varie occasioni che la ricorrente iniziava a lavorare verso le 9:00 e finiva di lavorare alle 15:00 circa, pur se si tratteneva in zona recandosi in alcuni esercizi commerciali vicini o in attesa di essere prelevata con la macchina.
Tale situazione di contraddittorietà probatoria non può che ricadere su parte ricorrente.
Ne deriva che il complesso probatorio costituito dalla documentazione allegata dalla ricorrente e dalle risultanze delle prove è carente, contraddittorio e non informato dal rigore probatorio richiesto per poter avallare la ricostruzione indicata in ricorso.
La domanda di parte ricorrente va, dunque, rigettata.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Società Parte_1
Co
“4 CF , spese che liquida in complessivi euro 6.700,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%. pagina 6 di 7 Campobasso, 22 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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