Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9786 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Doriana Origa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/07/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Doriana Origa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I minori figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori; avrà la residenza, anche ai fini anagrafici, presso la madre e Per_1
presso il padre. Per_2
I minori dovranno continuare a ricevere da tutti e due cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori, continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale
Pag. 2 di 3 indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative e extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
3. In merito al diritto di visita, salvo diverso accordo, il padre e la madre potranno stare con i figli a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio all'uscita da scuola ovvero dalle ore 15,00, nel periodo non scolastico, per riportarli, la mattina dopo, a scuola ovvero presso l'abitazione della madre e per il figlio del padre, nonché due pomeriggi la settimana.
4. Il sistema dell'alternanza regolerà le visite durante le vacanze tradizionali, nel senso che se i minori trascorreranno con la madre il Natale, poi con il padre il
Capodanno; per le festività pasquali, il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
5. La casa ex coniugale verrà assegnata al signor che vi vivrà Controparte_1
unitamente al minore figlio , la signora si è già Per_2 Parte_1
allontanata dalla stessa.
6. Stante l'indipendenza economica dei coniugi nessuna somma è dovuta per il mantenimento tra i coniugi a titolo di contributo economico;
la signora Pt_1
si curerà del mantenimento della figlia mentre il signor si Per_1 CP_1
occuperà del mantenimento del figlio , salva la partecipazione dei genitori, Per_2
nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e sanitarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei minori figli, sempre, ove possibile, previamente concordata, se non indifferibili ed urgenti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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