Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 maggio 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 febbraio 2026 |
Commentari • +500
- 1. Autogoverno della magistratura e tutela giurisdizionale. Brevi cenni sui profili problematici della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei…Fabio Francario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2018, n. 20168Provvedimento: 2 0 1 6 8-1 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - RIC. CONTRO DECISIONI DI - Presidente Sezione - GIUDICI SPECIALI TE PETITTI · Presidente Sezione - Ud. 17/07/2018 - FRANCESCO TIRELLI PU ANDREA SCALDAFERRI R.G.N. 25206/2017 - Consigliere - - Rel. Consigliere - FRANCO DE TE 20.168 - Consigliere - ADRIANA DORONZO ем. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25206-2017 proposto da: RO SE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO …Leggi di più...
- sindacato incidentale di costituzionalità·
- limiti·
- esercizio·
- esclusione·
- motivo di ricorso ex art. 362 c.p.c·
- fondamento·
- ammissibilità·
- giurisdizioni speciali (impugnabilita')·
- impugnazioni civili·
- consiglio di stato·
- cassazione (ricorso per)
Versioni del testo
- Titolo I : Ordinamento della giurisdizione amministrativa
- Capo I : Consiglio di stato
- Art. 1. (Composizione)
Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in ((sette)) sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall' articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ((ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti)) di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.