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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10873/2021
Il Giudice AT AN RO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dagli Avv.ti FRONTINO FABIO FORTUNATO e
AR GE
ricorrenti contro rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t. dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA resistente e
Controparte_2 resistente contumace e
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_3 terzo chiamato
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corretta ricostruzione della carriera ed al risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da nota a verbale delle parti ricorrenti all'udienza del 18.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di aver sottoscritto una serie di contratti di lavoro a termine con il ministero convenuto come collaboratori scolastici, personale amministrativo (ATA) e di essere stati immessi in ruolo in anni diversi: e nel 2008 Parte_1 Parte_2 ed nel 2009; dolendosi della violazione della disciplina Parte_3 comunitaria e nazionale antidiscriminatoria da parte dell'amministrazione scolastica con l'emanazione dei decreti di ricostruzione delle carriere impugnati per il mancato riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo prestato, risultando la disciplina contenuta negli artt. 569 e 570 D.lgs. n.
297/1994 non conforme ai principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, agivano in giudizio per il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti sia a fini economici che giuridici, per il corretto inquadramento nella fascia stipendiale, per la condanna del CP_1 resistente al pagamento delle differenze retributive maturate oltre accessori ed alla regolarizzazione contributiva e previdenziale nonché per la condanna della al Controparte_2 risarcimento del danno per omesso recepimento della normativa comunitaria, vinte le spese processuali da distrarsi. Allegavano documentazione.
Si costitutiva tardivamente il ministero convenuto, maturando tutte le preclusioni e decadenze ex art. 416 c.p.c., per eccepire la maturata estinzione parziale per prescrizione quinquennale dei crediti differenziali pretesi dalla data di notifica del ricorso introduttivo, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle pretese azionate alla luce della disciplina nazionale vincolante e tenuto conto dei precedenti
Pag. 2 di 47 giurisprudenziali richiamati e per domandare, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese di lite. Produceva documentazione.
Sebbene ritualmente convenuta non si costituiva né compariva nel corso del giudizio la Ne veniva Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con l' CP_3 che, costituendosi, domandava la condanna del convenuto CP_1 alla regolarizzazione contributiva in caso di riconoscimento del diritto alle differenze retributive. Vinte le spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione, maturato il convincimento, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, occorre dare atto degli interventi sulla medesima questione sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza di legittimità.
Ai principi espressi sulla questione in esame con la nota pronuncia dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.1.
Pag. 3 di 47 Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole questioni controverse al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce intervenute nella specifica materia in esame.
1. Sulla eccezione di prescrizione dei crediti retributivi differenziali contesi
Deve ritenersi oramai consolidato l'orientamento della Suprema Corte che distingue tra anzianità di servizio, quale mero fatto giuridico, e diritti di credito che sulla prima (l'anzianità di servizio) si fondano.
1.1. In una recente pronuncia la Corte di cassazione ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… questa
Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n.
4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23
Pag. 4 di 47 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass.
12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n.
4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez.
Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018,
n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il
Pag. 5 di 47 conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto
1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre
1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
Pag. 6 di 47 2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
… (omissis)…”2.
1.2. Facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, occorre ritenere che l'anzianità di servizio vantata dalle parti ricorrenti, in ogni caso, non è suscettibile di estinzione per prescrizione.
1.3. Non potrà essere esaminata in alcun modo, invece, l'eccezione di maturata prescrizione dei crediti retributivi differenziali in quanto tardivamente sollevata dalla parte resistente, trattandosi di eccezione di merito in senso stretto non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 c.c. ed assoggettata alle preclusioni dettate dall'art. 416 c.p.c.
1.3. A ben vedere, infatti, con il decreto di fissazione della prima udienza è stata fissata la comparizione delle parti per il giorno
11.04.2022. A seguito di diversi rinvii d'ufficio la prima udienza è stata di fatto celebrata in data 11.12.2023. Ebbene, il CP_1 resistente si è costituito con deposito telematico della memoria costitutiva solo in data 06.12.2023, dunque tardivamente, per mancato rispetto del termine di dieci giorni da computare a ritroso ex art. 416, comma 2, c.p.c. Cont Tanto conforta la preclusione per il di opporre validamente alle parti ricorrenti l'eccezione di estinzione per prescrizione dei crediti retributivi differenziali contesi.
Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla Corte di cassazione e ribaditi anche con la pronuncia n. 27813/2024 cui dare
Pag. 7 di 47 continuità: “… (omissis)… la prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, restando pertanto soggetta alle preclusioni che l'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto in una causa di lavoro;
…”
2. Sul diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata.
La domanda avanzata dalle parti ricorrenti è diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata anche nel servizio pre-ruolo sia a fini giuridici che a fini economici e la condanna del CP_1 resistente al pagamento delle differenze retributive oltre accessori.
2.1. Le parti ricorrenti, infatti, hanno domandato il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'integrale servizio prestato come personale amministrativo (ATA) non di ruolo, solo parzialmente riconosciuto nei decreti di ricostruzione di carriera prodotti, affermando la non conformità al diritto euro-unitario della disciplina speciale di settore applicata dall'amministrazione resistente.
2.2. Tanto chiarito, occorre dare rilievo, innanzitutto, all'intervento nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente della
Suprema Corte di cassazione che, richiamando anche la giurisprudenza comunitaria più rilevante intervenuta nel contenzioso sul precariato in ambito scolastico, ha ravvisato nell'applicazione della disciplina di settore che limita il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale ATA una vera e propria ipotesi di violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Pag. 8 di 47 2.3. Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n.
1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>.
2.4. Ai princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di cassazione in contenzioso analogo occorre dare continuità, richiamandoli anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.3. 3 Cfr. Cass. 28.11.2019, n. 31150 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)… Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perchè non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo". La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla L. n. 463 del
1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici". Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 569, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo,
Pag. 9 di 47 tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.". Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla
L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4". Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed
Pag. 10 di 47 elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Persona_1 Pt_4
Pag. 11 di 47 , la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del Pt_5 giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_2 177/10 OS TA); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_3 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C- 152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la Per_4 quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga
Pag. 12 di 47 conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni CP_1 contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla
Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_4 essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni
Pag. 13 di 47 2.5. Innanzitutto, occorre prendere le mosse dagli artt. 569 e 570 del
D.lgs. n. 297/1994 attualmente vigenti applicati dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti appartenenti al personale amministrativo.
Questo l'art. 569 del D.lgs. n. 297/1994:
<<
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza MO). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, OS TA punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".… (omissis)…”.
Pag. 14 di 47 favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili>>.
Questo, inoltre, l'art. 570 del D.lgs. n. 297/1994:
<<
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo>>.
2.6. Pertanto, a differenza dei docenti, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, non opera la fictio iuris disposta dall'art. 489, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994 integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 che di seguito si riportano.
Questo l'art. 489, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994:
Pag. 15 di 47 << Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.>>.
Questa, invece, la disciplina integrativa dell'art. 489 appena richiamato disposta dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999:
<< Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.>>.
2.7. In concreto, solo per i docenti e non anche per il personale amministrativo opera l'equiparazione in termini giuridici ad un intero anno scolastico dello svolgimento di un servizio per un numero di giorni pari o superiore ad almeno 180 nell'anno scolastico ovvero di quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Ed infatti, per il personale docente, ai fini della ricostruzione della carriera, trova applicazione la diversa disciplina contenuta nell'art. 485, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994 che si riporta:
<< Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due
Pag. 16 di 47 terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo>>.
2.8. Di conseguenza, per il personale amministrativo, non operando la disciplina di favore appena richiamata sul riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo, non vi è alcun rischio di discriminazioni alla rovescia paventato solo per i docenti anche dalla
Suprema Corte con un'importante pronuncia che chiarisce la necessità per il giudice di merito di verificare in concreto la effettiva disparità di trattamento subita dal personale docente in ragione della diversa posizione assunta, non di ruolo, rispetto a quello di ruolo, nella ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione scolastica.
2.9. La necessità della verifica di una eventuale discriminazione da apprezzarsi in concreto è stata ribadita sempre e solo per il personale docente con un'importante pronuncia della CGUE, che, per il solo personale docente, ha ritenuto la disciplina italiana sulla ricostruzione della carriera nel settore scolastico in linea di principio non in contrasto con il principio di pari trattamento e non discriminazione, ravvisando ragioni oggettive in grado di giustificare la diversa valutazione del servizio prestato tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo4. 4 Cfr. CGUE 20.09.2018, n. 466 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
26 Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano
Pag. 17 di 47 trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenza del 18 ottobre 2012, e Per_5 a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 39). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, OS TA, C-177/10, EU:C:2011:557, punti 46 e 47).
27 Dalle informazioni fornite alla Corte nell'ambito della presente causa risulta che, a differenza dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso, i docenti a tempo determinato immessi in ruolo in base ad una selezione per titoli possono, ai fini del loro inquadramento in una categoria retributiva, vedersi integralmente riconosciuta la loro anzianità di servizio solo per i primi quattro anni di servizio, mentre per gli anni successivi si tiene conto di tale anzianità soltanto nella misura dei due terzi. L'applicazione delle norme nazionali in questione ha quindi avuto come risultato che l'amministrazione ha tenuto conto soltanto di 80 mesi sui 96 effettivamente prestati dalla ricorrente nel procedimento principale in virtù di contratti a tempo determinato, vale a dire circa l'83% dell'anzianità di servizio da essa maturata.
28 Orbene, come risulta dalla formulazione letterale stessa della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, la parità di trattamento si applica solo tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Pertanto, per valutare se tale differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata da detta clausola, occorre esaminare in un primo tempo la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo tempo, l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva. Sulla comparabilità delle situazioni in esame
29 Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e la giurisprudenza Persona_3 ivi citata).
30 La natura delle mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato come docente nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza che essa ha acquisito a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se essa si trovi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a Per_5 C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44).
31 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato erano identiche a quelle che le sono state affidate in qualità di dipendente pubblico di ruolo.
32 Consta tuttavia che la ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile circostanza oggettiva implichi minori competenze professionali, tali da tradursi, in particolare durante i periodi iniziali di insegnamento, in una qualità delle prestazioni fornite inferiore rispetto a quella dei dipendenti pubblici di ruolo selezionati mediante un concorso.
33 Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a
Pag. 18 di 47 quella dei dipendenti pubblici di ruolo (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C- Per_5 302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 45).
34 Peraltro, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che, dalle osservazioni presentate alla Corte dalla ricorrente nel procedimento principale, risulta che i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso.
35 Da tali elementi risulta che le situazioni in questione sono comparabili, fatte salve le verifiche di natura fattuale che spetta al giudice del rinvio effettuare. Occorre pertanto determinare se sussista una ragione oggettiva che giustifichi il mancato computo integrale dei periodi di servizio di durata superiore a quattro anni prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in sede di inquadramento nella rispettiva categoria retributiva dei dipendenti pubblici dell'insegnamento secondario assunti in base ai titoli.
Sulla sussistenza di una giustificazione oggettiva
36 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 5 giugno 2018, Montero C-677/16, Pt_5 EU:C:2018:393, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
37 Detta nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 5 giugno 2018, C-677/16, Persona_3 EU:C:2018:393, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
38 Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C- Per_5 302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52).
39 Così la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice
Pag. 19 di 47 fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 71). Per_5
40 Nel caso di specie, per giustificare la differenza di trattamento allegata nel procedimento principale, il governo italiano sostiene che la misura in esame in tale procedimento, contrariamente a quella in discussione nella causa decisa dalla sentenza del 18 ottobre 2012, e a. (da C-302/11 a C-305/11, Per_5 EU:C:2012:646), riconosce interamente la carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo.
41 È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.
42 A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. 43 Occorre ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C- Per_5 305/11, EU:C:2012:646, punto 57).
44 Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, Per_5 punto 59).
45 Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, OS TA, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79).
46 A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C- Per_5 305/11, EU:C:2012:646, punto 60). 47 Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e
Pag. 20 di 47 siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C- Per_5 305/11, EU:C:2012:646, punto 62).
48 Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità.
49 Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
50 Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
51 Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso.
52 Ciò premesso, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve rilevare che dagli elementi a disposizione della Corte emerge che il danno subito a causa della discriminazione allegata dalla ricorrente nel procedimento principale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato sembra risultare dal fatto che la sua categoria retributiva non è stata determinata applicando le disposizioni nazionali vigenti alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, il 1° settembre 2011, bensì applicando disposizioni successive vigenti alla data della decisione con la quale l'amministrazione ha proceduto alla ricostruzione della sua carriera, vale a dire l'8 settembre 2014. Sebbene, alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, avesse maturato un'anzianità superiore a tre anni che consentiva di inquadrarla nella seconda fascia stipendiale allora in vigore, la ricorrente nel procedimento principale non ha beneficiato dell'applicazione delle disposizioni transitorie connesse alla modifica di tale fascia a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonostante dette disposizioni transitorie fossero volte ad assicurare, ai lavoratori che in tale data rientravano nella seconda fascia, il mantenimento del relativo trattamento economico. Poiché la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi su questo punto dal giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo verificare, se del caso, se una siffatta applicazione retroattiva del nuovo inquadramento retributivo sia conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
53 Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.
Pag. 21 di 47 2.10. Ciò puntualizzato, per il caso in esame, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti ricorrenti, non vi è ragione di dubitare che le mansioni e le attività svolte dalle stesse parti in qualità di personale amministrativo alle dipendenze del ministero resistente durante il servizio pre-ruolo siano del tutto equipollenti e sovrapponibili a quelle svolte dal personale amministrativo di ruolo.
2.11. Non solo. Nel caso sottoposto al vaglio del decidente non si riscontra alcuna ragione oggettiva tale da giustificare un diverso riconoscimento dell'anzianità maturata dalle parti ricorrenti durante il servizio pre-ruolo e si ravvisa, piuttosto, una evidente disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera rispetto all'omologo personale di ruolo nel computo degli anni di servizio pre- ruolo.
2.12. Nella fattispecie sottoposta al vaglio del decidente, pertanto, deve ravvisarsi una forma di disparità di trattamento ingiustificata e la palese violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
2.13. Va disapplicata, di conseguenza, la disciplina interna applicata dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti in quanto in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Pag. 22 di 47 2.14. Devono essere accolte, di conseguenza, le domande avanzate dalle parti ricorrenti e deve essere dichiarato il loro diritto al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti.
2.15. Va condannato, di conseguenza, il resistente al CP_1 riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo prestato dalle parti ricorrenti a fini giuridici ed economici e ad inquadrare le parti ricorrenti nella corrispondente fascia stipendiale maturata con l'anzianità da computare sin dalla data di inizio del rapporto d'impiego5.
2.16. Ne consegue la condanna del resistente al CP_1 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive maturate sin dall'inizio del rapporto d'impiego in forza di tutta l'anzianità maturata anche durante il servizio non di ruolo oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito all'effettivo soddisfo.
2.17. Va condannato, inoltre, il resistente al pagamento CP_1 all' in favore delle parti ricorrenti dei contributi omessi sulle CP_3 differenze retributive maturate.
3. Sulla domanda risarcitoria per omesso recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno
In mancanza di allegazione e prova di ulteriori pregiudizi che le parti ricorrenti avevano l'onere di fornire, la domanda risarcitoria non può essere accolta, se si tiene conto che nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello dell'Unione, il giudice adito,
Pag. 23 di 47 in ossequio all'interpretazione del diritto UE data dalla CGUE e dalla
Corte di cassazione appena sopra richiamata, accertata la violazione della richiamata clausola 4, come è avvenuto nel caso di specie, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Pertanto, anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio, il diritto interno risulta conforme alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
3.1. A dare conforto alle conclusioni appena rassegnate è la pronuncia n. 10538/2020 della Corte di cassazione che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: “… Questa Corte con le sentenze pronunciate all'udienza del 18/10/2016 (dal n. 22552 al n.
22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato tutte le questioni che oggi vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014,
e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C- Per_6
62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
5072 del 15.3.2016), nella sentenza n. 22552/2016 (punti da 118 a
125) ha affermato i principi di diritto che seguono:
A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
Pag. 24 di 47 B) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.
3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
C) ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs.
n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente,
Pag. 25 di 47 sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109;
E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali;
F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
Pag. 26 di 47 beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;
G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia
(come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016;
H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in né configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
5. Nella già richiamata sentenza n. 22552/2016 questa Corte ha dichiarato (p. 104) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento alla diversità di trattamento rispetto al personale docente riservata dalla L. n. 107 del
2015, al personale tecnico ed amministrativo (ATA), al quale non è stato esteso il piano straordinario di assunzioni, previsto per il solo personale docente (art. 1, comma 95).
6. Inoltre (p. 110), ha disatteso la richiesta di avvio, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla
CGUE, formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5, punti 1 e
2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE 1999, e della clausola 4 dello stesso
Pag. 27 di 47 accordo quadro, e sull'ipotizzato contrasto del principio di uguaglianza e non discriminazione del diritto UE, del trattamento previsto nel nostro ordinamento rispettivamente per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione, in particolare nel Comparto Scuola, e per i contratti a termine stipulati con gli enti pubblici economici e con i datori di lavoro privati, “là dove il legislatore nazionale avrebbe escluso i primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di applicazione delle regole interne di recepimento della suindicata direttiva 1999/70/CE, emanate in attuazione dell'art. 117 Cost., comma 1, senza prevedere alcuna sanzione effettiva, proporzionale, preventiva, dissuasiva neanche sotto il profilo del risarcimento del danno”.
7. Tanto né: la sentenza della CGUE 14 settembre 2016, in cause riunite C 184/15 e C 197/15 era riferita ad una fattispecie nella quale al divieto di conversione si accompagnava l'assenza di altra misura effettiva per evitare e sanzionare gli abusi (p. 105); il criterio di parametrazione del danno al valore del posto di lavoro a tempo indeterminato postula che si faccia riferimento ad un evento, la conversione del rapporto, che contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., (p.
109); rientra nella competenza dello Stato italiano determinare le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cosa che è stata fatta dal legislatore ordinario dando attuazione all'art. 97 Cost., comma 4, che sancisce il principio fondamentale secondo cui l'instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, mediante pubblico concorso (p. 112); tale elemento è del tutto estraneo alla disciplina del lavoro svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati e questo rappresenta uno dei fattori di maggiore
Pag. 28 di 47 diversificazione di tale rapporto rispetto al rapporto di lavoro (anche contrattualizzato) alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
(Corte Cost. sentenze n. 146 del 2008, n. 82 del 2003, n. 275 del
2001), sicchè la mancata previsione della stabilizzazione del rapporto di lavoro pubblico, per effetto della conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, non può dare luogo ad alcuna ingiustificata discriminazione, contrastante con il principio di eguaglianza (p. 113); l'eventuale sussistenza di un'ingiustificata diseguaglianza e/o discriminazione presuppone un giudizio comparativo tra situazioni fra loro confrontabili, ciò vale sia per quanto riguarda l'art. 3 Cost., sia per quel che concerne il principio fondamentale di non discriminazione del diritto UE (p. 114); la stessa
CGUE, con giurisprudenza costante, ha precisato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro medesimo non sancisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come non stabilisce le condizioni precise in presenza delle quali si può fare uso di questi ultimi, lasciando agli
Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia (p. 115).
8. Infine nella richiamata sentenza n. 22552 del 2016 questa Corte ha disatteso anche la richiesta di avvio della procedura di rinvio pregiudiziale per la parte riguardante la mancata previsione di
“alcuna sanzione effettiva, proporzionale, preventiva, dissuasiva sotto il profilo del risarcimento del danno”, in quanto la CGUE ha già ripetutamente esaminato tale questione e alle relative pronunce è stato dato seguito nella decisione assunta in quella controversia (p.
116).
L'ordinanza della Corte di Appello di Trento in data 13 luglio 2017 ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Pag. 29 di 47 9. Con ordinanza del 13 luglio 2017, nel procedimento
[...]
–
contro
Controparte_4 CP_5
la Corte di Appello di Trento ha Controparte_6 domandato, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e, in particolare, sulla questione “Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (...) debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione della L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 95, 131 e 132, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno, quali misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme dell'accordo quadro in relazione alla violazione dello stesso per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le misure, di cui alle norme indicate, sono destinate a produrre effetti”.
La Corte di Appello di Trento aveva dubitato della conformità dell'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte nelle sentenze dell'ottobre del 2016 all'accordo quadro e ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 26 novembre
2014, e a. (C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_6
EU:C:2014:2401).
In particolare, aveva evidenziato che questa Corte, basandosi sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, aveva statuito che le disposizioni transitorie di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
95, sull'assunzione in via straordinaria dei docenti utilmente inseriti
Pag. 30 di 47 nelle graduatorie, davano attuazione alle regole enucleate dalla Corte nella sentenza del 26 novembre 2014, e a. (C-22/13, da C- Per_6
61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401).
La sentenza della Corte di Giustizia dell'8 magio 2019 Causa C-
494/17, Controparte_4
contro e
[...] CP_5 Controparte_6
10. La Corte di Giustizia con la sentenza dell'8 maggio 2019 Causa C-
494/17 (anche R., di seguito) ha statuito che “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.
10.1. Richiamando in più punti le sentenze RO, C-494/16,
C- 331/2017, e a, C-362/13, C-363/13 e C- Per_7 Per_8
407/13, e a., C- 22/2013, da C-61/13 a C- 63/13 e C- Per_6
418/13), la Corte ha evidenziato (p. 30) che nella sentenza Per_6 era stato affermato che la normativa nazionale anteriore alla L. 13
Pag. 31 di 47 luglio 2015, n. 107, non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro e che “l'unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che erano nel frattempo divenuti vacanti”, precisando (p. 31) che le affermazioni contenute nella sentenza erano fondate sul fatto che il termine di Per_6 immissione in ruolo dei docenti “era tanto variabile quanto incerto”.
10.2. La Corte di Giustizia ha sottolineato (p. 32) la diversità del quadro normativo che connotava la fattispecie sottoposta al suo esame dalla Corte di Appello di Trento, diversità che ha colto nel fatto che: “il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti “precari”, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato” e nella circostanza, rappresentata dal
Governo italiano (p. 33), che “proseguivano, in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie della L.
Pag. 32 di 47 n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato.....per la copertura di tutti i posti (...) rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399), vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell'avanzamento nella graduatoria permanente”.
10.3. Sulla scorta di tali considerazioni la Corte di Giustizia ha ritenuto che (p. 34) “sembra quindi, ferme restando le verifiche incombenti al giudice del rinvio, che le assunzioni straordinarie e i procedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399, come Par quello che ha portato all'immissione in ruolo del sig. riguardano la stessa categoria di personale docente, e che, pertanto, il rapporto di Par lavoro a tempo determinato del sig. doveva essere oggetto di trasformazione al più tardi alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 o sulla base della conclusione di un procedimento di immissione in ruolo già in corso, oppure in forza del piano straordinario di assunzioni” ed ha ritenuto (punto 35) che “questa circostanza, a ritenerla appurata, Par consente di affermare che la situazione del sig. si colloca, a motivo della riforma istituita dalla L. n. 107 del 2015, in un contesto notevolmente diverso, da un punto di vista di fatto e di diritto, rispetto a quello oggetto della sentenza del 26 novembre 2014,
e a. (C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_6
EU:C:2014:2401)”.
Al riguardo ha osservato che (p. 36) “infatti contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza , ndr) la trasformazione del rapporto di Per_6 lavoro non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla L. n. 107 del
2015”.
Pag. 33 di 47 10.4. Nella sentenza R. la Corte di Giustizia, citando la sentenza
RO C-494/16 (p. 47) e la sentenza MO C-466/17 (p. 48), in ordine alla compatibilità del limitato effetto retroattivo della trasformazione del rapporto di lavoro, di cui aveva beneficiato il R., con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro, e al trattamento differenziato fruito dai lavoratori privati in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato (trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dalla data di stipula del primo contratto di lavoro) ha ritenuto (p. 49) che “non si può escludere che la limitazione dell'efficacia retroattiva della trasformazione del rapporto Par di lavoro di cui ha beneficiato il sig. possa essere giustificata, almeno in parte, a motivo delle peculiarità del settore pubblico”.
Ha, tuttavia, sottolineato (p. 50) che nel caso di specie “il riconoscimento dell'anzianità che è stato accordato al sig. R. resta nettamente inferiore al periodo di occupazione in forza di contratti di lavoro a tempo determinato” ed ha affermato (p. 51) che “Se è vero che uno Stato membro può legittimamente, nell'attuazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, prendere in considerazione esigenze di un settore specifico come quello dell'insegnamento, tale facoltà non può essere intesa nel senso di consentirgli di esimersi dall'osservanza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 26 novembre
2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_6
EU:C:2014:2401, punto 118). Una tale misura deve rivestire, in particolare, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, un carattere proporzionato”.
10.5. La Corte di Giustizia ha, quindi, rimesso (p. 52) “al giudice nazionale di valutare se, tenuto conto, da un lato, della possibile
Pag. 34 di 47 giustificazione della limitazione del riconoscimento dell'anzianità acquisita in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e, dall'altro, della durata particolarmente lunga dell'abuso di cui è stato Par vittima il sig. il riconoscimento della sua anzianità retroattivo al 1 gennaio 2014 costituisca una misura di carattere proporzionato al fine di sanzionare debitamente detto abuso e di cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione ai sensi della giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza”.
Ricadute della sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 causa
C-494/17 sui principi affermati da Questa Corte nelle sentenze del
18.10.2016 e nelle altre successive conformi in relazione al personale docente ed ATA.
11. Nella sentenza R. l'ordinamento giuridico italiano è stato scrutinato con specifico riferimento alle disposizioni della L. n. 107 del
2015 relative al piano straordinario di assunzioni previsto per il solo personale docente “precario”, non per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, e sono state evidenziate le novità introdotte da tale legge nell'ordinamento rispetto al quadro normativo preesistente ed esaminato nella sentenza “ ”. Per_6
Nondimeno i principi e gli strumenti interpretativi offerti dalla
Corte di Giustizia nella sentenza innanzi richiamati guidano questa Corte nella soluzione della causa in esame, nella quale viene in rilievo anche la questione dell'adeguatezza della misura rappresentata dall'avvenuta stabilizzazione di personale docente e ATA sulla base di strumenti diversi dal piano straordinario previsto dalla L. n. 107 del 2015 e, dunque, della conformità del diritto interno, come interpretato nella richiamata sentenza n. 22552 del 2016, alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
Pag. 35 di 47 concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
11.1. Va osservato che la Corte di Giustizia, con riguardo all'assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha rammentato (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori”.
11.2. Ha anche ricordato (p. 40) che “una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza”.
Inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito
(punto 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che (p. 42) “né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi.
Tanto sul rilievo (p. 43) che “tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve
Pag. 36 di 47 andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale”.
11.3. Con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha osservato (punto 44) che “la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell'ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza del 21 novembre 2018, e C-245/17, Persona_9 Persona_10
EU:C:2018:934, punti 50 e 51)”.
11.4. Ha, quindi, concluso che (p. 45) “l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
12. Ebbene, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte di
Giustizia nella sentenza R. deve essere oggi ribadito (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) che l'immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato.
Pag. 37 di 47 12.1. Devono essere al riguardo richiamate le considerazioni svolte da questa Corte nella più volte richiamata sentenza n. 22552 del 2016 sul rilievo da attribuire (p. n. 79), con riguardo alle posizioni coinvolte nella disciplina del nuovo regime, “alle disposizioni transitorie contenute nella L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, che hanno autorizzato il , per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano CP_4 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del
T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012” ed alla circostanza che (punto n. 80) “il comma 97 della legge in esame stabilisce che si tratta di un concorso
“riservato” ai soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della legge, (a) nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del n. 82/2012 e CP_4
(b) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c) e successive modificazioni (la disposizione è conforme alli art. 97, comma 4 ultima parte, ex multis, Corte Cost., sentenze nn. 134/2014; 217/2012;
89/2003; 320/1997; 205/1996, dianzi richiamate)”.
12.2. Nella sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016 (pp. Nn. 81 e
82) è stato precisato che la strada satisfattiva della immissione in ruolo con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo una sanzione e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione “in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili-
Pag. 38 di 47 quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione”, ed è stato considerato (p. n. 83) che la stabilizzazione è “ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del “diritto vivente” costituito dai principi affermati dalle
SSUU di questa Corte nella sentenza n. 5072/2016...” ed ai quali la sentenza n. 22552 ha dato continuità.
13. Inoltre, deve oggi essere ribadito il principio secondo cui per il personale docente anche l'immissione in ruolo effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento rispetta i principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016) né “il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”.
13.1. Con riguardo alla evidenziata repressione dell'abuso e dell'illecito vanno richiamate, ancora una volta, le considerazioni già svolte da questa Corte nella sentenza n. 22552 del 2016 (p. n. 26) sulla definitiva perdita di efficacia per entrambe le categorie di personale (docente e ATA), delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 105), alla cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, alla efficacia egualmente triennale delle
Pag. 39 di 47 graduatorie concorsuali (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113), alla previsione (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131) di un limite alla reiterazione delle supplenze, che a decorrere dal 10 settembre 2016 non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Al riguardo va precisato, quanto alla disposizione contenuta nel richiamato dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131, che il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, art.
4-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, che ne ha previsto l'abrogazione, non è applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame.
13.2. L'equivalenza e l'effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni sono state, d'altra parte, riconosciute anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza R. (pp. Nn. 34-37).
14. Quanto al personale ATA, si deve ribadire che (cfr. punto 104 ultima parte della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) la scelta del legislatore di autorizzare il ad adottare solo per i CP_4 docenti il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, non ha affatto lasciato senza tutele gli amministrativi, i tecnici e gli ausiliari. Non è stata, infatti, esclusa la possibilità di immissione in ruolo prevista secondo il sistema previgente e, inoltre, “anche per detto personale opera il Fondo previsto dall'art. 1, comma 132 per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili”. Deve aggiungersi che il è stato rifinanziato, ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. CP_7
Pag. 40 di 47 232, art. 1, comma 376, “nella misura di 2 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019”.
14.1. D'altra parte, anche il personale Ata (cfr. la sentenza di questa
Corte n. 22552 del 2016 punti da 24 a 26) era stato coinvolto nei piani straordinari di assunzione previsti dalla L. 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 605, lett. c, che “al fin di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico” aveva deliberato un piano triennale per l'assunzione di personale docente ed ATA nel periodo
2007-2009 (contestualmente aveva previsto la trasformazione della graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento), dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n.
70, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, le quali, nell'introdurre modifiche ed integrazioni al sistema delle graduatorie ormai ad esaurimento, hanno previsto anche la definizione di piani triennali per l'assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2011-
2013 (D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 17) e per gli anni 2014-
2016 (D.L. n. 104 del 2013, art. 15).
14.2. Va ricordato, poi, che la L. 13 luglio 2015, n. 107, pur destinando solo ai docenti l'ulteriore piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, commi
95 e sgg.), ha adottato le misure indicate al punto 13.1. per entrambe le categorie di personale (docente e ATA) e ciò induce a riaffermare che i piani straordinari di reclutamento indicati nel punto che precede, volti a garantire la funzionalità del sistema scolastico e a dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e ad evitarne la ricostituzione, in una alla disposta trasformazione delle
Pag. 41 di 47 graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, hanno reso la stabilizzazione non del tutto aleatoria, seppur non definibile a priori quanto ai tempi.
15. Deve aggiungersi che, come già statuito nella sentenza n. 22522 del 2016 (pp. Nn. 86 e 87), nelle ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L.
13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, l'avvenuta stabilizzazione non preclude affatto la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione nei ruoli, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 e dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 187 del 2016.
15.1. In tal caso l'onere di allegazione e di prova dei danni ulteriori grava sul lavoratore, non beneficiato in caso di stabilizzazione dall'agevolazione probatoria di cui alla citata sentenza delle Sezioni
Unite, ma lo stesso non risulta insormontabile né difficoltoso, né il sistema delle graduatorie ad esaurimento offre dati oggettivi
(posizione ricoperta nella graduatoria, vacanze di organico, termini previsti, anche se non rispettati, dal T.U. per l'indizione dei concorsi e per le operazioni di immissione in ruolo) dai quali agevolmente desumere, se allegati, la mortificazione della chance di accedere all'impiego stabile.
16. Infine, con riguardo alle osservazioni esposte nella sentenza della
Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 maggio 2019 causa C-494/17 in ordine alla compatibilità del limitato effetto retroattivo della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo
Pag. 42 di 47 indeterminato con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro, si impone un'ulteriore considerazione di massimo rilievo.
16.1. Questa Corte è stata chiamata a pronunciare (udienza del 15 ottobre 2019 causa n. r.g. 2220/2017) sulla conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE) della disciplina interna (di fonte legale e di negoziazione collettiva) relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, disciplina che fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità assume un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti.
- 16.2. Ebbene, nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello dell'Unione, questa Corte, ritenuta preclusa l'interpretazione conforme, ha affermato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile
Pag. 43 di 47 assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
16.3. In relazione al personale ATA si è ritenuto che “Il D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Pertanto anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio il diritto interno risulta conforme
Pag. 44 di 47 alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. …”
4. Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della Cont soccombenza tra le parti ricorrenti ed il . Stante, inoltre, la contumacia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nulla deve essere disposto per le spese di lite tra le parti ricorrenti e la parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- disapplica la disciplina interna applicata dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti in quanto in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel
Pag. 45 di 47 servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con il convenuto;
CP_1
- condanna il resistente a riconoscere integralmente CP_1 alle parti ricorrenti l'anzianità maturata durante il servizio pre- ruolo ai fini giuridici ed economici per la ricostruzione della carriera e ad inquadrare le parti ricorrenti nella corrispondente fascia stipendiale maturata sin dall'inizio dei rapporti d'impiego;
- condanna il resistente al pagamento in favore delle CP_1 parti ricorrenti delle differenze retributive maturate dall'inizio dei rapporti d'impiego oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna il resistente al pagamento all' in CP_1 CP_3 favore delle parti ricorrenti dei contributi omessi sulle differenze retributive spettanti;
- rigetta per infondatezza la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Presidenza del Consiglio del Ministri;
- condanna il resistente al pagamento in favore delle CP_1 parti ricorrenti e dell' delle spese del presente giudizio che CP_3 liquida in complessivi € 3.947,50, di cui € 3.688,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 259,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il
D.M. n. 147/2022, da distrarsi per la metà del compenso e per l'intero importo dell'esborso di € 259,00 ai soli difensori delle parti ricorrenti;
- nulla per le spese di lite tra le parti correnti e la parte resistente Controparte_2
Pag. 46 di 47 Bari,18/12/2025
Il Giudice del lavoro
AT AN RO
Pag. 47 di 47 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 31150/2019 così massimata: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”. 2 Così Cass. n. 2232/2020.
54 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. … (omissis)…”. 5 Cfr. stato matricolare e decreto di ricostruzione di carriera in all.ti parte ricorrente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10873/2021
Il Giudice AT AN RO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dagli Avv.ti FRONTINO FABIO FORTUNATO e
AR GE
ricorrenti contro rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t. dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA resistente e
Controparte_2 resistente contumace e
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_3 terzo chiamato
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla corretta ricostruzione della carriera ed al risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da nota a verbale delle parti ricorrenti all'udienza del 18.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di aver sottoscritto una serie di contratti di lavoro a termine con il ministero convenuto come collaboratori scolastici, personale amministrativo (ATA) e di essere stati immessi in ruolo in anni diversi: e nel 2008 Parte_1 Parte_2 ed nel 2009; dolendosi della violazione della disciplina Parte_3 comunitaria e nazionale antidiscriminatoria da parte dell'amministrazione scolastica con l'emanazione dei decreti di ricostruzione delle carriere impugnati per il mancato riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo prestato, risultando la disciplina contenuta negli artt. 569 e 570 D.lgs. n.
297/1994 non conforme ai principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, agivano in giudizio per il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti sia a fini economici che giuridici, per il corretto inquadramento nella fascia stipendiale, per la condanna del CP_1 resistente al pagamento delle differenze retributive maturate oltre accessori ed alla regolarizzazione contributiva e previdenziale nonché per la condanna della al Controparte_2 risarcimento del danno per omesso recepimento della normativa comunitaria, vinte le spese processuali da distrarsi. Allegavano documentazione.
Si costitutiva tardivamente il ministero convenuto, maturando tutte le preclusioni e decadenze ex art. 416 c.p.c., per eccepire la maturata estinzione parziale per prescrizione quinquennale dei crediti differenziali pretesi dalla data di notifica del ricorso introduttivo, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle pretese azionate alla luce della disciplina nazionale vincolante e tenuto conto dei precedenti
Pag. 2 di 47 giurisprudenziali richiamati e per domandare, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese di lite. Produceva documentazione.
Sebbene ritualmente convenuta non si costituiva né compariva nel corso del giudizio la Ne veniva Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con l' CP_3 che, costituendosi, domandava la condanna del convenuto CP_1 alla regolarizzazione contributiva in caso di riconoscimento del diritto alle differenze retributive. Vinte le spese di lite.
All'udienza fissata per la discussione, maturato il convincimento, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, occorre dare atto degli interventi sulla medesima questione sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza di legittimità.
Ai principi espressi sulla questione in esame con la nota pronuncia dalla Suprema Corte occorre dare continuità ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.1.
Pag. 3 di 47 Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole questioni controverse al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le importanti pronunce intervenute nella specifica materia in esame.
1. Sulla eccezione di prescrizione dei crediti retributivi differenziali contesi
Deve ritenersi oramai consolidato l'orientamento della Suprema Corte che distingue tra anzianità di servizio, quale mero fatto giuridico, e diritti di credito che sulla prima (l'anzianità di servizio) si fondano.
1.1. In una recente pronuncia la Corte di cassazione ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, comma 2 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… questa
Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n.
4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23
Pag. 4 di 47 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass.
12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n.
4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez.
Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018,
n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il
Pag. 5 di 47 conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto
1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre
1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, ma poichè l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
Pag. 6 di 47 2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
… (omissis)…”2.
1.2. Facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, occorre ritenere che l'anzianità di servizio vantata dalle parti ricorrenti, in ogni caso, non è suscettibile di estinzione per prescrizione.
1.3. Non potrà essere esaminata in alcun modo, invece, l'eccezione di maturata prescrizione dei crediti retributivi differenziali in quanto tardivamente sollevata dalla parte resistente, trattandosi di eccezione di merito in senso stretto non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 c.c. ed assoggettata alle preclusioni dettate dall'art. 416 c.p.c.
1.3. A ben vedere, infatti, con il decreto di fissazione della prima udienza è stata fissata la comparizione delle parti per il giorno
11.04.2022. A seguito di diversi rinvii d'ufficio la prima udienza è stata di fatto celebrata in data 11.12.2023. Ebbene, il CP_1 resistente si è costituito con deposito telematico della memoria costitutiva solo in data 06.12.2023, dunque tardivamente, per mancato rispetto del termine di dieci giorni da computare a ritroso ex art. 416, comma 2, c.p.c. Cont Tanto conforta la preclusione per il di opporre validamente alle parti ricorrenti l'eccezione di estinzione per prescrizione dei crediti retributivi differenziali contesi.
Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla Corte di cassazione e ribaditi anche con la pronuncia n. 27813/2024 cui dare
Pag. 7 di 47 continuità: “… (omissis)… la prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, restando pertanto soggetta alle preclusioni che l'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto in una causa di lavoro;
…”
2. Sul diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata.
La domanda avanzata dalle parti ricorrenti è diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata anche nel servizio pre-ruolo sia a fini giuridici che a fini economici e la condanna del CP_1 resistente al pagamento delle differenze retributive oltre accessori.
2.1. Le parti ricorrenti, infatti, hanno domandato il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'integrale servizio prestato come personale amministrativo (ATA) non di ruolo, solo parzialmente riconosciuto nei decreti di ricostruzione di carriera prodotti, affermando la non conformità al diritto euro-unitario della disciplina speciale di settore applicata dall'amministrazione resistente.
2.2. Tanto chiarito, occorre dare rilievo, innanzitutto, all'intervento nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente della
Suprema Corte di cassazione che, richiamando anche la giurisprudenza comunitaria più rilevante intervenuta nel contenzioso sul precariato in ambito scolastico, ha ravvisato nell'applicazione della disciplina di settore che limita il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale ATA una vera e propria ipotesi di violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Pag. 8 di 47 2.3. Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n.
1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>.
2.4. Ai princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di cassazione in contenzioso analogo occorre dare continuità, richiamandoli anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.3. 3 Cfr. Cass. 28.11.2019, n. 31150 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)… Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perchè non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo". La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla L. n. 463 del
1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici". Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 569, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo,
Pag. 9 di 47 tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.". Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla
L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4". Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed
Pag. 10 di 47 elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 OS TA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Persona_1 Pt_4
Pag. 11 di 47 , la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del Pt_5 giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_2 177/10 OS TA); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_3 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C- 152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la Per_4 quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga
Pag. 12 di 47 conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni CP_1 contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla
Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_4 essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni
Pag. 13 di 47 2.5. Innanzitutto, occorre prendere le mosse dagli artt. 569 e 570 del
D.lgs. n. 297/1994 attualmente vigenti applicati dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti appartenenti al personale amministrativo.
Questo l'art. 569 del D.lgs. n. 297/1994:
<<
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza MO). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, OS TA punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".… (omissis)…”.
Pag. 14 di 47 favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili>>.
Questo, inoltre, l'art. 570 del D.lgs. n. 297/1994:
<<
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo>>.
2.6. Pertanto, a differenza dei docenti, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, non opera la fictio iuris disposta dall'art. 489, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994 integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 che di seguito si riportano.
Questo l'art. 489, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994:
Pag. 15 di 47 << Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.>>.
Questa, invece, la disciplina integrativa dell'art. 489 appena richiamato disposta dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999:
<< Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.>>.
2.7. In concreto, solo per i docenti e non anche per il personale amministrativo opera l'equiparazione in termini giuridici ad un intero anno scolastico dello svolgimento di un servizio per un numero di giorni pari o superiore ad almeno 180 nell'anno scolastico ovvero di quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Ed infatti, per il personale docente, ai fini della ricostruzione della carriera, trova applicazione la diversa disciplina contenuta nell'art. 485, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994 che si riporta:
<< Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due
Pag. 16 di 47 terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo>>.
2.8. Di conseguenza, per il personale amministrativo, non operando la disciplina di favore appena richiamata sul riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo, non vi è alcun rischio di discriminazioni alla rovescia paventato solo per i docenti anche dalla
Suprema Corte con un'importante pronuncia che chiarisce la necessità per il giudice di merito di verificare in concreto la effettiva disparità di trattamento subita dal personale docente in ragione della diversa posizione assunta, non di ruolo, rispetto a quello di ruolo, nella ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione scolastica.
2.9. La necessità della verifica di una eventuale discriminazione da apprezzarsi in concreto è stata ribadita sempre e solo per il personale docente con un'importante pronuncia della CGUE, che, per il solo personale docente, ha ritenuto la disciplina italiana sulla ricostruzione della carriera nel settore scolastico in linea di principio non in contrasto con il principio di pari trattamento e non discriminazione, ravvisando ragioni oggettive in grado di giustificare la diversa valutazione del servizio prestato tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo4. 4 Cfr. CGUE 20.09.2018, n. 466 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
26 Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano
Pag. 17 di 47 trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenza del 18 ottobre 2012, e Per_5 a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 39). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, OS TA, C-177/10, EU:C:2011:557, punti 46 e 47).
27 Dalle informazioni fornite alla Corte nell'ambito della presente causa risulta che, a differenza dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso, i docenti a tempo determinato immessi in ruolo in base ad una selezione per titoli possono, ai fini del loro inquadramento in una categoria retributiva, vedersi integralmente riconosciuta la loro anzianità di servizio solo per i primi quattro anni di servizio, mentre per gli anni successivi si tiene conto di tale anzianità soltanto nella misura dei due terzi. L'applicazione delle norme nazionali in questione ha quindi avuto come risultato che l'amministrazione ha tenuto conto soltanto di 80 mesi sui 96 effettivamente prestati dalla ricorrente nel procedimento principale in virtù di contratti a tempo determinato, vale a dire circa l'83% dell'anzianità di servizio da essa maturata.
28 Orbene, come risulta dalla formulazione letterale stessa della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, la parità di trattamento si applica solo tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Pertanto, per valutare se tale differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata da detta clausola, occorre esaminare in un primo tempo la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo tempo, l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva. Sulla comparabilità delle situazioni in esame
29 Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e la giurisprudenza Persona_3 ivi citata).
30 La natura delle mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato come docente nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza che essa ha acquisito a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se essa si trovi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a Per_5 C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44).
31 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato erano identiche a quelle che le sono state affidate in qualità di dipendente pubblico di ruolo.
32 Consta tuttavia che la ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile circostanza oggettiva implichi minori competenze professionali, tali da tradursi, in particolare durante i periodi iniziali di insegnamento, in una qualità delle prestazioni fornite inferiore rispetto a quella dei dipendenti pubblici di ruolo selezionati mediante un concorso.
33 Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a
Pag. 18 di 47 quella dei dipendenti pubblici di ruolo (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C- Per_5 302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 45).
34 Peraltro, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che, dalle osservazioni presentate alla Corte dalla ricorrente nel procedimento principale, risulta che i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso.
35 Da tali elementi risulta che le situazioni in questione sono comparabili, fatte salve le verifiche di natura fattuale che spetta al giudice del rinvio effettuare. Occorre pertanto determinare se sussista una ragione oggettiva che giustifichi il mancato computo integrale dei periodi di servizio di durata superiore a quattro anni prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in sede di inquadramento nella rispettiva categoria retributiva dei dipendenti pubblici dell'insegnamento secondario assunti in base ai titoli.
Sulla sussistenza di una giustificazione oggettiva
36 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 5 giugno 2018, Montero C-677/16, Pt_5 EU:C:2018:393, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
37 Detta nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 5 giugno 2018, C-677/16, Persona_3 EU:C:2018:393, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
38 Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C- Per_5 302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52).
39 Così la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice
Pag. 19 di 47 fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 71). Per_5
40 Nel caso di specie, per giustificare la differenza di trattamento allegata nel procedimento principale, il governo italiano sostiene che la misura in esame in tale procedimento, contrariamente a quella in discussione nella causa decisa dalla sentenza del 18 ottobre 2012, e a. (da C-302/11 a C-305/11, Per_5 EU:C:2012:646), riconosce interamente la carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo.
41 È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.
42 A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. 43 Occorre ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C- Per_5 305/11, EU:C:2012:646, punto 57).
44 Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, Per_5 punto 59).
45 Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, OS TA, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79).
46 A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C- Per_5 305/11, EU:C:2012:646, punto 60). 47 Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e
Pag. 20 di 47 siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C- Per_5 305/11, EU:C:2012:646, punto 62).
48 Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità.
49 Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
50 Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
51 Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso.
52 Ciò premesso, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve rilevare che dagli elementi a disposizione della Corte emerge che il danno subito a causa della discriminazione allegata dalla ricorrente nel procedimento principale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato sembra risultare dal fatto che la sua categoria retributiva non è stata determinata applicando le disposizioni nazionali vigenti alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, il 1° settembre 2011, bensì applicando disposizioni successive vigenti alla data della decisione con la quale l'amministrazione ha proceduto alla ricostruzione della sua carriera, vale a dire l'8 settembre 2014. Sebbene, alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, avesse maturato un'anzianità superiore a tre anni che consentiva di inquadrarla nella seconda fascia stipendiale allora in vigore, la ricorrente nel procedimento principale non ha beneficiato dell'applicazione delle disposizioni transitorie connesse alla modifica di tale fascia a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonostante dette disposizioni transitorie fossero volte ad assicurare, ai lavoratori che in tale data rientravano nella seconda fascia, il mantenimento del relativo trattamento economico. Poiché la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi su questo punto dal giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo verificare, se del caso, se una siffatta applicazione retroattiva del nuovo inquadramento retributivo sia conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
53 Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.
Pag. 21 di 47 2.10. Ciò puntualizzato, per il caso in esame, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti ricorrenti, non vi è ragione di dubitare che le mansioni e le attività svolte dalle stesse parti in qualità di personale amministrativo alle dipendenze del ministero resistente durante il servizio pre-ruolo siano del tutto equipollenti e sovrapponibili a quelle svolte dal personale amministrativo di ruolo.
2.11. Non solo. Nel caso sottoposto al vaglio del decidente non si riscontra alcuna ragione oggettiva tale da giustificare un diverso riconoscimento dell'anzianità maturata dalle parti ricorrenti durante il servizio pre-ruolo e si ravvisa, piuttosto, una evidente disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera rispetto all'omologo personale di ruolo nel computo degli anni di servizio pre- ruolo.
2.12. Nella fattispecie sottoposta al vaglio del decidente, pertanto, deve ravvisarsi una forma di disparità di trattamento ingiustificata e la palese violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
2.13. Va disapplicata, di conseguenza, la disciplina interna applicata dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti in quanto in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Pag. 22 di 47 2.14. Devono essere accolte, di conseguenza, le domande avanzate dalle parti ricorrenti e deve essere dichiarato il loro diritto al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti.
2.15. Va condannato, di conseguenza, il resistente al CP_1 riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo prestato dalle parti ricorrenti a fini giuridici ed economici e ad inquadrare le parti ricorrenti nella corrispondente fascia stipendiale maturata con l'anzianità da computare sin dalla data di inizio del rapporto d'impiego5.
2.16. Ne consegue la condanna del resistente al CP_1 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle differenze retributive maturate sin dall'inizio del rapporto d'impiego in forza di tutta l'anzianità maturata anche durante il servizio non di ruolo oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito all'effettivo soddisfo.
2.17. Va condannato, inoltre, il resistente al pagamento CP_1 all' in favore delle parti ricorrenti dei contributi omessi sulle CP_3 differenze retributive maturate.
3. Sulla domanda risarcitoria per omesso recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno
In mancanza di allegazione e prova di ulteriori pregiudizi che le parti ricorrenti avevano l'onere di fornire, la domanda risarcitoria non può essere accolta, se si tiene conto che nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello dell'Unione, il giudice adito,
Pag. 23 di 47 in ossequio all'interpretazione del diritto UE data dalla CGUE e dalla
Corte di cassazione appena sopra richiamata, accertata la violazione della richiamata clausola 4, come è avvenuto nel caso di specie, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Pertanto, anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio, il diritto interno risulta conforme alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
3.1. A dare conforto alle conclusioni appena rassegnate è la pronuncia n. 10538/2020 della Corte di cassazione che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: “… Questa Corte con le sentenze pronunciate all'udienza del 18/10/2016 (dal n. 22552 al n.
22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato tutte le questioni che oggi vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014,
e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C- Per_6
62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
5072 del 15.3.2016), nella sentenza n. 22552/2016 (punti da 118 a
125) ha affermato i principi di diritto che seguono:
A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
Pag. 24 di 47 B) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.
3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
C) ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs.
n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente,
Pag. 25 di 47 sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109;
E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali;
F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
Pag. 26 di 47 beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;
G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia
(come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016;
H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in né configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
5. Nella già richiamata sentenza n. 22552/2016 questa Corte ha dichiarato (p. 104) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento alla diversità di trattamento rispetto al personale docente riservata dalla L. n. 107 del
2015, al personale tecnico ed amministrativo (ATA), al quale non è stato esteso il piano straordinario di assunzioni, previsto per il solo personale docente (art. 1, comma 95).
6. Inoltre (p. 110), ha disatteso la richiesta di avvio, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla
CGUE, formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5, punti 1 e
2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE 1999, e della clausola 4 dello stesso
Pag. 27 di 47 accordo quadro, e sull'ipotizzato contrasto del principio di uguaglianza e non discriminazione del diritto UE, del trattamento previsto nel nostro ordinamento rispettivamente per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione, in particolare nel Comparto Scuola, e per i contratti a termine stipulati con gli enti pubblici economici e con i datori di lavoro privati, “là dove il legislatore nazionale avrebbe escluso i primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di applicazione delle regole interne di recepimento della suindicata direttiva 1999/70/CE, emanate in attuazione dell'art. 117 Cost., comma 1, senza prevedere alcuna sanzione effettiva, proporzionale, preventiva, dissuasiva neanche sotto il profilo del risarcimento del danno”.
7. Tanto né: la sentenza della CGUE 14 settembre 2016, in cause riunite C 184/15 e C 197/15 era riferita ad una fattispecie nella quale al divieto di conversione si accompagnava l'assenza di altra misura effettiva per evitare e sanzionare gli abusi (p. 105); il criterio di parametrazione del danno al valore del posto di lavoro a tempo indeterminato postula che si faccia riferimento ad un evento, la conversione del rapporto, che contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., (p.
109); rientra nella competenza dello Stato italiano determinare le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cosa che è stata fatta dal legislatore ordinario dando attuazione all'art. 97 Cost., comma 4, che sancisce il principio fondamentale secondo cui l'instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, mediante pubblico concorso (p. 112); tale elemento è del tutto estraneo alla disciplina del lavoro svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati e questo rappresenta uno dei fattori di maggiore
Pag. 28 di 47 diversificazione di tale rapporto rispetto al rapporto di lavoro (anche contrattualizzato) alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
(Corte Cost. sentenze n. 146 del 2008, n. 82 del 2003, n. 275 del
2001), sicchè la mancata previsione della stabilizzazione del rapporto di lavoro pubblico, per effetto della conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, non può dare luogo ad alcuna ingiustificata discriminazione, contrastante con il principio di eguaglianza (p. 113); l'eventuale sussistenza di un'ingiustificata diseguaglianza e/o discriminazione presuppone un giudizio comparativo tra situazioni fra loro confrontabili, ciò vale sia per quanto riguarda l'art. 3 Cost., sia per quel che concerne il principio fondamentale di non discriminazione del diritto UE (p. 114); la stessa
CGUE, con giurisprudenza costante, ha precisato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro medesimo non sancisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come non stabilisce le condizioni precise in presenza delle quali si può fare uso di questi ultimi, lasciando agli
Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia (p. 115).
8. Infine nella richiamata sentenza n. 22552 del 2016 questa Corte ha disatteso anche la richiesta di avvio della procedura di rinvio pregiudiziale per la parte riguardante la mancata previsione di
“alcuna sanzione effettiva, proporzionale, preventiva, dissuasiva sotto il profilo del risarcimento del danno”, in quanto la CGUE ha già ripetutamente esaminato tale questione e alle relative pronunce è stato dato seguito nella decisione assunta in quella controversia (p.
116).
L'ordinanza della Corte di Appello di Trento in data 13 luglio 2017 ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Pag. 29 di 47 9. Con ordinanza del 13 luglio 2017, nel procedimento
[...]
–
contro
Controparte_4 CP_5
la Corte di Appello di Trento ha Controparte_6 domandato, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e, in particolare, sulla questione “Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (...) debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione della L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 95, 131 e 132, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno, quali misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme dell'accordo quadro in relazione alla violazione dello stesso per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le misure, di cui alle norme indicate, sono destinate a produrre effetti”.
La Corte di Appello di Trento aveva dubitato della conformità dell'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte nelle sentenze dell'ottobre del 2016 all'accordo quadro e ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 26 novembre
2014, e a. (C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_6
EU:C:2014:2401).
In particolare, aveva evidenziato che questa Corte, basandosi sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, aveva statuito che le disposizioni transitorie di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
95, sull'assunzione in via straordinaria dei docenti utilmente inseriti
Pag. 30 di 47 nelle graduatorie, davano attuazione alle regole enucleate dalla Corte nella sentenza del 26 novembre 2014, e a. (C-22/13, da C- Per_6
61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401).
La sentenza della Corte di Giustizia dell'8 magio 2019 Causa C-
494/17, Controparte_4
contro e
[...] CP_5 Controparte_6
10. La Corte di Giustizia con la sentenza dell'8 maggio 2019 Causa C-
494/17 (anche R., di seguito) ha statuito che “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.
10.1. Richiamando in più punti le sentenze RO, C-494/16,
C- 331/2017, e a, C-362/13, C-363/13 e C- Per_7 Per_8
407/13, e a., C- 22/2013, da C-61/13 a C- 63/13 e C- Per_6
418/13), la Corte ha evidenziato (p. 30) che nella sentenza Per_6 era stato affermato che la normativa nazionale anteriore alla L. 13
Pag. 31 di 47 luglio 2015, n. 107, non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro e che “l'unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che erano nel frattempo divenuti vacanti”, precisando (p. 31) che le affermazioni contenute nella sentenza erano fondate sul fatto che il termine di Per_6 immissione in ruolo dei docenti “era tanto variabile quanto incerto”.
10.2. La Corte di Giustizia ha sottolineato (p. 32) la diversità del quadro normativo che connotava la fattispecie sottoposta al suo esame dalla Corte di Appello di Trento, diversità che ha colto nel fatto che: “il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti “precari”, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato” e nella circostanza, rappresentata dal
Governo italiano (p. 33), che “proseguivano, in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie della L.
Pag. 32 di 47 n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato.....per la copertura di tutti i posti (...) rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399), vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell'avanzamento nella graduatoria permanente”.
10.3. Sulla scorta di tali considerazioni la Corte di Giustizia ha ritenuto che (p. 34) “sembra quindi, ferme restando le verifiche incombenti al giudice del rinvio, che le assunzioni straordinarie e i procedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399, come Par quello che ha portato all'immissione in ruolo del sig. riguardano la stessa categoria di personale docente, e che, pertanto, il rapporto di Par lavoro a tempo determinato del sig. doveva essere oggetto di trasformazione al più tardi alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 o sulla base della conclusione di un procedimento di immissione in ruolo già in corso, oppure in forza del piano straordinario di assunzioni” ed ha ritenuto (punto 35) che “questa circostanza, a ritenerla appurata, Par consente di affermare che la situazione del sig. si colloca, a motivo della riforma istituita dalla L. n. 107 del 2015, in un contesto notevolmente diverso, da un punto di vista di fatto e di diritto, rispetto a quello oggetto della sentenza del 26 novembre 2014,
e a. (C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_6
EU:C:2014:2401)”.
Al riguardo ha osservato che (p. 36) “infatti contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza , ndr) la trasformazione del rapporto di Per_6 lavoro non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla L. n. 107 del
2015”.
Pag. 33 di 47 10.4. Nella sentenza R. la Corte di Giustizia, citando la sentenza
RO C-494/16 (p. 47) e la sentenza MO C-466/17 (p. 48), in ordine alla compatibilità del limitato effetto retroattivo della trasformazione del rapporto di lavoro, di cui aveva beneficiato il R., con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro, e al trattamento differenziato fruito dai lavoratori privati in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato (trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dalla data di stipula del primo contratto di lavoro) ha ritenuto (p. 49) che “non si può escludere che la limitazione dell'efficacia retroattiva della trasformazione del rapporto Par di lavoro di cui ha beneficiato il sig. possa essere giustificata, almeno in parte, a motivo delle peculiarità del settore pubblico”.
Ha, tuttavia, sottolineato (p. 50) che nel caso di specie “il riconoscimento dell'anzianità che è stato accordato al sig. R. resta nettamente inferiore al periodo di occupazione in forza di contratti di lavoro a tempo determinato” ed ha affermato (p. 51) che “Se è vero che uno Stato membro può legittimamente, nell'attuazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, prendere in considerazione esigenze di un settore specifico come quello dell'insegnamento, tale facoltà non può essere intesa nel senso di consentirgli di esimersi dall'osservanza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 26 novembre
2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_6
EU:C:2014:2401, punto 118). Una tale misura deve rivestire, in particolare, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, un carattere proporzionato”.
10.5. La Corte di Giustizia ha, quindi, rimesso (p. 52) “al giudice nazionale di valutare se, tenuto conto, da un lato, della possibile
Pag. 34 di 47 giustificazione della limitazione del riconoscimento dell'anzianità acquisita in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e, dall'altro, della durata particolarmente lunga dell'abuso di cui è stato Par vittima il sig. il riconoscimento della sua anzianità retroattivo al 1 gennaio 2014 costituisca una misura di carattere proporzionato al fine di sanzionare debitamente detto abuso e di cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione ai sensi della giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza”.
Ricadute della sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 causa
C-494/17 sui principi affermati da Questa Corte nelle sentenze del
18.10.2016 e nelle altre successive conformi in relazione al personale docente ed ATA.
11. Nella sentenza R. l'ordinamento giuridico italiano è stato scrutinato con specifico riferimento alle disposizioni della L. n. 107 del
2015 relative al piano straordinario di assunzioni previsto per il solo personale docente “precario”, non per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, e sono state evidenziate le novità introdotte da tale legge nell'ordinamento rispetto al quadro normativo preesistente ed esaminato nella sentenza “ ”. Per_6
Nondimeno i principi e gli strumenti interpretativi offerti dalla
Corte di Giustizia nella sentenza innanzi richiamati guidano questa Corte nella soluzione della causa in esame, nella quale viene in rilievo anche la questione dell'adeguatezza della misura rappresentata dall'avvenuta stabilizzazione di personale docente e ATA sulla base di strumenti diversi dal piano straordinario previsto dalla L. n. 107 del 2015 e, dunque, della conformità del diritto interno, come interpretato nella richiamata sentenza n. 22552 del 2016, alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
Pag. 35 di 47 concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
11.1. Va osservato che la Corte di Giustizia, con riguardo all'assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha rammentato (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori”.
11.2. Ha anche ricordato (p. 40) che “una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza”.
Inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito
(punto 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che (p. 42) “né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi.
Tanto sul rilievo (p. 43) che “tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve
Pag. 36 di 47 andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale”.
11.3. Con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha osservato (punto 44) che “la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell'ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza del 21 novembre 2018, e C-245/17, Persona_9 Persona_10
EU:C:2018:934, punti 50 e 51)”.
11.4. Ha, quindi, concluso che (p. 45) “l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
12. Ebbene, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte di
Giustizia nella sentenza R. deve essere oggi ribadito (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) che l'immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato.
Pag. 37 di 47 12.1. Devono essere al riguardo richiamate le considerazioni svolte da questa Corte nella più volte richiamata sentenza n. 22552 del 2016 sul rilievo da attribuire (p. n. 79), con riguardo alle posizioni coinvolte nella disciplina del nuovo regime, “alle disposizioni transitorie contenute nella L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, che hanno autorizzato il , per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano CP_4 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del
T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012” ed alla circostanza che (punto n. 80) “il comma 97 della legge in esame stabilisce che si tratta di un concorso
“riservato” ai soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della legge, (a) nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del n. 82/2012 e CP_4
(b) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c) e successive modificazioni (la disposizione è conforme alli art. 97, comma 4 ultima parte, ex multis, Corte Cost., sentenze nn. 134/2014; 217/2012;
89/2003; 320/1997; 205/1996, dianzi richiamate)”.
12.2. Nella sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016 (pp. Nn. 81 e
82) è stato precisato che la strada satisfattiva della immissione in ruolo con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo una sanzione e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione “in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili-
Pag. 38 di 47 quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione”, ed è stato considerato (p. n. 83) che la stabilizzazione è “ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del “diritto vivente” costituito dai principi affermati dalle
SSUU di questa Corte nella sentenza n. 5072/2016...” ed ai quali la sentenza n. 22552 ha dato continuità.
13. Inoltre, deve oggi essere ribadito il principio secondo cui per il personale docente anche l'immissione in ruolo effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento rispetta i principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016) né “il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”.
13.1. Con riguardo alla evidenziata repressione dell'abuso e dell'illecito vanno richiamate, ancora una volta, le considerazioni già svolte da questa Corte nella sentenza n. 22552 del 2016 (p. n. 26) sulla definitiva perdita di efficacia per entrambe le categorie di personale (docente e ATA), delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 105), alla cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, alla efficacia egualmente triennale delle
Pag. 39 di 47 graduatorie concorsuali (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113), alla previsione (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131) di un limite alla reiterazione delle supplenze, che a decorrere dal 10 settembre 2016 non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Al riguardo va precisato, quanto alla disposizione contenuta nel richiamato dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131, che il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, art.
4-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, che ne ha previsto l'abrogazione, non è applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame.
13.2. L'equivalenza e l'effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni sono state, d'altra parte, riconosciute anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza R. (pp. Nn. 34-37).
14. Quanto al personale ATA, si deve ribadire che (cfr. punto 104 ultima parte della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) la scelta del legislatore di autorizzare il ad adottare solo per i CP_4 docenti il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, non ha affatto lasciato senza tutele gli amministrativi, i tecnici e gli ausiliari. Non è stata, infatti, esclusa la possibilità di immissione in ruolo prevista secondo il sistema previgente e, inoltre, “anche per detto personale opera il Fondo previsto dall'art. 1, comma 132 per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili”. Deve aggiungersi che il è stato rifinanziato, ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. CP_7
Pag. 40 di 47 232, art. 1, comma 376, “nella misura di 2 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019”.
14.1. D'altra parte, anche il personale Ata (cfr. la sentenza di questa
Corte n. 22552 del 2016 punti da 24 a 26) era stato coinvolto nei piani straordinari di assunzione previsti dalla L. 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 605, lett. c, che “al fin di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico” aveva deliberato un piano triennale per l'assunzione di personale docente ed ATA nel periodo
2007-2009 (contestualmente aveva previsto la trasformazione della graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento), dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n.
70, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, le quali, nell'introdurre modifiche ed integrazioni al sistema delle graduatorie ormai ad esaurimento, hanno previsto anche la definizione di piani triennali per l'assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2011-
2013 (D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 17) e per gli anni 2014-
2016 (D.L. n. 104 del 2013, art. 15).
14.2. Va ricordato, poi, che la L. 13 luglio 2015, n. 107, pur destinando solo ai docenti l'ulteriore piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, commi
95 e sgg.), ha adottato le misure indicate al punto 13.1. per entrambe le categorie di personale (docente e ATA) e ciò induce a riaffermare che i piani straordinari di reclutamento indicati nel punto che precede, volti a garantire la funzionalità del sistema scolastico e a dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e ad evitarne la ricostituzione, in una alla disposta trasformazione delle
Pag. 41 di 47 graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, hanno reso la stabilizzazione non del tutto aleatoria, seppur non definibile a priori quanto ai tempi.
15. Deve aggiungersi che, come già statuito nella sentenza n. 22522 del 2016 (pp. Nn. 86 e 87), nelle ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L.
13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, l'avvenuta stabilizzazione non preclude affatto la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dalla immissione nei ruoli, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 e dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 187 del 2016.
15.1. In tal caso l'onere di allegazione e di prova dei danni ulteriori grava sul lavoratore, non beneficiato in caso di stabilizzazione dall'agevolazione probatoria di cui alla citata sentenza delle Sezioni
Unite, ma lo stesso non risulta insormontabile né difficoltoso, né il sistema delle graduatorie ad esaurimento offre dati oggettivi
(posizione ricoperta nella graduatoria, vacanze di organico, termini previsti, anche se non rispettati, dal T.U. per l'indizione dei concorsi e per le operazioni di immissione in ruolo) dai quali agevolmente desumere, se allegati, la mortificazione della chance di accedere all'impiego stabile.
16. Infine, con riguardo alle osservazioni esposte nella sentenza della
Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 maggio 2019 causa C-494/17 in ordine alla compatibilità del limitato effetto retroattivo della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo
Pag. 42 di 47 indeterminato con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro, si impone un'ulteriore considerazione di massimo rilievo.
16.1. Questa Corte è stata chiamata a pronunciare (udienza del 15 ottobre 2019 causa n. r.g. 2220/2017) sulla conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE) della disciplina interna (di fonte legale e di negoziazione collettiva) relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, disciplina che fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità assume un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti.
- 16.2. Ebbene, nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello dell'Unione, questa Corte, ritenuta preclusa l'interpretazione conforme, ha affermato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile
Pag. 43 di 47 assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
16.3. In relazione al personale ATA si è ritenuto che “Il D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Pertanto anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio il diritto interno risulta conforme
Pag. 44 di 47 alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. …”
4. Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della Cont soccombenza tra le parti ricorrenti ed il . Stante, inoltre, la contumacia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nulla deve essere disposto per le spese di lite tra le parti ricorrenti e la parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. AT AN SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- disapplica la disciplina interna applicata dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera delle parti ricorrenti in quanto in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel
Pag. 45 di 47 servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con il convenuto;
CP_1
- condanna il resistente a riconoscere integralmente CP_1 alle parti ricorrenti l'anzianità maturata durante il servizio pre- ruolo ai fini giuridici ed economici per la ricostruzione della carriera e ad inquadrare le parti ricorrenti nella corrispondente fascia stipendiale maturata sin dall'inizio dei rapporti d'impiego;
- condanna il resistente al pagamento in favore delle CP_1 parti ricorrenti delle differenze retributive maturate dall'inizio dei rapporti d'impiego oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna il resistente al pagamento all' in CP_1 CP_3 favore delle parti ricorrenti dei contributi omessi sulle differenze retributive spettanti;
- rigetta per infondatezza la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Presidenza del Consiglio del Ministri;
- condanna il resistente al pagamento in favore delle CP_1 parti ricorrenti e dell' delle spese del presente giudizio che CP_3 liquida in complessivi € 3.947,50, di cui € 3.688,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 259,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il
D.M. n. 147/2022, da distrarsi per la metà del compenso e per l'intero importo dell'esborso di € 259,00 ai soli difensori delle parti ricorrenti;
- nulla per le spese di lite tra le parti correnti e la parte resistente Controparte_2
Pag. 46 di 47 Bari,18/12/2025
Il Giudice del lavoro
AT AN RO
Pag. 47 di 47 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 31150/2019 così massimata: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”. 2 Così Cass. n. 2232/2020.
54 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. … (omissis)…”. 5 Cfr. stato matricolare e decreto di ricostruzione di carriera in all.ti parte ricorrente.