Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1368/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1368/2019 r.g.a.c. avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata in materia di opposizione a sanzione amministrativa, pendente
TRA
, C.F.: in proprio e n.q. di titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale “ ” con sede in Castellammare di Stabia alla Via S. Benedetto n. 1, P.IVA. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gentile, giusta procura in atti, con studio in P.IVA_1
Caserta alla via Colombo n. 53, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.: Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura CP_1
Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domicilia alla via Diaz n. 11, c.f. P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29.01.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con verbale n. 161/2017, n. V49055/2017, elevato in data 16.07.2017, l' contestava a CP_1
la violazione dell'articolo 16, commi 1-4, del Codice della Strada, comminando una Parte_1
sanzione amministrativa pari ad euro 177,25 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi (comma 5). Nel dettaglio, veniva accertata la presenza di una recinzione in lamiera zincata, in aderenza al lato destro del guardrail della S.S. 145, dal km 2+750 al km 2+890, fuori dal centro abitato, dunque a distanza inferiore a quella legale consentita.
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, contestava tale Parte_1 verbale eccependo: a) l'irregolarità dello stesso per mancata indicazione della possibilità di ricorrere all'autorità Prefettizia o al Giudice di Pace competenti in violazione dell'art. 383 del Reg. di
Esecuzione; b) l'illegittimità per carenza della indicazione precisa della distanza tra la recinzione ed
1
c) la legittimità della recinzione realizzata nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di
Castellammare di Stabia risalente al 13.04.1992, antecedente all'entrata in vigore della normativa che si supponeva vietata. Il ricorrente instava per l'annullamento e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di accertamento impugnato.
L'amministrazione resistente non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 6786/2018, depositata in data 01.08.2018, il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava il ricorso e, per l'effetto, convalidava il verbale di contestazione ritenendolo legittimo
“essendo rimaste sfornite di prova tutte le circostanze dedotte dall'opponente”; infine, nulla disponeva in merito alle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2019, interponeva gravame lamentando: Parte_1
1) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi sul vizio posto a fondamento del primo motivo di opposizione (omessa indicazione nel verbale dell'Autorità innanzi alla quale impugnare il verbale contestato); 2) l'erronea applicazione degli artt. 201 del Codice della
Strada e dell'art. 383 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, per avere il giudice di pace posto in capo al ricorrente un obbligo di ricostruzione dei fatti contestati che, al contrario, gravava ex lege sull'organo accertatore;
3) la mancata valutazione degli elementi allegati da Pt_1
a fondamento del ricorso.
[...]
Di conseguenza, l'appellante chiedeva riformarsi e/o annullarsi la gravata sentenza, con accoglimento delle domande formulate in primo grado, ossia l'annullamento e la dichiarazione di inefficacia dell'atto di accertamento impugnato, con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' impugnando l'atto di appello ed eccependo CP_1
l'infondatezza delle deduzioni di controparte;
pertanto, chiedeva il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata,
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024 e assunta in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. ridotti (20+20), sulle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
29.01.2025.
In via preliminare, quanto al rito prescelto, si osserva che risulta essersi consolidato il rito erroneamente adottato dall'appellante, in difetto di un provvedimento di mutamento del rito assunto alla prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.lgs. 150/2011.
Ciò premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica della citazione (28.02.2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (01.08.2018) e la sua procedibilità (costituzione in data 28.02.2019).
2 Nel merito, i primi due motivi sono infondati, sebbene occorra integrare la motivazione della sentenza impugnata, la quale si è limitata ad escludere la sussistenza di profili di illegittimità del provvedimento opposto.
Si osserva, infatti, che la Corte di Cassazione ha affermato “che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente” nell'incardinare la procedura di impugnazione del verbale contestato (Cassazione 2004 n. 1401; Cass. Civ. sez. II, 16 marzo 2010 n. 6388).
Nel caso di specie, tale omissione, effettivamente riscontrata nel verbale n. 161/2017, non ha inciso sul diritto di difesa del ricorrente, che ha provveduto a tutelare le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria competente, così dimostrando di non aver subito alcun pregiudizio dall'omissione denunciata che, dunque, è totalmente irrilevante.
In ordine al secondo motivo, si evidenzia che l'art. 201 del Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, riguarda la notifica del verbale di contestazione al trasgressore nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata (comma 1) o nei casi equiparati (comma 2), mentre la struttura formale della contestazione è delineata dall'art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, ai sensi del quale, “il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
Dunque, al fine di individuare gli elementi essenziali del verbale di contestazione è a quest'ultima norma che bisogna fare riferimento: per quello che rileva in tale sede è necessaria, tra l'altro, la descrizione del fatto costituente la violazione.
Nel caso oggetto del giudizio, il verbalizzante ha accertato che il realizzava una recinzione in Pt_1
lamiera zincata adiacente al guardrail, lato destro della Statale Sorrentina 145, dal km 2+750 al km
2+890, tratto ubicato al di fuori del centro abitato. Dunque, dal verbale emerge che la violazione delle distanze minime legali, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 4 del Codice della Strada, consiste nella circostanza che l'impianto della recinzione è adiacente al guardrail, vale a dire attiguo, contiguo ad esso. Ne deriva che, i termini utilizzati dal verbalizzante sono idonei a chiarire nel dettaglio il fatto contestato a e, dunque, la violazione in cui l'appellante è incorso. Parte_1
3 Va altrettanto disatteso il terzo motivo di impugnazione, seppur anche in tal caso occorra integrare la motivazione della gravata sentenza che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'opponente.
In particolare, l'appellante non ha contestato che la costruzione sia stata realizzata ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge - come accertato nel verbale - ma che la disciplina dettata dall'art. 16 co. 2 del Codice della strada non possa trovare applicazione alla fattispecie in esame in quanto la recinzione è stata apposta dal da quando esercita l'attività di impresa (per la quale il Pt_1
Sindaco di Castellammare di Stabia ha rilasciato l'autorizzazione in data 13.04.1992) e, dunque, prima dell'entrata in vigore della norma che si assume violata (01.10.1993).
Si premette che l'art. 16 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mod., letto in combinato disposto con l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, D.P.R.
495/1992 e ss. mod., impone il divieto ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà statali fuori dei centri abitati di impiantare recinzioni se non oltre una specifica distanza, differente a seconda della tipologia di strada. Per le strade extraurbane principali, (rientranti nella lett.
B, in base alla classificazione operata dall'art. 2, comma 2 del Codice della Strada), il limite da rispettare per la realizzazione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, è di 5 m.
Come detto, l'opponente odierno appellante non contesta il mancato rispetto del limite dei 5 m, ma che la norma che lo prevede non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto entrata in vigore solo successivamente alla realizzazione della recinzione.
In realtà, detta circostanza di fatto non risulta comprovata dall'opponente sul quale incombeva il relativo onere;
l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco di Castellammare di Stabia in merito all'attività esercitata (con cui “resta autorizzato al commercio di cose usate “ferro-rattami-strutture Parte_1
metalliche-auto e autocarri fuori uso-da demolizione in conto deposito provvisorio con esclusione della completa demolizione delle stesse […]”) non è indicativa di alcunché rispetto alla violazione contestata, né dimostra che la recinzione sia stata apposta ivi prima dell'entrata in vigore della disposizione violata.
Dunque, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sfornite di prova le circostanze dedotte dall'opponente in ossequio ai principi in materia di onere della prova secondo cui l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, per cui spetta ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo
2007). Nella specie, l'opponente non ha assolto a tale onere in quanto - ferma la non contestazione relativamente al mancato rispetto della distanza di 5 m prevista dalla legge - la documentazione
4 depositata non è idonea a dimostrare l'epoca di realizzazione della recinzione. D'altra parte, il ripristino dello stato dei luoghi e la realizzazione di una recinzione nel rispetto delle prescrizioni di legge non contrastano certamente con l'esigenza dell'opponente di garantire la sicurezza della sua proprietà, come invece dedotto in citazione. È chiaro che la ratio della norma non è la tutela della proprietà nei rapporti di vicinato, bensì quella di assicurare l'incolumità dei conducenti dei veicoli e della popolazione che risiede vicino alle strade.
Dunque, per il complesso delle ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore fino ad euro 1.100,00) per le fasi effettivamente celebrate, tenuto conto della natura documentale della causa e della semplicità delle questioni affrontate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
6786, depositata in data 01.08.2018;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale rappresentate Parte_1 CP_1
p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 232,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13
d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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