Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: bonus
docenti ex art. 1 comma 121 L. n. REPUBBLICA ITALIANA 107/2015 –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Retribuzione professionale docente IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito di scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 13.12.2024, pronuncia la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 503/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e dall'Avv. GIANNATTASIO SALVATORE, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio in SALVADOR ALLENDE, 36/A 80053
80053 Castellammare di Stabia;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. , ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso l in VIA MADAMA, 35 Controparte_2
44121 ; RESISTENTE CP_2
OGGETTO: Bonus docente ex art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 – Retribuzione professionale docente.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 29/07/2022 il docente ha convenuto Parte_1 in giudizio il e, premesso di avere stipulato con Controparte_1
l'amministrazione scolastica contratto di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 per lo svolgimento di supplenza sino al termine delle attività didattiche, ha chiesto venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, attribuito mediante accredito sulla c.d. carta
1
La parte ha dedotto che l'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 e le relative norme di fonte secondaria di attuazione della previsione di legge, avevano disposto che il beneficio spettasse esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, in palese violazione del generale principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché in violazione degli artt. 3, 35, 97 della
Costituzione, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che giustificasse la disparità di trattamento del docente non di ruolo rispetto al docente di ruolo in relazione a detto beneficio, attinente alla condizione di impiego e che dovrebbe essere riconosciuto a tutti i docenti, posto che tutti hanno pari diritto di formarsi anche nell'interesse del buon andamento della P.A., inteso sotto il profilo della qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ha altresì evidenziato che sulla questione erano già intervenuti il Consiglio di
Stato con la decisione n. 1842/2022 nonché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza depositata il 18.5.2022; le alte corti si erano entrambe espresse in senso favorevole ai docenti precari, rimuovendo la discriminazione denunciata.
Analogamente, in epoca più recente, si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Ha infine richiamato, a sostegno della sua pretesa, gli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, i quali pongono a carico dell'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, gli strumenti, le risorse e le opportunità necessarie per la formazione in servizio.
1. bis La ricorrente deduce, inoltre, di avere prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico 2021/22 sulla scorta di contratti di lavoro a tempo CP_3 determinato – cd. supplenze brevi e saltuarie –, in particolare per il seguente periodo di servizio: a.s. 2021/22: contratti di supplenza (ad orario pieno) con decorrenza dal
11/01/2022 al 29/01/2022, dal 30/01/2022 al 28/02/2022, dal 01/03/2022 al
31/03/2022, dal 01/04/2022 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al 10/06/2022, dal
14/06/2022 al 15/06/2022 e dal 20/06/2022 al 30/06/2022.
Ciò nonostante, non ha ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste
2 all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, equivalente a € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, quantificando pertanto l'importo complessivo a lei dovuto in complessivi € 953,93. Ha concluso pertanto chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 voce retributiva dovuta, oltre agli accessori di legge.
In diritto ha dedotto che tale esclusione non era sorretta da alcuna giustificazione, posto che chi svolge supplenze brevi rende in realtà una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Tale ingiustificata discriminazione integra dunque una violazione del divieto di discriminazione sancito a livello comunitario dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro
Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
2. Costituitosi in giudizio, il ha resistito alle proposte azioni CP_1 chiedendone il rigetto.
Quanto al bonus da attribuire sulla Carta elettronica del docente, ha evidenziato che la norma non prevede il riconoscimento di una somma di danaro, posto che la "Carta docente” consiste in una mera modalità di erogazione della formazione, e cioè di autoformazione che avviene mediante l'utilizzo di buoni acquisto da spendere presso determinati negozi ed esercizi convenzionati al fine di permettere al docente l'aggiornamento e la formazione professionale.
In diritto ha osservato che la sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato i provvedimenti amministrativi conseguenti alla norma di legge limitativa del bonus ai soli docenti di ruolo, senza però sollevare incidente di legittimità costituzionale, lasciando intatta la norma di rango primario.
Ha fornito una diversa interpretazione delle norme del CCNL sopra richiamate, sostenendo che il contratto non vincola l'amministrazione ad erogare la formazione nello stesso modo a tutto il personale scolastico, come risulta peraltro anche dagli ultimi Piani Nazionali della formazione, a valenza triennale, ove l'attività formativa obbligatoria è stata limitata solo al personale di ruolo.
Secondo il , inoltre, le opportunità di formazione del personale non CP_1 rientrano nell'ambito delle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro, non trattandosi di né di retribuzione né di mero beneficio economico aggiuntivo, ma di “una modalità di erogazione della formazione professionale
3 personalizzata”. Sostiene poi la parte che è lo stesso legislatore comunitario a prevedere, alla successiva clausola 6 dell'Accordo Quadro che “Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, limitando l'accesso alle opportunità formative solo
“per quanto possibile”. Sicché, sempre a dire della parte, “l'erogazione di formazione diversificata non costituisce discriminazione sanzionabile;
pertanto, non configura violazione del diritto dell'Unione la mancata previsione, in favore del personale a tempo determinato, della modalità di autoformazione prevista dalla
“Carta docente”.
Sempre secondo la parte convenuta, la ratio della diversificazione tra le due categorie di docenti risiede nel fatto che la formazione costituisce un investimento economico del datore di lavoro in favore del proprio personale, in vista di un
“ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa che ne consegue, posto che “un lavoratore che ha ricevuto formazione, infatti, è posto in condizione di fornire una prestazione superiore sotto il profilo qualitativo e quantitativo”.
Ha infine ricordato che il principio di equiparazione deve comunque essere applicato in concreto avendo riguardo al tempo ed all'effettività del servizio prestato, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
2. bis Quanto invece alla domanda di riconoscimento della Retribuzione professionale docenti (RPD) ha contestato il quantum della pretesa, riquantificandola in complessivi € 936,44.
Ha evidenziato in diritto che il richiamo alla Clausola 4 dell'Accordo quadro non era pertinente, in quanto la temporaneità del contratto non rappresentava la Cont ragione in forza della quale la non era stata corrisposta.
Secondo l'amministrazione scolastica la differenziazione risiedeva invece nel fatto che il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni, in quanto quest'ultimo non necessariamente partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico e di miglioramento dell'offerta formativa.
Detta peculiarità della supplenza breve e saltuaria costituiva dunque una
“ragione oggettiva” (secondo il concetto espresso dalla giurisprudenza della CGUE nella sentenza 18.10.2012 “Valenza” delle cause riunite da C-302/11 a C-305/11) che
4 giustificava il mancato riconoscimento della RPD, posto che ben può essere dato rilievo alla differenze qualitative e quantitative del servizio prestato, come evidenziato nella causa “Motter” dalla pronuncia della CGUE del 20.9.2018, in epoca successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 20015 del 27.7.2018.
Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso.
3. Istruita documentalmente, la causa ha avuto trattazione cartolare, mediante lo scambio di note scritte tra le parti.
4. Con riferimento alla questione del c.d. bonus docente, lo stesso CP_1 convenuto ha dato atto che nella materia de qua sono intervenute le due importanti e recenti pronunce richiamate dal ricorrente, cui questo giudicante ritiene di doversi conformare, non essendo convincenti le considerazioni in diritto svolte dalla parte convenuta per porre la questione su un diverso piano di lettura ermeneutica diretta a rimettere in discussione la compatibilità delle norme disciplinanti la misura con le superiori fonti di rango comunitario e costituzionale.
Occorre dunque anzitutto richiamare il quadro normativo e provvedimentale di riferimento, evidenziato nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022 e nell'ordinanza del 18.5.2022 emessa dalla CGUE nella causa n. 450/2021.
Ai sensi dell'art. 282 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente, senza alcuna distinzione tra sottocategorie. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
5 L'art. 63 CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Il successivo art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei
[...] criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Il comma 124, dal canto suo, al primo periodo stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione dell'ora visto comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (oggetto del ricorso e le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal
2 dicembre 2016), rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
L'art. 2 del citato d.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel
6 suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
L'art. 4 del medesimo d.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della
Carta, riproducendo in buona sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015.
Il ha poi emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 – CP_1 oggetto di impugnazione unitamente al d.P.C.M. del 23 settembre 2015 – la quale al punto 2 (“Destinatari”) ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015. CP_7
L'alta Corte ha osservato nella pronuncia che le norme della legge n. 107/2015 appena citate sembrano introdurre «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso:
7 dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi
l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Già da queste prime, pienamente condivisibili, osservazioni del giudice amministrativo emerge come non possa essere avallata la considerazione della parte convenuta secondo cui il “ritorno” in termini di miglioramento della prestazione lavorativa possa avvenire solo nei confronti di un docente di ruolo, posto che anche il docente a tempo determinato, se maggiormente posto nelle condizioni di fare autoformazione, potrà svolgere una prestazione superiore in termini qualitativi.
Lo stesso complessivo quadro normativo sopra richiamato smentisce, infatti,
l'assunto di una ratio della differenziazione.
Peraltro, il bonus viene riconosciuto anche a personale docente in part time, in prova o in comando, distacco o fuori ruolo, tutte posizioni in cui l'attività di docenza o non è piena, o non è certa per il futuro o è comunque sospesa.
Non si vede pertanto per quale ragione il docente a tempo determinato con supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (ex art. 4 commi 1 e 2 L.
3 maggio 1999 n. 124) o che, comunque, supera i 180 giorni di servizio prestato
(circostanza che l'art. 11 comma 14 della medesima legge parifica ad un anno scolastico intero) debba ricevere un trattamento deteriore.
Per questa stessa ragione non vale a giustificare l'esclusione dal beneficio lo svolgimento di un numero di ore di lavoro inferiore all'orario di lavoro pieno.
8 5. Il Consiglio di Stato ha poi fornito un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, della legge n.107/2015,
“tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria”, senza necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
L'alta corte, prendendo le mosse dalle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, ha osservato come le norme di legge speciale di cui ai commi 121-124 non possono derogare il contratto collettivo, dal momento che “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art.
2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost.,
15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215)”. Sicché “nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007.
Ne discende che la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art.
1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la
Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
9 In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, il permanere nell'ordinamento giuridico delle norme di legge in esame non può costituire per la P.A. un ostacolo alla corretta applicazione delle norme dell'autoformazione nei confronti di tutti i docenti, ostandovi la contemporanea disciplina ricavabile dalla contrattazione collettiva di categoria che prevede l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
La circostanza che, di fatto, i Piani Nazionali della formazione abbiano previsto attività formativa obbligatoria solo al personale di ruolo nulla toglie circa l'ampia portata della previsione contrattuale, non avendo peraltro l'amministrazione fornito alcuna ragionevole motivazione per la quale il personale a tempo determinato debba essere trattato diversamente da quello a tempo indeterminato.
6. Occorre sul punto ricordare che il principio di non discriminazione è stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE. Secondo la clausola 4 “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola antidiscriminatoria è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria (si v. in particolare la sentenza del 13.9.2007 resa nella causa C-307/05, ricorrente , seguita dalla sentenza del 22.12.2010 Persona_2 resa nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09, ricorrenti e . Per_3 Per_4
Gli Stati membri destinatari della direttiva sono tenuti a garantire che i lavoratori a tempo determinato possano beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato e che il loro lavoro non sia diversamente trattato per il solo motivo di essere stato prestato a tempo determinato. Può affermarsi che il contenuto dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato pone una
“norma di diritto sociale comunitario”.
È stato osservato che la direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 è ad effetto diretto
(self executing), atteso che essa ha contenuto sufficientemente preciso, tale da non consentire allo Stato membro alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione della disciplina che stabilisce. Il principio sopra richiamato è ormai pacifico ed è stato sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18.10.2012 nei procedimenti riuniti promossi dai ricorrenti (C-302/11 e C-304/11) e Parte_2
10 altri. È stato ivi evidenziato, in relazione alla efficacia diretta della direttiva, che: “[…] la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva
1999/70”, termine venuto a scadenza il 31.7.2001.
Possono giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori assunti a termine e lavoratori assunti in ruolo soltanto le “ragioni oggettive” menzionate dall'accordo quadro, definite dalla Corte di Giustizia come “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro […]. Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Sussiste d'altronde - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia nella ricordata sentenza del 18.10.2012 nei procedimenti riuniti promossi dai ricorrenti
(C-302/11 e C-304/11) e altri - piena comparabilità della situazione Parte_2 del lavoratore assunto a tempo determinato, con quella dei colleghi assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla luce degli elementi evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria, tra cui hanno rilevanza decisiva “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Non è invero in discussione, in quanto tema nemmeno dedotto dall'amministrazione scolastica, che le attività d'insegnamento svolte dalla ricorrente, assunta con supplenza sino al termine delle attività didattiche abbiano comportato un'assoluta identità, sotto il profilo degli obblighi contrattuali, rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo.
Come già accennato, la CGUE si è già espressa anche in relazione alla fattispecie in esame, nella causa C-450/2021 con ordinanza del 18.5.2022.
11 La decisione del giudice comunitario è chiara e netta nel definire l'attribuzione economica in esame come una misura che rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, talché non può esservi dubbio alcuno in merito, anche in considerazione della linearità dei passaggi motivazionali che di seguito si trascrivono, essendo lasciato al giudice nazionale il diverso problema di stabilire quale sia la natura e lo scopo della misura (fermo restando che già la legge stabilisce che non ha natura di retribuzione accessoria né costituisce reddito imponibile):
«33 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e Persona_3
C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, Persona_5
, C-273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per Persona_6 formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, non Persona_7 pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e
l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre
2016, , C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una Persona_8 carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo
2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47). Persona_9
[…] 48 […], occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
12 La decisione della CGUE sulla sussistenza del contrasto della normativa nazionale rispetto alla clausola 4 rende evidentemente superflua la ulteriore questione della compatibilità della normativa con la clausola 6 dell'Accordo
Quadro, la quale al secondo comma dispone che “Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, poiché, a prescindere dalla finalità della misura, pacificamente rivolta alla promozione dell'autoformazione del docente, le disposizioni sono comunque destinate ad essere disapplicate per contrasto con il principio di non discriminazione.
7. Tornando sul piano interno, occorre infine evidenziare che, con riferimento alle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. 3 maggio 1999 n. 124, la Suprema Corte, con la sentenza di recente pubblicata sopra citata n. 29961/2023, intervenuta a seguito di ricorso pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha dato pieno avallo all'orientamento predetto, enunciando il principio secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
8. Va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente al beneficio previsto dall'art. 121 comma 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso (a.s. 2022/2023).
Tuttavia, il diritto non consiste nella corresponsione di una somma di danaro, ma nella consegna durante lo svolgimento del servizio di una carta spendibile in determinati articoli e prodotti, utili all'aggiornamento professionale.
In particolare, l'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 prevede: “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché' delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_5 secondo quanto stabilito dall'articolo 7.
13 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti […]”.
Particolare rilievo assume ai fini della decisione la disposizione del successivo art. 3 che al secondo comma dispone che “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, mentre l'art. 6 comma 6 dispone che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Ciò implica che le modalità di fruizione della Carta sono vincolate allo svolgimento del servizio, anche se le somme non spese possono essere cumulate con il bonus di ulteriori anni scolastici.
Sotto tale profilo, vale richiamare quanto già osservato nella pronuncia n.
29961/2023 emessa dalla Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale. Al par. 16 è stato infatti condivisibilmente osservato che “la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico” del docente precario. Sicché, nella misura in cui egli resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva incarichi, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento per gli importi già maturati mediante l'accredito sulla Carta
Elettronica, persistendo il diritto-dovere formativo.
Nel caso di specie, come documentato dalla parte ricorrente risulta che la medesima è iscritta alle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Napoli, valevoli per il biennio 2024/2026, sicché risulta pienamente inserita nel circuito scolastico, con conseguente diritto all'adempimento dell'obbligo formativo in forma specifica.
9. Quanto infine alla Retribuzione professionale docenti, si osserva quanto segue.
Ritiene questo giudicante che il ricorso debba essere accolto ritenendo di dovere aderire all'orientamento ormai consolidato e dunque con valenza nomofilattica della Suprema Corte secondo cui risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
"non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione […] riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia
14 sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base
della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (così in parte motiva Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020; del medesimo tenore: Cass. Sez. L, Ordinanza n.
6435 del 2020).
Con dette pronunce, intervenute in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza “Motter” della CGUE citata dalla parte resistente, la Corte ha inteso comunque dare continuità all'orientamento espresso con l'ordinanza del 27.7.2018
n. 20015 della quale si riporta per comodità il testo per la parte che qui interessa:
“
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
15
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico
o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni
interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_2 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme
16 comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la CP_1 percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;”.
Le osservazioni della Suprema Corte sono tutte pienamente condivisibili.
Si ritiene solo di aggiungere, alla luce della difesa articolata dalla parte resistente, che l'art. 7 CCNL 2001 associa la corresponsione della retribuzione professionale docente agli obiettivi di “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole” e di “avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Trattasi, all'evidenza, di formule piuttosto generiche e non realmente agganciate a specifici obiettivi, come ad esempio potrebbero essere lo svolgimento di particolari
17 percorsi di aggiornamento professionale oppure la partecipazione a specifici innovativi progetti scolastici, che possano essere oggetto di obiettiva valutazione. Il trattamento in questione assume invece i caratteri di un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, rientrante nella base di calcolo per il T.F.R., riconosciuto indifferentemente a tutti i docenti, compresi i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza distinzione alcuna.
Appare dunque chiaro, come ben evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015/2018, che l'emolumento non è in realtà agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi (secondo la giurisprudenza comunitaria sopra ricordata) la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie.
Deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell'Accordo quadro direttamente applicabile nell'ordinamento interno nei termini sopra detti.
10. Circa la quantificazione della somma dovuta, parte ricorrente nelle note scritte autorizzate ha dichiarato di aderire al conteggio effettuato dal CP_1 resistente che ha quantificato la somma in complessivi € 936,44.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'amministrazione scolastica.
Esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri minimi di cui al D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore complessivo della causa, della ridotta attività processuale e della mancanza della fase istruttoria;
la predisposizione dei documenti per il PCT implica l'aumento del compenso del 30% tenuto conto del numero dei documenti inseriti negli atti navigabili.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della Carta Parte_1 elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per l'a. s. 2022/2023, pari al controvalore di € 500,00.
Per l'effetto condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della ricorrente l'importo predetto mediante accredito sulla Carta
Elettronica del docente.
18 Accerta e dichiara, inoltre, il diritto di alla corresponsione della Parte_1
“Retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) stipulati con il Controparte_5
Con nell'a.s. 2021/2022; per l'effetto condanna il a corrispondergli la complessiva somma di € 936,44 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.339,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 49,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'Avv. GIANNATTASIO ANDREA e dell'Avv. GIANNATTASIO
SALVATORE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ferrara il 12/01/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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