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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/10/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3532/2024 tra
ed algtri Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 12.51 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per i ricorrenti gli avv.ti CAUCCHIOLI SILVIA e OSTENGO MATTEO
Per l'avv. IADAN\ ZA ALBERTO Controparte_1
Nessuno Per CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori dei ricorrenti concludono per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e l'avv.
Iadanza conclude come da comparsa di costituzione e risposta
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 19.30.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 7 Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3532/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
pagina 2 di 7 (C.F. ), (C.F. Pt_14 C.F._13 Parte_15
), (C.F. ), C.F._14 Parte_16 C.F._15 Parte_17
(C.F. ), (C.F. ), C.F._16 Parte_18 C.F._17 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_19 C.F._18 Parte_20 C.F._19
(C.F. ), (C.F. Parte_21 C.F._20 Parte_22
), (C.F. ), C.F._21 Parte_23 C.F._22 Parte_24
(C.F. ), (C.F. ), C.F._23 Parte_25 C.F._24 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_26 C.F._25 Parte_27 C.F._26
(C.F. ), (C.F. Parte_28 C.F._27 Parte_29
), (C.F. , (C.F. C.F._28 Parte_30 C.F._29 Parte_31
), (C.F. ), (C.F. C.F._30 Parte_32 C.F._31 Parte_33
), (C.F. ), C.F._32 Parte_34 C.F._33 Parte_35
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._34 Parte_36 C.F._35
(C.F. ), (C.F. Parte_37 C.F._36 Parte_38
), (C.F. ), C.F._37 Parte_39 C.F._38 Pt_40
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._39 Parte_41 C.F._40
(C.F. , (C.F. Parte_42 C.F._41 Parte_43
), (C.F. , C.F._42 Parte_44 C.F._43 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_45 C.F._44 Parte_46
), (C.F. , C.F._45 Parte_47 C.F._46 Pt_48
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._47 Parte_49 C.F._48
(C.F. ), (C.F. Parte_50 C.F._49 Parte_51
), (C.F. , (C.F. C.F._50 Parte_52 C.F._51 Parte_53
) (C.F. ), C.F._52 Parte_54 C.F._53 Parte_55 pagina 3 di 7 (C.F. , (C.F. ), C.F._54 Parte_56 C.F._55 Pt_57
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._56 Parte_58 C.F._57
(C.F. ), (C.F. Parte_59 C.F._58 Parte_60
), (C.F. ), C.F._59 Parte_61 C.F._60 Pt_62
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._61 Parte_63 C.F._62
(C.F. ), (C.F. Parte_64 C.F._63 Parte_65
), (C.F. ), C.F._64 Parte_66 C.F._65 Parte_67
(C.F. ), (C.F. ), C.F._66 Parte_68 C.F._67 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_69 C.F._68 Parte_70
), (C.F. ), C.F._69 Parte_71 C.F._70 Parte_72
C.F. ),
[...] C.F._71
(C.F. ), (C.F. Parte_73 C.F._72 Parte_74
), (C.F. , C.F._73 Parte_75 C.F._74 [...]
(C.F. (C.F. ), Parte_76 C.F._75 Parte_77 C.F._76
(C.F. ), (C.F. Parte_78 C.F._77 Parte_79
), (C.F. ), C.F._78 Parte_80 C.F._79 Parte_81
(C.F. (C.F. ), C.F._80 Parte_82 C.F._81 Pt_83
(C.F. ) (C.F. ),
[...] C.F._82 Parte_84 C.F._83 [...]
C.F. ) (C.F. ), Pt_85 C.F._84 Parte_86 C.F._85
(C.F. ), (C.F. Parte_87 C.F._86 Parte_88
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CAUCCHIOLI SILVIA e OSTENGO C.F._87
MATTEO
RICORRENTI
pagina 4 di 7 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IADANZA Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO, del foro di CP_1
C.F. ), non costituita in giudizio contumace CP_1 C.F._88
RESISTENTI
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, sul presupposto di essere tutti associati al del hanno convenuto in CP_1 Controparte_1
giudizio davanti a questo Tribunale il predetto ente e per sentirli condannare in solido tra CP_2
loro alla restituzione della somma di euro 622,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, per un totale di euro 54.114,00 nonché al al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali c.d. da vacanza rovinata, da quantificarsi in via equitativa.
Per meglio dar conto delle ragioni delle loro domande i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, che:
- avevano aderito a un pacchetto vacanza che prevedeva un viaggio a Vienna tra il 30.12.2023 e il
02.01.2024, organizzato dal insieme all'agenzia (“Amar Luxury”), CP_1 Controparte_3
- per l'iscrizione al viaggio, i ricorrenti avevano versato, su specifica indicazione del la CP_1
quota di iscrizione di euro 622,00 ciascuno tramite due versamenti sul conto della signora CP_2
l'acconto veniva versato nel settembre 2023, il saldo nel novembre 2023;
- il viaggio era stato annullato con comunicazione in data 22.12.2023 e le verifiche successive avevano consentito di accertate che i convenuti non avevano provveduto a prenotare nessuna camera di albergo e nessun servizio di trasporto.
Il si è costituito ritualmente in giudizio resistendo alle domande avversarie con puntuali deduzioni CP_1
Con sia in fatto che in diritto mentre la non si è costituita sebbene fosse stata ritualmente citata a comparire ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti le domande dei ricorrenti sono infondate e vanno pertanto rigettate.
pagina 5 di 7 Tale conclusione discende, per quanto attiene alle domande svolte nei confronti del dalla CP_1
considerazione che i titoli di responsabilità fatti valere a sostegno di esse ovvero la disciplina del codice del turismo e quella dell'art. 1176, secondo comma, c.c. presuppongono la qualità professionale di intermediario di viaggi organizzati della domande medesime mentre il ha dedotto e dimostrato, e CP_1
la circostanza a ben vedere non è stata nemmeno contestata dai ricorrenti, di essere una associazione senza finalità di compresa nell'elenco dei c.d. enti del terzo settore a cui erano associati i ricorrenti.
Alla luce di tale emergenza i ricorrenti avrebbero dovuto casomai dolersi di una mala gestio della associazione da parte dei suoi vertici ma non hanno rappresentato tale evenienza nella loro narrativa.
Con A ben vedere essi hanno anche ammesso di aver versato direttamente alla , su un conto corrente a lei intestato, le somme a titolo di quota di partecipazione al viaggio circostanza che risulta incompatibile con il ruolo di intermediario da loro attribuito nella loro prospettazione al convenuto.
A prescindere da tali considerazioni ve né poi un'altra che comporta comunque il rigetto della domanda restitutoria svolta dai ricorrenti nei confronti di entrambi i convenuti.
Essi, infatti, non hanno dimostrato di aver effettivamente versato il predetto importo sebbene tale
CP_ circostanza sia stata anche specificamente contestata dal convenuto il quale, in comparsa di costituzione e risposta ha dedotto testualmente che: “i ricorrenti non hanno versato in atti documentazione attestante i pagamenti effettuati dai singoli partecipanti e ciò incide sulla possibilità di verificare con esattezza la somma richiesta in restituzione da ogni singolo partecipante”.
Con D'altro canto nel rapporto tra i ricorrenti e la convenuta la predetta circostanza non può nemmeno considerarsi incontestata alla luce della contumacia della resistente.
Con Anche la domanda di risarcimento danni avanzata dai ricorrenti nei confronti della va rigettata atteso
CP_ che, come osservato anche dalla difesa del essi non hanno assolto allo specifico onere di allegazione posto a loro carico dall'art. 46 d. lgs. 79/2011 che richiede alla parte che lamenti tale voce di danno di evidenziare la irripetibilità della occasione perduta o il disagio patito a seguito dell'annullamento del viaggio.
Venendo alla regolamentazione delle spese la novità della principale questione involta nel presente giudizio ovvero la responsabilità di una associazione per danno da vacanza rovinata ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 rigetta le domande dei ricorrenti e compensa tra loro e il resistente costituito in giudizio le spese di lite.
Così deciso in Verona il 02/10/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
pagina 7 di 7
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3532/2024 tra
ed algtri Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 12.51 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per i ricorrenti gli avv.ti CAUCCHIOLI SILVIA e OSTENGO MATTEO
Per l'avv. IADAN\ ZA ALBERTO Controparte_1
Nessuno Per CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori dei ricorrenti concludono per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e l'avv.
Iadanza conclude come da comparsa di costituzione e risposta
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 19.30.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 7 Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3532/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
pagina 2 di 7 (C.F. ), (C.F. Pt_14 C.F._13 Parte_15
), (C.F. ), C.F._14 Parte_16 C.F._15 Parte_17
(C.F. ), (C.F. ), C.F._16 Parte_18 C.F._17 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_19 C.F._18 Parte_20 C.F._19
(C.F. ), (C.F. Parte_21 C.F._20 Parte_22
), (C.F. ), C.F._21 Parte_23 C.F._22 Parte_24
(C.F. ), (C.F. ), C.F._23 Parte_25 C.F._24 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_26 C.F._25 Parte_27 C.F._26
(C.F. ), (C.F. Parte_28 C.F._27 Parte_29
), (C.F. , (C.F. C.F._28 Parte_30 C.F._29 Parte_31
), (C.F. ), (C.F. C.F._30 Parte_32 C.F._31 Parte_33
), (C.F. ), C.F._32 Parte_34 C.F._33 Parte_35
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._34 Parte_36 C.F._35
(C.F. ), (C.F. Parte_37 C.F._36 Parte_38
), (C.F. ), C.F._37 Parte_39 C.F._38 Pt_40
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._39 Parte_41 C.F._40
(C.F. , (C.F. Parte_42 C.F._41 Parte_43
), (C.F. , C.F._42 Parte_44 C.F._43 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_45 C.F._44 Parte_46
), (C.F. , C.F._45 Parte_47 C.F._46 Pt_48
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._47 Parte_49 C.F._48
(C.F. ), (C.F. Parte_50 C.F._49 Parte_51
), (C.F. , (C.F. C.F._50 Parte_52 C.F._51 Parte_53
) (C.F. ), C.F._52 Parte_54 C.F._53 Parte_55 pagina 3 di 7 (C.F. , (C.F. ), C.F._54 Parte_56 C.F._55 Pt_57
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._56 Parte_58 C.F._57
(C.F. ), (C.F. Parte_59 C.F._58 Parte_60
), (C.F. ), C.F._59 Parte_61 C.F._60 Pt_62
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._61 Parte_63 C.F._62
(C.F. ), (C.F. Parte_64 C.F._63 Parte_65
), (C.F. ), C.F._64 Parte_66 C.F._65 Parte_67
(C.F. ), (C.F. ), C.F._66 Parte_68 C.F._67 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_69 C.F._68 Parte_70
), (C.F. ), C.F._69 Parte_71 C.F._70 Parte_72
C.F. ),
[...] C.F._71
(C.F. ), (C.F. Parte_73 C.F._72 Parte_74
), (C.F. , C.F._73 Parte_75 C.F._74 [...]
(C.F. (C.F. ), Parte_76 C.F._75 Parte_77 C.F._76
(C.F. ), (C.F. Parte_78 C.F._77 Parte_79
), (C.F. ), C.F._78 Parte_80 C.F._79 Parte_81
(C.F. (C.F. ), C.F._80 Parte_82 C.F._81 Pt_83
(C.F. ) (C.F. ),
[...] C.F._82 Parte_84 C.F._83 [...]
C.F. ) (C.F. ), Pt_85 C.F._84 Parte_86 C.F._85
(C.F. ), (C.F. Parte_87 C.F._86 Parte_88
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CAUCCHIOLI SILVIA e OSTENGO C.F._87
MATTEO
RICORRENTI
pagina 4 di 7 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IADANZA Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO, del foro di CP_1
C.F. ), non costituita in giudizio contumace CP_1 C.F._88
RESISTENTI
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, sul presupposto di essere tutti associati al del hanno convenuto in CP_1 Controparte_1
giudizio davanti a questo Tribunale il predetto ente e per sentirli condannare in solido tra CP_2
loro alla restituzione della somma di euro 622,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, per un totale di euro 54.114,00 nonché al al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali c.d. da vacanza rovinata, da quantificarsi in via equitativa.
Per meglio dar conto delle ragioni delle loro domande i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, che:
- avevano aderito a un pacchetto vacanza che prevedeva un viaggio a Vienna tra il 30.12.2023 e il
02.01.2024, organizzato dal insieme all'agenzia (“Amar Luxury”), CP_1 Controparte_3
- per l'iscrizione al viaggio, i ricorrenti avevano versato, su specifica indicazione del la CP_1
quota di iscrizione di euro 622,00 ciascuno tramite due versamenti sul conto della signora CP_2
l'acconto veniva versato nel settembre 2023, il saldo nel novembre 2023;
- il viaggio era stato annullato con comunicazione in data 22.12.2023 e le verifiche successive avevano consentito di accertate che i convenuti non avevano provveduto a prenotare nessuna camera di albergo e nessun servizio di trasporto.
Il si è costituito ritualmente in giudizio resistendo alle domande avversarie con puntuali deduzioni CP_1
Con sia in fatto che in diritto mentre la non si è costituita sebbene fosse stata ritualmente citata a comparire ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti le domande dei ricorrenti sono infondate e vanno pertanto rigettate.
pagina 5 di 7 Tale conclusione discende, per quanto attiene alle domande svolte nei confronti del dalla CP_1
considerazione che i titoli di responsabilità fatti valere a sostegno di esse ovvero la disciplina del codice del turismo e quella dell'art. 1176, secondo comma, c.c. presuppongono la qualità professionale di intermediario di viaggi organizzati della domande medesime mentre il ha dedotto e dimostrato, e CP_1
la circostanza a ben vedere non è stata nemmeno contestata dai ricorrenti, di essere una associazione senza finalità di compresa nell'elenco dei c.d. enti del terzo settore a cui erano associati i ricorrenti.
Alla luce di tale emergenza i ricorrenti avrebbero dovuto casomai dolersi di una mala gestio della associazione da parte dei suoi vertici ma non hanno rappresentato tale evenienza nella loro narrativa.
Con A ben vedere essi hanno anche ammesso di aver versato direttamente alla , su un conto corrente a lei intestato, le somme a titolo di quota di partecipazione al viaggio circostanza che risulta incompatibile con il ruolo di intermediario da loro attribuito nella loro prospettazione al convenuto.
A prescindere da tali considerazioni ve né poi un'altra che comporta comunque il rigetto della domanda restitutoria svolta dai ricorrenti nei confronti di entrambi i convenuti.
Essi, infatti, non hanno dimostrato di aver effettivamente versato il predetto importo sebbene tale
CP_ circostanza sia stata anche specificamente contestata dal convenuto il quale, in comparsa di costituzione e risposta ha dedotto testualmente che: “i ricorrenti non hanno versato in atti documentazione attestante i pagamenti effettuati dai singoli partecipanti e ciò incide sulla possibilità di verificare con esattezza la somma richiesta in restituzione da ogni singolo partecipante”.
Con D'altro canto nel rapporto tra i ricorrenti e la convenuta la predetta circostanza non può nemmeno considerarsi incontestata alla luce della contumacia della resistente.
Con Anche la domanda di risarcimento danni avanzata dai ricorrenti nei confronti della va rigettata atteso
CP_ che, come osservato anche dalla difesa del essi non hanno assolto allo specifico onere di allegazione posto a loro carico dall'art. 46 d. lgs. 79/2011 che richiede alla parte che lamenti tale voce di danno di evidenziare la irripetibilità della occasione perduta o il disagio patito a seguito dell'annullamento del viaggio.
Venendo alla regolamentazione delle spese la novità della principale questione involta nel presente giudizio ovvero la responsabilità di una associazione per danno da vacanza rovinata ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 rigetta le domande dei ricorrenti e compensa tra loro e il resistente costituito in giudizio le spese di lite.
Così deciso in Verona il 02/10/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
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