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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9903 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40361/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40361/2023 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] (CF: ), (cfr. Parte_1 C.F._1
copia passaporto a doc. n. 1), residente a [...] - rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Madella del Foro di Mantova (C.F.:
, pec: fax: 0376.355285), come C.F._2 Email_1
da mandato in atti;
- ricorrente –
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore , in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e Controparte_3
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/09/2023, ha chiesto di “annullare il Parte_1
diniego di visto per ricongiungimento familiare emesso nei confronti della sig.ra
, nata in [...] il [...] moglie del ricorrente sig. Controparte_4
, dall'Ambasciata d'Italia ad Accra di data 01/08/2022, pos. n. 2419/2021, Parte_1
ed impugnato e per l'effetto accertare, dichiarare e disporsi il rilascio del visto d'ingresso per “ricongiungimento familiare” in favore della sig.ra Controparte_5 - nata il [...] a [...] - moglie del sig. , con conseguente Parte_1
ricongiungimento familiare”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: 1) di essersi sposato con
[...]
, in data 07/03/19; 2) di aver ottenuto regolarmente il nulla osta al Controparte_5
ricongiungimento di sua moglie;
3) che, possedendo tutti i requisiti per ricongiungersi con sua moglie, ha proceduto a richiedere il visto per ricongiungimento familiare all'Ambasciata d'Italia ad Accra;
4) che il suo coniuge è stato convocato presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra per un'intervista circa la verifica della regolarità dei presupposti per il rilascio del visto per motivi familiari;
5) di aver ricevuto, in data
18/04/23, successivamente al preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990, la notifica del diniego della richiesta di visto di ingresso in Italia. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria, in data 20/03/2025, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
nel presente giudizio, in quanto articolazione priva di titolarità in materia di CP_3
rilascio dei visti, oltre che amministrazione differente da quella che ha emesso il provvedimento impugnato in questa sede.
Venendo al merito del ricorso, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Nel caso di specie, deve, in primo luogo, evidenziarsi come la parte ricorrente non abbia depositato il nulla osta ottenuto dal S.U.I. di Palermo, circostanza della quale, tuttavia, viene dato atto da parte degli uffici consolari e che, dunque, può ritenersi non contestata.
L'Ambasciata d'Italia ad Accra, con provvedimento del 18/04/2023, ha rigettato la richiesta del visto di ingresso in favore del coniuge del ricorrente;
in particolare, gli uffici hanno sollevato contestazioni in ordine all'effettività del vincolo coniugale, all'autenticità della relazione tra i soggetti da ricongiungere (sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio civile), al punto da ritenere sussistente un matrimonio c.d. di comodo.
In relazione all'esame dei presupposti per il ricongiungimento familiare, sussiste, infatti, il potere-dovere in capo all'Autorità Consolare, che trova il proprio fondamento nell'art. 29, in particolare nel co. 9, e ancor prima nell'art. 16, co. 2, lett. b, DIR. 2003/86/CE, di effettuare un'istruttoria più approfondita in presenza di indici di fittizietà, al fine di accertare che il matrimonio non sia stato contratto allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
Tale accertamento, nel caso di specie, ha avuto esito negativo per la parte ricorrente.
Infatti, il ricorrente a supporto dell'esistenza e dell'effettività del vincolo coniugale non ha prodotto alcun documento rilevante, né in fase di istruttoria amministrativa (nonostante sia stata effettuata apposita intervista alla presunta moglie del ricorrente da parte dell'ufficio amministrativo) e neppure a seguito del preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990.
Nello specifico, l'intervista della presunta moglie del ricorrente è risultata caratterizzata da risposte generiche, tali da far presumere l'assenza di una conoscenza effettiva tra i due: tra gli elementi di maggiore criticità, la moglie del ricorrente non ha ricordato la data del matrimonio tradizionale, compreso l'anno (avvenuto senza la presenza del ricorrente, il quale si trovava già in Italia, ma solo dei suoi familiari, “delegati” per la celebrazione in sua sostituzione). Ancora, non ha fornito risposte complete sulla vita del marito in Italia né è stata in grado di riferire in ordine al tempo trascorso con suo marito durante l'ultima occasione in cui lo stesso è venuto in Ghana, nel 2022, dopo molti anni di assenza.
In aggiunta, la Sig.ra ha riferito di avere due figli con il Controparte_5
ricorrente. In disparte il fatto di aver prodotto certificato di nascita, non tradotto né legalizzato, quest'ultimo riporta come data di nascita della figlia il 23/08/2004, data incompatibile con la circostanza che il ricorrente risulta essere entrato in Italia in data
18/06/2003, senza aver fatto ritorno in Ghana fino al 2014, come dimostrato dalle evidenze del passaporto del ricorrente e non smentito dalla moglie in sede di intervista.
Analogo discorso per il secondogenito, l'atto di nascita del quale riporta come la data di nascita il 10/11/2007.
Né tali criticità sono state superate nella presente sede giudiziaria, nonostante sia facilmente dimostrabile la sussistenza e la persistenza di un rapporto coniugale, anche mediante presunzioni.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a depositare delle foto del presunto matrimonio ed altre che li ritraggono insieme;
tali foto, tuttavia, risultano tutte recenti, scattate durante l'ultimo viaggio effettuato dal ricorrente, nonostante un rapporto iniziato il 1997, anno in cui sarebbe iniziata la frequentazione. La difesa della parte ricorrente non ha prodotto altri documenti utili a colmare le lacune assertive o a contrastare le contestazioni dell'ufficio consolare, sebbene la facilità di reperire tali tipologie di prove (foto, conversazioni online, chiamate, videochiamate, regali, ecc.), di un rapporto vissuto a distanza dal 2003.
Ancora, con riferimento ai figli della coppia, ben avrebbero potuto effettuare test genetici, in grado di riscontrare, in assenza di documentazione amministrativa affidabile, l'effettività della paternità e maternità della coppia.
Da ultimo, il ricorrente ha depositato rimesse di denaro per dimostrare il supporto nel sostentamento del nucleo familiare in Ghana. Tuttavia, anche tale evidenza è riferibile unicamente al momento dell'istanza all'autorità consolare, senza produrre alcunché relativo a un rapporto tra il ricorrente riferibile agli anni pregressi.
Né tali criticità possono essere superate con le richieste istruttorie presentate dalla difesa della parte ricorrente.
In effetti, le stesse appaiono generiche e valutative in tutti i capitoli articolati nel ricorso;
in aggiunta, contrastano con le (o avrebbero richiesto differenti) evidenze documentali presenti al fascicolo ed incompatibili con una prova dichiarativa di segno contrario.
Pertanto, per i motivi esposti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.706,00 (di cui euro 451,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 853,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 30/06/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 40361/2023 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] (CF: ), (cfr. Parte_1 C.F._1
copia passaporto a doc. n. 1), residente a [...] - rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Madella del Foro di Mantova (C.F.:
, pec: fax: 0376.355285), come C.F._2 Email_1
da mandato in atti;
- ricorrente –
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore , in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e Controparte_3
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/09/2023, ha chiesto di “annullare il Parte_1
diniego di visto per ricongiungimento familiare emesso nei confronti della sig.ra
, nata in [...] il [...] moglie del ricorrente sig. Controparte_4
, dall'Ambasciata d'Italia ad Accra di data 01/08/2022, pos. n. 2419/2021, Parte_1
ed impugnato e per l'effetto accertare, dichiarare e disporsi il rilascio del visto d'ingresso per “ricongiungimento familiare” in favore della sig.ra Controparte_5 - nata il [...] a [...] - moglie del sig. , con conseguente Parte_1
ricongiungimento familiare”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: 1) di essersi sposato con
[...]
, in data 07/03/19; 2) di aver ottenuto regolarmente il nulla osta al Controparte_5
ricongiungimento di sua moglie;
3) che, possedendo tutti i requisiti per ricongiungersi con sua moglie, ha proceduto a richiedere il visto per ricongiungimento familiare all'Ambasciata d'Italia ad Accra;
4) che il suo coniuge è stato convocato presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra per un'intervista circa la verifica della regolarità dei presupposti per il rilascio del visto per motivi familiari;
5) di aver ricevuto, in data
18/04/23, successivamente al preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990, la notifica del diniego della richiesta di visto di ingresso in Italia. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria, in data 20/03/2025, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
nel presente giudizio, in quanto articolazione priva di titolarità in materia di CP_3
rilascio dei visti, oltre che amministrazione differente da quella che ha emesso il provvedimento impugnato in questa sede.
Venendo al merito del ricorso, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Nel caso di specie, deve, in primo luogo, evidenziarsi come la parte ricorrente non abbia depositato il nulla osta ottenuto dal S.U.I. di Palermo, circostanza della quale, tuttavia, viene dato atto da parte degli uffici consolari e che, dunque, può ritenersi non contestata.
L'Ambasciata d'Italia ad Accra, con provvedimento del 18/04/2023, ha rigettato la richiesta del visto di ingresso in favore del coniuge del ricorrente;
in particolare, gli uffici hanno sollevato contestazioni in ordine all'effettività del vincolo coniugale, all'autenticità della relazione tra i soggetti da ricongiungere (sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio civile), al punto da ritenere sussistente un matrimonio c.d. di comodo.
In relazione all'esame dei presupposti per il ricongiungimento familiare, sussiste, infatti, il potere-dovere in capo all'Autorità Consolare, che trova il proprio fondamento nell'art. 29, in particolare nel co. 9, e ancor prima nell'art. 16, co. 2, lett. b, DIR. 2003/86/CE, di effettuare un'istruttoria più approfondita in presenza di indici di fittizietà, al fine di accertare che il matrimonio non sia stato contratto allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
Tale accertamento, nel caso di specie, ha avuto esito negativo per la parte ricorrente.
Infatti, il ricorrente a supporto dell'esistenza e dell'effettività del vincolo coniugale non ha prodotto alcun documento rilevante, né in fase di istruttoria amministrativa (nonostante sia stata effettuata apposita intervista alla presunta moglie del ricorrente da parte dell'ufficio amministrativo) e neppure a seguito del preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990.
Nello specifico, l'intervista della presunta moglie del ricorrente è risultata caratterizzata da risposte generiche, tali da far presumere l'assenza di una conoscenza effettiva tra i due: tra gli elementi di maggiore criticità, la moglie del ricorrente non ha ricordato la data del matrimonio tradizionale, compreso l'anno (avvenuto senza la presenza del ricorrente, il quale si trovava già in Italia, ma solo dei suoi familiari, “delegati” per la celebrazione in sua sostituzione). Ancora, non ha fornito risposte complete sulla vita del marito in Italia né è stata in grado di riferire in ordine al tempo trascorso con suo marito durante l'ultima occasione in cui lo stesso è venuto in Ghana, nel 2022, dopo molti anni di assenza.
In aggiunta, la Sig.ra ha riferito di avere due figli con il Controparte_5
ricorrente. In disparte il fatto di aver prodotto certificato di nascita, non tradotto né legalizzato, quest'ultimo riporta come data di nascita della figlia il 23/08/2004, data incompatibile con la circostanza che il ricorrente risulta essere entrato in Italia in data
18/06/2003, senza aver fatto ritorno in Ghana fino al 2014, come dimostrato dalle evidenze del passaporto del ricorrente e non smentito dalla moglie in sede di intervista.
Analogo discorso per il secondogenito, l'atto di nascita del quale riporta come la data di nascita il 10/11/2007.
Né tali criticità sono state superate nella presente sede giudiziaria, nonostante sia facilmente dimostrabile la sussistenza e la persistenza di un rapporto coniugale, anche mediante presunzioni.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a depositare delle foto del presunto matrimonio ed altre che li ritraggono insieme;
tali foto, tuttavia, risultano tutte recenti, scattate durante l'ultimo viaggio effettuato dal ricorrente, nonostante un rapporto iniziato il 1997, anno in cui sarebbe iniziata la frequentazione. La difesa della parte ricorrente non ha prodotto altri documenti utili a colmare le lacune assertive o a contrastare le contestazioni dell'ufficio consolare, sebbene la facilità di reperire tali tipologie di prove (foto, conversazioni online, chiamate, videochiamate, regali, ecc.), di un rapporto vissuto a distanza dal 2003.
Ancora, con riferimento ai figli della coppia, ben avrebbero potuto effettuare test genetici, in grado di riscontrare, in assenza di documentazione amministrativa affidabile, l'effettività della paternità e maternità della coppia.
Da ultimo, il ricorrente ha depositato rimesse di denaro per dimostrare il supporto nel sostentamento del nucleo familiare in Ghana. Tuttavia, anche tale evidenza è riferibile unicamente al momento dell'istanza all'autorità consolare, senza produrre alcunché relativo a un rapporto tra il ricorrente riferibile agli anni pregressi.
Né tali criticità possono essere superate con le richieste istruttorie presentate dalla difesa della parte ricorrente.
In effetti, le stesse appaiono generiche e valutative in tutti i capitoli articolati nel ricorso;
in aggiunta, contrastano con le (o avrebbero richiesto differenti) evidenze documentali presenti al fascicolo ed incompatibili con una prova dichiarativa di segno contrario.
Pertanto, per i motivi esposti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.706,00 (di cui euro 451,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 853,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 30/06/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli