Sentenza 21 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2025REG.PROV.COLL.
N. 02413/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2024, proposto da
Centro Medico di Fisiokinesiterapia S.r.l., Centro Fkt Cilento S.r.l., Fond. Opera Giov. Juventus “Don Donato Ippolito” Onlus Trasformata in Progenia Soc. Coop. Sociale, Centro di Riabilitazione Te. Ri. S.r.l., Centro di Riabilitazione Lars S.r.l., Fisiortokinesis S.r.l., Studio di Diagnostica per Imagine Terapia Fisica di dell'GE RI & C. S.a.s., Cgm San Luca S.r.l., Ce.Fi.Sa. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione MP, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la MP (Sezione Prima) n.05169/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Salerno e della Regione MP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Le società appellanti espongono di erogare prestazioni di riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, (F.K.T.) ex art. 44 L. n. 833/1978, in regime di accreditamento, tramite strumenti caratterizzati da forte innovazione tecnologica/organizzativa e personale altamente specializzato.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia lo Stato che la Regione MP hanno adottato provvedimenti volti, da un lato, al contenimento della pandemia, dall’altro, a garantire l’accesso ai servizi essenziali alla persona ed il sostegno alle attività economiche colpite dalla chiusura. In particolare, dopo una prima fase di sospensione e chiusura delle attività fino al 13.04.2020 (giusta ordinanze n. 8 del 08.03.2020, n. 16 del 13.03.2020 e n. 27 del 03.04.2020 del Presidente della Regione MP) e, per quanto di interesse, dei servizi ambulatoriali di riabilitazione specialistica (c.d. ex art. 44) ovvero quelli erogati dalle società odierne appellanti:
- il Governo ha adottato il D.L. n. 18 del 17.03.2020, con il quale ha riconosciuto la necessità di consentire le attività sanitarie e sociosanitarie indifferibili (art. 47 e 48);
- la Regione MP, con D.D. n. 83 del 09.04.2020, regolarmente pubblicato sul B.U.R.C., ha adottato un programma transitorio (denominato “La MP riparte”) relativo, tra l’altro, alla riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT) ovvero ai servizi erogati dalle società ricorrenti. In particolare, al dichiarato fine di:
- mantenere in efficienza tutte le strutture sanitarie interdette nella loro attività, ovvero che abbiano subito drastiche riduzioni di attività …;
- ridurre al minimo gli effetti negativi della sospensione/riduzione dei servizi sui livelli occupazionali e sui livelli remunerativi di tutto il personale adibito a tali servizi, con qualunque forma di rapporto di lavoro coni gestore dei servizi, anche di tipo libero professionale;
- di ridurre al minimo il ricorso agli ammortizzatori sociali CIG;
- di assicurare ai gestori liquidità finanziaria, ha, da un lato, previsto misure di contenimento che i centri avrebbero dovuto attuare per svolgere in sicurezza le proprie attività (allegato 1 a detto decreto), dall’altro, ha regolamentato i rapporti con le strutture erogatrici dei servizi nel periodo di applicazione di detto programma ovvero marzo/maggio 2020 (allegato 2 al decreto).
L’adesione a detto programma transitorio era facoltativa e soggetta ad alcune regole stringenti in materia di mantenimento dei livelli occupazionali. In particolare, le strutture non avrebbero dovuto attivare ammortizzatori sociali e cassa integrazione (prevista dalla normativa nazionale) e tutti i dipendenti in forza al 01.03.2020, nonché i lavoratori con contratti atipici e liberi professionisti, avrebbero dovuto ricevere l’intera retribuzione mensile, contributi ed oneri, senza l’utilizzo di alcun istituto contrattuale quale le ferie, permessi per festività, rol, recupero ore lavorate etc. Inoltre, la prosecuzione delle attività era subordinata ad ingenti investimenti per l’acquisto di DPI, termoscanner , l’esecuzione di sanificazioni dei locali anche più volte al giorno e, più in generale, spese inerenti la protezione degli operatori e degli assistiti.
Le società appellanti hanno tutte espressamente aderito a detto programma e pertanto:
- hanno rispettato gli obblighi in materia di mantenimento dei livelli occupazionali, non attivando la cassa integrazione e retribuendo regolarmente i dipendenti ed i liberi professionisti;
- non hanno beneficiato dei ristori previsti con il D.L. n. 34/2020;
- per i mesi di marzo, aprile e maggio, durante i quali sono stati sempre aperti, hanno fatturato secondo quanto previsto dal decreto regionale n. 83/2020 e precisamente: a) per le attività rese dal 01.02.2020 all’ 08.03.2020, hanno fatturato il 100% delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento; b) per il periodo di chiusura a seguito ordinanza dal 09.03.2020 al 31.03.2020, hanno fatturato fino alla concorrenza del 95% di un dodicesimo del budget contrattualizzato a carico del SSR; c) per il periodo dal 01.04.2020 e fino a 31.05.2020, per ciascun mese, hanno provveduto, come previsto, ad una doppia fatturazione: una per la quota fissa pari al 60% dell’importo contrattualizzato in dodicesimi per il mantenimento della struttura (quindi, da non restituire); l’altra, a titolo di acconto, per un importo pari al 40% di quello contrattualizzato in dodicesimi, da compensare al 31.12.2020 con le prestazioni effettivamente rese o con eventuali note di credito.
Lamentano che l’A.S.L. Salerno, a distanza di oltre due anni dalla “chiusura” del programma e in pretesa applicazione (retroattiva) dell’art. 4 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, con le delibere impugnate in primo grado, ha:
- revocato le note di credito precedentemente richieste in conformità a quanto disposto da detto decreto n. 83/2020;
- chiesto nuove note di credito, di importi corrispondenti alle fatturazioni del 95% di marzo 2020 e del 60% e del 40% di aprile e maggio 2020.
1.2. Avverso tale determinazione, le appellanti hanno proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per la MP (R.G. n. 4943/2022) contestando che tale operato sia legittimato dall’applicazione, retroattiva, dell’art. 4 del D.L. n. 34 del 19/5/2020, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90 e dell’art. 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
1.3. Si sono costituite in giudizio l’A.S.L. Salerno e la Regione MP per resistere al ricorso.
1.4. Con sentenza n. 5169 del 21 settembre 2023, il T.A.R. per la MP, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’A.S.L. Salerno, ha respinto il gravame.
2.1. Con atto notificato il 15 marzo 2023 le società hanno appellato la sentenza n. 5169/2023 del T.A.R. per la MP deducendo tre motivi di ricorso, sostanzialmente replicativi di quelli proposti in primo grado, con i quali hanno dedotto i vizi di: Violazione di legge (art. 21 nonies l. n. 241/1990 in relazione al decreto n.83 del 09.04.2020; art. 4 d.l. n.34/2020) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – di motivazione - erroneità manifesta – sviamento – arbitrarietà - illogicità - irragionevolezza).
2.3. L’A.S.L. Salerno e la Regione MP si sono costituite in giudizio per resistere all’appello. l’A.S.L. con atto di costituzione di mera forma; la Regione MP depositando anche una memoria difensiva, alla quale ha replicato la parte appellante con scritti difensivi.
2.4. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1. Preliminarmente va rilevato che la Regione MP, nel resistere all’appello, ha agitato nella propria memoria la mancata osservanza, da parte dell’appellante, della clausola di salvaguardia, contenuta nell’art. 13 del contratto sottoscritto il 21/10/2021 con la A.S.L. Salerno, il quale testualmente recita:
“1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi insaturabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili…omissis…”
3.2. L’applicabilità di tale clausola alla fattispecie in esame comporterebbe, in base alla pacifica giurisprudenza della Sezione in materia (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. Terza, n. 2527/2024; n. 2075/2019; n. 321/2018), l’improcedibilità del ricorso di primo grado, ove tempestivamente eccepita dalla parte in primo grado e conseguentemente, il rigetto dell’appello con diversa motivazione; e tuttavia si rileva che la Regione ha sollevato la questione soltanto in appello per dedurre che tale circostanza “implica un comportamento inadempiente del ricorrente rispetto a quanto espressamente pattuito nel contratto dallo stesso sottoscritto” .
3.3. Secondo l’appellante, però, tale clausola non sarebbe applicabile alla pretesa azionata nel presente giudizio, in quanto la controversia non si riferisce alla definizione dei tetti di spesa, ma alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in base alla D.D. n. 83/2020 “La MP riparte”.
3.4. Rileva il Collegio che, in disparte la novità della questione proposta per la prima volta in appello, la tesi dell’applicabilità della clausola è comunque infondata per una duplice ragione.
Sotto un primo profilo – come anche sostenuto da parte appellante - il contenuto della clausola di salvaguardia, per la sua formulazione, non può ritenersi riguardare i contenziosi afferenti la richiesta di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in base alla D.D. n. 83/2020 “La MP riparte”, ma soltanto quelli relativi ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto.
A conferma di ciò si richiama la recente sentenza di questa Sezione n.6962 del 5 agosto 2024 che, nel definire una fattispecie analoga alla presente, ha dichiarato improcedibile il gravame sul rilievo che dopo il sopravvenire delle delibere regionali impugnate, era stato sottoscritto tra la società appellante e l’A.S.L. un contratto “integrativo” in addendum con il quale la struttura aveva espressamente rinunciato “ ad ogni ulteriore pretesa economica e a eventuali contenziosi attuali e futuri aventi ad oggetto il DD 83/2020 ed i provvedimenti regionali e aziendali di assegnazione del budget per gli anni 2020 e 2021 ”.
Sotto altro profilo si rileva anche il difetto di prova circa la sottoscrizione della clausola di salvaguardia da parte di tutte le società appellanti, atteso che nel giudizio di primo grado è stato prodotto un unico contratto riferibile soltanto ad una delle società appellanti.
4. Passando all’esame del merito dell’appello, con il primo motivo le società appellanti ripropongono le doglianze riproposte in primo grado ove hanno contestato, innanzitutto, l’applicabilità delle delibere regionali (nn. 92 e 93 del 09.03.2021) assunte a presupposto dall’A.S.L. ai fini dell’adozione degli atti impugnati. Sostengono che dette delibere, ferma la relativa erroneità, si applicherebbero solo ed esclusivamente alle strutture afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 ed a quella sociosanitaria, non anche alle strutture appellanti che espletano servizi (F.K.T.) ex art. 44 L. n. 833/1978.
Rimarcano che il presupposto e le relative fattispecie sarebbero del tutto diverse in quanto:
- le appellanti erogano prestazioni ex art. 44 L. n. 833/1978 (F.K.T.);
- dette delibere atterrebbero, invece, alla diversa ipotesi di prestazioni di riabilitazione ed art. 26 della stessa legge.
Sarebbe pertanto erronea la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la doglianza poiché “sono ricondotti a un’unitaria disciplina tutti i setting assistenziali ai quali si era rivolto il programma “La MP riparte”, di cui al decreto dirigenziale n. 83/2020, il cui allegato 1 espressamente ha riguardato le “Attività riabilitative socio sanitarie territoriali afferenti ai servizi sanitari socio sanitari residenziali, ambulatoriali e domiciliari (cd. Ex art. 26) e attività di specialistica ambulatoriale e rieducazione funzionale (FKT cd. ex art. 44). Le ricorrenti non possono quindi fondatamente addurre che l’attività da esse svolta sia esentata dalla disciplina applicabile, essendo evidente che la regolamentazione dettata nel contesto emergenziale della pandemia da Covid-19 non potrebbe essere suscettibile di un’applicazione diversificata, non essendo plausibile che l’attività dei centri ricorrenti (che hanno aderito a quello stesso programma che traeva origine dall’esigenza di ripresa di tutte le attività che erano state sospese) non debba poi soggiacere alle regole stabilite”.
Parte appellante contesta la motivazione adottata dal T.A.R. e sostiene che dalla lettura della delibera n. 531 del 30.11.2021, con la quale la Regione MP ha armonizzato le disposizioni del D.D. 83/2020 con quelle di cui al D.L. 34/2020 si evincerebbe – in tesi - che “la Regione MP ha previsto l’adattamento (recte: l’annullamento) del D.D. 83/2020 alle disposizioni nazionali sopravvenute per le sole strutture afferenti alla macroarea della riabilitazione ex artt. 26 legge 833/78. Dunque, non per quelle appellanti che erogano che espletano servizi (F.K.T.) ex art. 44 L. n. 833/1978” .
Concludono, pertanto, che contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., la Regione MP non avrebbe ricondotto a un’unitaria disciplina tutti i setting assistenziali ai quali si era rivolto il programma “la MP riparte”, ma avrebbe previsto di applicare la contestata armonizzazione solo alle strutture che erogano servizi di riabilitazione ex art. 26.
4.1. Il motivo è infondato.
In particolare, in sentenza, è stato rilevato che la tesi secondo la quale la Regione con la delibera n. 531 del 30.11.2021 avrebbe avuto riguardo solamente alla macroaree della riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 con esclusione dei servizi ex art. 44, non trova alcun riscontro normativo e documentale; al contrario la precisa volontà di ricondurre ad un’unitaria disciplina tutti i setting assistenziali ai quali era rivolto il programma “la MP riparte” di cui al decreto dirigenziale n. 83/2020, si rinviene pacificamente nell’allegato 1 del decreto medesimo, il quale ha espressamente e inequivocabilmente riguardato le “Attività riabilitative socio sanitarie territoriali afferenti ai servizi sanitari socio sanitari semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari (cd. ex art. 26) e attività di specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT cd. ex art.44)” .
Il punto è dirimente, e le appellanti nulla hanno dedotto in margine al contenuto dell’Allegato 1 posto a fondamento del capo della sentenza impugnato.
Ne consegue che la regolamentazione dettata nel contesto emergenziale della pandemia da Covid-19 non potrebbe essere suscettibile di un’applicazione diversificata a seconda delle macroaree di operatività, non essendo plausibile che l’attività svolta dalle strutture appellanti (che hanno aderito a quello stesso programma che traeva origine dall’esigenza di ripresa di tutte le attività che erano state sospese) non debba poi soggiacere alle regole stabilite.
5. Con il secondo motivo parte appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto infondata la censura di violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, agitata dalle società appellanti sul rilievo che gli atti impugnati dispongono sostanzialmente l’annullamento di quanto – da tempo - riconosciuto alle medesime società in applicazione del D.D. n. 83/2020.
In particolare, il T.A.R. ha respinto detti motivi, rinviando a quanto statuito in un proprio precedente (sentenza n. 2153/2023) ovvero sul presupposto che “i provvedimenti impugnati sono piana attuazione di norme di legge … va escluso che l’operato censurato vada qualificato in termini di ritiro delle precedenti determinazioni …La Regione MP si è, quindi, limitata a recepire e ad adeguare le disposizioni adottate con il D.D. 83/2020 alle norme nazionali di riferimento che rivestono carattere vincolante e non possono essere violate da atti regolamentari amministrativi della Regione (sentenza n. 2153/2023). E’ chiaro allora che non può discorrersi di un atto di autotutela, difettando un “ripensamento” della stessa Autorità amministrativa, la quale ha invece conformato la propria attività alle norme introdotte dal legislatore, cosicché nella successione degli atti amministrativi non v’è censura, poiché l’atto finale si pone in continuità con il precedente e costituisce estrinsecazione del potere/dovere di applicare le disposizioni di legge.”
Ad avviso di parte appellante le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. sarebbero erronee perché le società appellanti hanno tutte espressamente aderito al programma di contenimento del Covid-19, come richiesto dal D.D. n. 83/2020, e quindi:
- hanno rispettato gli obblighi in materia di mantenimento dei livelli occupazionali, non attivando la cassa integrazione e retribuendo regolarmente i dipendenti ed i liberi professionisti;
- non hanno beneficiato dei ristori previsti con il D.L. n. 34/2020;
- per i mesi di marzo, aprile e maggio hanno fatturato secondo quanto previsto dal decreto regionale n. 83/2020.
Ne inferiscono che in presenza di una disciplina che ha esaurito i suoi effetti (come dimostrerebbe anche il dato testuale che con i provvedimenti impugnati l’A.S.L. ha previsto il “recupero” degli importi fatturati) qualsivoglia successivo provvedimento, recante una disciplina che si pone in contrasto con quella precedente, costituisce un atto di annullamento in autotutela il quale deve rispettare i requisiti di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/1990.
5.1. Anche il secondo motivo è infondato. Ritiene, infatti, il Collegio, che la fattispecie in esame non può essere ricondotta nel perimetro applicativo dell’invocato art. 21-nonies della legge n. 241/90.
5.2. Va innanzitutto rilevato che il motivo di appello non contiene una disamina critica specifica delle argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure per pervenire alla conclusione che non si è al cospetto di un atto di ritiro in autotutela; le società appellanti si limitano, apoditticamente, a non condividere le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. mercé la mera contrapposizione della tesi difensiva già sostenuta in primo grado, fondata sull’assunto secondo il quale tutte hanno espressamente aderito al programma di contenimento del Covid-19, come richiesto dal D.D. n.83/2020, sicché la relativa disciplina avrebbe ormai completamente esaurito i suoi effetti, non più modificabili se non attraverso un atto di annullamento in autotutela.
5.3. Orbene la Regione MP ha ricostruito la complessa vicenda precisando che nella delibera n. 531/2021 sono confluite le intese intervenute tra la Regione e l’associazione di categoria per superare le problematiche sorte.
Nell’Accordo intervenuto con le Associazioni di categoria, recepito nella delibera impugnata, è stato prevista, per le strutture aderenti al programma “ La MP riparte ”, una rimodulazione economica, con un’articolata metodologia di calcolo che ha consentito di ricondurre il DD n. 83/2020 alle disposizioni di legge sopravvenute, senza compromettere gli interessi degli operatori economici.
5.4. Le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure appaiono in tutto condivisibili ed è qui sufficiente riportarne i passaggi conclusivi: “In sintesi, con la DGRC 531 del 2021, la Regione, nel recepire l'accordo stipulato con le Associazioni di categoria del settore, ha fornito precise indicazioni alle AA.SS.LL., ha aggiornato le tariffe della macroarea riabilitazione a budget invariato per il 2020; ha adeguato il budget alle tariffe adottate per il 2021. Con la DGRC 532 del 2021 ha adeguato i limiti di spesa per l'anno 2021 per la macroarea della riabilitazione. In ogni caso dalla lettura delle predette norme è evidente che, come sottolinea l’amministrazione resistente, il ristoro fino ad un massimo del 90% del budget assegnato per l'anno 2020, tiene conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro una tantum, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti nell’intero esercizio 2020 dalla struttura privata accreditata e dalla stessa rendicontata, nella misura in cui non siano stati coperti dai ricavi della struttura medesima (e, quindi, in primis, dai ricavi derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate nell’intero esercizio 2020).
La Regione MP si è, quindi, limitata a recepire e ad adeguare le disposizioni adottate con il D.D. 83/2020 alle norme nazionali di riferimento che rivestono carattere vincolante e non possono essere violate da atti regolamentari e/o amministrativi della Regione”.
L’articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha poi esteso le disposizioni sopra richiamate anche all’anno 2021”.
Per le anzidette ragioni, l’Allegato 2 del D.D. n. 83/2020 non può essere letto – come sostiene parte appellante - semplicemente ritenendo che esso abbia stabilito l’erogazione di un acconto, con il conguaglio limitato alla sola verifica del rispetto di quanto previsto dal D.D. n. 83/2020, perché la procedura amministrativa che ha dato luogo alle delibere impugnate è stata condizionata e scandita dall’introduzione delle citate norme legislative, ed ha quindi richiesto la conduzione di un articolato percorso, anche mediante l’accordo con le associazioni di categoria, individuando tutti gli elementi (percentuale di attività svolta, budget, aggiornamento delle tariffe), per pervenire alla corretta determinazione degli importi.
Va pertanto condivisa la conclusione cui è pervenuto il TAR che ha al riguardo precisato che non può discorrersi di un atto di autotutela perché l’Autorità amministrativa, con le predette delibere, ha conformato la propria attività alle norme introdotte dal legislatore, cosicché nella successione degli atti non c’è alcuna “cesura” che possa indurre a ritenere che la disciplina del D.D. n.83/2020 avrebbe definitivamente esaurito i suoi effetti, poiché l’atto finale si pone in continuità con il precedente e costituisce estrinsecazione del potere /dovere di applicare le disposizioni di legge.
6. Con il terzo motivo parte appellante contesta il capo della sentenza con il quale il T.A.R. ha ritenuto infondate le censure di disparità di trattamento tra le imprese che hanno aderito al programma ex D.D. n. 83/2020 e tutte le altre che, invece, non aderendovi, hanno beneficiato dei ristori previsti dalla normativa nazionale nonché della cassa integrazione.
Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che “l’art. 4 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto una disciplina uniforme per tutte le strutture sanitarie interessate dalla sospensione dell’attività per effetto della pandemia, nel cui ambito l’adesione volontaria al programma “la MP riparte” non può essere invocata per porre un discrimine rispetto alle altre strutture. Ciò, in quanto, da un lato, la volontarietà dell’adesione denota che l’imprenditore abbia consapevolmente prescelto questa soluzione e, d’altro lato, è indimostrato che le altre strutture abbiano usufruito, attraverso i ristori, di maggiori benefici”.
Sarebbe evidente l’erroneità della sentenza gravata laddove ha ritenuto che l’art. 4 del D.L. 34/2020 avrebbe introdotto una disciplina uniforme per tutte le strutture.
Sostiene, parte appellante, che il richiamato art. 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, ed in particolare ai commi 5, 5-bis e 5-ter introdotti dal D.L. n. 149/2020, ha previsto ristori per le attività economiche che hanno subito pregiudizi dalla “sospensione” delle attività a causa della pandemia.
Diversamente, le società appellanti hanno regolarmente proseguito la propria attività, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali, sostenendo i relativi – e maggiori - costi e non usufruendo dei previsti ristori. E ciò, sulla base della diversa disciplina di cui al D.D. n. 83/2020.
Con le delibere impugnate, quindi, la Regione MP, travisando completamente il senso di detti decreti legge, ha applicato dette norme, tra l’altro retroattivamente, anche alle strutture che hanno “continuato” l’erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto di quanto disposto dal programma “la MP Riparte”.
Ne discenderebbe il diritto a vedersi riconoscere – recte , a conservare – la regolamentazione del rapporto, anche economico, sulla base di quanto previsto dall’invocato ed applicato D.D. n. 83/2020.
6.1. Anche il terzo motivo è infondato.
Appare in primo luogo decisiva la considerazione - operata dal giudice di prime cure e non superata in alcun modo da parte appellante – che è del tutto indimostrato che le altre strutture abbiano usufruito, attraverso i ristori, di maggiori benefici.
In ogni caso, alcun ingiusto pregiudizio può farsi discendere dal proseguimento dell’attività da parte di quelle società che facoltativamente, e consapevolmente, abbiano aderito alle disposizioni normative introdotte per fronteggiare il contingente contesto emergenziale, trattandosi di disposizioni comunque vincolate dalla permanente esigenza del rispetto dei vincoli di bilancio.
Come condivisibilmente ricordato dal T.A.R., il nuovo provvedimento che ha modificato l’originario decreto n. 83/2020 è conseguenza vincolata della legge, peraltro, giustificata, da un lato, dall’esigenza di tutelare le imprese in difficoltà a causa dell’esplosione della pandemia da Covid-19 e, dall’altro, comunque, dalla necessità di rispettare esigenze di bilancio e i noti vincoli alla spesa pubblica.
7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO