TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 - Seconda sezione civile nella persona del Giudice on. LI EL de IV, pronunzia
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21.6.2024 al N° R.G.C.A. 7357/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio VIRGILIO, come da procura Parte_1 speciale del 31.10.2025, depositata in PCT il 3.11.2025
-attrice- contro
, residente in [...] CP_1
Convenuto contumace
e
già in persona del procuratore CP_2 Controparte_3 Controparte_4 speciale alle liti dott.ssa , in nome e per conto di CP_5 [...]
, società di diritto del Lussemburgo, in virtù di conferimento di Controparte_6 mandato irrevocabile di rappresentanza alle imprese aderenti alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – - CP_7 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico VOLPICELLA
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice (come da nota sostitutiva dell'udienza del 13.11.2025): Voglia il Tribunale di Firenze, respinta, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nominare il curatore speciale giusta
l'art. 78 c.p.c. stante il conflitto di interessi;
NEL MERITO accogliere la domanda attrice come formulata in citazione;
IN VIA ISTRUTTORIA previo ordine di acquisizione degli atti relativi al procedimento penale di
Siena nei confronti di 3271/2022 e previa CTU medico legale;
previa prova per testi CP_1 C.F._1
pagina 1 di 7
formulata in citazione con il teste per asseverare sugli emolumenti spettanti all'attrice; previa Testimone_1 ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi in memoria 171 ter c.p.c; previa esibizione della CTP medico legale di parte Vinte le spese ed onorari;
Stante il conflitto di interessi, dichiararsi che parte CP_3 convenuta ha resistito temerariamente in giudizio con ogni pronuncia giusta l'art. 96 c.p.c..
Per : IN VIA PRINCIPALE respingere la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata e non CP_3 provata;
con condanna alle spese di lite.
Fatti di causa
In atto di citazione la sig.ra espone che in data 18 settembre 2022 era Parte_1 alla guida del proprio veicolo Citroen C3 tg. G288PE, sul quale era trasportato suo marito, e procedeva lungo l'Autopalio in direzione Firenze, quando veniva in urto con la Peugeot 208 tg.
EN917AY, condotta da ed assicurata per la RCA con la società CP_1 Controparte_6 poiché tale ultima autovettura, all'altezza dello svincolo di Monteriggioni, andava ad impattare
[...] autonomamente con la parte anteriore del veicolo contro l'attenuatore d'urto in plastica giallo posto ad indicare le direzioni veicolari e la cuspide in metallo, danneggiandole;
in seguito al forte urto e avendo perso la ruota anteriore dx, la Peugeot 208 sbandava verso sinistra e si intraversava in posizione perpendicolare tanto da non poter essere evitata dalla Citroen C3.
Dall'urto riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata presso Parte_1
l'Ospedale Le Scotte di Siena per trauma toracico, infrazione del manubrio sternale ed avvallamento della limitante somatica superiore di 8D, venendo dimessa due giorni dopo con diagnosi di
“contusione cerebrale ed avvallamento vertebrale post-traumatici con tutore ortopedico”.
Seguiva un lungo periodo di malattia, al termine della quale residuavano postumi permanenti, stimati nella misura dell'8% dal perito medico di parte. lamenta anche di aver subito danni patrimoniali (per spese mediche, per mancato Pt_1 percepimento di due mesi di retribuzione, avendo percepito soltanto le indennità INAIL per infortunio in itinere, per spese di soccorso stradale, spese per la radiazione dal PRA del veicolo rottamato e quelle di immatricolazione del nuovo veicolo, facendo presente di aver accettato in regime di indennizzo diretto dalla propria compagnia di assicurazione per la RCA -
[...]
- la somma di euro 6.850,00 per la rottamazione del veicolo e di aver ricevuto CP_3
l'ulteriore importo, sempre da di euro 9.000 euro, questo, però, Controparte_3 accettato con riserva sul maggior avere).
In questa sede a agito per ottenere il risarcimento del danno subito, patrimoniale e Pt_1 non patrimoniale, nella misura di euro 28.540,56, oltre interessi e rivalutazione monetaria. pagina 2 di 7 Assume l'esclusiva responsabilità di sulla scorta del fatto che avverso questi è CP_1 stata promossa l'azione penale a seguito di presentazione di querele, procedimento terminato con l'emissione di decreto penale di condanna da parte del GIP su richiesta della Procura della
Repubblica di Siena con richiesta di pena complessiva di euro 1500, avverso il quale ha poi CP_1 presentato opposizione e istanza di sospensione del procedimento con ammissione alla messa alla prova (così “vanificando la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni in sede penale mediante la costituzione di parte civile).
In data 16.9.2024 si è costituita in giudizio, per conto di Controparte_8
la società essendo stata delegata (oltre che per la fase
[...] Controparte_3 stragiudiziale) anche per la gestione giudiziale della controversia, sulla base di un mandato irrevocabile di rappresentanza alle imprese aderenti alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – , prevista dagli artt. 141 CP_7
e 149 del D.lgs.
7.9.2005 nr. 209 e dal D.P.R. nr. 254 del 18.7.2006.
Nel merito della vicenda ha contestato l'esclusiva responsabilità del suo assicurato nella verificazione del sinistro assumendo il concorso di responsabilità di sotto il profilo del Pt_1 mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva e per la non adeguata velocità di marcia con la quale procedeva;
contesta, altresì, l'eccessività del danno alla persona richiesto e la non debenza di alcuna differenza retributiva.
Rispetto all'udienza “cartolare” del 11.12.2024, parte attrice ha depositato la nota sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. nella quale ha rilevato il “conflitto di interessi” in cui si troverebbe l
[...] nella presenta causa, ove, da una parte deve svolgere la difesa di per escludere CP_3 CP_1 la sua responsabilità (per cui avrebbe inopinatamente eccepito il concorso di colpa di nella Pt_1 verificazione del sinistro), e, dall'altra, risulta essere anche l'assicuratrice della stessa Pt_1
(avverso la quale, pertanto, potrebbe proporre domanda di risarcimento danni per la propria CP_1 quota parte di ragione), per cui ha chiesto la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. e che questo giudice riferisca all'Autorità garante per le Assicurazioni Private e all'Ordine degli Avvocati di Firenze della condotta processuale sia della Compagnia Assicurativa che del difensore, nonché di dichiarare la “nullità della procura” rilasciata da iptQ EMEA P&T S.A. ad Controparte_3
[...]
Parte convenuta ha avuto modo di replicare nella propria nota sostitutiva dell'udienza del
11.12.2024, depositata in PCT il 10.12.2024, che avrebbe potuto citare in giudizio Pt_1 direttamente sempre in regime di indennizzo diretto, piuttosto che il Controparte_3 pagina 3 di 7 responsabile civile iptQ EMEA P&T S.A., che nulla conosce delle peculiarità del caso, ma, considerando che è stata meramente delegata dal responsabile civile a gestire CP_3 la presente causa, essa si è costituita in giudizio, non temendo alcuna iniziativa processuale di
[...]
, poiché, laddove questi si fosse costituito, avrebbe proposto la propria domanda di CP_1 risarcimento danni in regime di indennizzo diretto proprio nei riguardi della società iptQ EMEA
P&T S.A..
Poiché è stata dichiarata in data 11.12.2024 la contumacia di (per l'avvenuta CP_1 produzione della cartolina di ricevimento relativa alla notifica dell'atto di citazione, come disposto con decreto del 21.9.2024) e non si è palesato IN CONCRETO alcun “conflitto di interesse” per cui tutte le eccezioni di parte attrice sono state rigettate, ivi compresa quella di “trasmettere gli atti all'IVASS” (stante l'iniziativa già percorsa da parte attrice mediante invio di missiva all'IVASS).
Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 16.4.2025, riservata la decisione sull'ammissione delle prove costituende, è stata ammessa la CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni personali riportate dall'attrice ed è stata nominata la dott.ssa alla Persona_1 quale sarebbe stato conferito l'incarico all'udienza (cartolare) del 21.5.2025.
Con la nota sostitutiva della detta ultima udienza, parte convenuta ha rilevato che parte attrice
NON HA PRODOTTO agli atti di causa la cartella clinica relativa al ricovero presso il PS dell'ospedale Le Scotte di Siena, né i certificati medici e gli accertamenti strumentali eseguiti, essendo stata prodotta solamente la consulenza medico legale redatta dal dott. il Per_2
10.10.2023, al quale peraltro NON era stata consegnata alcuna documentazione medica da parte dell'attrice.
In accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, con ordinanza del 21.5.2025 è stata revocata l'ordinanza del 16.4.2025 ed è stata fissata l'udienza del 12.6.2025, differita a quella del 17.6.2025 per consentire la “presenza” dei procuratori in udienza, per conferire con gli stessi (circa l'abbandono della causa a spese compensate).
In data 6.6.2025 parte attrice ha depositato, non autorizzata, una nota scritta denominata
“Deduzioni in replica e nota di deposito di certificati”, allegando nr 20 certificati e documenti medici riferibili al sinistro del 18.9.2022; avverso tale produzione parte convenuta ha eccepito, correttamente, la tardività e la conseguenza inammissibilità.
La causa, matura per la decisione, viene in decisione in data 13.11.2025 per l'emissione di sentenza ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
In data 3.11.2025 parte attrice si è costituita con nuovo difensore mediante deposito di procura speciale, nulla precisando intorno alla “sorte” dell'avv. Elisabetta Crisolini Malatesta (nei confronti della quale non è dato sapere se è stata revocata o se ha rinunciato al mandato difensivo). pagina 4 di 7 Sono state depositate dalle parti le note sostitutive dell'udienza cartolare del 13.11.2025.
Deve darsi atto che parte convenuta ha illustrato nella sua “nota” alcune questioni inerenti dapprima la possibilità di giungere ad un accordo transattivo con il precedente difensore e, quindi, dell'impossibilità di concluderlo anche a seguito della (asserita) presentazione, da parte di di un esposto presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze nei confronti dell'avv. Pt_1
Volpicella che un reclamo presso l'IVASS, sempre per la valutazione del comportamento processuale tenuta dello stesso avv. Volpicella;
al contempo restava in attesa di ricevere Pt_1 un'offerta che fosse esaustiva e satisfattiva”.
Motivi della decisione
In via preliminare
La procura speciale (alla lite) prodotta in atti è stata conferita dall'attrice su supporto cartaceo e il nuovo difensore l'ha inserita in PCT trasmettendo la copia informatica autenticata con firma digitale;
tuttavia, deve darsi atto che non è stata depositata la comparsa di costituzione (atto principale) alla quale tale procura doveva essere allegata perché potesse essere come rilasciata “in calce” a quell'atto (e al quale avrebbero dovuto essere anche allegati gli atti di revoca o di rinuncia al mandato da parte del precedente difensore).
Ad ogni modo, il nuovo difensore ha depositato la nota sostitutiva dell'udienza del 13.11.2025 e a tale atto deve intendersi riferita la procura speciale (rilasciata su foglio separato).
A fronte di tale quadro, richiamando il principio generale di cui alla sentenza n. 2077/2024 del
19 gennaio 2024 della Suprema Corte per cui “la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”, non aderendo ad eccessivi rigorismi formali, si ritiene rappresentata dall'avv. Virgilio Ignazio (e ciò al fine di non giungere ad una violazione Pt_1 dei principi costituzionalmente garantiti di cui agli artt. 111 e 24 Cost. e sulla scorta della presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce e ciò a prescindere dal fatto che la procura sia stata rilasciata su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informativa autenticata con firma digitale, separatamente dall'atto di costituzione).
Nel merito
La domanda attrice non può essere accolta.
L'onere probatorio incombente sull'attrice di dover dimostrare di aver subito un danno alla persona a seguito di un sinistro stradale - rispetto al quale l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto resuppone il previo assolvimento della prova di aver adottato CP_1 pagina 5 di 7 tutte le misure di cautela e di prudenza che il Codice della Strada impone ai conducenti ex art. art. 2054 primo comma c.c.1 e quindi anche dell'obbligo di allegazione di ogni documentazione circa il danno derivante da esso in ossequio al principio della causalità giuridica ex art 1223 c.c. (ivi compresa la documentazione medica rilevante ai fini del decidere) – non è stato assolto mediante la produzione delle certificazioni mediche che la stessa e sola attrice detiene e che avrebbe dovuto allegare all'atto di citazione o, quanto meno, alla memoria integrativa ex art. 171 ter nr. 2 c.p.c..
Si tratta di un onere probatorio stringente, perché tali documenti attengono ai fatti principali per cui è causa e non sono né acquisibili direttamente dal CTU nominato (v. SU Cass. nr. 3086/2022) né surrettiziamente recuperabili mediante un'istanza rivolta al giudice di far esibire da parte della
Compagnia Assicurativa quanto è in suo possesso ovvero di produrre la relazione medico legale fatta redigere al medico fiduciario (che, per il giudice, rimane pur sempre un' allegazione di parte, senza alcuna valenza probatoria e decisoria).
L'impossibilità di accertare le lesioni e la loro entità rende superfluo l'accertamento della responsabilità in questa sede, riservando alla parte attrice ogni altra iniziativa processuale (non potendo, peraltro, questo giudice decidere solo sul danno residuo a cose per non compromettere il principio del simultaneus processus).
Richiamata la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c nel testo modificato dal dl n.
132/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni – ravvisate quest'ultime nella singolare vicenda processuale occorsa e come sopra riassunta, si procede a compensazione delle spese processuali.
La soccombenza di parte attrice impedisce la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale civile ordinario di Firenze, Seconda sezione, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attrice e, per l'effetto, anche la domanda di condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. 1 Motivo per il quale anche l'istanza attorea - perché sia il Giudice ad acquisire gli atti di indagine e procedimentali inerenti la vicenda penale che ha interessato presso il Tribunale di Siena - è inammissibile, facendo CP_1 parte degli oneri probatori di parte la produz sti atti. pagina 6 di 7 Le spese processuali vengono integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, il 13.11.2025
Il Giudice on.
LI EL de IV
pagina 7 di 7