Art. 3.
Alla copertura dei posti residui disponibili, dopo la applicazione del precedente articolo 2, degli organici di cui alla tabella I allegata alla presente legge, si provvede con pubblici concorsi a carattere regionale, da bandire senza l'osservanza della procedura di cui all' articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e con la riduzione a meta' dei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.
E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 21 febbraio 1977, n. 30 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851 .
Alla copertura dei posti residui disponibili, dopo la applicazione del precedente articolo 2, degli organici di cui alla tabella I allegata alla presente legge, si provvede con pubblici concorsi a carattere regionale, da bandire senza l'osservanza della procedura di cui all' articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e con la riduzione a meta' dei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.
E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 21 febbraio 1977, n. 30 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851 .