Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 187/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dalle avv. Elona Kerengi e Laura Passero) a mezzo ricorso depositato il 16/2/2024
contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore (che sarà difeso dal dr. Ernesto Nieri e dal dott. Francesco Ginanneschi, funzionari delegati, ai sensi dell'art 417 bis cpc)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 36-37, letterali):
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respinta ogni contraria istanza − disapplicare, sospendere e annullare gli effetti di ogni provvedimento, anche non conosciuto, adottato dall' resistente in ordine Controparte_2 all'intera procedura di tratten dal ricorrente, Prof.
, in primis il decreto di diniego della domanda di trattenimento in Parte_1 irettore Generale dell' Controparte_3 con cui veniva respinta la richiesta di trattenimento in servizio per l'A.S. 2023/2024, ed il decreto del Direttore Generale dell' Controparte_3
che ha disposto la cessazione del ricorrente dal servizio a
[...] decorrere dal 01.09.2023, in quanto illegittimi, viziati da eccesso di potere e infondati;
− accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione degli atti necessari e dei successivi conseguenziali e connessi, in quanto ritenuti illegittimi e viziati, il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattenimento in servizio per l'A.S. 2023/2024, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ed in particolare dall'art. 1, co. 257 della L. n. 208 del 2015 e s.m.i; − per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente il definitivo mantenimento e reinserimento del ricorrente, prof. , nel ruolo di Parte_1
Dirigente scolastico presso l'I.I.S. AL anche per tutto l'A.S. 2023-2024, autorizzando il trattenimento in servizio dello stesso in ossequio all'art. 1, co. 257 della L. n. 208 del 2015 s.m.i. e del contratto individuale di lavoro sottoscritto, per le ragioni in motivazione, il tutto fino al 01.09.2024.
1
L'Amministrazione scolastica convenuta, resistente, si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, pp. 30-31, letterali):
“respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili ed infondate. Vinte le spese”.
*
All'udienza 7/8/2024 nella causa n. 187/2024 rgl rgl sono comparsi:
, difeso, in presenza, dall'avv. Elona Kerengi e dall'avv. Laura Parte_1
Passero, in presenza virtuale, ex art. 127-bis cpc;
per il , il funzionario delegato Ernesto Controparte_1
Nieri.
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Si discutono i profili istruttori della causa-
Su opposizione del convenuto, già argomentata in memoria CP_1 difensiva, il ricorrente chie
2. emettersi ordinanza di esibizione e produzione in giudizio ex art. 210 cpc dell'intero fascicolo ispettivo e disciplinare senza oscuramento di dati, ivi comprese le comunicazioni tra i singoli uffici dell' Controparte_2
(direzione generale ed Ufficio I° competente per i pr
2 a tutte le comunicazioni integrali via mail e pec inoltrate alla Direzione Generale da parte del dirigente ispettivo Dr.ssa Persona_1
3. chiede disporsi ordinanza di esibizione ed acquisizione in giudizio ex art. 210 cpc della comunicazione/comunicazioni relative alle reggenze ed alle domande di trattenimento in servizio di inoltrate dal Parte_1 CP_4
al;
[...] Controparte_1 ch ed acquisizione in giudizio ex art. 210 cpc la contabilità relativa agli investimenti sulla scuola programmati, adottati e attuati dal dirigente dall'anno scolastico 2018/2019 Parte_1 all'anno scolastico 2022/2023 (così come motivato ut supra pag. 16/17 ricorso);
5. chiede disporsi ordinanza di esibizione ed acquisizione ex art. 210 cpc dei verbali di svolgimento esami di stato classe V° A presso il liceo scientifico Volta di Colle Val D'Elsa relativi alla contestazione disciplinare.
Il giudice, ordina al convenuto l'esibizione dei documenti sopra CP_1 specificati, limitatamente, allo stato, ai punti 2, 3 e 5 (escluso, quindi, il 4) entro il 30/9/2024.
Aggiorna la causa per trattazione all'esito della produzione sollecitata al 13/12/2024 ore 10:00, autorizzando il ricorrente a note su di essa entro il 31/10/2024 ed eventuale replica del al 30/11/2024. CP_1
All'udienza 13/12/2024 nella causa n. 187/2024 rgl rgl sono comparsi: per , l'avv. Elona Kerengi;
Parte_1 per il , i funzionari delegati Ernesto Controparte_1
Nieri e Fran
Si dà atto della acquisizione documentale ordinata e della successiva trattazione scritta autorizzata.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Per la discussione il giudice fissa l'udienza del 21/2/2025 ore 10:55, con termine per note entro il 11/2.
Facoltà di aula virtuale già in possesso delle parti.
All'udienza 21/2/2025 nella causa n. 187/2024 rgl rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Elona Kerengi, anche in sostituzione Parte_1 dell'avv. Laura Passero;
per il , i funzionari delegati Ernesto Controparte_1
Nieri e Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
3 L'avv. Kerengi per il ricorrente sottolinea che in merito ai Progetti Internazionali il presunto ritardo non tiene conto delle sospensioni imposte dal periodo pandemico ad esito del quale le attività potevano essere riprese soltanto dal 1/4/2022, richiamandosi anche sul punto alla documentazione in merito all'osservanza degli step previsti (doc. 29 ricorso). I funzionari delegati contestano anche la motivazione giustificativa addotta affermando in ogni caso la maturazione del ritardo rilevato in sede ispettiva.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: ritenuto opportuno approfondimento di alcuni profili della controversia, aggiorna la discussione al 10/3/2025 ore 9:45, con facoltà da remoto come da separata autorizzazione.
All'udienza di rinvio del 17/3/2025 nella causa n. 187/2024 rgl rgl sono comparsi: per , l'avv. Elona Kerengi – da remoto ex art. 127 bis cpc - Parte_1
e l'avv. Laura Passero in presenza non virtuale;
per il , i funzionari delegati Ernesto Controparte_1
Nieri e Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Posizione lavorativa del ricorrente, sua istanza, dato normativo e diniego dell'Amministrazione.
1.1 Il ricorrente, prof. , è Dirigente Scolastico Titolare Parte_1 dell'Istituzione scolastica I.I.S. na di Chiusi, SIIS007004.
4 1.2 Il 20 ottobre 2022, nota prot. 16874 del 24 ottobre 2022, presentava istanza di trattenimento in servizio per l'anno scolastico 2023/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 257 L. 208/2015:
1.3 “257. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni (*). Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. (*) Art. 1, co. 630, l. 2017/n. 205: “Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: «non più di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non più di tre anni ».
1.4 La richiesta era motivata esponendo i progetti in corso (STAFF ed ERASMUS IN AMBITO VET) evidenziando altresì l'attivazione presso l'Istituto dallo stesso diretto, del progetto “Istituto Tecnico Sperimentale Quadriennale” (doc. 1 istanza di trattenimento in servizio anno 2023/2024)(per più ampia illustrazione, v. pp. 14-15 del ricorso).
1.5 Già in precedenza il prof. aveva presentato analoga istanza per Pt_1
l'anno 2022/2023, accolta con decreto 755/2022 (doc. 2 decreto accoglimento istanza di trattenimento in servizio 2022/2023).
1.6 Il 30 marzo 2023 perveniva al prof. nota prot. 3709 del 30 Pt_1 marzo 2023 dell' , che condizionava la definizione del Controparte_3 procedimento al tero dell'Economia e delle Finanze, stante la specifica previsione normativa cit., e richiamato l'art. 39, l. 1997/n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, preannunciando, in difetto, il collocamento a riposo in presenza dei requisiti a decorrere dal 1/9/2023.
1.7 Il 28 agosto 2023, al prof. perveniva via pec comunicazione di Pt_1 diniego dell'istanza proroga tratteni n servizio per l'anno 2023/2024 con nota prot. 12663 del 28/08/2023, con collocamento al riposo a partire già dal 1° settembre 2023 (v. allegati sub B e C ric.).
1.8 Le motivazioni addotte erano le seguenti: a) Con riguardo ai presupposti richiesti dall'art. 1, comma 257, l. 208/2015, le verifiche appositamente disposte da questo con nota prot. CP_3
10304 del 10/07/2023, hanno evidenziato tra l'altro reiterati ritardi e criticità, non solo connessi ai progetti in questione, ma anche nella complessiva gestione dell'istituzione scolastica nell'a.s. 2022/23; b) Con riguardo agli aspetti connessi alla gestione complessiva dell'istruzione scolastica, sono state allo stesso modo riscontrate nel corso del
5 medesimo anno scolastico gravi e persistenti criticità organizzative e funzionali, con riguardo alle diverse componenti scolastiche, che hanno indotto questo Ufficio (vedi nota Prot. n. 1374 del 06.02.2023) a disporre apposita verifica ispettiva, disponendo, altresì, contestualmente misure di affiancamento e monitoraggio alla azione del dirigente scolastico per buona parte dell'anno scolastico finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività scolastica;
c) Sussistenza di procedimento disciplinare in corso di definizione, di cui alla nota di contestazione prot. 10306/2023.
1.9 Conferma il che il diniego era motivato in base alle criticità CP_1 gestionali della scuola e ai reiterati ritardi nella gestione dei progetti cit.
1.10 Il 29 agosto 2023, con nota prot. r.u. 12731, l' CP_4 pubblicava ulteriore disponibilità di sedi utili al fine della presentazione di domande di reggenza per l'anno scolastico 2023/2024, indicando il termine per la relativa presentazione alle ore 12:00 del successivo 30 agosto 2023. Questa volta tra le sedi disponibili figurava anche l'ISS AL in precedenza risulltato non vacante (doc. 9 ric., comunicazione disponibilità sedi).
*
§ 2. Il piano concettuale della discrezionalità in materia.
2.1 L'art. 1, comma 257 L. 208/2015, cit. specificamente rilevante nella controversia, non attribuisce all'interessato istante un diritto assoluto, come del resto suggerisce il richiamo alla natura dell'atto, una autorizzazione, motivata.
2.2 Concettualmente, l'autorizzazione è il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva, e normalmente ad istanza dell'interessato, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività. Gli elementi costitutivi della fattispecie autorizzativa sono: esistenza di un limite legale all'esercizio di una attività; l'apprezzamento discrezionale della P.A. in funzione preventiva, la P.A. dovendo, cioè, preventivamente valutare se lo svolgimento dell'attività, oggetto del provvedimento autorizzatorio, giovi o meno all'interesse pubblico primario;
rimozione del limite legale, nella quale si sostanzia la funzione propria dell'autorizzazione.
2.3 Sistematicamente, ex Cass. SL, sent. n. 24372 del 16/10/2017:
“
2.1. L'art. 509 del richiamato d.lgs. n. 297/1994, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevede per il personale docente della scuola ipotesi distinte di trattenimento in servizio, disponendo, al comma 2, che « Il personale in servizio al 10 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età »; al comma 3 che « Il personale, che, al compimento del
6 sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età»; infine al comma 5 che « Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».
2.2. In attuazione della legge delega, richiamata nella disposizione, è stato emanato l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 che, nella formulazione originaria, si limitava a ripetere quanto già previsto dal legislatore delegante (art. 3, lett. b) ossia a prevedere la facoltà per i dipendenti civili dello Stato di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio. La norma, peraltro, è stata oggetto di plurimi interventi normativi (il comma 1 dell'art. 16 è stato, infatti, modificato dall'articolo 1-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, dall'articolo 33 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall'articolo 72, comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, dall'articolo 22, comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo dall'articolo 1, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) e con il d.l. n. 112 del 2008 è stato previsto che, a fronte della domanda di trattenimento, «è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.»
2.3. L'interpretazione della normativa sulla quale il giudice di appello ha fondato la pronuncia di rigetto è corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10064/2016 e / quanto all'art. 16 del d.lgs. n. 503/19921 Cass. n. 2010/2017 e Cass. n. 22790/2013), che ha escluso il diritto soggettivo incondizionato del personale docente a rimanere in servizio oltre il limite di età, precisando che, nella formulazione attuale, la disciplina applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici subordina il trattenimento ad una valutazione discrezionale della P.A., mentre quella speciale dettata dal T.U. legittima la protrazione del rapporto solo in presenza delle condizioni richieste dai commi 2 e 3 dell'art. 509”.
2.4 La più ragionevole lettura, dunque, induce a ritenere che anche l'art. 1, comma 257, l. n. 208/2015, specificamente rilevante nella controversia, non attribuisca all'interessato istante un diritto assoluto, che soggiace invece ad un corretto, non arbitrario esercizio della discrezionale valutazione amministrativa.
2.5 Di tutto questo, del resto, il lavoratore ricorrente si mostra onestamente conscio, con l'ammettere di “essere pienamente consapevole che la normativa in oggetto non prevede un diritto soggettivo in capo al richiedente ma si fonda in primis sull'interesse della P.A. al compimento dei progetti internazionali di cui alla citata legge che, a sua volta, non deve determinare maggiori oneri per la finanza pubblica” (ricorso, p. 12), “sussiste in capo all'Amministrazione scolastica un potere discrezionale avente ad oggetto l'autorizzazione al trattenimento in servizio dei dipendenti che ne facciano
7 richiesta” (idem, p. 13)(Anche se, in successivo passo, egli sembra dimenticare il principio con l'affermare, che “l'unico presupposto di legge per l'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio è la sussistenza degli accordi e progetti di cui al comma 257, art. 1 L. 208/15, presupposto già accertato e documentalmente confortato” (idem, p. 27, e cfr. p. 29)).
*
§ 3. Assenso dell'Amministazione: insussistenza.
3.1 Secondo il ricorrente, “la valutazione positiva dell'interesse della P.A. alla prosecuzione dei progetti si evince proprio dalla nota di assenso prot. 3709 del 30 marzo 2023 da parte dell' , con la quale veniva Controparte_3 comunicato il subordine dell'accoglimento dell'istanza all'autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze stante l'espressa previsione dell'art. 1, comma 257, L. 208/2015 (vedasi doc. 3 ut supra)”.
3.2 Dalla lettura della nota richiamata, tuttavia, non è dato estrarre alcun assenso, che deve tra altro procedere in base alla norma da previa motivata valutazione discrezionale, ma semplicemente una sospensione del procedimento (“quest'ufficio potrà definire il procedimento solo a seguito”) in attesa di
“autorizzazione da parte del MEF”, in caso contrario preannunciando l'imminente collocamento in quiescenza.
3.3 Anche nelle note difensive finali, pp. 1, 2, 13 e 19, il lavoratore continua a richiamarsi a questa nota di assenso, dolendosi della sua mancata revoca, ma a nostro avviso infondatamente, già proprio sul piano letterale del testo della comunicazione.
3.4 Corretto, in ogni caso, il rilievo del Ministero resistente che la richiesta di integrazione prot. 10304 del 10/07/2023, con la quale CP_4
l'Amministrazione ha r f. ulteriore documentazione per la Pt_1 valutazione dell'istanza di trattenimento in servizio, “assume implicitamente il valore di revoca del presunto assenso o, quantomeno, di sospensione della valutazione precedente”.
*
§ 4. Un profilo, quello finanziario, già dirimente.
4.1 Rileva il lavoratore ricorrente che, “in termini di finanza pubblica, il DPR del 7 agosto 2023 (doc. 24 DPR 7 agosto 2023) autorizzava il trattenimento in servizio di 57 dirigenti ai sensi della L. 208/2015, venendosi a verificare anche il presupposto finanziario di non determinare maggiore onere a carico delle finanze pubbliche”.
4.2 Anche questa lettura non ci parrebbe corretta, compiendo riferimento il dPR cit. “alla nota del Gabinetto del Ministero dell'Economia delle Finanze del
8 24 luglio 2023, prot. n. 31507, di trasmissione della nota del 19 luglio 2023, prot. n. 20428, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo , con la quale si comunica, con le CP_1 precisazioni ivi indicate, l'as er l'anno scolastico 2023/2024, all'autorizzazione all'assunzione nel limite di n. 280 dirigenti scolastici, comprensivi – questo sarebbe il punto – di n. 57 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, co. 257, della citata legge n. 208 del 2015 (...)”.
4.3 Non risulta nè allegazione nè prova di quell'assenso come dell'inserimento del nominativo del lavoratore ricorrente nella nota del 19 luglio 2023, prot. n. 20428, così che anche solo per questo motivo la fattispecie autorizzatoria disegnata dalla norma non parrebbe essersi perfezionata.
4.4 Di ciò sembra essersi reso conto lo stesso prof. , in successivo Pt_1 passo, dove in riferimento a quel novero di autorizzazioni teriali, chiosa,
“tra cui si presume anche il ricorrente” (ricorso, p. 28).
4.5 Correttamente, al riguardo, l'Amministrazione osserva trattarsi di “un atto regolamentare generale e non di un'autorizzazione individuale” (memoria difensiva, p. 11) e comunque, osservazione decisiva, “atto necessario ma non sufficiente” (idem, p. 10).
*
§ 5. Le motivazioni poste dal a base del diniego autorizzativo. CP_1
5.1 Non ha rilievo la circostanza che per il precedente anno scolastico 2022/2023 l' avesse accolto la domanda di Controparte_3 trattenimento in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 257, l. 2015/n. 208.
5.2 La circostanza appena sopra indicata non ha comunque rilievo e, inoltre, il Ministero afferma che “in attesa dell'autorizzazione del MEF, il 3 luglio 2023, sono pervenute all' le risultanze dell'ispezione CP_4 sull'andamento, gestione e org I.I.S. della AL di Chiusi, che evidenziavano criticità rilevanti per l'istruttoria del procedimento di trattenimento in servizio del Prof. ”. Pt_1
5.3 Con nota prot. 10304 del 10 luglio 2023, l' ha richiesto al Parte_2
Prof. un'integrazione documentale “per valutare tutti gli elementi del caso Pt_1
e sv una propria ed autonoma attività di valutazione. Le nuove acquisizioni, insieme alle conclusioni della visita ispettiva, hanno evidenziato un quadro di criticità nella gestione dei progetti che ha portato l'Amministrazione a ritenere di non poter più giustificare il trattenimento in servizio richiesto”.
9 5.4 In particolare, l'Amministrazione ha rilevato che “la scuola aveva ottenuto l'approvazione del progetto Erasmus da parte dell'agenzia nazionale
, ma i colloqui di selezione erano iniziati solo nel febbraio 2023, e nessuna CP_5 partenza legata al progetto era stata disposta nell'a.s. 2021/2022. Tutte le attività erano state organizzate con un anno di ritardo, concentrando le partenze nella seconda parte dell'a.s. 2022/23. Questi aspetti erano confermati anche dalla relazione ispettiva”.
5.5. Il prof. argomenta che la documentazione prodotta (ricorso, Pt_1 pp. 15-16, anche per l'analisi del contenuto) dimostrerebbe “inconfutabilmente l'assoluta insussistenza degli asseriti ritardi e criticità̀ nei progetti”. Si tratta dei seguenti documenti: dichiarazione di onore firmata il 12/1/2022 (doc. 34 ric.); relazioni positive dei docenti coordinatori ed accompagnatori Erasmus (doc. 35 ric.); relazioni positive docenti referenti PCTO (doc. 35 bis ric.).
5.6. Si tratta, tuttavia, di attestazioni confliggenti almeno parzialmente con gli accertamenti ispettivi.
5.7 Anche l'ampia autovalutazione elogiativa – “l'egregia gestione, organizzazione e perseguimento delle finalità̀ attinenti ai progetti internazionali, con tanto di attestati di merito e di stima, tali da poter pacificamente considerare l'ISS AL sotto la dirigenza del Prof. , un esempio da Parte_1 seguire!” (ricorso, pp. 16-17, passim) - non trova tuttavia corrispondenza nei plurimi rilievi ispettivi. In particolare, non può parlarsi di “generiche e non provate “criticità̀” organizzative e funzionali” (ricorso, p. 18)
Contr
5.8 L' è stato costretto a disporre “verifica sull'andamento, la gestione e l'organiz e dell'IIS della AL di Chiusi”, in relazione a “segnalata situazione di grave conflittualità” al fine di “ripristinare le condizioni che assicurino il regolare funzionamento della scuola e delle attività didattiche, al momento fortemente compromesso” (doc. 39 ric.) e non può condividersi il rilievo del prof. , circa “la genericità̀, l'infondatezza e la strumentalità̀ di Pt_1 tale verifica ispe a sua volta richiamata nel decreto di diniego” (ricorso, p. 20).
5.9 In realtà, dalla sola lettura della audizione del prof. del Pt_1
22/2/2023 al cospetto della Dirigente USP (doc. 21 trae Persona_1 la conferma delle forti lamentele studentesche per i ritardi organizzativi per il progetto Erasmus e più in generale su molteplici criticità organizzative e la valutazione finale del prof. sarà quella di “un attacco strumentalizzato, Pt_1 negli incontri con gli stude continuamente attaccato (...) Gli studenti in quei giorni non hanno voluto trovare un momento di confronto costruttivo, ma solo attacchi e a mio parere hanno trovato sponda in situazioni politiche territoriali”. La “segnalata situazione di grave conflittualità” come “la forte compromissione delle condizioni che assicurino il regolare funzionamento della
10 scuola e delle attività didattiche” ci parrebbe trasparire a tinte forti, supportando già da sola l'apprezzamento di non arbitrarietà nella corretta valutazione discrezionale dell'Amministrazione di diniego del trattenimento il servizio oltre il compimento dell'età pensionabile e già fruito dal Dirigente per un anno.
5.10 Quanto alla sussistenza di procedimento disciplinare in corso di definizione, di cui alla nota di contestazione prot. 10306/2023, occorre negare l'affermazione del prof. , che “il decreto di diniego della domanda di Pt_1 trattenimento in servizio ava sulla sussistenza di un addebito disciplinare” (ricorso, p. 22), stante l'assorbente rilievo dei punti di motivazione di cui sopra 1.8 lett. a) e b).
5.11. Il diritto al mantenimento in servizio, affermato dal prof. , è Pt_1 per gli argomenti che siamo venuti esponendo infondato.
*
§ 6. Domande correlate: infondatezza.
6.1 “NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nel solo unico caso di mancato accoglimento del ricorso per mancato reinserimento nel ruolo di dirigente scolastico della ricorrente: − condannare la P.A. resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 79.447,42 come da calcoli effettuati in base al C.C.N.L. di riferimento, assumendo a base di calcolo la retribuzione percepita negli anni 2022-2023.
6.2 Il rigetto della domanda è logicamente consequenziale al rigetto della domanda principale di cui sopra sub 5.10.
6.3 “risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla c.d. perdita di chance subita a causa dell'improvvisa perdita del lavoro e risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto”.
6.4 Analogamente, il rigetto della domanda è logicamente consequenziale al rigetto della domanda principale di cui sopra sub 5.10.
*
§ 7. Delle ferie non godute e della pretesa monetaria indennitaria correlata.
7.1 Il prof. ha chiesto il pagamento della somma di € 10.035,00 a Pt_1 titolo di l'indenn titutiva delle ferie non godute negli ultimi 5 anni di servizio pari ad € 10.035,00 (doc. 50 prospetto ferie non godute). Si tratta, in base al prospetto cit.: di gg. 17 nell'a.s. 2018/2019; gg. 18 nell'a.s. 2019/2020; gg. 14 nell'a.s. 2020/2021;
11 gg. 19 nell'a.s. 2021/2022; gg. 7 nell'a.s. 2022/2023. Per un totale di gg. 75 nel quinquennio e un ammontare lordo di € 10.035,00: sul fondamento dello stipendio base lordo di € 3.481,59 (8/2023), i gg lavorativi mensili (26), il costo lordo giornata lavorativa (€ 133,88).
7.2 Egli ricorda e allega la sentenza del 18/1/2024 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenuta sul tema della monetizzazione delle ferie non godute, causa C-218/22 (doc. 51 ric., sentenza Corte Giustizia).
7.3 La Corte – rileva il ricorrente - ha ritenuto la norma italiana (decreto legge n°95/2012, secondo il quale le ferie (ma anche riposi e permessi), spettanti al personale della Pubblica Amministrazione, dovevano essere fruiti obbligatoriamente e non potevano essere sostituiti da trattamenti economici) incompatibile col diritto comunitario, riconoscendo la monetizzazione delle ferie non godute, in determinate eventualità.
Sempre la Corte di Giustizia – rileva ulteriormente il ricorrente nelle note difensive finali, p. 20 - è ritornata sulla questione con ordinanza del 24 luglio 2024, ribadendo come la normativa legislativa italiana (legge 135/12) sia in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea La pronuncia ribadisce quanto già deciso nella sentenza del 18 gennaio 2024 sulla causa C-218/24 e permette al giudice italiano di disapplicare anche le norme contrattuali che negano la monetizzazione delle ferie (art. 14, CCNL 2016/2018) ad esempio dei dirigenti scolastici.
7.4 La normativa di settore...
Il contesto normativo (ripreso per brevità da Corte di Giustizia, 18/1/2024, in causa C-218/22) è il seguente:
Diritto dell'Unione:
3 Il considerando 4 della direttiva 2003/88 recita: «Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico».
4 L'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», così dispone: «
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
12 Diritto italiano.
5 L'articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana così prevede: «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
6 L'articolo 2109 del Codice civile, rubricato «Periodo di riposo», ai commi 1 e 2 dispone:
«
1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.
2. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi
o secondo equità».
7 L'articolo 5 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (supplemento ordinario alla GURI n. 156, del 6 luglio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legge n. 95»), rubricato «Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni», al comma 8 prevede quanto segue: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) [Italia] ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) [Italia], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (…).
7.5 ...e l'attuale paradigma interpretativo.
Ad es. Cass. SL, 2023/n. 32807, del 27/11/2023, afferma di nuovo taluni principi dominanti sul tema:
“6.1 (…) va data continuità all'indirizzo affermato – in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea – da Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente
13 indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato ‒ in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ‒ che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento
o di un periodo di riporto autorizzato; Parte 6.2 nella specie, la Corte territoriale ha specificamente escluso che la avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, ossia che avesse provato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ragguardevoli ferie maturate («è stata l'Azienda appellata ad avere colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, stante la carenza di potere di autoregolamentazione del DD con riferimento al periodo precedente», v. pag. 6 sentenza impugnata), ed erroneamente ha ritenuto, ciò nondimeno, che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie fosse da escludere per effetto delle dimissioni del lavoratore, atto volontario che lasciava presumere, secondo il giudice d'appello, l'accettazione delle conseguenze che derivavano dall'estinzione del rapporto, ivi compresa la perdita delle ferie maturate;
6.3 così argomentando, la Corte di merito si è discostata però dall'orientamento di legittimità, cui va data continuità, secondo cui «la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643 con riferimento a un caso di dimissioni del dipendente); sicché, dovendosi intendere il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi come essenzialmente volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole, nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può, in definitiva, essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario posto dalla disciplina (art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro;
7. anche il terzo motivo è fondato;
questa Corte ha già affermato che la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi
14 andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643);
7.1 senonché, in merito a tale prova, che incombe al datore di lavoro fornire, il giudice d'appello ha chiarito che era stata l' a creare Pt_4
“colpevolmente” (pag. 7, II cpv., sentenza impugnata) i sti per la mancata fruizione per tempo delle ferie spettanti (…)”.
L'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea è oggi rafforzata dal nuovo intervento del 18/1/2024, in causa C-218/22, cit., del quale ci limitiamo a riportare alcuni passi finali:
“inoltre, occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54).
48 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56).
49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max- Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46).
50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo
15 di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max- Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55).
51 In ogni caso, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il divieto di versare un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti si riferisce a quelli maturati durante l'ultimo anno di impiego in corso.
52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
7.6 La posizione argomentativa del . CP_1
7.6.1 La domanda del Dirigente sul punto sarebbe infondata.
7.6.2 Il mancato godimento delle ferie non sarebbe riconducibile a un'impossibilità dovuta a eventi imprevedibili e straordinari, né a cause non imputabili alla volontà del lavoratore.
7.6.3 Per il occorre effettuare una premessa sulla disciplina delle CP_1 ferie e festività dei dirigenti scolastici. In base al C.C.N.L. Area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 18/07/2019, il dirigente scolastico ha diritto a un periodo di ferie retribuite da consumarsi entro il termine dell'anno scolastico. Solo in casi eccezionali, per motivate, gravi esigenze personali o di servizio, è concesso di fruire delle ferie entro il primo semestre dell'anno successivo o, eccezionalmente, entro il secondo semestre dell'anno successivo. L'art. 13, co. 9 del C.C.N.L. specifica che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. È responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio, garantendo la continuità delle attività durante la propria assenza. Al co. 12 dello stesso articolo, si stabilisce che in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano permesso il godimento delle ferie nell'anno in corso, queste devono essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, il termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
16 Non è quindi possibile rinviare le ferie non godute oltre l'anno scolastico successivo a quello in cui sono state maturate.
Nel caso del prof. , la regola del godimento delle ferie entro l'anno Pt_1 scolastico è stata ripet te elusa, con rinvii non giustificati da esigenze straordinarie o imprevedibili, portando all'accumulo di ferie non godute. Questa pratica ha generato l'accumulo di giorni di ferie che il ricorrente ora pretenderebbe di monetizzare a causa del pensionamento.
Peraltro, anche in punto di fatto, la situazione è ben diversa rispetto a quanto rappresentato dal prof. , come si vede dai files allegati (all. 17). Pt_1
A supporto di questa posizione, si è allegata la nota prot. CP_4
17871/22 avente ad oggetto “Gestione assenze dei Dirigen ruolo presso per la ” che precisa: “(...) nel caso di previsto CP_4 CP_4 collocamento a riposo dall'anno scolastico successivo, i dirigenti scolastici dovranno usufruire di tutte le ferie spettanti nel corso del corrente anno scolastico” (all. 18).
La gestione e la programmazione delle ferie di un dirigente scolastico sono responsabilità diretta dello stesso, come stabilito dalla contrattazione collettiva. Il prof. , in quanto dirigente scolastico, era responsabile della Pt_1 programmazio ganizzazione del proprio piano ferie, obbligato a fruire delle ferie entro i limiti temporali stabiliti, garantendo così il diritto irrinunciabile alle ferie e il corretto esercizio del servizio scolastico. Il mancato godimento delle ferie da parte del prof. non è in alcun Pt_1 modo imputabile all'amministrazione scolastica, ma e dalle scelte organizzative del dirigente stesso. Non rileva il mancato trattenimento in servizio, poiché il prof. era Pt_1 consapevole che il trattenimento era soggetto all'autorizzazione del MEF e che tale autorizzazione poteva anche non essere concessa. Inoltre, il prof. , essendo al secondo anno di richiesta di Pt_1 trattenimento in servizio conoscenza delle tempistiche dell'autorizzazione del MEF (fine luglio–agosto), e quindi sapeva che non avrebbe potuto usufruire delle ferie rimaste.
Il comma 12, cit., è una norma derogatoria alla regola generale della fruizione delle ferie entro l'anno scolastico in cui sono maturate, e avendo carattere di eccezionalità, può essere invocata solo per periodi di ferie residui non goduti a causa di motivate e gravi esigenze personali o di servizio. L'eventuale rinvio deve essere formalizzato tramite una dichiarazione scritta dell'interessato, accompagnata da documentazione che giustifichi concretamente le esigenze che hanno impedito la fruizione delle ferie nell'anno di riferimento, rispettando i termini previsti dalla normativa. La regola della contrattazione collettiva stabilisce che il godimento delle ferie dei dirigenti scolastici deve avvenire nel corso dell'anno scolastico (dal primo settembre al 31 agosto successivo), considerando non solo il diritto alle ferie ma anche le esigenze di servizio. È ragionevole e opportuno che i dirigenti
17 scolastici godano delle proprie ferie annualmente, garantendo la continuità del servizio e tenendo conto delle interruzioni dell'attività didattica.
Il prof. ha continuato a usufruire delle ferie oltre il termine massimo Pt_1 previsto, sen nire dichiarazioni motivate da gravi esigenze personali o di servizio. Dalla documentazione depositata, emerge che il prof. non prendeva Pt_1 ferie durante le festività natalizie, un periodo opportuno per usufruire di periodi di riposo anche per un dirigente scolastico, data l'interruzione dell'attività didattica e l'assenza di scadenze particolari.
In definitiva, il mancato godimento delle ferie da parte del prof. è Pt_1 una conseguenza delle sue scelte organizzative e non un'imp e dell'Amministrazione scolastica. In sintesi, non ha usufruito delle ferie maturate nei tempi e modi stabiliti dalla normativa, sebbene avesse la possibilità di farlo. Ha adottato una programmazione e gestione delle ferie che ha portato, al momento della cessazione del servizio, a non usufruire – secondo quanto da lui dichiarato – di 75 giorni di ferie. Di questa programmazione e organizzazione è unico e diretto responsabile. Il prof. era tenuto a predisporre un piano ferie che consentisse la Pt_1 totale fruizio lle stesse entro il termine dell'ultimo anno scolastico di servizio. Il raggiungimento dei limiti di età e la possibilità della cessazione dal servizio, considerando la discrezionalità del provvedimento di trattenimento in servizio, avrebbero dovuto consentire al prof. di prendere le iniziative Pt_1 necessarie per assicurare la fruizione delle ferie compatibilmente con le esigenze personali e organizzative della scuola. Il fatto che il prof. abbia presentato Pt_1 domanda di trattenimento in servizio per l'a.s. 2023/24 non crea alcuna legittima aspettativa di trattenimento, dato che l'amministrazione aveva chiaramente indicato che il provvedimento sarebbe stato definito solo a seguito dell'autorizzazione del MEF. In caso contrario, il prof. sarebbe stato Pt_1 collocato a riposo d'ufficio a decorrere dal 01.09.2023, in quanto in possesso dei requisiti pensionistici previsti. In definitiva, il prof. non può attribuire all'Amministrazione Pt_1 scolastica una irragionevole ed immotivata programmazione delle proprie ferie, di cui ha l'esclusiva responsabilità.
7.7 Soluzione decisoria.
Potrebbe non apparire dubbio, seguendo letteralmente le indicazioni interpretative sopra illustrate della più recente giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia, che il datore di lavoro - Controparte_1
, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, Provinciale e
[...] ale - non abbia offerta prova di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.
18 Il Ministro, infatti, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, Provinciale e Regionale, non ha provato di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario anche formalmente. Nè di averlo nel contempo avvisato in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie fossero ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax che sono volte ad assicurare. Né di averlo avvisato che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Occorre, tuttavia, stabilire se questo mainstream si addica, nel caso concreto, alla figura del Dirigente Scolastico e alle sue importanti prerogative e responsabilità, e se il , eventualmente a mezzo delle proprie CP_1 articolazioni territoriali regionali e provinciali, fosse tenuto all'osservanza dei diligenti adempimenti sopra descritti nei suoi confronti.
Risposta negativa al quesito propostoci sembra potersi trarre dal compendio degli obblighi del dirigente scolastico, potendosi affermare essere pertanto egli in prima persona, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente, ad essere titolare del potere organizzativo in ordine anche alle presenze in servizio.
Possiamo ritenere, dunque, che il , eventualmente a mezzo delle CP_1 Contr proprie articolazioni territoriali regionali provinciali (USP), non dovesse premurarsi di invitare il lavoratore, in posizione dirigenziale, a godere delle ferie, se necessario anche formalmente, intersecandosi, sovrapponendosi al suo potere e alla sua responsabilità organizzativa, e che il non fosse tenuto CP_1
a imporre al lavoratore, in posizione dirigenziale, di effettivamente il suddetto diritto. Le descritte prerogative dirigenziali, poi, esimevano certo il o le CP_1 proprie articolazioni territoriali ricordate dall'obbligo informativo, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie fossero ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax che sono volte a contribuire. E l'ampio arco di competenze normative e di responsabilità dirigenziali proprie della figura non suggerivano certo doverosamente al o alle CP_1 proprie articolazioni territoriali regionali e provinciali di avvisarlo del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Tutto questo si addice, del tutto ragionevolmente, ad altre categorie di lavoratori, se vogliamo anche di natura dirigenziale, ma certamente non alla figura oggi delineata normativamente del Dirigente Scolastico.
Sembra versarsi, pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore,
“deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse” e in questo caso “l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza
19 di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderunger Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56)(§ 48, Corte di giustizia dell'Unione Europea sent. 18/1/2024, in causa C-218/22, cit.).
Il dirigente ricorrente non ha allegato alcun motivo in ordine ad una eventuale impossibilità di godimento delle ferie accumulate – non aveva alcuna certa aspettativa del trattenimento in servizio anche per l'ulteriore anno scolastico – quindi deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, posto che egli non ha allegato alcun impedimento e per converso l'Amministrazione non ha mancato di rilevare una mancata fruizione feriale in periodi di chiusura scolastica massimamente opportuni. Secondo buona fede e correttezza, non può attribuirsi all'Amministrazione l'irresponsabile omissione di non avere avvisato il dirigente in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie fossero ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax che sono volte ad assicurare. Né di non averlo avvisato che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Il punto onestamente più critico può attenere all'onere per il Ministro, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, Provinciale e , di CP_3 monitorare la correttezza della fruizione feriale anche dirigenziale e di non di avere invitato anche il dirigente lavoratore a godere delle ferie, se necessario anche formalmente. Si tratta, tuttavia, riterremmo, anche in questo caso di un onere quasi incomprensibile nei confronti del Dirigente scolastico e delle sue ampie prerogative e responsabilità gestionali di tutto il personale scolastico, così da ritenere versarsi, nel caso concreto, in una delle ipotesi in cui “l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto” (§ 48, Corte di giustizia dell'Unione Europea sent. 18/1/2024, in causa C-218/22, cit.).
*
§ 8. Domanda di rimborso delle spese professionali legali stragiudiziali.
8.1 Il lavoratore ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna del CP_1 convenuto, resistente, al pagamento della somma di € 1952,00 per i compensi professionali stragiudiziali (doc. 52 fattura avv. Kerengi).
20 Contr
8.2 Si tratta della fase stragiudiziale del contenzioso presso l' relativamente al diniego del trattenimento in servizio e al procedim disciplinare.
8.3 A parte la non necessarietà della scelta difensiva tecnica nelle fasi predette, in ogni caso il successivo, attuale, esito giurisdizionale non ne giustifica l'attribuzione a titolo di rimborso.
*
§ 9. Ulteriori domande.
9.1 Dalle conclusioni del ricorrente: “(...) condannare la P.A. resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 79.447,42 come da calcoli effettuati in base al C.C.N.L. di riferimento, assumendo a base di calcolo la retribuzione percepita negli anni 2022-2023, della somma di € 10.035,00 a titolo di indennità per ferie non godute 2018/2023, della somma di € 1952,00 per i compensi professionali stragiudiziali (doc. 52 fattura avv. Kerengi) per un totale di € 91.434,42 ovvero della somma minore o maggiore che dovesse essere accertata e liquidata in giudizio, anche con valutazione equitativa del G.L. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla c.d. perdita di chance subita a causa dell'improvvisa perdita del lavoro e risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora ex art. 1284, co. 4 c.c. a decorre dalla domanda (...)
9.2 Si duole il ricorrente che “l'illegittimo diniego della domanda di trattenimento in servizio ha cagionato all'odierno ricorrente un danno complessivo di € 79.447,42 che si specifica come risulta dal prospetto per mancati compensi anno scolastico 2023/2024 (doc. 49 prospetto mancati compensi e allegati) oltre al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli ultimi 5 anni di servizio per ulteriori € 10.035,00 (doc. 50 prospetto ferie non godute)”.
9.3 Il rigetto delle tre domande sub 9.2 consegue alla argomentazione e soluzione decisoria, rispettivamente, dei §§ 5 e 6, quindi 7 e infine 8.
9.4 Analogamente consequenziale è il rigetto della domanda di condanna
“a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla c.d. perdita di chance subita a causa dell'improvvisa perdita del lavoro e risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto”.
9.5 In ordine, poi, alla gestione della posizione pensionistica da parte Contr dell' in seguito al collocamento al riposo notificato via pec all'interessato in data 28 agosto 2023 con effetto dal 1° settembre 2023 sarebbe stata effettuata in violazione della normativa regolamentare disposta dai decreti ministeriali in materia, con grave pregiudizio in capo all'odierno ricorrente. Ricorda il lavoratore ricorrente che il D.M. 238/2022 (doc. 47 ric.) stabilisce i termini per la presentazione delle domande di cessazione e di
21 trattenimento in servizio, che per il personale dirigente con scadenza il 28 febbraio 2023, con successivo termine di 30 giorni per le pubbliche amministrazioni per la gestione delle istanze con comunicazione dell'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda. Inoltre, la circolare n. 31924/2022 del , di Controparte_1 concerto con l' , ha fornito indicazioni operative per l'attuazione del decreto CP_6 cit., preveden pposita attività di ricognizione e tempistica comunicativa all' per la certificazione del diritto alla pensione e per evitare ritardi CP_6 ne azione della prestazione. Suddetta tempistica impone l'osservanza del termine di 30 giorni dalla scadenza del limite temporale di presentazione delle domande. A sua volta l' – avuta apposita comunicazione – avrebbe dovuto CP_6 trasmettere entro i aprile 2023 l'esito dell'accertamento sulla posizione pensionistica (doc. 48 circolare 31924/2022). Nella medesima circolare viene espressamente esonerato l' dal rispetto di tale tempestiva nel caso la PA CP_6 non abbia a monte osservato il termine di 30 giorni per le relative comunicazioni.
9.6 Nella fattispecie, invece, denuncia il ricorrente che la comunicazione Contr all' da parte dell' avveniva in data 30 agosto 2023 (doc. 12 ric.) CP_6 de nando un intol ile ritardo in termini di erogazione della pensione (docc. 12 bis e 13 ric.) rimanendo l'odierno ricorrente privo di entrate economiche per oltre 3 mesi, da settembre a novembre 2023.
9.7 Quanto sopra, dunque, oltre ad aver determinato la mancata erogazione dello stipendio e della pensione per mesi ha determinato anche
“spese ulteriori sostenute dal ricorrente, convinto dell'esito positivo della propria domanda di trattenimento in servizio”.
9.8 Tale situazione, inoltre, oltre al danno patrimoniale avrebbe causato anche un danno non patrimoniale determinato dal “senso di frustrazione, angoscia, disorientamento e lesione della propria reputazione e credibilità professionale”, circostanze queste che possono essere equitativamente valutate e quantificate nell'ambito del danno non patrimoniale.
9.9 Anche le ulteriori domande sopra registrate sono infondate.
Nella concreta fattispecie non si è trattato di gestione di un pensionamento ordinario, bensì di una istanza di trattenimento in servizio presentata ex art. 1 co. 257, l. 2015/ n. 208, richiedente, anzitutto, l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come esplicitato nel prot. 3709 del CP_4
30/3/ 2023, provvedimento chiaro nel programmare, altrimenti, il pensionamento del prof. dall'1/9/2023. Pt_1
Nè si dimentichi, poi, stante anche la sopravvenienza ispettiva, la necessaria richiesta di integrazione prot. 10304 del 10/07/2023, CP_4 con la quale l'Amministrazione invitava il prof. a produrre ulteriore Pt_1 documentazione per la valutazione dell'istanza tenimento in servizio
22 (sopra § 3.4), implicando la materia, e la concreta vicenda, procedure e tempistiche diverse rispetto a quelle in comparazione. Quanto alle “spese ulteriori sostenute dal ricorrente, convinto dell'esito positivo della propria domanda di trattenimento in servizio”, in disparte la assoluta genericità della allegazione di spesa, già si è ampiamente argomentato nei precedenti §§ della insussistenza del diritto, che non poteva ingenerare alcuna legittima aspettativa.
Per effetto logico di trascinamento, anche della pretesa riparativa di un danno non patrimoniale determinato dal “senso di frustrazione, angoscia, disorientamento e lesione della propria reputazione e credibilità professionale” deve dichiararsi l'infondatezza.
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Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la notevole specificità, complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate, fattori in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta le domande giudiziali proposte da contro il Parte_1 [...]
. Controparte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del processo.
Siena, 17/3/2025
il giudice Delio Cammarosano
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