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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/09/2024, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
n. 256/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 256/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA ELISA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DONAZZAN ODETTA e DALLA RIVA ROLANDO e domiciliato presso la sede di Vicenza CP_1 resistente e con l'intervento di
Controparte_2
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. MANTOVANI FABIO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza
intervenuto conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 26/09/2024. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
pagina 1 di 4 - nel giudizio promosso dal lavoratore nei confronti di , al fine CP_1 dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali dipendenti da malattia professionale, è spontaneamente intervenuto il datore di lavoro;
- tale iniziativa processuale, espressamente giustificata dalla necessità di sostenere le ragioni dell' senza in alcun modo ampliare il thema Pt_2 decidendum e, dunque, senza introdurre nel giudizio domande ulteriori, integra l'istituto dell'intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c.;
- parte ricorrente ha contestato l'ammissibilità dell'intervento;
- poiché la decisione su detta questione può definire il procedimento nei confronti della parte intervenuta, è stata fissata udienza di discussione sul punto al fine di adottare pronuncia parziale.
Considerato che:
- la situazione legittimante tale tipo di intervento è la sussistenza, in capo all'interveniente, di un interesse in senso giuridico e non già di mero fatto. In questo senso, la S.C. ha affermato che: “L'intervento adesivo dipendente è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico. Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato. Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum” (Cass. civ. n. 25145/2014);
- pertanto, il filtro di ammissibilità del suddetto intervento va individuato nella sussistenza, in capo al datore di lavoro, di un interesse che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, co. 2 c.p.c., abbia i caratteri della giuridicità, della concretezza e dell'attualità;
- nell'esaminare tali requisiti va chiarito che questo Tribunale ha adottato un orientamento condiviso a cui si intende dare seguito;
- il vaglio dell'iniziativa processuale de qua non può che prendere le mosse dalle ragioni poste a sostegno dell'interesse ad adiuvandum ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c., come rappresentate e sostenute da parte interveniente e da parte resistente;
pagina 2 di 4 - nessuna di queste coglie nel segno;
- innanzi tutto, non può assurgere al rango di interesse giuridico, concreto ed attuale l'argomento di parte intervenuta che fa genericamente leva sull'aggravamento del premio assicurativo. Nel nuovo sistema di calcolo del premio quanto dovuto dal datore di lavoro dipende dal valore in concreto assunto dall' (indice di sinistrosità aziendale CP_3 riproporzionato) in riferimento alla dimensione dell'azienda nel triennio di rilevazione (nel senso che tanto più è ridotto il numero dei dipendenti, tanto minore è la percentuale di aumento o di diminuzione dell'aliquota in concreto applicata). In un simile sistema, organizzato in scaglioni, sebbene si possa con certezza affermare che un singolo evento infortunistico determini sempre un incremento del parametro ISAR, rimane incerto che una tale oscillazione assuma portata davvero significativa nel caso concreto. Ed in effetti l'ignota condizione di partenza del datore di lavoro, la sconosciuta evoluzione nel triennio degli infortuni o delle malattie professionali oggetto di considerazione e l'incerta incidenza dell'invalidità da riconoscersi al lavoratore sul parametro di riferimento rendono impossibile affermare che un singolo sinistro sia in grado di determinare con certezza un sensibile scostamento del valore dell' , il conseguente CP_3 passaggio da uno scaglione a quelli successivi e, in ultimo, la variazione del quantum dovuto dal datore di lavoro.
- Va inoltre evidenziato, in relazione alle ulteriori argomentazioni sostenute anche dall' , come le varie azioni che, potenzialmente, gravitano CP_1 attorno alla malattia professionale (causa previdenziale, regresso, risarcimento del danno differenziale) si distinguano tanto nel petitum quanto nella causa petendi, con conseguente loro completa autonomia. Il riflesso di tale considerazione, in punto di legittimazione all'intervento ad adiuvandum, si registra nel mancato riscontro nel terzo interveniente di una situazione giuridica (e non di mero fatto) che sia in relazione di connessione, in termini di pregiudizialità-dipendenza, con il rapporto dedotto nel presente giudizio. L'assenza di tale tipo di relazione giuridica tra tutte le suddette azioni impedisce, dunque, di ritenere che parte adiuvante possa trovarsi in una situazione di svantaggio determinata dagli esiti di questa causa;
- in particolare, gli esiti della presente controversia non possono incidere in termini negativi sulla posizione del datore di lavoro in un futuro giudizio pagina 3 di 4 né sotto il profilo decisorio, attesa l'inapplicabilità al caso di specie degli effetti di cui all'art. 2909 c.c., né sotto il profilo istruttorio;
- va inoltre evidenziato come l'esclusione del datore di lavoro dalla causa previdenziale in corso non è nemmeno idonea a ledere il diritto alla prova dell' . Infatti, nessun principio processuale preclude tout court CP_1
l'ingresso nella presente causa previdenziale di materiale probatorio di provenienza datoriale;
- l'interesse addotto dal datore di lavoro è, in definitiva, qualificabile alla stregua di interesse di mero fatto, come tale inidoneo a fondarne la legittimazione ad intervenire.
- L'intervento del datore di lavoro deve quindi essere dichiarato inammissibile con conseguente estromissione del medesimo dal giudizio.
- Le spese di lite, in considerazione della complessità della questione e dell'esistenza di pronunce di segno contrario emesse anche da questo Tribunale, possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione in ordine all'oggetto della presente pronuncia parziale disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile l'intervento di
[...] nel presente giudizio;
Controparte_2
- dispone l'estromissione di Controparte_2 dal presente giudizio;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte intervenuta e le restanti parti;
- dispone, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio tra le restanti parti. Vicenza, 26/09/2024. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 256/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA ELISA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DONAZZAN ODETTA e DALLA RIVA ROLANDO e domiciliato presso la sede di Vicenza CP_1 resistente e con l'intervento di
Controparte_2
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. MANTOVANI FABIO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza
intervenuto conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 26/09/2024. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
pagina 1 di 4 - nel giudizio promosso dal lavoratore nei confronti di , al fine CP_1 dell'accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali dipendenti da malattia professionale, è spontaneamente intervenuto il datore di lavoro;
- tale iniziativa processuale, espressamente giustificata dalla necessità di sostenere le ragioni dell' senza in alcun modo ampliare il thema Pt_2 decidendum e, dunque, senza introdurre nel giudizio domande ulteriori, integra l'istituto dell'intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c.;
- parte ricorrente ha contestato l'ammissibilità dell'intervento;
- poiché la decisione su detta questione può definire il procedimento nei confronti della parte intervenuta, è stata fissata udienza di discussione sul punto al fine di adottare pronuncia parziale.
Considerato che:
- la situazione legittimante tale tipo di intervento è la sussistenza, in capo all'interveniente, di un interesse in senso giuridico e non già di mero fatto. In questo senso, la S.C. ha affermato che: “L'intervento adesivo dipendente è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico. Il terzo deve dunque presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato. Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire ad adiuvandum” (Cass. civ. n. 25145/2014);
- pertanto, il filtro di ammissibilità del suddetto intervento va individuato nella sussistenza, in capo al datore di lavoro, di un interesse che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, co. 2 c.p.c., abbia i caratteri della giuridicità, della concretezza e dell'attualità;
- nell'esaminare tali requisiti va chiarito che questo Tribunale ha adottato un orientamento condiviso a cui si intende dare seguito;
- il vaglio dell'iniziativa processuale de qua non può che prendere le mosse dalle ragioni poste a sostegno dell'interesse ad adiuvandum ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c., come rappresentate e sostenute da parte interveniente e da parte resistente;
pagina 2 di 4 - nessuna di queste coglie nel segno;
- innanzi tutto, non può assurgere al rango di interesse giuridico, concreto ed attuale l'argomento di parte intervenuta che fa genericamente leva sull'aggravamento del premio assicurativo. Nel nuovo sistema di calcolo del premio quanto dovuto dal datore di lavoro dipende dal valore in concreto assunto dall' (indice di sinistrosità aziendale CP_3 riproporzionato) in riferimento alla dimensione dell'azienda nel triennio di rilevazione (nel senso che tanto più è ridotto il numero dei dipendenti, tanto minore è la percentuale di aumento o di diminuzione dell'aliquota in concreto applicata). In un simile sistema, organizzato in scaglioni, sebbene si possa con certezza affermare che un singolo evento infortunistico determini sempre un incremento del parametro ISAR, rimane incerto che una tale oscillazione assuma portata davvero significativa nel caso concreto. Ed in effetti l'ignota condizione di partenza del datore di lavoro, la sconosciuta evoluzione nel triennio degli infortuni o delle malattie professionali oggetto di considerazione e l'incerta incidenza dell'invalidità da riconoscersi al lavoratore sul parametro di riferimento rendono impossibile affermare che un singolo sinistro sia in grado di determinare con certezza un sensibile scostamento del valore dell' , il conseguente CP_3 passaggio da uno scaglione a quelli successivi e, in ultimo, la variazione del quantum dovuto dal datore di lavoro.
- Va inoltre evidenziato, in relazione alle ulteriori argomentazioni sostenute anche dall' , come le varie azioni che, potenzialmente, gravitano CP_1 attorno alla malattia professionale (causa previdenziale, regresso, risarcimento del danno differenziale) si distinguano tanto nel petitum quanto nella causa petendi, con conseguente loro completa autonomia. Il riflesso di tale considerazione, in punto di legittimazione all'intervento ad adiuvandum, si registra nel mancato riscontro nel terzo interveniente di una situazione giuridica (e non di mero fatto) che sia in relazione di connessione, in termini di pregiudizialità-dipendenza, con il rapporto dedotto nel presente giudizio. L'assenza di tale tipo di relazione giuridica tra tutte le suddette azioni impedisce, dunque, di ritenere che parte adiuvante possa trovarsi in una situazione di svantaggio determinata dagli esiti di questa causa;
- in particolare, gli esiti della presente controversia non possono incidere in termini negativi sulla posizione del datore di lavoro in un futuro giudizio pagina 3 di 4 né sotto il profilo decisorio, attesa l'inapplicabilità al caso di specie degli effetti di cui all'art. 2909 c.c., né sotto il profilo istruttorio;
- va inoltre evidenziato come l'esclusione del datore di lavoro dalla causa previdenziale in corso non è nemmeno idonea a ledere il diritto alla prova dell' . Infatti, nessun principio processuale preclude tout court CP_1
l'ingresso nella presente causa previdenziale di materiale probatorio di provenienza datoriale;
- l'interesse addotto dal datore di lavoro è, in definitiva, qualificabile alla stregua di interesse di mero fatto, come tale inidoneo a fondarne la legittimazione ad intervenire.
- L'intervento del datore di lavoro deve quindi essere dichiarato inammissibile con conseguente estromissione del medesimo dal giudizio.
- Le spese di lite, in considerazione della complessità della questione e dell'esistenza di pronunce di segno contrario emesse anche da questo Tribunale, possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione in ordine all'oggetto della presente pronuncia parziale disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile l'intervento di
[...] nel presente giudizio;
Controparte_2
- dispone l'estromissione di Controparte_2 dal presente giudizio;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte intervenuta e le restanti parti;
- dispone, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio tra le restanti parti. Vicenza, 26/09/2024. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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