Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2026, proposto da
Spe Electronics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Curto, Enzo Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Mariantonietta Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
- della deliberazione n. 31/ 13.01.2026, notificata il 16.01.2026, con la quale il Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG industria ha respinto il ricorso n. 752530045 in data 1.10.2025, proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento di rigetto dell’INPS sulla domanda di integrazione salariale;
- del provvedimento n. 170090410771 del 16.09.2025 con il quale il Direttore dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Cagliari (INPS) ha previamente rigettato la domanda di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria - CIO) inoltrata dalla Spe Electronics per il periodo dal 28.07.2025 al 26.10.2025;
- di ogni altro atto precedente e seguente, comunque connesso e/o presupposto, anche se non espressamente indicato, ma comunque richiamato negli atti impugnati in questa sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. RI RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente S.P.E. Electronics S.r.l. ha esposto:
- di essere una società costituita nell’anno 1996 e che consta oggi di 13 dipendenti, operante sul territorio regionale da quasi 30 anni, fornendo servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di radiotelecomunicazione, manutenzione e riparazione di strumentazione elettrica/elettronica, nonché progettazione di intere reti di telecomunicazione e assistenza tecnica; in particolare, fornisce i propri servizi principalmente nell’ambito di contratti di appalto in favore di amministrazioni pubbliche (Ministero dell’Interno, Regione Sardegna, Enti locali, etc), oltre che di società private di grandi dimensioni;
- che il costo del personale ammonta a circa 50-60.000 euro mensili;
- di aver affrontato, nel corso dell’anno 2025, condizioni avverse di mercato con conseguente contrazione improvvisa dell’attività, che non hanno permesso nei successivi mesi il normale impiego dell’intero organico;
- in particolare, a causa dell’esercizio provvisorio della Regione Sardegna durato ben 4 mesi (dal 30 gennaio al 30 aprile), con conseguente ritardo nell’approvazione del Bilancio di Esercizio 2025, non sono stati approvati importanti bandi di gara di cui la società ricorrente si aspettava l’indizione nei primi mesi del 2025;
- che, per far fronte a tale temporanea contrazione delle commesse di lavoro, previo accordo sindacale, si è vista costretta a presentare, ai sensi del d.lgs. n. 148 del 2015, apposita domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, per il periodo 28.07.2025 – 26.10.2025, indicando come causale “ mancanza di lavoro o commesse ”;
- l’istanza è stata rigettata dall’INPS, ritenendo che la mancanza di commesse dovuta al ritardo della Regione Sardegna nell’indizione di gare pubbliche, non ad automatica aggiudicazione, rientrerebbe nel rischio imprenditoriale (citando al riguardo la circ. INPS n. 139/2016), venendo meno i requisiti di transitorietà e non imputabilità ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, D.M. 95442 del 2016;
- anche il ricorso gerarchico presentato avverso tale provvedimento è stato respinto dal Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG Industria.
2. Avverso tali atti la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione e falsa applicazione dell’art 11, Dlgs n. 148/201. Erronea interpretazione della causa indicata per ottenere la CIGO. Eccesso di potere per falso presupposto, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà , in quanto:
a) sussiste il requisito della natura transitoria della crisi, come dimostrato dalle diverse gare d’appalto, per le quali erano state presentate offerte, alcune già in fase di trattativa (tutte elencate nella relazione tecnica dettagliata del 15.07.2025, avente valore di dichiarazione sostitutiva ex art 47, D.P.R. 445/2000);
a1) in particolare, si fa riferimento alla gara per la realizzazione del sistema radio per la Protezione civile regionale, per la quale il sistema radio regionale è stato realizzato dalla società ricorrente e del suo gruppo in RTI con la multinazionale MOTOROLA, il cui contratto di realizzazione e successiva manutenzione è durato dal 2018 ad aprile 2025, con evidente elevata aspettativa di aggiudicazione dei successivi bandi;
a3) a causa del citato protrarsi del bilancio provvisorio della Regione Sardegna, lo stesso bando è stato pubblicato in data 06.08.2025, con scadenza iniziale al 30.09.2025 e proroga dei termini per la presentazione delle offerte al 20.10.2025: l’aggiudicazione è arrivata dopo ben 4 mesi, in data 27.01.2026;
a4) inoltre, nel biennio 2024-2025, il comparto delle telecomunicazioni e dell’elettronica applicata in Italia è stato interessato da una congiuntura economica negativa generalizzata, confermata da dati e analisi di settore pubblicati da fonti autorevoli;
a5) dunque, la riduzione dei carichi di lavoro della società non era un evento isolato, bensì parte di una crisi settoriale più ampia, non imputabile alla gestione imprenditoriale;
b) sussiste altresì il requisito della non imputabilità al datore di lavoro, in quanto la riduzione dei carichi di lavoro, quindi, non è conseguenza di inadempienze aziendali, ma di una congiuntura negativa che ha coinvolto l’intero comparto delle telecomunicazioni e dell’elettronica applicata e che ha reso oltremodo gravi le condizioni di difficoltà indotte dal quadro istituzionale incerto della stazione appaltante RAS.
- II Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione apparente. Violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento ex art. 97 Cost. , in quanto:
a) la motivazione resa negli atti impugnati – per cui il ritardo nei bandi regionali rientra nel rischio imprenditoriale – non considera gli elementi documentali presentati dalla ricorrente, tra cui la relazione tecnica dettagliata;
b) non motivando sulla dedotta e circostanziata ripresa dell'attività, dando per assodato un quadro di perdurante difficoltà generale dell'impresa, pur essendo la domanda collocata nel limite massimo delle 13 settimane;
c) non motiva per quali ragioni la mancanza di commesse non sarebbe riconducibile a evento transitorio e quale diversa qualificazione sarebbe stata attribuita alla situazione aziendale.
d) il preteso “rischio di impresa” integra una motivazione del tutto apparente.
3. Resiste in giudizio l’INPS, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata.
5. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e devono essere rigettati.
5.1. In premessa, vale ricordare che “ Ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 148 del 2015, il presupposto per ottenere il sostegno pubblico richiesto è, tra gli altri, quello della non imputabilità all’impresa della situazione aziendale che ha determinato la richiesta. La nozione di imputabilità che viene in evidenza in questo caso non ha nulla di soggettivo, ma si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea, e sottolinea, in relazione a quest’ultimo, che giammai può consistere in una mera conseguenza economica di scelte aziendali. Si deve trattare, pertanto di fatti naturali o fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa. In altre parole si deve trattare di “caso fortuito, forza maggiore, factum principis ovvero fatto illecito del terzo” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009). Per rientrare nella “non imputabilità” “i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa" (cfr. Cons. St. 1251 del 2019; sez. III, 11 dicembre 2019 n. 8434; 15 ottobre 2019, n. 7000; 19 agosto 2019 n. 5743; 30 luglio 2019 n. 5398; Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497 e 23 febbraio 2011, n. 1131).
“Per la ricorrenza del requisito della non imputabilità non solo deve necessariamente sussistere la non volontarietà, ovvero la mancanza di imperizia e negligenza dell’imprenditore-datore di lavoro, ma è anche necessario che l’evento non sia, comunque, riferibile all’organizzazione o programma aziendale, e cioè non sia dipendente dagli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale. (sentenza n. 2330/2023 Terza Sezione Cons. St.). “L’intervento pubblico non trova fondamento nel caso in cui l’evento, traendo origine da un rapporto contrattuale tra l’imprenditore-datore di lavoro, richiedente il beneficio de quo, ed un altro contraente, non inerisce alla conduzione tecnico amministrativa dell’impresa, impedendone la normale prosecuzione della sua attività, ma solo in via indiretta incide sulla gestione dell’impresa, rendendo non utile la prestazione di lavoro, di per sé possibile” (così, ex aliis: Cons. Stato, Sez. II, 17 maggio 2023, n. 4929). In altre parole, per giustificare l’ammissione alla cassa integrazione deve essere un effetto che trova la sua ragione d’essere in fattori francamente esogeni alla ordinaria vita aziendale e del tutto indipendenti da quest’ultima.
Del resto rappresentando un’eccezione alla normale sinallagmaticità del rapporto, in senso esattamente contrario a quanto opinato dal motivo in esame, è altrettanto ragionevole fornire un’interpretazione restrittiva a detta clausola ” (Cons. Stato, sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6916, che, su tali basi, ha ritenuto non rilevante ai fini dell’ammissione alla CIGO, “ l’intervenuta sospensione, da parte di Terna S.p.A., per i due mesi del 2016 indicati, delle commesse di cui al contratto stipulato con quest’ultima, committente, dalla parte appellante, appaltatrice, per l’attivazione della manutenzione delle linee elettriche gestite dalla prima ”; in argomento v. anche T.a.r. Sardegna, sez. I, 7 febbraio 2025, n. 82).
Sulla scorta di tale giurisprudenza, anche recentemente il Consiglio di Stato ha escluso la rilevanza ai fini che qui occupano del “ dichiarato ritardo del committente nella stipulazione del contratto (e nel conseguente avvio dell’attività esecutiva dello stesso) ” (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2026, n. 1547, riferibile specificamente “ al mancato perfezionamento, successivamente all’aggiudicazione, del “contratto aperto” tra NE ed il Consorzio Stabile Italwork, di cui la ricorrente fa parte ed attraverso il quale ottiene le commesse necessarie allo svolgimento della sua attività, oltre che, di riflesso, al mancato inoltre da parte del committente delle “Lettere Consegna Lavori”, aventi ad oggetto l’indicazione delle specifiche prestazioni da eseguire, secondo lo schema operativo tipico del medesimo Contratto Aperto ”).
D’altronde, anche in precedenza, proprio in relazione ad una fattispecie in cui ugualmente si discuteva della sussumibilità quale causa giustificativa dell’integrazione salariale la mancata stipulazione del contratto per causa del committente, la Terza Sezione del Consiglio di Stato aveva affermato che “ Non ricorre, quindi, il presupposto della non imputabilità in caso di comportamenti inadempienti o scorretti di soggetti contraenti con l’imprenditore, dato che in tal caso la vicenda si colloca all’interno del rapporto o del contatto tra le parti ed il rimedio che l’ordinamento offre secondo le normali regole in punto di responsabilità (contrattuale o precontrattuale) tutela efficacemente, sul piano patrimoniale, l’appaltatore costretto alla sospensione dei lavori (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6512; Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3193 e 7 settembre 2012 n. 4749; Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009; Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2015, nn. 5126 e 5125).
Nel caso di specie, correttamente è stato ritenuto tanto dall’amministrazione, quanto dal primo giudice, che la sospensione dell’attività lavorativa non fosse riconducibile a fattori esterni, ma che fosse imputabile alla condotta del committente che aveva aggiudicato l’appalto in difetto della titolarità di tutte le necessarie autorizzazioni. Questa è, infatti, la rappresentazione dei fatti avanzata dalla parte appellante nel procedimento istruttorio avviato presso l’INPS, al fine di argomentare tesi della non imputabilità dell’evento.
Senonché, il mancato svolgimento dell’attività lavorativa – proprio in quanto riconducibile al ritardo della stazione appaltante nella sottoscrizione del contratto di appalto – si connota come circostanza attinente ai rapporti tra provincia, committente e datore di lavoro, e tanto emerge da entrambi i provvedimenti dell’INPS nei quali è stato colto ed adeguatamente esplicitato questo specifico e sintetico profilo di carenza del requisito della non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa. Trattasi quindi di vicenda inquadrabile nel più generale canone dell’ordinario rischio di impresa cui il datore di lavoro si espone nella interazione con terzi committenti e parti pubbliche e che, come tale, non può essere trasferito sulla collettività essendo direttamente imputabile al rapporto intercorrente tra le suddette parti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4749/2012 e sez. III, n. 202/2018). 3.10. Va governata secondo criteri di tipo risarcitori, pertanto, anche la lesione del legittimo affidamento circa la tempestiva stipulazione del contratto e la consegna del cantiere per la realizzazione dell’opera pubblica approvata, lesione che - nel caso di specie - la parte appellante imputa all’ente committente sua controparte nella relazione contrattuale (pag. 18 memoria 29.11.2018) e che risulta giustiziabile, con tutta evidenza, anche in difetto della stipula formale del contratto e del conseguente passaggio dalla fase del “precontratto” o del “contatto sociale” ad una fase negoziale propriamente detta ” (Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 327).
6. Al lume di tali principi, i motivi di ricorso sono evidentemente infondati, poiché non può ascriversi al concetto giuridico di “non imputabilità”, rettamente inteso nel suo significato restrittivo, la circostanza, peraltro non eccezionale, della mancata pubblicazione tempestiva di un bando di gara d’appalto della Regione Sardegna che la ricorrente aveva la - pur legittima - aspettativa di aggiudicarsi e che infatti si è poi aggiudicata e il cui contratto è stato di recente stipulato.
Né sussistono, in uno con tale circostanza, quelle allegate – ma non provate – contrazioni generali del mercato di riferimento da ascriversi a causa di forza maggiore o caso fortuito, che possano giustificare la socializzazione del rischio d’impresa.
La motivazione del diniego, in senso contrario a quanto dedotto dalla ricorrente in particolare nel secondo motivo di ricorso, è perciò sufficiente a fondarlo, poiché evidenzia chiaramente come la mancanza di commesse allegata dall’impresa non presenti il requisito della “non imputabilità” alla stessa, inteso in senso oggettivo e non soggettivo.
D’altronde, anche ad esaminare la relazione tecnica dettagliata, la ricorrente richiama numerose gare pubbliche nelle quali ha presentato offerte o trattative che avrebbe in corso, specificando peraltro che i due bandi non ancora pubblicati dalla Regione Sardegna al momento della richiesta “ sono i bandi più importanti citati in premessa al punto 1 è che maggiormente hanno creato il periodo di crisi aziendale ” (doc. 7 ricorrente).
Se tali circostanze astrattamente possono far ritenere transitoria l’allegata crisi aziendale, nondimeno certificano l’imputabilità all’impresa ( rectius : l’assenza di non imputabilità), nei sensi ampiamente chiariti, poiché si fonda unicamente sulla circostanza della mancata stipulazione di contratti pubblici per gare in corso o non ancora bandite e, in particolare, si tratta del bando regionale per la manutenzione della rete radio regionale.
È chiaro in sostanza come la ricorrente richiede la socializzazione del costo del ritardo nella pubblicazione del bando regionale, ma tale circostanza non può fondare la richiesta in esame, anche in considerazione della circostanza – pacifica in causa (cfr. p. 3 ricorso) – della non eccezionalità e imprevedibilità del ricorso all’esercizio provvisorio da parte della Regione Sardegna.
7. In considerazione delle superiori argomentazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RI RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RR | LI AR |
IL SEGRETARIO