TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 685
TAR
Sentenza breve 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art 11, Dlgs n. 148/201. Erronea interpretazione della causa indicata per ottenere la CIGO. Eccesso di potere per falso presupposto, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata pubblicazione tempestiva di un bando di gara, anche se causa di aspettativa di aggiudicazione, rientri nell'ordinario rischio d'impresa e non sia ascrivibile al concetto di 'non imputabilità'. Inoltre, le allegate contrazioni generali del mercato non sono state provate come cause di forza maggiore o caso fortuito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione apparente. Violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento ex art. 97 Cost.

    La motivazione del diniego è ritenuta sufficiente in quanto evidenzia chiaramente che la mancanza di commesse non presenta il requisito della 'non imputabilità' alla luce della giurisprudenza citata, che inquadra la vicenda nell'ordinario rischio d'impresa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art 11, Dlgs n. 148/201. Erronea interpretazione della causa indicata per ottenere la CIGO. Eccesso di potere per falso presupposto, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata pubblicazione tempestiva di un bando di gara, anche se causa di aspettativa di aggiudicazione, rientri nell'ordinario rischio d'impresa e non sia ascrivibile al concetto di 'non imputabilità'. Inoltre, le allegate contrazioni generali del mercato non sono state provate come cause di forza maggiore o caso fortuito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione apparente. Violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento ex art. 97 Cost.

    La motivazione del diniego è ritenuta sufficiente in quanto evidenzia chiaramente che la mancanza di commesse non presenta il requisito della 'non imputabilità' alla luce della giurisprudenza citata, che inquadra la vicenda nell'ordinario rischio d'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 685
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 685
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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