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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2738/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2738/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DAMIANO JESSICA Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avvocati GIANLUCA MARCHIONNE E Controparte_1
AB NN
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 7871 del 17.10.23
Conclusioni : come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio e ha Controparte_1 Parte_1 chiesto al Giudice di
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra il Sig. e la sorto il 1.1.2018 sino Controparte_1 Parte_1 al 15.9.2020, poiché simulato, in luogo di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di carattere ordinario e per i motivi di cui al presente ricorso;
- per l'effetto della precedente richiesta declaratoria, accertare e dichiarare e/o disporre la conversione del contratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra il Sig. Controparte_1
e la sorto il 1.1.2018 sino al 15.9.2020, in contratto di lavoro subordinato di carattere Parte_1 ordinario, sin dall'assunzione, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4 CCNL di riferimento, ovvero in subordine nel livello 5 CCNL di riferimento, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso ed anche ai sensi dell'art.36 Cost.;
- per l'effetto e in ragione delle precedenti richieste declaratorie, condannare la società al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €24.060,45, per i titoli indicati in conteggio;
della somma pari ad €570,12 a titolo di TFR;
della somma complessiva pari ad €24.630,57, per tutti i titoli richiesti, ovvero della diversa somma, anche maggiore che dovesse risultare nel giudizio.
Nel merito del licenziamento
2) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato dalla , con Parte_1 decorrenza 15.9.2020, nei confronti del Sig. , per i motivi espressi nel presente Controparte_1 ricorso e, in particolare, per insussistenza degli estremi del licenziamento e/o per carenza assoluta di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo;
- per l'effetto della precedente richiesta declaratoria, condannare la , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, con determinazione di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (€1.422,94) e corrispondente ad 1 mensilità per ogni anno di servizio, comunque compresa tra un minimo di 3 mensilità e un massimo di 12 mensilità, ovvero, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata,
3) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato dalla , con Parte_1 decorrenza 15.9.2020, nei confronti del Sig. , per tutti i motivi espressi nel presente Controparte_1 ricorso e, in particolare, per carenza assoluta dei motivi e violazione dei principi di correttezza e buona fede;
- per l'effetto della precedente richiesta declaratoria, condannare la , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, con determinazione di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (€1.422,94) e corrispondente a 0,5 mensilità per ogni anno di servizio, comunque compresa tra un minimo di 1 mensilità e un massimo di 6 mensilità, ovvero, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta indicata in epigrafe, che resisteva.
Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Roma in data 15 settembre 2023 ha accolto parzialmente il ricorso con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro e condanna la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità pari a n.
3 mensilità dell'ultima retribuzione mensile utile ai fini del TFR ( euro 1422,94 ), oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla maturazione al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, previamente compensate per il 50%, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello la sulla base di tre motivi così rubricati: Parte_1
Primo motivo: “Sulla ritenuta illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore: errata, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato, per genericità della contestazione disciplinare nonostante
l'ammissione totale degli addebiti da parte del lavoratore, documentalmente provata. Errata valutazione delle prove documentali offerte in produzione dalla società convenuta.”
Secondo motivo: Sulla ritenuta genericità delle allegazioni della memoria di costituzione in ordine ai fatti contestati: errata e illogica motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la violazione dell'onere probatorio in capo alla società della prova della giusta causa. Terzo motivo: “Sulla (sproporzionata) condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria: errata e illogica motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato sulla base di una errata valutazione delle prove documentali offerte dalla convenuta su un punto decisivo della controversia e, per l'effetto, azionato la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria. Errata motivazione per violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Errata motivazione per sproporzionata quantificazione della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria.”
Si è costituito , contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni e insistendo Controparte_1 per la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza odierna del 26 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Innanzitutto, va delimitato l'oggetto del giudizio di appello. Dell'originaria domanda proposta dal lavoratore, il Tribunale ha unicamente riconosciuto l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa. La contesta tale esito. Nello specifico, la società lamenta l'errata illogica Parte_1
e contraddittoria motivazione della sentenza che ha ritenuto illegittimo il licenziamento per genericità della contestazione disciplinare, nonostante l'ammissione totale degli addebiti da parte del lavoratore che sarebbe, sempre ad avviso della società, documentalmente provata. La società critica la sentenza per aver considerato generiche le allegazioni della memoria di costituzione e per non aver valutato correttamente le prove documentali che dimostrano la giusta causa del licenziamento. Infine, la società si duole anche della sproporzione della condanna al pagamento stabilita dal Tribunale: vi sarebbe infatti la necessità di una rimodulazione di tale indennità poiché sproporzionata rispetto alle effettive anzianità di servizio del lavoratore.
Occorre dunque partire dalle ragioni alla base del licenziamento. In data 7/9/20 il lavoratore
(dipendente dal 2018 con contratto di apprendistato) ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare relativa ai seguenti fatti addebitati:
“a. in data 3.9.2020 la S.V. avrebbe dichiarato a terzi, estranei alla di avere Parte_1
l'intenzione di essere spostato dalla sede lavorativa di Aprilia 2 alla sede di Euroma 2, minacciando altrimenti di assentarsi per malattia per un periodo di sei mesi e poi avviare una causa nei riguardi dell'azienda Parte_1 b. in data 6.9.2020 vengo a conoscenza che la S.V. avrebbe riferito a terzi circa una presunta omissione del rilascio degli scontrini fiscali presso la sede di Aprilia 2, minacciando di rivolgersi alla Guardia di Finanza, presso cui sarebbe impiegato un congiunto;
c. sempre in data 6.9.2020 vengo a conoscenza che la S.V. avrebbe reso noto a terzi la Sua volontà di aprire un proprio centro di assistenza della Vorwerk, chiedendo a esponenti della stessa azienda supporto a tal fine”.
Il lavoratore ha, poi, reso le proprie giustificazioni scritte sempre in data 7/09/20: “A) ho già espresso più volte anche al titolare dell'azienda il mio malcontento e la difficoltà di lavorare presso CP_2
2, data la notevole distanza e gli orari di chiusura nonché il tempo per recarmi e ritornare alla mia
[...] abitazione da . / B) Dichiaro di averlo detto a qualche collega, circa un anno fa o più in CP_2 preda a rabbia dovuta a situazioni di lavoro a mio avviso poco corrette nei miei confronti … ma ragionando a mente lucida, passato il momento di collera ho realizzato di aver esagerato con le affermazioni. C) ho sempre espresso la volontà di aprire un'attività mia non sapendo con precisione di quale tipologia. In tal senso ho chiesto consigli a chi anche all'interno della mia azienda ha avuto esperienza in tal senso, ma non supporto come mi viene imputato”.
Alle argomentazioni così articolate va aggiunto quanto affermato nella lettera di licenziamento , in cui la società ha precisato che si tratta di “...condotta altamente lesiva del prestigio e dell'onore dell' , oltre ad aver minacciato il ricorso ad espedienti illeciti pur di ottenere ingiusti vantaggi Pt_2 personali a danno dello Stato e della società, compromettendo irreparabilmente il rapporto di fiducia” ed ha aggiunto che “In tale contesto, pur se non direttamente riferibile agli eventi sopra descritti, si colloca altresì il provvedimento dello scorso 24 luglio per appropriazione e violazione di segreti d'ufficio; è di tutta evidenza come la combinazione degli eventi relativi ai due diversi procedimenti disciplinari abbia destato pesanti perplessità ed inciso gravemente sul rapporto fiduciario tra imprenditore e prestatore d'opera ”.
Alla base del provvedimento disciplinare vi sono sostanzialmente tre episodi, asseritamente specifici, contestati dalla società. Ad avviso della Corte si tratta di tre contestazioni che non solo risultano prive di specificità (come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure) ma, ad un attento esame, risultano radicalmente prive di quella gravità estrema, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, che costituisce il presupposto indefettibile di ogni licenziamento per giusta causa.
Innanzitutto, per ciascuno dei tre episodi, il datore di lavoro non ha mai indicato il soggetto al quale il lavoratore avrebbe detto le frasi in questione, né la data in cui il lavoratore avrebbe tenuto tali comportamenti. Tale mancanza non solo ha limitato il diritto di difesa del lavoratore ma, soprattutto,
è un primo indice della radicale debolezza delle contestazioni.
Passando alla valutazione di ciascuna contestazione si osserva quanto segue.
La prima contestazione (sub a), per come è strutturata, è priva della necessaria gravità. Il datore di lavoro contesta al di aver esternato a terzi, estranei alla ditta, una mera “intenzione di”. CP_1
Tuttavia, un conto è minacciare il proprio datore di lavoro evocando l'utilizzo ritorsivo della malattia al fine di ottenere un trasferimento, un altro è meramente esternare il desiderio del trasferimento ad un soggetto terzo (estraneo alla società, come si afferma nella contestazione), e di essere disposto a mettersi in malattia pur di ottenerlo. Il secondo fatto è senza dubbio meno grave del primo.
Inoltre, sempre rispetto a tale contestazione, il lavoratore ha risposto, parzialmente ammettendo i fatti, ma li ha temporalmente collocati a più di un anno prima, collegandoli ad un periodo di dissapori con la società datrice. Rispetto a tale collocazione temporale, certamente influente sulla gravità della contestazione e sulla sua tempestività, il datore di lavoro ha taciuto.
La seconda contestazione (sub b), non solo non è stata specificamente ammessa dal lavoratore ma non configura nemmeno, come invece afferma la società, un “espediente illecito”. Il lavoratore ha infatti manifestato l'intenzione (sempre ad un terzo ignoto) di denunciare non meglio specificate irregolarità fiscali della società. Si tratta di un comportamento -in astratto- legittimo, specie se non utilizzato come strumento di ricatto ma unicamente esternato a un misterioso soggetto terzo.
Infine, la terza contestazione (sub c) non solo non è stata ammessa ma è stata oggetto di puntuale risposta da parte del lavoratore. Il ha infatti chiarito di essersi unicamente rivolto ad altri CP_1 colleghi per chiedere consigli sull'iter da seguire per aprire una propria attività, il che è cosa ben diversa dal comportamento asseritamente lesivo della fedeltà e anticoncorrenziale attribuitogli nella contestazione. A fronte di specifiche difese del lavoratore, la società non ha controdedotto alcunché, senza indicare né il soggetto terzo a cui le frasi sarebbero state riferite né, soprattutto, i presunti
“esponenti della Vorwerk” a cui il (all'epoca, è bene ricordarlo, apprendista appena CP_1 maggiorenne) si sarebbe rivolto.
Erra l'appellante nel definire le contestazioni come “riconosciute”. Nell'irrilevanza di alcune, il lavoratore ne ha solo parzialmente ammesse altre, fornendo però importanti controdeduzioni che sono state ignorate dalla società datrice.
La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per giusta causa deve essere effettuata attraverso un accertamento in concreto della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, sempre previa verifica, a monte, della natura illegittima dei comportamenti addotti.
Il giudizio complessivo sul licenziamento (irrogato a due mesi dal termine dell'apprendistato) non può dunque che essere nel senso dell'illegittimità dello stesso, per l'assenza di specificità come riconosciuta dal Tribunale e per i vizi e debolezze suesposti, che costituiscono elementi corroboranti le conclusioni del primo Giudice.
Da ultimo in relazione al provvedimento del 24 luglio 2020 , pure citato nella lettera di licenziamento, si rileva che trattasi di contestazione correlata all'avere il dipendente fatto accesso al data base aziendale col proprio smartphone , condotta che, sanzionata con il solo rimprovero scritto , pure laddove fosse accertata , non altererebbe le conclusioni sopra espresse , risultando priva di significativa offensività.
Quanto poi al motivo sul quantum del licenziamento, la società si è limitata a chiederne una riqualificazione senza confrontarsi con la pronuncia del primo giudice, sostanzialmente argomentando che non avrebbe dovuto quantificarla in tre mensilità (una per anno di lavoro) posto che il terzo anno il ha lavorato “solo” 8 mesi e 15 giorni invece che l'intera annualità. CP_1
Si tratta di una doglianza priva di fondamento. Il Tribunale, dopo aver correttamente ricostruito la disciplina in parola, ha determinato l'indennità entro i parametri di cui all'art 9 del d.lgs 23/2015.
Le tre mensilità costituiscono non solo il frutto di un giudizio di fatto -che queste Corte intende confermare- di congruità con il rapporto di lavoro in parola e il comportamento complessivo della società datrice, ma anche il limite minimo previsto dall'articolo 3 c.1 del d.lgs 23/2015 (dimezzato)
a cui l'art. 9 espressamente rimanda.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in euro 2.000 oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA NI AR
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2738/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DAMIANO JESSICA Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avvocati GIANLUCA MARCHIONNE E Controparte_1
AB NN
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 7871 del 17.10.23
Conclusioni : come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in giudizio e ha Controparte_1 Parte_1 chiesto al Giudice di
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra il Sig. e la sorto il 1.1.2018 sino Controparte_1 Parte_1 al 15.9.2020, poiché simulato, in luogo di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di carattere ordinario e per i motivi di cui al presente ricorso;
- per l'effetto della precedente richiesta declaratoria, accertare e dichiarare e/o disporre la conversione del contratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra il Sig. Controparte_1
e la sorto il 1.1.2018 sino al 15.9.2020, in contratto di lavoro subordinato di carattere Parte_1 ordinario, sin dall'assunzione, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4 CCNL di riferimento, ovvero in subordine nel livello 5 CCNL di riferimento, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso ed anche ai sensi dell'art.36 Cost.;
- per l'effetto e in ragione delle precedenti richieste declaratorie, condannare la società al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €24.060,45, per i titoli indicati in conteggio;
della somma pari ad €570,12 a titolo di TFR;
della somma complessiva pari ad €24.630,57, per tutti i titoli richiesti, ovvero della diversa somma, anche maggiore che dovesse risultare nel giudizio.
Nel merito del licenziamento
2) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato dalla , con Parte_1 decorrenza 15.9.2020, nei confronti del Sig. , per i motivi espressi nel presente Controparte_1 ricorso e, in particolare, per insussistenza degli estremi del licenziamento e/o per carenza assoluta di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo;
- per l'effetto della precedente richiesta declaratoria, condannare la , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, con determinazione di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (€1.422,94) e corrispondente ad 1 mensilità per ogni anno di servizio, comunque compresa tra un minimo di 3 mensilità e un massimo di 12 mensilità, ovvero, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata,
3) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato dalla , con Parte_1 decorrenza 15.9.2020, nei confronti del Sig. , per tutti i motivi espressi nel presente Controparte_1 ricorso e, in particolare, per carenza assoluta dei motivi e violazione dei principi di correttezza e buona fede;
- per l'effetto della precedente richiesta declaratoria, condannare la , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal lavoratore, con determinazione di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (€1.422,94) e corrispondente a 0,5 mensilità per ogni anno di servizio, comunque compresa tra un minimo di 1 mensilità e un massimo di 6 mensilità, ovvero, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta indicata in epigrafe, che resisteva.
Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Roma in data 15 settembre 2023 ha accolto parzialmente il ricorso con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro e condanna la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità pari a n.
3 mensilità dell'ultima retribuzione mensile utile ai fini del TFR ( euro 1422,94 ), oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla maturazione al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, previamente compensate per il 50%, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello la sulla base di tre motivi così rubricati: Parte_1
Primo motivo: “Sulla ritenuta illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore: errata, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato, per genericità della contestazione disciplinare nonostante
l'ammissione totale degli addebiti da parte del lavoratore, documentalmente provata. Errata valutazione delle prove documentali offerte in produzione dalla società convenuta.”
Secondo motivo: Sulla ritenuta genericità delle allegazioni della memoria di costituzione in ordine ai fatti contestati: errata e illogica motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la violazione dell'onere probatorio in capo alla società della prova della giusta causa. Terzo motivo: “Sulla (sproporzionata) condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria: errata e illogica motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato sulla base di una errata valutazione delle prove documentali offerte dalla convenuta su un punto decisivo della controversia e, per l'effetto, azionato la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria. Errata motivazione per violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Errata motivazione per sproporzionata quantificazione della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria.”
Si è costituito , contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni e insistendo Controparte_1 per la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza odierna del 26 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Innanzitutto, va delimitato l'oggetto del giudizio di appello. Dell'originaria domanda proposta dal lavoratore, il Tribunale ha unicamente riconosciuto l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa. La contesta tale esito. Nello specifico, la società lamenta l'errata illogica Parte_1
e contraddittoria motivazione della sentenza che ha ritenuto illegittimo il licenziamento per genericità della contestazione disciplinare, nonostante l'ammissione totale degli addebiti da parte del lavoratore che sarebbe, sempre ad avviso della società, documentalmente provata. La società critica la sentenza per aver considerato generiche le allegazioni della memoria di costituzione e per non aver valutato correttamente le prove documentali che dimostrano la giusta causa del licenziamento. Infine, la società si duole anche della sproporzione della condanna al pagamento stabilita dal Tribunale: vi sarebbe infatti la necessità di una rimodulazione di tale indennità poiché sproporzionata rispetto alle effettive anzianità di servizio del lavoratore.
Occorre dunque partire dalle ragioni alla base del licenziamento. In data 7/9/20 il lavoratore
(dipendente dal 2018 con contratto di apprendistato) ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare relativa ai seguenti fatti addebitati:
“a. in data 3.9.2020 la S.V. avrebbe dichiarato a terzi, estranei alla di avere Parte_1
l'intenzione di essere spostato dalla sede lavorativa di Aprilia 2 alla sede di Euroma 2, minacciando altrimenti di assentarsi per malattia per un periodo di sei mesi e poi avviare una causa nei riguardi dell'azienda Parte_1 b. in data 6.9.2020 vengo a conoscenza che la S.V. avrebbe riferito a terzi circa una presunta omissione del rilascio degli scontrini fiscali presso la sede di Aprilia 2, minacciando di rivolgersi alla Guardia di Finanza, presso cui sarebbe impiegato un congiunto;
c. sempre in data 6.9.2020 vengo a conoscenza che la S.V. avrebbe reso noto a terzi la Sua volontà di aprire un proprio centro di assistenza della Vorwerk, chiedendo a esponenti della stessa azienda supporto a tal fine”.
Il lavoratore ha, poi, reso le proprie giustificazioni scritte sempre in data 7/09/20: “A) ho già espresso più volte anche al titolare dell'azienda il mio malcontento e la difficoltà di lavorare presso CP_2
2, data la notevole distanza e gli orari di chiusura nonché il tempo per recarmi e ritornare alla mia
[...] abitazione da . / B) Dichiaro di averlo detto a qualche collega, circa un anno fa o più in CP_2 preda a rabbia dovuta a situazioni di lavoro a mio avviso poco corrette nei miei confronti … ma ragionando a mente lucida, passato il momento di collera ho realizzato di aver esagerato con le affermazioni. C) ho sempre espresso la volontà di aprire un'attività mia non sapendo con precisione di quale tipologia. In tal senso ho chiesto consigli a chi anche all'interno della mia azienda ha avuto esperienza in tal senso, ma non supporto come mi viene imputato”.
Alle argomentazioni così articolate va aggiunto quanto affermato nella lettera di licenziamento , in cui la società ha precisato che si tratta di “...condotta altamente lesiva del prestigio e dell'onore dell' , oltre ad aver minacciato il ricorso ad espedienti illeciti pur di ottenere ingiusti vantaggi Pt_2 personali a danno dello Stato e della società, compromettendo irreparabilmente il rapporto di fiducia” ed ha aggiunto che “In tale contesto, pur se non direttamente riferibile agli eventi sopra descritti, si colloca altresì il provvedimento dello scorso 24 luglio per appropriazione e violazione di segreti d'ufficio; è di tutta evidenza come la combinazione degli eventi relativi ai due diversi procedimenti disciplinari abbia destato pesanti perplessità ed inciso gravemente sul rapporto fiduciario tra imprenditore e prestatore d'opera ”.
Alla base del provvedimento disciplinare vi sono sostanzialmente tre episodi, asseritamente specifici, contestati dalla società. Ad avviso della Corte si tratta di tre contestazioni che non solo risultano prive di specificità (come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure) ma, ad un attento esame, risultano radicalmente prive di quella gravità estrema, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, che costituisce il presupposto indefettibile di ogni licenziamento per giusta causa.
Innanzitutto, per ciascuno dei tre episodi, il datore di lavoro non ha mai indicato il soggetto al quale il lavoratore avrebbe detto le frasi in questione, né la data in cui il lavoratore avrebbe tenuto tali comportamenti. Tale mancanza non solo ha limitato il diritto di difesa del lavoratore ma, soprattutto,
è un primo indice della radicale debolezza delle contestazioni.
Passando alla valutazione di ciascuna contestazione si osserva quanto segue.
La prima contestazione (sub a), per come è strutturata, è priva della necessaria gravità. Il datore di lavoro contesta al di aver esternato a terzi, estranei alla ditta, una mera “intenzione di”. CP_1
Tuttavia, un conto è minacciare il proprio datore di lavoro evocando l'utilizzo ritorsivo della malattia al fine di ottenere un trasferimento, un altro è meramente esternare il desiderio del trasferimento ad un soggetto terzo (estraneo alla società, come si afferma nella contestazione), e di essere disposto a mettersi in malattia pur di ottenerlo. Il secondo fatto è senza dubbio meno grave del primo.
Inoltre, sempre rispetto a tale contestazione, il lavoratore ha risposto, parzialmente ammettendo i fatti, ma li ha temporalmente collocati a più di un anno prima, collegandoli ad un periodo di dissapori con la società datrice. Rispetto a tale collocazione temporale, certamente influente sulla gravità della contestazione e sulla sua tempestività, il datore di lavoro ha taciuto.
La seconda contestazione (sub b), non solo non è stata specificamente ammessa dal lavoratore ma non configura nemmeno, come invece afferma la società, un “espediente illecito”. Il lavoratore ha infatti manifestato l'intenzione (sempre ad un terzo ignoto) di denunciare non meglio specificate irregolarità fiscali della società. Si tratta di un comportamento -in astratto- legittimo, specie se non utilizzato come strumento di ricatto ma unicamente esternato a un misterioso soggetto terzo.
Infine, la terza contestazione (sub c) non solo non è stata ammessa ma è stata oggetto di puntuale risposta da parte del lavoratore. Il ha infatti chiarito di essersi unicamente rivolto ad altri CP_1 colleghi per chiedere consigli sull'iter da seguire per aprire una propria attività, il che è cosa ben diversa dal comportamento asseritamente lesivo della fedeltà e anticoncorrenziale attribuitogli nella contestazione. A fronte di specifiche difese del lavoratore, la società non ha controdedotto alcunché, senza indicare né il soggetto terzo a cui le frasi sarebbero state riferite né, soprattutto, i presunti
“esponenti della Vorwerk” a cui il (all'epoca, è bene ricordarlo, apprendista appena CP_1 maggiorenne) si sarebbe rivolto.
Erra l'appellante nel definire le contestazioni come “riconosciute”. Nell'irrilevanza di alcune, il lavoratore ne ha solo parzialmente ammesse altre, fornendo però importanti controdeduzioni che sono state ignorate dalla società datrice.
La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per giusta causa deve essere effettuata attraverso un accertamento in concreto della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, sempre previa verifica, a monte, della natura illegittima dei comportamenti addotti.
Il giudizio complessivo sul licenziamento (irrogato a due mesi dal termine dell'apprendistato) non può dunque che essere nel senso dell'illegittimità dello stesso, per l'assenza di specificità come riconosciuta dal Tribunale e per i vizi e debolezze suesposti, che costituiscono elementi corroboranti le conclusioni del primo Giudice.
Da ultimo in relazione al provvedimento del 24 luglio 2020 , pure citato nella lettera di licenziamento, si rileva che trattasi di contestazione correlata all'avere il dipendente fatto accesso al data base aziendale col proprio smartphone , condotta che, sanzionata con il solo rimprovero scritto , pure laddove fosse accertata , non altererebbe le conclusioni sopra espresse , risultando priva di significativa offensività.
Quanto poi al motivo sul quantum del licenziamento, la società si è limitata a chiederne una riqualificazione senza confrontarsi con la pronuncia del primo giudice, sostanzialmente argomentando che non avrebbe dovuto quantificarla in tre mensilità (una per anno di lavoro) posto che il terzo anno il ha lavorato “solo” 8 mesi e 15 giorni invece che l'intera annualità. CP_1
Si tratta di una doglianza priva di fondamento. Il Tribunale, dopo aver correttamente ricostruito la disciplina in parola, ha determinato l'indennità entro i parametri di cui all'art 9 del d.lgs 23/2015.
Le tre mensilità costituiscono non solo il frutto di un giudizio di fatto -che queste Corte intende confermare- di congruità con il rapporto di lavoro in parola e il comportamento complessivo della società datrice, ma anche il limite minimo previsto dall'articolo 3 c.1 del d.lgs 23/2015 (dimezzato)
a cui l'art. 9 espressamente rimanda.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in euro 2.000 oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA NI AR
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi