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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1463 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1463 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] i ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
. RA NU ( CodiceFiscale_2
e ata a FORLI (FC) il 09/06/ ) con il Parte_2 C.F._3
RA NU (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/09/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
15.12.1996, a Cervia (RA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_ Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.12.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio crede. In particolare, il Sig. rimarrà a vivere presso Parte_1
l'abitazione di sua proprietà ubicata a Bellaria - Igea Marina (RN) Via San Mauro n. 37 e che ha costituito l'abitazione familiare, mentre la Sig.ra e non oltre la data del Parte_3
31/10/2024 si trasferirà a vivere presso l'unità immobiliare di Sua proprietà ubicata a Cervia (RA)
Via Malva Sud n. 33, portando ivi tutti i suoi beni ed effetti personali.
2. I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale verranno lasciati di comune accordo al Sig.
con facoltà per lo stesso di disporne liberamente ed autonomamente, fatta eccezione Parte_1
per il divano-letto e la stufa a legna che la Sig.ra avrà cura di portare con sé all'atto del Parte_2
trasferimento presso la sua nuova residenza.
3. Per quanto concerne la destinazione dei beni mobili registrati l'autovettura modello HYUNDAI
I35 targata EL654SC già di proprietà del Sig. rimane di proprietà esclusiva del Parte_1
medesimo, come l'autovettura modello PEUGEOT 207 targata DC309TL che però continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva dalla figlia mentre l'autovettura modello OPEL ADAM Per_2
targata GR906GY già di proprietà della Sig.ra imane di proprietà esclusiva della Parte_2
medesima.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento e ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5. In ogni caso a definitiva definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali a tutt'oggi esistenti tra i coniugi il Sig. corrisponderà alla coniuge la complessiva somma di € Parte_1
4.000,00= di cui € 1.000,00= entro il 15/09/2024 ed € 3.000,00= al momento del suo trasferimento a Cervia presso l'abitazione di Sua proprietà.
6. I coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere ogni bene e quindi dichiarano vicendevolmente di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 75 Parte II Serie A Anno 1996 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1463 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] i ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
. RA NU ( CodiceFiscale_2
e ata a FORLI (FC) il 09/06/ ) con il Parte_2 C.F._3
RA NU (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/09/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
15.12.1996, a Cervia (RA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_ Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.12.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio crede. In particolare, il Sig. rimarrà a vivere presso Parte_1
l'abitazione di sua proprietà ubicata a Bellaria - Igea Marina (RN) Via San Mauro n. 37 e che ha costituito l'abitazione familiare, mentre la Sig.ra e non oltre la data del Parte_3
31/10/2024 si trasferirà a vivere presso l'unità immobiliare di Sua proprietà ubicata a Cervia (RA)
Via Malva Sud n. 33, portando ivi tutti i suoi beni ed effetti personali.
2. I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale verranno lasciati di comune accordo al Sig.
con facoltà per lo stesso di disporne liberamente ed autonomamente, fatta eccezione Parte_1
per il divano-letto e la stufa a legna che la Sig.ra avrà cura di portare con sé all'atto del Parte_2
trasferimento presso la sua nuova residenza.
3. Per quanto concerne la destinazione dei beni mobili registrati l'autovettura modello HYUNDAI
I35 targata EL654SC già di proprietà del Sig. rimane di proprietà esclusiva del Parte_1
medesimo, come l'autovettura modello PEUGEOT 207 targata DC309TL che però continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva dalla figlia mentre l'autovettura modello OPEL ADAM Per_2
targata GR906GY già di proprietà della Sig.ra imane di proprietà esclusiva della Parte_2
medesima.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento e ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5. In ogni caso a definitiva definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali a tutt'oggi esistenti tra i coniugi il Sig. corrisponderà alla coniuge la complessiva somma di € Parte_1
4.000,00= di cui € 1.000,00= entro il 15/09/2024 ed € 3.000,00= al momento del suo trasferimento a Cervia presso l'abitazione di Sua proprietà.
6. I coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere ogni bene e quindi dichiarano vicendevolmente di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 75 Parte II Serie A Anno 1996 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi