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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ TT
Progressione Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, stipendiale e pre-ruolo nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha Anno 2013
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale) N. 1454/25 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1454/2025 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex CRONOLOGICO art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 12.12.2025, avente ad N. _______________ oggetto: “Progressione stipendiale e pre-ruolo - Anno 2013”;
e vertente REPERTORIO tra N. _______________
n. 175/2025 R.B.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Ariotto del Foro Parte_1
di Torino in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente
Discusso nel termine domiciliata presso lo studio del difensore in Torino, Via Avigliana, del 12.12.2025 con scambio di note scritte n. 7/68; ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
Deposito minuta
, in persona del Ministro p.t., con sede in Controparte_1 _________________
Roma , Viale Trastevere, n. 76;
Resistente contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 1454/25 R.G. Galdi c/o pag. 1 Controparte_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 12.12.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 06.03.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva accertarsi il diritto di essa ricorrente, docente di Scuola Secondaria di primo grado, con contratto a tempo indeterminato, immessa in ruolo in data 01.09.2012, presso l'I.C. R. Montalcini di Salerno, al riconoscimento della progressione stipendiale maturata durante il pre-ruolo a seguito dei contratti a tempo determinato anche per l'anno 2013, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1
maturate, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso in data 10.03.2025 (cfr. relata di notifica, agli atti del fascicolo di parte), nel termine fissato del giorno 12.12.2025 (da intendersi come termine finale dell'orario di apertura della Cancelleria, come fissato con decreto dal
Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n. 1196/1960: cfr. Cass. n.
17603/25 in data 15.04/30.06.2025, par. XXIII) non si costituiva in giudizio il , il quale pertanto rimaneva Controparte_1
contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 12.12.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex
Giudizio n. 1454/25 R.G. Galdi c/o pag. 2 Controparte_1 art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per rinuncia agli atti ex art. 306 cpc.
Invero, l'odierno ricorrente ha rinunciato alla domanda, come da comunicazione in data 02.07.2025, notificata in pari data a mezzo pec al resistente , peraltro non costituito in giudizio (cfr. fascicolo CP_1
telematico di parte ricorrente).
Orbene, a fronte di tale rinunzia della parte ricorrente, il Tribunale adito non deve far altro che prenderne atto, dichiarando, di conseguenza,
l'estinzione del presente giudizio per intervenuta rinunzia ex art. 306 cpc, verificata la regolarità della rinunzia: in effetti, non essendo costituito il resistente , non è necessaria alcuna accettazione da CP_1
parte dello stesso.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte resistente non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , con ricorso depositato in data Controparte_1
06.03.2025 e ritualmente notificato in data 10.03.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 12.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1454/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Controparte_1