Articolo 7 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595
Articolo 6Articolo 8
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20 novembre 1985
Art. 7. Diritto alle prestazioni

Per il triennio 1986-88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalita' di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanita' al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cui all' articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 20 novembre 1985
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