Art. 7. Diritto alle prestazioni
Per il triennio 1986-88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalita' di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanita' al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cui all' articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.
Per il triennio 1986-88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalita' di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanita' al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cui all' articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.