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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.12852/2024
Udienza del 20.11.25 h 9,30 avanti al Cozzani sono presenti per parte ricorrente l'Avv Devoto e per CP_1 parte resistente il STV i quali precisano le conclusioni come in atti e discutono oralmente la causa CP_2 insistendo nelle rispettive domande e contestazioni e riportandosi alle memorie depositate.- I procuratori delle parti chiedono di essere dispensati dal presenziare dalla lettura del dispositivo.-
Il Gop
Dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, ad h. 14,00 pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento
RG n. 12852/2024, promosso da:
in persona del l.r.p.t. e dalla l.r.p.t. in proprio Sig.ra elett.te dom.te in Parte_1 Parte_2
Genova, Via E. De Amicis 4/3 presso lo studio dell'avv. Alessandro Devoto, che le rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo ricorrenti
Contro
Capitaneria di Porto di Genova, nella persona del Comandante pro tempore Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Pil. rappresentata e difesa da personale militare di questo Comando in virtù di delega Parte_3
permanente resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in persona del l.r.p.t. e la l.r. in proprio Sig.ra Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 120/2024 del 21/11/2024 emessa
[...]
dalla Capitaneria di Porto di Genova di pagamento di € 2˙666,66, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 11,60 per spese di notifica, per la violazione del combinato disposto degli artt. 3 ss. Reg. UE 640/2010 e dell'art. 10 co. 1 lett. P) e U) D.Lgs. 4/2012, sanzionata dall'art. 11 co. 1 D.Lgs. 4/2012, per aver ceduto ad un esercizio commerciale filetti di NO RO omettendo di richiedere la validazione all'Autorità
competente sul certificato “ICCAT” relativamente a tali transazioni commerciali, in violazione delle norme in materia di contingentamento previsto per la specie ittica in parola, come accertato con al processo verbale n. 344007 del 28/04/2023 da personale militare della Capitaneria.-
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica del processo verbale di accertamento e nel merito la insussistenza della violazione, sul rilievo della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art 4 c. 3 Reg, Ce cit, attesa la avvenuta marcatura del NO in questione che ne escluderebbe la necessità e l'obbligo di alcuna validazione,
e rilevando che dalla stessa piattaforma Etuna, in cui vanno effettuate tali richieste di validazione, al momento dell'emissione delle fatture e dell'inserimento del prodotto, il sistema indicava e che non vi era necessità di alcuna convalida, e ciò risulterebbe da copia dello “screen shot” (allegato); ciò escluderebbe la violazione contestata e subordinatamente la responsabilità dell'opponente attesa la sussistenza della buona fede esimente;
insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza opposta e in via subordinata per la riduzione della sanzione al minimo edittale.-
Preliminarmente la prima censura è infondata;
il processo verbale di contestazione n. 344007 del 28/04/2023
(doc 1 fasc resist) risulta ritualmente notificato a mezzo posta in data 29/05/2023 (v doc. 2,3 fasc res.); ed all'esito dello stesso non venne formulata alcuna richiesta di audizione e/o inoltrati eventuali scritti difensivi da parte dell'opponente.-
Palesemente infondate anche le censure svolte nel merito.-
Da un lato è infatti pacifico oltrechè documentato ( e peraltro ammesso dalla stessa opponente) il fatto accertato dal personale militare della capitaneria di porto con il verbale cit. (v . doc 1 fasc resist., peraltro munito di fede privilegiata) ovvero la commercializzazione di filetti di NO RO , venduti dalla soc.
omettendo di richiedere all'Autorità competente la validazione sul certificato “ICCAT” Pt_1
indispensabile per la legittimità di tale tipologia di transazioni commerciali.-
Dall'altro, atteso quanto espressamente previsto dalle norme in questione, è evidente che ciò configuri la violazione contestata.- Come correttamente ed esaustivamente evidenziato dalla Capitaneria gli artt 3,4 stabiliscono l'obbligo di presentazione di un documento di cattura del NO RO sbarcato, trasbordato nei propri porti e che ciascuna partita di NO RO oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell'unione o esportata o riesportata , debba essere accompagnata da un documento di cattura convalidato ai sensi dell'art 4 c 2 reg ce dall'autorità competente
In particolare l'art. 4 del Reg. UE 640/2010 stabilisce che i comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati devono compilare, possibilmente per via elettronica, un “documento di cattura” fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida all'Autorità competente ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo,
un'operazione di commercio interno (quale quella di specie) o un'esportazione di NO RO.
L'art. 4 c.3 del Reg. Ce, che prevede la esclusione ritenuta applicabile dall'opponente, testualmente recita:-
“…..La convalida ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non è richiesta nel caso in cui tutto il NO
RO disponibile per la vendita sia marcato, secondo quanto indicato all'articolo 5, dallo Stato Membro di
bandiera o della tonnara che lo ha pescato. “.-
E l'art. 5 richiamato prevede :- “ Marcatura 1.Gli Stati Membri possono esigere che le proprie navi da
cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di NO RO, preferibilmente al
momento dell'uccisione e comunque prima dello sbarco. Le marche presentano un numero specifico unico
per ciascuno Stato Membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono associati al
documento di cattura.”
E' evidente pertanto dalla semplice lettura delle norme che l'ipotesi di cui all'art 4 c. 3 riguarda e può
riguardare solo (come confermato dal richiamo all'art 5 cit. ) gli esemplari interi marcati;
mentre nel caso in esame la opponente ha commercializzato non un esemplare “intero”, ma un filetto del peso di kg 9,16. (v processo verbale, fatture allegate ). Conseguentemente il caso in esame non rientra nell'ipotesi di esclusione prevista dall'art 4 c. 3 , ed il richiamo alla stessa è inconferente.-
Anche la ulteriore censura riferita alla dicitura che sarebbe apparsa nello stesso portale al momento Pt_4
dell'emissione delle fatture e dell'inserimento del prodotto, e che avrebbe indicato la non necessità di alcuna convalida, come risulterebbe dallo “screen shot” (allegato sub doc. 2 fasc opp.) è infondata e priva di rilevanza al fine di escludere la violazione contestata anche sotto il profilo della buona fede esimente.
Anche a voler prescindere dalla circostanza che dallo screen shot” allegato non si evince alcuna indicazione sulla operazione commerciale, né alcuna fattura, né alcuna indicazione del prodotto, talchè lo stesso è privo di alcun collegamento certo e riferibilità all'ipotesi in esame, e quindi di ogni valore probatorio, in ogni caso la semplice dicitura ivi risultante non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la violazione, posto l'obbligo che la legge comunque pone a carico di ben specifici soggetti tra cui la società opponente, che peraltro nella sua specifica qualità di agente ed operatore nel settore era o avrebbe dovuto essere ben a conoscenza degli obblighi imposti dalla normativa;
e ciò in ogni caso avrebbe dovuto determinare l'operatore (nella specie l'opponente), a proseguire nella necessaria e richiesta operazione di validazione sul portale medesimo. Il
portale infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, non serve a consentire “al Pt_4
soggetto che dovrebbe vidimare il documento, di verificare se il documento è soggetto o meno a tale vidimazione” (v ricorso), bensì serve per consentire al soggetto di procedere ed effettuare le dovute e necessarie registrazioni e richieste di validazione, previste ex lege.-
Come evidenziato dalla Capitaneria, a prescindere da avvisi di sistema prodotti di default dal portale , Pt_4
il sistema stesso consente sempre di richiedere la validazione all'Autorità competente ed ogni operatore ha l'obbligo di attenersi a quanto espressamente previsto dalla normativa eurounitaria. E ciò è infatti comprovato dal fatto che, come risultante dal processo verbale di accertamento e dall'allegata estratto del portale (v sub doc 1 fasc resist) risulta che proprio l'opponente ebbe in data 25.3.23 a regolarmente a Pt_4
validare altra operazione di vendita del NO RO relativa a fattura del 24.3.23; ebbene dal cit. estratto del portale Etuna -allegato- si evince che appare analogo avviso di sistema in lingua inglese ma ciò
correttamente non ha impedito all'opponente di effettuare la validazione dovuta e richiesta.-
Per le stesse ragioni la suddetta circostanza non può integrare la cd buona fede esimente, da intendersi quale errore sulla liceità del fatto, e che richiede, come confermato da una copiosa giurisprudenza, la prova in merito ad un elemento positivo, idoneo ad indurre in errore il soggetto, estraneo alla sua condotta, non ovviabile con l'ordinaria diligenza e prudenza ( Cass. 20776/2004; 10477/2006), il che non è nel caso in questione, anche in considerazione della qualità di operatore del settore in capo dell'opponente e della specifica conoscenza degli obblighi imposti dalla legge ( comprovata come sopra visto dalla avvenute e regolari effettuazioni di altre operazione di vendita di NO RO regolarmente validate da parte dell'opponente medesimo ) .-
Quanto alla sanzione comminata, la stessa , in considerazione della quantità esigua di NO RO oggetto della commercializzazione, viene ridotta nella misura -ritenuta congrua- pari ad € 1500,00.-
P.Q.M.
Il Gop, definitivamente pronunciando, riduce la sanzione dovuta da parte dell'opponente alla misura di €
1.500,00= , oltre € 11,60 per spese di notifica.-
Spese di lite compensate.
Così deciso in Genova all'udienza del 20.11.2025
Il Gop
Dott. Stefania Cozzani
Udienza del 20.11.25 h 9,30 avanti al Cozzani sono presenti per parte ricorrente l'Avv Devoto e per CP_1 parte resistente il STV i quali precisano le conclusioni come in atti e discutono oralmente la causa CP_2 insistendo nelle rispettive domande e contestazioni e riportandosi alle memorie depositate.- I procuratori delle parti chiedono di essere dispensati dal presenziare dalla lettura del dispositivo.-
Il Gop
Dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, ad h. 14,00 pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento
RG n. 12852/2024, promosso da:
in persona del l.r.p.t. e dalla l.r.p.t. in proprio Sig.ra elett.te dom.te in Parte_1 Parte_2
Genova, Via E. De Amicis 4/3 presso lo studio dell'avv. Alessandro Devoto, che le rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo ricorrenti
Contro
Capitaneria di Porto di Genova, nella persona del Comandante pro tempore Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Pil. rappresentata e difesa da personale militare di questo Comando in virtù di delega Parte_3
permanente resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in persona del l.r.p.t. e la l.r. in proprio Sig.ra Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 120/2024 del 21/11/2024 emessa
[...]
dalla Capitaneria di Porto di Genova di pagamento di € 2˙666,66, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 11,60 per spese di notifica, per la violazione del combinato disposto degli artt. 3 ss. Reg. UE 640/2010 e dell'art. 10 co. 1 lett. P) e U) D.Lgs. 4/2012, sanzionata dall'art. 11 co. 1 D.Lgs. 4/2012, per aver ceduto ad un esercizio commerciale filetti di NO RO omettendo di richiedere la validazione all'Autorità
competente sul certificato “ICCAT” relativamente a tali transazioni commerciali, in violazione delle norme in materia di contingentamento previsto per la specie ittica in parola, come accertato con al processo verbale n. 344007 del 28/04/2023 da personale militare della Capitaneria.-
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica del processo verbale di accertamento e nel merito la insussistenza della violazione, sul rilievo della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art 4 c. 3 Reg, Ce cit, attesa la avvenuta marcatura del NO in questione che ne escluderebbe la necessità e l'obbligo di alcuna validazione,
e rilevando che dalla stessa piattaforma Etuna, in cui vanno effettuate tali richieste di validazione, al momento dell'emissione delle fatture e dell'inserimento del prodotto, il sistema indicava e che non vi era necessità di alcuna convalida, e ciò risulterebbe da copia dello “screen shot” (allegato); ciò escluderebbe la violazione contestata e subordinatamente la responsabilità dell'opponente attesa la sussistenza della buona fede esimente;
insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza opposta e in via subordinata per la riduzione della sanzione al minimo edittale.-
Preliminarmente la prima censura è infondata;
il processo verbale di contestazione n. 344007 del 28/04/2023
(doc 1 fasc resist) risulta ritualmente notificato a mezzo posta in data 29/05/2023 (v doc. 2,3 fasc res.); ed all'esito dello stesso non venne formulata alcuna richiesta di audizione e/o inoltrati eventuali scritti difensivi da parte dell'opponente.-
Palesemente infondate anche le censure svolte nel merito.-
Da un lato è infatti pacifico oltrechè documentato ( e peraltro ammesso dalla stessa opponente) il fatto accertato dal personale militare della capitaneria di porto con il verbale cit. (v . doc 1 fasc resist., peraltro munito di fede privilegiata) ovvero la commercializzazione di filetti di NO RO , venduti dalla soc.
omettendo di richiedere all'Autorità competente la validazione sul certificato “ICCAT” Pt_1
indispensabile per la legittimità di tale tipologia di transazioni commerciali.-
Dall'altro, atteso quanto espressamente previsto dalle norme in questione, è evidente che ciò configuri la violazione contestata.- Come correttamente ed esaustivamente evidenziato dalla Capitaneria gli artt 3,4 stabiliscono l'obbligo di presentazione di un documento di cattura del NO RO sbarcato, trasbordato nei propri porti e che ciascuna partita di NO RO oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell'unione o esportata o riesportata , debba essere accompagnata da un documento di cattura convalidato ai sensi dell'art 4 c 2 reg ce dall'autorità competente
In particolare l'art. 4 del Reg. UE 640/2010 stabilisce che i comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati devono compilare, possibilmente per via elettronica, un “documento di cattura” fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida all'Autorità competente ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo,
un'operazione di commercio interno (quale quella di specie) o un'esportazione di NO RO.
L'art. 4 c.3 del Reg. Ce, che prevede la esclusione ritenuta applicabile dall'opponente, testualmente recita:-
“…..La convalida ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non è richiesta nel caso in cui tutto il NO
RO disponibile per la vendita sia marcato, secondo quanto indicato all'articolo 5, dallo Stato Membro di
bandiera o della tonnara che lo ha pescato. “.-
E l'art. 5 richiamato prevede :- “ Marcatura 1.Gli Stati Membri possono esigere che le proprie navi da
cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di NO RO, preferibilmente al
momento dell'uccisione e comunque prima dello sbarco. Le marche presentano un numero specifico unico
per ciascuno Stato Membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono associati al
documento di cattura.”
E' evidente pertanto dalla semplice lettura delle norme che l'ipotesi di cui all'art 4 c. 3 riguarda e può
riguardare solo (come confermato dal richiamo all'art 5 cit. ) gli esemplari interi marcati;
mentre nel caso in esame la opponente ha commercializzato non un esemplare “intero”, ma un filetto del peso di kg 9,16. (v processo verbale, fatture allegate ). Conseguentemente il caso in esame non rientra nell'ipotesi di esclusione prevista dall'art 4 c. 3 , ed il richiamo alla stessa è inconferente.-
Anche la ulteriore censura riferita alla dicitura che sarebbe apparsa nello stesso portale al momento Pt_4
dell'emissione delle fatture e dell'inserimento del prodotto, e che avrebbe indicato la non necessità di alcuna convalida, come risulterebbe dallo “screen shot” (allegato sub doc. 2 fasc opp.) è infondata e priva di rilevanza al fine di escludere la violazione contestata anche sotto il profilo della buona fede esimente.
Anche a voler prescindere dalla circostanza che dallo screen shot” allegato non si evince alcuna indicazione sulla operazione commerciale, né alcuna fattura, né alcuna indicazione del prodotto, talchè lo stesso è privo di alcun collegamento certo e riferibilità all'ipotesi in esame, e quindi di ogni valore probatorio, in ogni caso la semplice dicitura ivi risultante non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la violazione, posto l'obbligo che la legge comunque pone a carico di ben specifici soggetti tra cui la società opponente, che peraltro nella sua specifica qualità di agente ed operatore nel settore era o avrebbe dovuto essere ben a conoscenza degli obblighi imposti dalla normativa;
e ciò in ogni caso avrebbe dovuto determinare l'operatore (nella specie l'opponente), a proseguire nella necessaria e richiesta operazione di validazione sul portale medesimo. Il
portale infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, non serve a consentire “al Pt_4
soggetto che dovrebbe vidimare il documento, di verificare se il documento è soggetto o meno a tale vidimazione” (v ricorso), bensì serve per consentire al soggetto di procedere ed effettuare le dovute e necessarie registrazioni e richieste di validazione, previste ex lege.-
Come evidenziato dalla Capitaneria, a prescindere da avvisi di sistema prodotti di default dal portale , Pt_4
il sistema stesso consente sempre di richiedere la validazione all'Autorità competente ed ogni operatore ha l'obbligo di attenersi a quanto espressamente previsto dalla normativa eurounitaria. E ciò è infatti comprovato dal fatto che, come risultante dal processo verbale di accertamento e dall'allegata estratto del portale (v sub doc 1 fasc resist) risulta che proprio l'opponente ebbe in data 25.3.23 a regolarmente a Pt_4
validare altra operazione di vendita del NO RO relativa a fattura del 24.3.23; ebbene dal cit. estratto del portale Etuna -allegato- si evince che appare analogo avviso di sistema in lingua inglese ma ciò
correttamente non ha impedito all'opponente di effettuare la validazione dovuta e richiesta.-
Per le stesse ragioni la suddetta circostanza non può integrare la cd buona fede esimente, da intendersi quale errore sulla liceità del fatto, e che richiede, come confermato da una copiosa giurisprudenza, la prova in merito ad un elemento positivo, idoneo ad indurre in errore il soggetto, estraneo alla sua condotta, non ovviabile con l'ordinaria diligenza e prudenza ( Cass. 20776/2004; 10477/2006), il che non è nel caso in questione, anche in considerazione della qualità di operatore del settore in capo dell'opponente e della specifica conoscenza degli obblighi imposti dalla legge ( comprovata come sopra visto dalla avvenute e regolari effettuazioni di altre operazione di vendita di NO RO regolarmente validate da parte dell'opponente medesimo ) .-
Quanto alla sanzione comminata, la stessa , in considerazione della quantità esigua di NO RO oggetto della commercializzazione, viene ridotta nella misura -ritenuta congrua- pari ad € 1500,00.-
P.Q.M.
Il Gop, definitivamente pronunciando, riduce la sanzione dovuta da parte dell'opponente alla misura di €
1.500,00= , oltre € 11,60 per spese di notifica.-
Spese di lite compensate.
Così deciso in Genova all'udienza del 20.11.2025
Il Gop
Dott. Stefania Cozzani