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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3557/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato SERATO Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SORIANO Parte_2 C.F._2
PAOLA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 23/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il NO verserà in favore della NOa a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al suo mantenimento/assegno divorzile la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) mensili, somma che sarà versata sul conto corrente in cui tale importo viene corrisposto attualmente, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata
pagina 1 di 3 in base agli indici Istat, costo vita;
2) Il NO verserà in favore della NOa l'importo pari ad € Parte_2 Parte_1
6.000,00 (Euro seimila/00), a titolo di quota parte dovuta per la liquidazione del TFR, entro e non oltre 3 gg dalla sottoscrizione delle parti del presente accordo, somma da corrispondersi sul c/c intestato alla medesima Iban [...];
3) I coniugi, per quanto necessario, si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio;
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) Le spese della presente procedura nonché le competenze legali sono a carico del NO
, mentre i compensi dei rispettivi difensori verranno integralmente Parte_2
compensate tra le parti. Si precisa che la NOa è stata ammessa al beneficio Parte_1
del Patrocinio a Spese dello Stato, come da Delibera di Ammissione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi che si allega;
6) I difensori dichiarano con la sottoscrizione del presente accordo di rinunciare al vincolo della solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile nella Repubblica Parte_1 Parte_2
Dominicana in data 8.7.1992 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di San Marco dei Cavoti al n. 1, parte II, Serie C, anno 1993) e dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
La separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1418/2011.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non apparendo le stesse contrarie alla legge o all'ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e nella Parte_1 Parte_2
Repubblica Dominicana in data 8.7.1992 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di San
Marco dei Cavoti al n. 1, parte II, Serie C, anno 1993);
2) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Marco dei Cavoti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 05/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3557/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato SERATO Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SORIANO Parte_2 C.F._2
PAOLA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 23/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il NO verserà in favore della NOa a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al suo mantenimento/assegno divorzile la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) mensili, somma che sarà versata sul conto corrente in cui tale importo viene corrisposto attualmente, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata
pagina 1 di 3 in base agli indici Istat, costo vita;
2) Il NO verserà in favore della NOa l'importo pari ad € Parte_2 Parte_1
6.000,00 (Euro seimila/00), a titolo di quota parte dovuta per la liquidazione del TFR, entro e non oltre 3 gg dalla sottoscrizione delle parti del presente accordo, somma da corrispondersi sul c/c intestato alla medesima Iban [...];
3) I coniugi, per quanto necessario, si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio;
4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5) Le spese della presente procedura nonché le competenze legali sono a carico del NO
, mentre i compensi dei rispettivi difensori verranno integralmente Parte_2
compensate tra le parti. Si precisa che la NOa è stata ammessa al beneficio Parte_1
del Patrocinio a Spese dello Stato, come da Delibera di Ammissione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi che si allega;
6) I difensori dichiarano con la sottoscrizione del presente accordo di rinunciare al vincolo della solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile nella Repubblica Parte_1 Parte_2
Dominicana in data 8.7.1992 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di San Marco dei Cavoti al n. 1, parte II, Serie C, anno 1993) e dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
La separazione è stata pronunciata dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1418/2011.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non apparendo le stesse contrarie alla legge o all'ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e nella Parte_1 Parte_2
Repubblica Dominicana in data 8.7.1992 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di San
Marco dei Cavoti al n. 1, parte II, Serie C, anno 1993);
2) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Marco dei Cavoti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 05/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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