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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11697/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente – premesso di avere svolto attività lavorativa di impiantista termoidraulico, svolta in forma autonoma sin dal 2000, senza soluzione di continuità” – ha dedotto di avere chiesto in via amministrativa all' il riconoscimento di malattia professionale (“morbo di Dupuytren”), ma CP_1 la domanda fu rigettata per difetto dell'esposizione a rischio e del nesso di causalità; ritenendo ingiusto tale diniego, ha quindi adito il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare che la malattia denunciata ha natura professionale e ha comportato un'invalidità permanente nella misura del
8%, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di indennizzo in capitale. CP_1
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso CP_1 causale, nonché l'insussistenza di postumi indennizzabili.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 comma 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»….
1 Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
La causa è stata istruita con la nomina di CTU;
si riportano di seguito le risposte ai quesiti:
“Dalla documentazione sanitaria agli atti si è messo in evidenza che il sig. di anni 57 Parte_1 anni, scolarità licenza media inferiore e qualifica professionale, sin dall'apprendistato ha svolto attività lavorativa di impiantista termoidraulico, risulta essere affetto dagli esiti di un intervento di aponeuretmia alla mano di sx per M di . La malattia di è una patologia Per_1 Per_2 fibroproliferativa caratterizzata da un ispessimento e conseguente retrazione dell'aponeurosi palmare e delle sue estensioni digitali, l'etiologia della malattia è tuttora sconosciuta, anche se diversi studi hanno messo in evidenza il ruolo di una componente genetica. In tale contesto genetico,
è verosimile che lavori manuali pesanti, traumi o microtraumi ripetuti possano favorire l'insorgenza della malattia. Il sig ha svolto per circa 24 anni l'attività lavorativa di termoidraulico Pt_1 impiantista e durante tale attività ha usato utensili come cesoie, chiavi tipo inglese, strumenti vibranti tipo martelli pneumatici, trapani, smerigliatrici, ecc, e pertanto esposto a microtraumi ripetuti da sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori , vibrazioni mano braccio , posture incongrue ed è verosimile che abbia favorito l'insorgenza della patologia.L'obiettività riscontrata in sede di visita peritale ha evidenziato acarico della mano Sn una chiusura a pugno possibile ai gradi estremi,presenza di cheloide della mano per esiti cicatriziali 5°-4°-3° dito con deficit dell'estensione delle dita. … Pertanto data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate così posso rispondere in scienza e coscienza ai quesiti posti dalla S.V.Ill.ma: è affetto da M. di Parte_1 Per_2
, la suddetta patologia è da ritenersi di natura professionale e ha provocato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica totale del 6% ,di cui al Dlgs 38/2000, con decorrenza dalla data della amministrativa Marzo 2023.”
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non smentite da sufficienti deduzioni di segno contrario;
il CTU ha infatti risposto in modo esaustivo alle osservazioni del
CTP dell' (il quale contestava che: “detta patologia non è tabellata e non rientra nella tabella CP_1 delle malattie professionali di cui al DM 2008 e del 2003, inoltre che a suo dire non vi è nessun rischio specifico nell'attività svolta dal ricorrente ed è di natura eredo – costituzionale.”), evidenziando che “che tale patologia rientra nella lista 3 dei DM citati , patologia di origine lavorativa possibile cod ID M72.0, come peraltro riportato dalla stessa circolare 80/97 (Linee guida di C. CP_1 CP_1
e dalla sentenza della Suprema corte n 16495 del 22/06/2018. Per_3
Per quanto attiene il nesso causale si ribadisce che tra le varie cause della M. di hanno Per_2 un ruolo importante traumi, microtraumi, lavori manuali pesanti e l'attività lavorativa del ricorrente viene svolta utilizzando vari utensili (martelli, martelloni, trapani ecc,) pertanto appare strano che si sostenga che tale attività non comporti alcun rischio specifico. Sicuramente tali microtraumatismi hanno agito determinando processi flogistici cronici susseguenti al riassorbimento di emorragie interstiziali ed un meccanismo riflesso vegetativo innescato a livello delle placche nervose terminali responsabili quindi della patologia denunciata…”
Rispetto a tali conclusioni, si deve rilevare che gli elenchi previsti dall'art. 139 DPR 1124/1965 non sono esaustivi ma rilevano ad identificare le patologie per le quali è obbligatoria la denuncia a carico del medico che ne riconosca l'esistenza; sono suddivise in tre gruppi, a seconda del fatto se la loro origine professionale sia di elevata probabilità, di limitata probabilità o solo possibile.
2 Il Morbo di rientra nel terzo gruppo alla lista III Gruppo 2 (codice identificativo M72.0), Per_2 tra le malattie causate da agenti fisici;
nello specifico, tali agenti sono “MICROTRAUMI E POSTURE
INCONGRUE DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITA' ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER
ALMENO LA META' DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO”.
Pur essendo quindi vero che, come dedotto dall' , non si tratta di una malattia tabellata in CP_1 senso stretto, è però altrettanto vero che l'origine lavorativa della stessa non può essere esclusa ma va valutata caso per caso;
non appare quindi corretta l'affermazione contenuta nelle note scritte, secondo cui la patologia denunciata sarebbe legata esclusivamente “a fattori genetico- ereditari risultanti in un'alterata produzione delle fibre collagene dell'aponeurosi”.
Il lavoratore è quindi ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico). A tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità, essendo insufficiente solo la mera possibilità. Al riguardo, la giurisprudenza della S.C. è ormai costante (da Ultimo Cass. 07/03/2017
n. 5704; 05/09/2017 n. 20769) nell'affermare che “La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951;
Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass.,
n.23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438)”.
Nel caso di specie, sulla base delle conclusioni del CTU (con particolare riferimento al ruolo dei microtraumi collegati all'utilizzo continuativo da parte del ricorrente di martelli pneumatici e strumenti vibranti, agente fisico ritenuto con decreto ministeriale causa quantomeno possibile della patologia in questione), appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità.
La natura professionale della malattia denunciata non sarebbe comunque esclusa dall'eventuale esistenza di altre concause (genetiche e/o ereditarie). Pertanto, l' deve essere condannato CP_1 alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. 38/00 per un'inabilità permanente del 6%, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
***
P. Q. M.
3 Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
23.10.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 6% e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori. CP_1
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.400,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo
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