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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1423/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5951/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054339571000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame, Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Catania, in persona del legale rappr.te pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Catania, in persona del direttore provinciale e legale rappresentante pro tempore, la sentenza in epigrafe.
Premettendo che oggetto del giudizio è l'impugnazione della cartella n. 9571, notificata in data 20.09.2023, relativa al ruolo n. 2023/250856, inerente al periodo d'imposta 2019, avente ad oggetto omesso versamento
IRES, sanzioni ed interessi, che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso introduttivo, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, lamentava che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto non emendabile la dichiarazione dei redditi originariamente presentata in data 10.03.2021, relativa ai redditi dell'anno di imposta 2019, con la quale dichiarava in euro 29.725,00 l'IRES dovuta, mentre con la dichiarazione integrativa presentata il 16.06.2023 dichiarava in euro 13.458,00 l'IRES dovuta per quell'annualità, allineando i valori a quelli iscritti nel bilancio approvato il 9.02.2023, in conformità al disposto di cui all'art. 2, co. 8 del d.p.r. n. 322 del 1998. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della cartella opposta, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, precisando che, con la dichiarazione integrativa ultrannuale “a favore” n.
19034241015 - 0000001 del 13/6/2023 per l'anno di imposta 2019, la società, nel quadro RN, aveva riportato dall'anno 2018, una perdita di euro 6.502,00, e dichiarato una IRES dovuta di euro 13.458,00, in luogo dell'IRES dichiarata con il modello unico 2020/2019 di euro 29.502,00. Mentre la società non produceva alcun documento a supporto del bilancio 2018, inoltre la dichiarazione integrativa era stata presentava, inammissibilmente, dopo la notifica delle contestazioni, che costituisce “causa ostativa” alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 8, del d.p.r. n. 322 del 1998.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale chiedeva in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la
Corte dovesse ravvisare la fondatezza delle pretese di controparte e procedere a una condanna, chiedeva che la stessa fosse posta esclusivamente a carico dell'Ente Impositore, atteso che i vizi di merito sono unicamente a quest'ultimo ascrivibili e stante il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore.
All'udienza del 6.02.2026, la causa veniva posta in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
E' esatta l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la dichiarazione correttiva e/o integrativa va presentata, ex art. 2, comma 8, del d.p.r. n. 322 del 1998, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del d.p.r. n. 600 del 1973. In buona sostanza dev'essere presentata prima della notifica della contestazione che, nella specie
è avvenuta con la comunicazione di irregolarità da liquidazione automatizzata, ricevuta tramite P.E.C. in data 11.10.2022. Mentre la dichiarazione correttiva risale al 16.06.2023. Inoltre, la società non ha prodotta alcuna documentazione relativa all'anno di imposta 2018, che nella specie andava prodotta a supporto della dichiarazione integrativa.
Le spese vanno accollate alla società appellante in quanto soccombente e si liquidano cumulativamente in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese al 15% in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e oltre IVA in favore dell'Agenzia delle Entrate, disponendo la distrazione in favore del difensore di ADER.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese di lite che liquida come in motivazione, disponendo la distrazione in favore del difensore di ADER. Catania, 6.02.2026 Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5951/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230054339571000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame, Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Catania, in persona del legale rappr.te pro tempore, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Catania, in persona del direttore provinciale e legale rappresentante pro tempore, la sentenza in epigrafe.
Premettendo che oggetto del giudizio è l'impugnazione della cartella n. 9571, notificata in data 20.09.2023, relativa al ruolo n. 2023/250856, inerente al periodo d'imposta 2019, avente ad oggetto omesso versamento
IRES, sanzioni ed interessi, che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso introduttivo, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, lamentava che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto non emendabile la dichiarazione dei redditi originariamente presentata in data 10.03.2021, relativa ai redditi dell'anno di imposta 2019, con la quale dichiarava in euro 29.725,00 l'IRES dovuta, mentre con la dichiarazione integrativa presentata il 16.06.2023 dichiarava in euro 13.458,00 l'IRES dovuta per quell'annualità, allineando i valori a quelli iscritti nel bilancio approvato il 9.02.2023, in conformità al disposto di cui all'art. 2, co. 8 del d.p.r. n. 322 del 1998. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della cartella opposta, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, precisando che, con la dichiarazione integrativa ultrannuale “a favore” n.
19034241015 - 0000001 del 13/6/2023 per l'anno di imposta 2019, la società, nel quadro RN, aveva riportato dall'anno 2018, una perdita di euro 6.502,00, e dichiarato una IRES dovuta di euro 13.458,00, in luogo dell'IRES dichiarata con il modello unico 2020/2019 di euro 29.502,00. Mentre la società non produceva alcun documento a supporto del bilancio 2018, inoltre la dichiarazione integrativa era stata presentava, inammissibilmente, dopo la notifica delle contestazioni, che costituisce “causa ostativa” alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 8, del d.p.r. n. 322 del 1998.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale chiedeva in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la
Corte dovesse ravvisare la fondatezza delle pretese di controparte e procedere a una condanna, chiedeva che la stessa fosse posta esclusivamente a carico dell'Ente Impositore, atteso che i vizi di merito sono unicamente a quest'ultimo ascrivibili e stante il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del difensore.
All'udienza del 6.02.2026, la causa veniva posta in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
E' esatta l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la dichiarazione correttiva e/o integrativa va presentata, ex art. 2, comma 8, del d.p.r. n. 322 del 1998, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del d.p.r. n. 600 del 1973. In buona sostanza dev'essere presentata prima della notifica della contestazione che, nella specie
è avvenuta con la comunicazione di irregolarità da liquidazione automatizzata, ricevuta tramite P.E.C. in data 11.10.2022. Mentre la dichiarazione correttiva risale al 16.06.2023. Inoltre, la società non ha prodotta alcuna documentazione relativa all'anno di imposta 2018, che nella specie andava prodotta a supporto della dichiarazione integrativa.
Le spese vanno accollate alla società appellante in quanto soccombente e si liquidano cumulativamente in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese al 15% in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e oltre IVA in favore dell'Agenzia delle Entrate, disponendo la distrazione in favore del difensore di ADER.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese di lite che liquida come in motivazione, disponendo la distrazione in favore del difensore di ADER. Catania, 6.02.2026 Il Presidente