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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 6 novembre 2025, promossa da Parte_1
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Conti e SI Della Cava, giusta procura in atti, opponente contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ferrario, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 12.01.2024, l'
[...]
ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1250/23 R.G. del 30.11.2023, notificato in data 04.12.2023, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria del credito, della somma Controparte_1 di € 203.393,91 (di cui € 166.350,95 in linea capitale, € 8.698,73 a titolo di interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 per il ritardato pagamento di fatture diverse rispetto a quelle costituenti la sorte capitale, € 53,82 di spese notarili,
€ 760,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 6 del D.lgs. n. 231/02 ed € 27.530,41 a titolo di interessi di mora maturati al 10 ottobre 2023), oltre interessi e spese della fase monitoria, quale corrispettivo per la fornitura di medicinali. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c. e contestato, nel merito, il quantum richiesto, allegando l'emissione di note di credito da porre in compensazione, l'avvenuto pagamento di alcune fatture e l'erroneo calcolo degli interessi moratori. costituendosi in giudizio, ha dato atto Controparte_1 dell'intervenuto pagamento di alcune fatture, riducendo l'importo richiesto. Ha, nel resto, contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, preliminarmente, rilevato, ai fini della decisione, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del
2 diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Nel caso di specie, tale onere può ritenersi assolto da parte di
[...]
la quale ha prodotto in giudizio l'atto di cessione del credito, CP_1 notificato al debitore ceduto, le fatture oggetto di cessione, nonchè i contratti di fornitura (doc. 5), posti a fondamento del credito fatto valere, idonei a provare la sussistenza di un'obbligazione di pagamento dell'
[...]
nei suoi confronti, quale cessionaria del credito. Parte_1
In ordine al quantum debeatur, va in primo luogo rilevato che
[...] ha, nella comparsa di costituzione e risposta, dato atto CP_1 dell'avvenuto pagamento in favore della cedente delle fatture n. 6752329355 del 4 agosto 2022 di € 21.683,90, n. 6752329842 del 10 agosto 2022 di € 12,84 e la n. 6752330691 di € 10.860,69, il cui importo complessivo, pari ad € 32.557,43, deve, pertanto, essere sottratto dalla sorte capitale ingiunta. Va, invece, rigettata l'eccezione di parte opponente relativa alla compensazione delle somme portate dalle fatture n. 6752324946 del 07.07.2022 e n. 6752326940 del 18.07.2022 con l'emissione da parte della cedente, di note di credito negli anni 2015, 2016 e 2019 non Parte_2 essendo le stesse opponibili alla società cessionaria, stante il subentro di quest'ultima solo nel lato attivo del rapporto ceduto e non anche in ordine alle passività o eventuali conseguenze restitutorie non oggetto di espressa cessione. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il cessionario del credito non può ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito o all'eccezione di compensazione inerente ad un credito vantato nei confronti della cedente. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente,
3 comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eventuali nullità dello stesso (Cass. Civ., 10.01.2001, n. 575, richiamata da Cass. Civ., 09.07.2014, n. 15610), ma non può rivolgere le medesime contestazioni nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente (cfr., Cass. Civ., 30.08.2019, n. 21843, ha precisato che “per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo”; conf., Cass. Civ., 02.05.2022, n. 13735; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Reggio Calabria, 02.11.2022, n. 1224; Tribunale Cosenza, 27.12.2022, n. 2190). A diverse conclusioni occorre, invece, pervenire rispetto alle note di credito n. 6752315854, 6752315855, 6752315856, 6752315857 del 27.04.2022, pari a complessivi € 93.491,69, che la stessa nel corpo della CP_1 comparsa di costituzione e risposta, ha sottratto dal quantum originariamente ingiunto, trattandosi di note oggetto di espressa cessione in favore dell'istituto di credito opposto. Dall'importo della sorte capitale ogetto di ingiunzione, pari ad € 166.350,95 deve, pertanto, essere sottratta la somma di € 32.557,43, corrispondete alle tre fatture delle quali la banca opposta ha riconosciuto il pagamento, e la somma di € 93.491,69, derivante dalla compensazione con le superiori note di credito, con conseguente riduzione del quantum dovuto, da determinare in € 40.301,83.
4 In ordine, poi, ai chiesti interessi moratori va osservato che la normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali trova applicazione ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1), ove per “transazione commerciale” si intende qualsiasi contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art. 2). Da ciò discende l'applicabilità al caso di specie dei predetti interessi che, a norma dell'art. 4, decorrono dalla scadenza del termine per il pagamento, ovvero trascorsi trenta giorni (sessanta nel caso di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura. L'ente opponente deve, pertanto, essere condannato anche al pagamento di tali ulteriori somme, richieste a titolo di interessi moratori non riscossi, pari a complessivi € 23.224,52. Sul punto, va infatti rilevato che il opponente ha solo Parte_1 genericamente contestato i termini di decorrenza dei predetti interessi (invero ricavabili dalla data di emissione delle singole fatture), nonché la data di avvenuto pagamento delle fatture medesime, senza, tuttavia, allegare né, fornire la prova (sullo stesso gravante) di aver pagato tali fatture prima della scadenza o in altra data comunque precedente rispetto a quanto analiticamente allegato da parte opposta nei prospetti inseriti nel corpo della comparsa di costituzione e risposta e già del ricorso monitorio. Tale eccezione deve, pertanto, essere disattesa, non rendendosi necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Al difetto di prova non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sulle parti ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può
5 valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine alla non dovutezza della somma di € 760,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle diciannove fatture impagate nei termini. Secondo l'orientamento della giurisprudenza in argomento, infatti, il risarcimento ex art. 6 del D.lgs. n. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento o ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore, idoneo ad arrecare di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo (cfr., Tribunale Bologna, 19.07.2023, n. 1566; conf. Tribunale Napoli, 14.07.2022, n. 7068; Tribunale Livorno, 15.04.2022; Tribunale Bologna, 01.07.2022, n. 1742; Tribunale Catanzaro, 13.03.2023, n. 411; Tribunale Catania, 26.05.2023, n. 2280: “in relazione alla domanda ex art. 6 co. 2 d.lgs.2131 di euro 40,00 per ogni singola fattura azionata, di recente è intervenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20-10- 2022, che si è pronunciata sullo specifico quesito se il risarcimento spetta per singola fattura o per singola domanda che raggruppi più fatture stabilendo che spetta per singola fattura e in ipotesi in cui una domanda comprenda più fatture il risarcimento spetta per ogni singola fattura “…l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”)”. Alla luce di quanto esposto, stante l'intervenuto pagamento di alcune fatture oggetto di ingiunzione e la compensazione di altre con delle note di credito con conseguente variazione dell'importo dovuto rispetto a quello ingiunto, l'opposizione proposta deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto. L va, quindi, condannato al pagamento della Controparte_2 somma residua, come indicata dalla stessa parte opposta, nella misura di € 64.286,35, di cui € 40.301,83 in linea capitale, € 23.224,52 a titolo di interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 sulle fatture pagate in ritardo ed € 760,00 a titolo di risarcimento danni dovuto ex art. 6 del D.lgs. n. 231/02, oltre interessi legali dalla domanda (30.11.2023) al soddisfo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
6 Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della notevole riduzione del quantum dovuto, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione di metà con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante metà, liquidata come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 175/2024 R.G., così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione proposta dall
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e per l'effetto condanna l al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
64.286,35, oltre interessi legali dalla domanda (30.11.2023) al soddisfo;
2. compensa in ragione di metà le spese di giudizio tra le parti, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante metà, liquidata in € 3.526,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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(p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Conti e SI Della Cava, giusta procura in atti, opponente contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ferrario, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 12.01.2024, l'
[...]
ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1250/23 R.G. del 30.11.2023, notificato in data 04.12.2023, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria del credito, della somma Controparte_1 di € 203.393,91 (di cui € 166.350,95 in linea capitale, € 8.698,73 a titolo di interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 per il ritardato pagamento di fatture diverse rispetto a quelle costituenti la sorte capitale, € 53,82 di spese notarili,
€ 760,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 6 del D.lgs. n. 231/02 ed € 27.530,41 a titolo di interessi di mora maturati al 10 ottobre 2023), oltre interessi e spese della fase monitoria, quale corrispettivo per la fornitura di medicinali. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c. e contestato, nel merito, il quantum richiesto, allegando l'emissione di note di credito da porre in compensazione, l'avvenuto pagamento di alcune fatture e l'erroneo calcolo degli interessi moratori. costituendosi in giudizio, ha dato atto Controparte_1 dell'intervenuto pagamento di alcune fatture, riducendo l'importo richiesto. Ha, nel resto, contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, preliminarmente, rilevato, ai fini della decisione, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del
2 diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Nel caso di specie, tale onere può ritenersi assolto da parte di
[...]
la quale ha prodotto in giudizio l'atto di cessione del credito, CP_1 notificato al debitore ceduto, le fatture oggetto di cessione, nonchè i contratti di fornitura (doc. 5), posti a fondamento del credito fatto valere, idonei a provare la sussistenza di un'obbligazione di pagamento dell'
[...]
nei suoi confronti, quale cessionaria del credito. Parte_1
In ordine al quantum debeatur, va in primo luogo rilevato che
[...] ha, nella comparsa di costituzione e risposta, dato atto CP_1 dell'avvenuto pagamento in favore della cedente delle fatture n. 6752329355 del 4 agosto 2022 di € 21.683,90, n. 6752329842 del 10 agosto 2022 di € 12,84 e la n. 6752330691 di € 10.860,69, il cui importo complessivo, pari ad € 32.557,43, deve, pertanto, essere sottratto dalla sorte capitale ingiunta. Va, invece, rigettata l'eccezione di parte opponente relativa alla compensazione delle somme portate dalle fatture n. 6752324946 del 07.07.2022 e n. 6752326940 del 18.07.2022 con l'emissione da parte della cedente, di note di credito negli anni 2015, 2016 e 2019 non Parte_2 essendo le stesse opponibili alla società cessionaria, stante il subentro di quest'ultima solo nel lato attivo del rapporto ceduto e non anche in ordine alle passività o eventuali conseguenze restitutorie non oggetto di espressa cessione. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il cessionario del credito non può ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito o all'eccezione di compensazione inerente ad un credito vantato nei confronti della cedente. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente,
3 comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eventuali nullità dello stesso (Cass. Civ., 10.01.2001, n. 575, richiamata da Cass. Civ., 09.07.2014, n. 15610), ma non può rivolgere le medesime contestazioni nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente (cfr., Cass. Civ., 30.08.2019, n. 21843, ha precisato che “per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo”; conf., Cass. Civ., 02.05.2022, n. 13735; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Reggio Calabria, 02.11.2022, n. 1224; Tribunale Cosenza, 27.12.2022, n. 2190). A diverse conclusioni occorre, invece, pervenire rispetto alle note di credito n. 6752315854, 6752315855, 6752315856, 6752315857 del 27.04.2022, pari a complessivi € 93.491,69, che la stessa nel corpo della CP_1 comparsa di costituzione e risposta, ha sottratto dal quantum originariamente ingiunto, trattandosi di note oggetto di espressa cessione in favore dell'istituto di credito opposto. Dall'importo della sorte capitale ogetto di ingiunzione, pari ad € 166.350,95 deve, pertanto, essere sottratta la somma di € 32.557,43, corrispondete alle tre fatture delle quali la banca opposta ha riconosciuto il pagamento, e la somma di € 93.491,69, derivante dalla compensazione con le superiori note di credito, con conseguente riduzione del quantum dovuto, da determinare in € 40.301,83.
4 In ordine, poi, ai chiesti interessi moratori va osservato che la normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali trova applicazione ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1), ove per “transazione commerciale” si intende qualsiasi contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art. 2). Da ciò discende l'applicabilità al caso di specie dei predetti interessi che, a norma dell'art. 4, decorrono dalla scadenza del termine per il pagamento, ovvero trascorsi trenta giorni (sessanta nel caso di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura. L'ente opponente deve, pertanto, essere condannato anche al pagamento di tali ulteriori somme, richieste a titolo di interessi moratori non riscossi, pari a complessivi € 23.224,52. Sul punto, va infatti rilevato che il opponente ha solo Parte_1 genericamente contestato i termini di decorrenza dei predetti interessi (invero ricavabili dalla data di emissione delle singole fatture), nonché la data di avvenuto pagamento delle fatture medesime, senza, tuttavia, allegare né, fornire la prova (sullo stesso gravante) di aver pagato tali fatture prima della scadenza o in altra data comunque precedente rispetto a quanto analiticamente allegato da parte opposta nei prospetti inseriti nel corpo della comparsa di costituzione e risposta e già del ricorso monitorio. Tale eccezione deve, pertanto, essere disattesa, non rendendosi necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Al difetto di prova non può, infatti, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sulle parti ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può
5 valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine alla non dovutezza della somma di € 760,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle diciannove fatture impagate nei termini. Secondo l'orientamento della giurisprudenza in argomento, infatti, il risarcimento ex art. 6 del D.lgs. n. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento o ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore, idoneo ad arrecare di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo (cfr., Tribunale Bologna, 19.07.2023, n. 1566; conf. Tribunale Napoli, 14.07.2022, n. 7068; Tribunale Livorno, 15.04.2022; Tribunale Bologna, 01.07.2022, n. 1742; Tribunale Catanzaro, 13.03.2023, n. 411; Tribunale Catania, 26.05.2023, n. 2280: “in relazione alla domanda ex art. 6 co. 2 d.lgs.2131 di euro 40,00 per ogni singola fattura azionata, di recente è intervenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20-10- 2022, che si è pronunciata sullo specifico quesito se il risarcimento spetta per singola fattura o per singola domanda che raggruppi più fatture stabilendo che spetta per singola fattura e in ipotesi in cui una domanda comprenda più fatture il risarcimento spetta per ogni singola fattura “…l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”)”. Alla luce di quanto esposto, stante l'intervenuto pagamento di alcune fatture oggetto di ingiunzione e la compensazione di altre con delle note di credito con conseguente variazione dell'importo dovuto rispetto a quello ingiunto, l'opposizione proposta deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto. L va, quindi, condannato al pagamento della Controparte_2 somma residua, come indicata dalla stessa parte opposta, nella misura di € 64.286,35, di cui € 40.301,83 in linea capitale, € 23.224,52 a titolo di interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 sulle fatture pagate in ritardo ed € 760,00 a titolo di risarcimento danni dovuto ex art. 6 del D.lgs. n. 231/02, oltre interessi legali dalla domanda (30.11.2023) al soddisfo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
6 Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della notevole riduzione del quantum dovuto, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione di metà con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante metà, liquidata come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 175/2024 R.G., così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione proposta dall
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e per l'effetto condanna l al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
64.286,35, oltre interessi legali dalla domanda (30.11.2023) al soddisfo;
2. compensa in ragione di metà le spese di giudizio tra le parti, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante metà, liquidata in € 3.526,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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