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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/09/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 452/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 31.03.2025 e vertente
T R A
(P.IVA ), in persona del L.R.P.T., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Roma, via della Giuliana n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pietro Troianello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato a L'Aquila, Controparte_1 C.F._1
Viale Corrado IV n.20, presso lo studio dell'Avv. Rosario Panebianco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
E
(C.F. ), in persona del L.R.P.T., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a L'Aquila alla Via dei Giardini n. 12 presso lo studio dell'Avv. Ugo
Frasca, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 Terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
– accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Sig. Controparte_1 nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli da e, per l'effetto, Parte_1
– condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_1 Parte_1 di importi pari ad Euro 148.253,74, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla maggior o
[...] minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di L'Aquila, contrariis rejectis, in gradato subordine:
- rigettare nel merito la domanda proposta da in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto;
- in caso di accoglimento anche parziale della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa di “ , condannare quest'ultima, nei limiti del Controparte_3 massimale di polizza, a garantire e manlevare in ordine a tutte le somme che Controparte_1 questi sia tenuto a corrispondere ad in riferimento alle dedotte causali;
Parte_1
- in ogni caso, con vittoria degli esborsi e competenze di giudizio, oltre spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
Conclusioni per la terza chiamata:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare integralmente la domanda dell'attrice, siccome infondata, in fatto e diritto;
in via estremamente subordinata e salvo gravame, nella sola ipotesi in cui venisse accertato un comportamento involontario imputabile all'assicurato, limitare l'obbligo di manleva della concludente nei confronti del al solo importo che risulterà validamente provato, con CP_1 decurtazione della franchigia contrattualmente prevista. Vinte in ogni caso tutte le spese e competenze di lite (IVA CAP e spese generali incluse)”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito per brevità anche Parte_1
o l' “Azienda”) ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare Pt_1 CP_1 al pagamento della somma di € 148.253,74, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta
[...]
2 di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni causati nell'espletamento dell'incarico professionale di consulente del lavoro dallo stesso espletato.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
- sin dal 15.01.2003, aveva conferito un carico professionale di consulenza a Pt_1 CP_1
in qualità di consulente del lavoro, avente ad oggetto l'affidamento
[...]
“dell'amministrazione del personale dipendente della ditta e, in particolare, l'elaborazione dei cedolini paga, contributi previdenziali ed assistenziali, rilevazione mensile die costi, elaborazione mensile dei modelli previdenziali, elaborazione modelli annuali (CUD – 770 -
Autoliquidazione INAIL etc), CIG, TFR, assistenza verifiche organi di vigilanza, assistenza vertenze di lavoro)”; tale rapporto, dapprima veniva disciplinato in regime di abbonamento a validità annuale, tacitamente rinnovabile mentre, dall'ottobre 2016, diveniva di tipo
“continuativo”;
- tuttavia, nell'elaborazione delle buste paga relative al Direttore dello stabilimento di
Magliano de' Marsi, sig. il consulente del lavoro aveva contabilizzato Persona_1 somme maggiori di quelle effettivamente allo stesso spettanti: nello specifico, aveva contabilizzato, anche dal 2017 in poi, somme che dovevano invece ritenersi concesse una tantum, relativamente al solo biennio 2015 - 2016, a titolo di premi per il raggiungimento di specifici obiettivi, consistenti in un premio netto di € 500,00 mensili per il raggiungimento degli obiettivi, disposti con comunicazioni del 30.10.2015 e del 4.11.2016;
- il nell'espletamento del proprio incarico di contabilizzazione del compenso CP_1 stipendiale, si era affidato esclusivamente alle comunicazioni provenienti dal sig. Per_1 sebbene lo stesso non avesse competenze sulla quantificazione delle buste paga, poiché non rivestiva le qualifiche né di datore di lavoro né di cliente del sig. CP_1
- pertanto, l'indebita percezione di somme di denaro da parte del era scaturita Per_1 esclusivamente dall'errore del il quale, senza alcun supporto documentale CP_1 giustificativo di tale erogazione, aveva continuato ad attribuire mensilmente tale corresponsione premiale, anche se non più dovuta, sì da provocare un danno economico alla quantificato nella somma di oltre € 140.000,00; Pt_1
Con comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. del 26.01.2021, la società attrice invitava il CP_1
a renderla edotta delle ragioni sottese all'erogazione di dette somme. Riscontrando tale richiesta,
l'odierno convenuto ribadiva la correttezza del proprio operato, evidenziando come nelle disposizioni ricevute non veniva in alcun modo precisata la durata dei premi. contestava Pt_1 tale ricostruzione invitando il professionista a risarcire tutti i danni subiti anche attivando la
3 propria polizza assicurativa professionale. A fronte del mancato riscontro alla richiesta suddetta, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la tutela risarcitoria. Pt_1
Si è costituito in giudizio il quale, in via preliminare ha chiesto autorizzarsi la Controparte_1 chiamata in giudizio della e, nel merito, ha contestato la Controparte_3 ricostruzione avversaria, concludendo per il rigetto della domanda.
In particolare, il convenuto ha dedotto che:
- la propria attività è stata improntata alla massima correttezza e diligenza in quanto tutti gli importi contabilizzati in favore del dott. sono stati autorizzati dalla stessa società, Per_1 in persona dell'Amministratore delegato, sig. , e mai contestati sino al CP_4
26.01.2021 (data della missiva di chiarimenti);
- ad ogni modo, le somme oggetto di contestazione non erano dovute al dipendente una tantum, bensì mensilmente, poiché si trattava di due somme a titolo di premio ben individuate, con cadenza periodica e senza termine finale;
- tutte le informazioni necessarie per la redazione delle buste paga e agli aspetti di natura economica della gestione del personale venivano ricevute, tra gli altri, dal Direttore di
Stabilimento, dott. il quale aveva anche «la mansione specifica di controllare Per_1
l'impiego delle risorse finanziarie della società»;
- in ogni caso, egli aveva inviato periodicamente all' i prospetti analitici e sintetici Pt_2 relativi al costo di tutto personale, ivi compresi quelli relativi al dott. per tale Per_1 motivo, la era a conoscenza della corresponsione mensile del premio in favore del Pt_1 dipendente;
- inoltre, nel dicembre 2017, il C.d.A. della aveva deliberato un piano di riduzione della Pt_1 spesa corrente dell' anche attraverso l'analisi delle posizioni dei singoli dipendenti Pt_2
e, con particolare riguardo alla posizione del il piano prevedeva una riduzione del Per_1
20% dello stipendio del dipendente per cui la società era sicuramente a conoscenza delle voci stipendiali corrisposte mensilmente al Per_1
Il convenuto ha dunque concluso per il rigetto della domanda, chiedendo altresì la sospensione giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento n. 167/21 R.G. proposto sempre da questa volta direttamente nei confronti del dott. dinanzi al Pt_1 Persona_1
Tribunale di Avezzano, poiché avente ad oggetto i medesimi fatti di causa.
Con decreto del 23.06.2021 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice e ha differito la prima udienza di comparizione all'11 novembre 2021.
Si è costituita in giudizio deducendo l'inoperatività, nel caso di Controparte_3 specie, della garanzia assicurativa invocata dal volta a coprire soltanto comportamenti CP_1
4 involontari dell'assicurato e, quindi, diversi da quelli allo stesso contestati in questa sede. In subordine, ha eccepito che qualunque indennizzo andrà comunque defalcato dello scoperto contrattualmente pattuito, pari al 10 % del dovuto.
Con provvedimento del 9.05.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del processo proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi ed è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 31.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
1- Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Con l'azione proposta, a chiesto la condanna di al risarcimento dei danni Pt_1 Controparte_1 subiti in conseguenza dell'attività professionale svolta da quest'ultimo asseritamente eseguita con imperizia, negligenza e colpa grave.
In particolare, la responsabilità professionale del consisterebbe nell'aver inserito nelle CP_1 buste paga di uno dei dipendenti di Assut Europa S.p.a. – il dott. Responsabile Persona_1 dello Stabilimento sito in Magliano dei Marsi – importi non dovuti, arrecando di conseguenza un ingente danno patrimoniale alla società, che nel periodo di tempo 2017-2019 avrebbe avuto una perdita economica quantificata in € 148.253,74. Le somme oggetto di contestazione, infatti, consistevano in premi concessi una tantum per il raggiungimento di specifici obiettivi nel biennio
2015-2016 che, tuttavia, sarebbero stati riconosciuti mensilmente al dipendente anche dopo il richiamato biennio, in via continuativa, a spregio della loro natura di indennità “ad personam” e
“di merito”.
In punto di diritto, lamentando parte attrice un inadempimento contrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di buona fede durante l'esecuzione del contratto, trova accoglimento il principio di cui all'art. 1218 c.c., secondo il quale grava sul creditore, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dimostrare l'inadempimento ed il conseguente danno, mentre il debitore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver correttamente adempiuto o che, pure se vi è stato inadempimento, lo stesso non è ad esso imputabile.
Con specifico riferimento alla responsabilità del professionista, la Suprema Corte ha affermato che, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, il professionista è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per
5 la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (Cass. n. 5928/2002).
L'accertamento della responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone sempre la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e pregiudizio.
2- Esame della fattispecie concreta
La decisione della controversia al vaglio del Tribunale impone di accertare la natura dei premi che, nella prospettiva attorea, sarebbero stati erroneamente riconosciuti al In Per_1 particolare, occorre verificare se gli stessi erano stati previsti come premi da corrispondere “una tantum”, in considerazione del raggiungimento di determinati obiettivi, o se invece, come eccepito dalla parte avversaria, si trattava di voci aggiuntive della retribuzione del dipendente, riconosciute da una certa data in poi, senza soluzione di continuità o scadenza finale.
Sul punto, i docc. nn. 3 e 4 prodotti dall'attore (versati in atti anche da parte convenuta nei docc. nn. 2 e 3) contengono le comunicazioni (la prima del 30.10.2025 e la seconda del 4.11.2026) indirizzate all'Amministratore Delegato della società attrice, dott. con cui il in CP_4 Per_1 qualità di direttore dello stabilimento di Magliano de' Marsi, proponeva al primo, che firmava per accettazione, la corresponsione di un premio di euro 500,00 mensili per il raggiungimento degli obiettivi.
Segnatamente, con nota del 30.10.2015, l'Amministratore Delegato della autorizzava la Pt_1 corresponsione in favore del del “premio netto di 500,00 € mensili come da accordi Per_1 precedentemente intercorsi tra le parti per il raggiungimento degli obiettivi: Quale creazione delle sale bianche ex novo, realizzate;
Certificazione AEOF con giusto rilascio nell'anno 2015;
Deposito Doganale Privato di Tipo C con giusta autorizzazione del 2015”. Sempre
l'Amministratore Delegato, con successiva nota del 4.11.2016, autorizzava l'erogazione in favore dell'odierno resistente del “premio netto di € 500 mensili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel biennio 2015-2016 come da accordi precedentemente in essere”.
Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che i premi oggetto di causa sono stati autorizzati direttamente dall'Amministratore Delegato di Inoltre, le erogazioni in discorso venivano Pt_1 poi comunicate al consulente del lavoro convenuto proprio da parte del il quale Per_1 all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di “Unico Dirigente della ed unico Responsabile Pt_1 dello Stabilimento di detta società ubicato Magliano de' Marsi dall'Agosto 2008 al Luglio 2020”, dunque una posizione apicale all'interno della società stessa.
Peraltro, risulta documentalmente (cfr. doc. n. 19 indice di parte convenuta) ed è pacifico tra le parti che tra le mansioni affidate al vi fosse anche «la mansione specifica di controllare Per_1
6 l'impiego delle risorse finanziarie della società», di talché era sicuramente un soggetto legittimato a comunicare con il consulente del lavoro sugli aspetti connessi alla gestione economica del personale dello stabilimento da lui diretto, ivi inclusi quelli relativi alla propria posizione economica e retributiva.
In secondo luogo, va detto che, seppure nelle suddette comunicazioni dell'ottobre 2015 e del novembre 2016 sia espressamente menzionato il “raggiungimento degli obiettivi prefissati nel biennio 2015-2016” nelle stesse nulla è detto in ordine alla occasionalità dei premi, né tantomeno
è indicato un termine finale per la cessazione della corresponsione.
Ne deriva che, dalla documentazione in atti, si evince che in effetti si trattava di erogazioni di due premi ben individuati (€ 500,00 per ciascun premio) con cadenza periodica (mensile) e senza termine finale.
Di conseguenza, alcuna condotta censurabile può esser addebitata in capo al in relazione CP_1 alla propria condotta professionale, essendosi lo stesso attenuto alle direttive impartite dall'Amministratore Delegato della società attrice, senza peraltro che alcuna contestazione sia stata mai sollevata dalla nel corso degli anni, quanto meno non prima della richiesta di Pt_1 chiarimenti inoltrata al in data 26.01.2021, cioè a distanza di oltre quattro anni dalle prime CP_1 elargizioni.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta (cfr. doc. nn. 7 e 8), che non ha trovato smentita nella difesa attorea, emerge che, in realtà, la società era ben al corrente della situazione stipendiale del dott. infatti, mensilmente il Consulente del lavoro inviava Per_1 all'Azienda i prospetti analitici e sintetici relativi al costo di tutto personale, ivi compreso il dott.
Anche l'allegato n. 5 di parte convenuta appare confermare la circostanza: si tratta, Per_1 infatti, di una mail del 27.11.2018, inviata da alla società, in persona di , CP_1 Persona_2 contente un riepilogo della situazione stipendiale del dott. in cui figurano i due premi Per_1 sopra menzionati, corrisposti mensilmente e senza alcuna condizione.
Così ricostruita la vicenda per cui è causa, è palese che alcuna rilevanza possono assumere le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 21.03.2025. Difatti, la circostanza riferita dal teste di parte attrice , dipendente della secondo cui lo stesso non avrebbe Persona_2 Pt_1 ricevuto, a differenza di quanto accadeva per gli altri dipendenti, alcuna comunicazione sui premi da erogare al dottor nulla dimostra, non potendosi sol per questo escludere che il premio Per_1 sia stato disposto e comunicato alla società, magari ad indirizzi mail diversi da quello del Per_2
D'altronde, lo stesso ha chiarito che le comunicazioni erano gestite anche da un'altra Per_2 dipendente, la quale, escussa alla medesima udienza, ha riferito di non ricordare Testimone_1 dei premi del ma comunque di non poterlo escludere (cfr. verbale udienza del Per_1
7 21.03.2025, in cui interrogata sul fatto di aver comunicato alla di premi riconosciuti al Pt_1 ha riferito “non ricordo, esistendo la prassi per cui il mio ufficio si occupava di Per_1 trasmettere le comunicazioni della al è probabile ma non lo ricordo). Pt_1 CP_1
In conclusione, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'istruttoria espletata, non può dirsi provato alcun inadempimento colposo addebitabile all'odierno convenuto, non ravvisandosi nella sua condotta negligenza, avendo egli riconosciuto al dipendente i premi Per_1 espressamente autorizzati dall'Amministratore Delegato dell' comunicati a quest'ultima Pt_2
e mai contestati dall'ottobre 2015 sino al gennaio 2021.
La domanda, pertanto, risulta infondata.
In considerazione di quanto argomentato in punto di an debeatur, appare superflua la trattazione in ordine al quantum debeatur.
3. Conclusioni
Per tutto quanto sopra esposto deve essere dichiarata l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti del convenuto, essendo rimasto indimostrato un inadempimento dell'incarco professionale idoneo a fondare la domanda risarcitoria.
Al rigetto della domanda principale, segue anche il rigetto della domanda proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_3
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Le spese sostenute dalla terza chiamata in causa devono essere rifuse dall'attrice in quanto la chiamata in giudizio è stata determinata dalla domanda principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 452/2021, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 in favore di e di che liquida nella somma Controparte_1 Controparte_3 di € 14.103,00, per ciascuno dei convenuti, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in L'Aquila, 15.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Maura Manzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 31.03.2025 e vertente
T R A
(P.IVA ), in persona del L.R.P.T., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Roma, via della Giuliana n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pietro Troianello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato a L'Aquila, Controparte_1 C.F._1
Viale Corrado IV n.20, presso lo studio dell'Avv. Rosario Panebianco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
E
(C.F. ), in persona del L.R.P.T., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a L'Aquila alla Via dei Giardini n. 12 presso lo studio dell'Avv. Ugo
Frasca, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 Terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
– accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Sig. Controparte_1 nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli da e, per l'effetto, Parte_1
– condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_1 Parte_1 di importi pari ad Euro 148.253,74, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla maggior o
[...] minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di L'Aquila, contrariis rejectis, in gradato subordine:
- rigettare nel merito la domanda proposta da in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto;
- in caso di accoglimento anche parziale della domanda, previa autorizzazione alla chiamata in causa di “ , condannare quest'ultima, nei limiti del Controparte_3 massimale di polizza, a garantire e manlevare in ordine a tutte le somme che Controparte_1 questi sia tenuto a corrispondere ad in riferimento alle dedotte causali;
Parte_1
- in ogni caso, con vittoria degli esborsi e competenze di giudizio, oltre spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
Conclusioni per la terza chiamata:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare integralmente la domanda dell'attrice, siccome infondata, in fatto e diritto;
in via estremamente subordinata e salvo gravame, nella sola ipotesi in cui venisse accertato un comportamento involontario imputabile all'assicurato, limitare l'obbligo di manleva della concludente nei confronti del al solo importo che risulterà validamente provato, con CP_1 decurtazione della franchigia contrattualmente prevista. Vinte in ogni caso tutte le spese e competenze di lite (IVA CAP e spese generali incluse)”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito per brevità anche Parte_1
o l' “Azienda”) ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare Pt_1 CP_1 al pagamento della somma di € 148.253,74, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta
[...]
2 di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni causati nell'espletamento dell'incarico professionale di consulente del lavoro dallo stesso espletato.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
- sin dal 15.01.2003, aveva conferito un carico professionale di consulenza a Pt_1 CP_1
in qualità di consulente del lavoro, avente ad oggetto l'affidamento
[...]
“dell'amministrazione del personale dipendente della ditta e, in particolare, l'elaborazione dei cedolini paga, contributi previdenziali ed assistenziali, rilevazione mensile die costi, elaborazione mensile dei modelli previdenziali, elaborazione modelli annuali (CUD – 770 -
Autoliquidazione INAIL etc), CIG, TFR, assistenza verifiche organi di vigilanza, assistenza vertenze di lavoro)”; tale rapporto, dapprima veniva disciplinato in regime di abbonamento a validità annuale, tacitamente rinnovabile mentre, dall'ottobre 2016, diveniva di tipo
“continuativo”;
- tuttavia, nell'elaborazione delle buste paga relative al Direttore dello stabilimento di
Magliano de' Marsi, sig. il consulente del lavoro aveva contabilizzato Persona_1 somme maggiori di quelle effettivamente allo stesso spettanti: nello specifico, aveva contabilizzato, anche dal 2017 in poi, somme che dovevano invece ritenersi concesse una tantum, relativamente al solo biennio 2015 - 2016, a titolo di premi per il raggiungimento di specifici obiettivi, consistenti in un premio netto di € 500,00 mensili per il raggiungimento degli obiettivi, disposti con comunicazioni del 30.10.2015 e del 4.11.2016;
- il nell'espletamento del proprio incarico di contabilizzazione del compenso CP_1 stipendiale, si era affidato esclusivamente alle comunicazioni provenienti dal sig. Per_1 sebbene lo stesso non avesse competenze sulla quantificazione delle buste paga, poiché non rivestiva le qualifiche né di datore di lavoro né di cliente del sig. CP_1
- pertanto, l'indebita percezione di somme di denaro da parte del era scaturita Per_1 esclusivamente dall'errore del il quale, senza alcun supporto documentale CP_1 giustificativo di tale erogazione, aveva continuato ad attribuire mensilmente tale corresponsione premiale, anche se non più dovuta, sì da provocare un danno economico alla quantificato nella somma di oltre € 140.000,00; Pt_1
Con comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. del 26.01.2021, la società attrice invitava il CP_1
a renderla edotta delle ragioni sottese all'erogazione di dette somme. Riscontrando tale richiesta,
l'odierno convenuto ribadiva la correttezza del proprio operato, evidenziando come nelle disposizioni ricevute non veniva in alcun modo precisata la durata dei premi. contestava Pt_1 tale ricostruzione invitando il professionista a risarcire tutti i danni subiti anche attivando la
3 propria polizza assicurativa professionale. A fronte del mancato riscontro alla richiesta suddetta, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la tutela risarcitoria. Pt_1
Si è costituito in giudizio il quale, in via preliminare ha chiesto autorizzarsi la Controparte_1 chiamata in giudizio della e, nel merito, ha contestato la Controparte_3 ricostruzione avversaria, concludendo per il rigetto della domanda.
In particolare, il convenuto ha dedotto che:
- la propria attività è stata improntata alla massima correttezza e diligenza in quanto tutti gli importi contabilizzati in favore del dott. sono stati autorizzati dalla stessa società, Per_1 in persona dell'Amministratore delegato, sig. , e mai contestati sino al CP_4
26.01.2021 (data della missiva di chiarimenti);
- ad ogni modo, le somme oggetto di contestazione non erano dovute al dipendente una tantum, bensì mensilmente, poiché si trattava di due somme a titolo di premio ben individuate, con cadenza periodica e senza termine finale;
- tutte le informazioni necessarie per la redazione delle buste paga e agli aspetti di natura economica della gestione del personale venivano ricevute, tra gli altri, dal Direttore di
Stabilimento, dott. il quale aveva anche «la mansione specifica di controllare Per_1
l'impiego delle risorse finanziarie della società»;
- in ogni caso, egli aveva inviato periodicamente all' i prospetti analitici e sintetici Pt_2 relativi al costo di tutto personale, ivi compresi quelli relativi al dott. per tale Per_1 motivo, la era a conoscenza della corresponsione mensile del premio in favore del Pt_1 dipendente;
- inoltre, nel dicembre 2017, il C.d.A. della aveva deliberato un piano di riduzione della Pt_1 spesa corrente dell' anche attraverso l'analisi delle posizioni dei singoli dipendenti Pt_2
e, con particolare riguardo alla posizione del il piano prevedeva una riduzione del Per_1
20% dello stipendio del dipendente per cui la società era sicuramente a conoscenza delle voci stipendiali corrisposte mensilmente al Per_1
Il convenuto ha dunque concluso per il rigetto della domanda, chiedendo altresì la sospensione giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento n. 167/21 R.G. proposto sempre da questa volta direttamente nei confronti del dott. dinanzi al Pt_1 Persona_1
Tribunale di Avezzano, poiché avente ad oggetto i medesimi fatti di causa.
Con decreto del 23.06.2021 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice e ha differito la prima udienza di comparizione all'11 novembre 2021.
Si è costituita in giudizio deducendo l'inoperatività, nel caso di Controparte_3 specie, della garanzia assicurativa invocata dal volta a coprire soltanto comportamenti CP_1
4 involontari dell'assicurato e, quindi, diversi da quelli allo stesso contestati in questa sede. In subordine, ha eccepito che qualunque indennizzo andrà comunque defalcato dello scoperto contrattualmente pattuito, pari al 10 % del dovuto.
Con provvedimento del 9.05.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del processo proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi ed è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 31.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
1- Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Con l'azione proposta, a chiesto la condanna di al risarcimento dei danni Pt_1 Controparte_1 subiti in conseguenza dell'attività professionale svolta da quest'ultimo asseritamente eseguita con imperizia, negligenza e colpa grave.
In particolare, la responsabilità professionale del consisterebbe nell'aver inserito nelle CP_1 buste paga di uno dei dipendenti di Assut Europa S.p.a. – il dott. Responsabile Persona_1 dello Stabilimento sito in Magliano dei Marsi – importi non dovuti, arrecando di conseguenza un ingente danno patrimoniale alla società, che nel periodo di tempo 2017-2019 avrebbe avuto una perdita economica quantificata in € 148.253,74. Le somme oggetto di contestazione, infatti, consistevano in premi concessi una tantum per il raggiungimento di specifici obiettivi nel biennio
2015-2016 che, tuttavia, sarebbero stati riconosciuti mensilmente al dipendente anche dopo il richiamato biennio, in via continuativa, a spregio della loro natura di indennità “ad personam” e
“di merito”.
In punto di diritto, lamentando parte attrice un inadempimento contrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di buona fede durante l'esecuzione del contratto, trova accoglimento il principio di cui all'art. 1218 c.c., secondo il quale grava sul creditore, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., dimostrare l'inadempimento ed il conseguente danno, mentre il debitore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver correttamente adempiuto o che, pure se vi è stato inadempimento, lo stesso non è ad esso imputabile.
Con specifico riferimento alla responsabilità del professionista, la Suprema Corte ha affermato che, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, il professionista è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per
5 la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (Cass. n. 5928/2002).
L'accertamento della responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone sempre la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e pregiudizio.
2- Esame della fattispecie concreta
La decisione della controversia al vaglio del Tribunale impone di accertare la natura dei premi che, nella prospettiva attorea, sarebbero stati erroneamente riconosciuti al In Per_1 particolare, occorre verificare se gli stessi erano stati previsti come premi da corrispondere “una tantum”, in considerazione del raggiungimento di determinati obiettivi, o se invece, come eccepito dalla parte avversaria, si trattava di voci aggiuntive della retribuzione del dipendente, riconosciute da una certa data in poi, senza soluzione di continuità o scadenza finale.
Sul punto, i docc. nn. 3 e 4 prodotti dall'attore (versati in atti anche da parte convenuta nei docc. nn. 2 e 3) contengono le comunicazioni (la prima del 30.10.2025 e la seconda del 4.11.2026) indirizzate all'Amministratore Delegato della società attrice, dott. con cui il in CP_4 Per_1 qualità di direttore dello stabilimento di Magliano de' Marsi, proponeva al primo, che firmava per accettazione, la corresponsione di un premio di euro 500,00 mensili per il raggiungimento degli obiettivi.
Segnatamente, con nota del 30.10.2015, l'Amministratore Delegato della autorizzava la Pt_1 corresponsione in favore del del “premio netto di 500,00 € mensili come da accordi Per_1 precedentemente intercorsi tra le parti per il raggiungimento degli obiettivi: Quale creazione delle sale bianche ex novo, realizzate;
Certificazione AEOF con giusto rilascio nell'anno 2015;
Deposito Doganale Privato di Tipo C con giusta autorizzazione del 2015”. Sempre
l'Amministratore Delegato, con successiva nota del 4.11.2016, autorizzava l'erogazione in favore dell'odierno resistente del “premio netto di € 500 mensili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel biennio 2015-2016 come da accordi precedentemente in essere”.
Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che i premi oggetto di causa sono stati autorizzati direttamente dall'Amministratore Delegato di Inoltre, le erogazioni in discorso venivano Pt_1 poi comunicate al consulente del lavoro convenuto proprio da parte del il quale Per_1 all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di “Unico Dirigente della ed unico Responsabile Pt_1 dello Stabilimento di detta società ubicato Magliano de' Marsi dall'Agosto 2008 al Luglio 2020”, dunque una posizione apicale all'interno della società stessa.
Peraltro, risulta documentalmente (cfr. doc. n. 19 indice di parte convenuta) ed è pacifico tra le parti che tra le mansioni affidate al vi fosse anche «la mansione specifica di controllare Per_1
6 l'impiego delle risorse finanziarie della società», di talché era sicuramente un soggetto legittimato a comunicare con il consulente del lavoro sugli aspetti connessi alla gestione economica del personale dello stabilimento da lui diretto, ivi inclusi quelli relativi alla propria posizione economica e retributiva.
In secondo luogo, va detto che, seppure nelle suddette comunicazioni dell'ottobre 2015 e del novembre 2016 sia espressamente menzionato il “raggiungimento degli obiettivi prefissati nel biennio 2015-2016” nelle stesse nulla è detto in ordine alla occasionalità dei premi, né tantomeno
è indicato un termine finale per la cessazione della corresponsione.
Ne deriva che, dalla documentazione in atti, si evince che in effetti si trattava di erogazioni di due premi ben individuati (€ 500,00 per ciascun premio) con cadenza periodica (mensile) e senza termine finale.
Di conseguenza, alcuna condotta censurabile può esser addebitata in capo al in relazione CP_1 alla propria condotta professionale, essendosi lo stesso attenuto alle direttive impartite dall'Amministratore Delegato della società attrice, senza peraltro che alcuna contestazione sia stata mai sollevata dalla nel corso degli anni, quanto meno non prima della richiesta di Pt_1 chiarimenti inoltrata al in data 26.01.2021, cioè a distanza di oltre quattro anni dalle prime CP_1 elargizioni.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta (cfr. doc. nn. 7 e 8), che non ha trovato smentita nella difesa attorea, emerge che, in realtà, la società era ben al corrente della situazione stipendiale del dott. infatti, mensilmente il Consulente del lavoro inviava Per_1 all'Azienda i prospetti analitici e sintetici relativi al costo di tutto personale, ivi compreso il dott.
Anche l'allegato n. 5 di parte convenuta appare confermare la circostanza: si tratta, Per_1 infatti, di una mail del 27.11.2018, inviata da alla società, in persona di , CP_1 Persona_2 contente un riepilogo della situazione stipendiale del dott. in cui figurano i due premi Per_1 sopra menzionati, corrisposti mensilmente e senza alcuna condizione.
Così ricostruita la vicenda per cui è causa, è palese che alcuna rilevanza possono assumere le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 21.03.2025. Difatti, la circostanza riferita dal teste di parte attrice , dipendente della secondo cui lo stesso non avrebbe Persona_2 Pt_1 ricevuto, a differenza di quanto accadeva per gli altri dipendenti, alcuna comunicazione sui premi da erogare al dottor nulla dimostra, non potendosi sol per questo escludere che il premio Per_1 sia stato disposto e comunicato alla società, magari ad indirizzi mail diversi da quello del Per_2
D'altronde, lo stesso ha chiarito che le comunicazioni erano gestite anche da un'altra Per_2 dipendente, la quale, escussa alla medesima udienza, ha riferito di non ricordare Testimone_1 dei premi del ma comunque di non poterlo escludere (cfr. verbale udienza del Per_1
7 21.03.2025, in cui interrogata sul fatto di aver comunicato alla di premi riconosciuti al Pt_1 ha riferito “non ricordo, esistendo la prassi per cui il mio ufficio si occupava di Per_1 trasmettere le comunicazioni della al è probabile ma non lo ricordo). Pt_1 CP_1
In conclusione, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'istruttoria espletata, non può dirsi provato alcun inadempimento colposo addebitabile all'odierno convenuto, non ravvisandosi nella sua condotta negligenza, avendo egli riconosciuto al dipendente i premi Per_1 espressamente autorizzati dall'Amministratore Delegato dell' comunicati a quest'ultima Pt_2
e mai contestati dall'ottobre 2015 sino al gennaio 2021.
La domanda, pertanto, risulta infondata.
In considerazione di quanto argomentato in punto di an debeatur, appare superflua la trattazione in ordine al quantum debeatur.
3. Conclusioni
Per tutto quanto sopra esposto deve essere dichiarata l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti del convenuto, essendo rimasto indimostrato un inadempimento dell'incarco professionale idoneo a fondare la domanda risarcitoria.
Al rigetto della domanda principale, segue anche il rigetto della domanda proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_3
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Le spese sostenute dalla terza chiamata in causa devono essere rifuse dall'attrice in quanto la chiamata in giudizio è stata determinata dalla domanda principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 452/2021, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 in favore di e di che liquida nella somma Controparte_1 Controparte_3 di € 14.103,00, per ciascuno dei convenuti, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in L'Aquila, 15.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Maura Manzi
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