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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile nella persona della dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4382/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo e vertente
TRA
(P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Foti domicilio digitale, PEC Email_1 giusta procura allegata in atti;
- Attrice-
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dianora de Nobili per procura generale rogata in data 21.1.2022 dal notaio in Catanzaro (Rep. n. 163.078 - Racc. n. 36819), ed Persona_1 elettivamente domiciliata, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale.
-Convenuta-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società “ ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale di cui al Decreto Dirigenziale n. 13637 del 27/09/2023 emessa dalla , per il recupero di euro 190.000,00 in conseguenza delle CP_1 CP_1 disposte decadenza e revoca delle agevolazioni ottenute nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle strutture ricettive della Regione Calabria - Accogli Calabria.
1 In fatto, ha esposto che la società in data 23.12.2020 è stata ammessa ad ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall'Avviso Pubblico in parola ma, successivamente con D.R. n. 13637 del 27/09/2023 ne è stata disposta la revoca con contestuale ingiunzione alla restituzione dell'importo ricevuto.
In diritto ha rilevato che in violazione della legge sul procedimento amministrativo, nonché dell'art.
5.4 nr.4 dell'Avviso Pubblico, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione le è stato notificato solo successivamente all'emissione e alla notifica del decreto di revoca ed ingiunzione;
inoltre ha dedotto che la stessa comunicazione, oltre che tardiva, è illegittima in quanto del tutto generica e non esplicativa delle informazioni inesatte o reticenti che la società opponente avrebbe trasmesso in relazione all'avviso di cui al decreto n. 743 del 15 luglio 2020.
La parte attiche, inoltre, ha dedotto l'illegittimità dell'atto in riferimento al minor termine concesso per presentare le proprie osservazioni e pertanto, eccependo l'assoluta carenza e/o palese insufficienza della motivazione del decreto di revoca, ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento, che venga annullato e/o dichiarare nullo il provvedimento opposto.
1.2 Si è costituita in giudizio la che nell'impugnare le avverse eccezioni ha Controparte_1 argomentato dapprima la piena legittimità della propria attività amministrativa.
Nel merito la parte opposta ha rilevato che, con nota prot. n. 2308 del 18/04/2023, la società
“Fincalabra”, in qualità di soggetto gestore del finanziamento, aveva trasmesso alla CP_1
la “Comunicazione Emissione Interdittiva – Immobilday Srl”, acquisita al protocollo
[...]
SIAR n 177628 del 18/04/2023. In tal modo, l'Ente erogatore è venuto a conoscenza che il Prefetto di Vibo Valentia, in data 14/04/2023, aveva emesso informazione interdittiva antimafia nei confronti della società opponente, così facendo venir meno uno dei presupposti a base della concessione del beneficio economico. Per tali ragioni, la ha dovuto dare avvio al Controparte_1 procedimento di revoca (nota prot. n. 259380 dell'8/06/2023), che si è concluso con l'adozione del relativo decreto (n. 13637 del 37/09/2023), al quale, infine, ha fatto seguito il decreto dirigenziale (n. 16367 del 27/09/2023) con il quale è stato ingiunto alla parte attrice la restituzione del finanziamento concessogli in precedenza.
In ordine alle eccezioni procedurali, e in particolare alla lamentata violazione dell'art. 7 L. 241/1990, la ha opposto il carattere non invalidante del vizio di omessa Controparte_1 comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi, nel caso di specie, di un'attività vincolata quale conseguenza del provvedimento interdittivo antimafia, con conseguente piena legittimità formale e sostanziale del decreto di revoca, alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 21- octies L. n. 241/1990.
Infine, la parte opposta ha rilevato come la società “Immobilday” non abbia sollevato alcuna contestazione, nel merito, delle ragioni del provvedimento;
pertanto, ha concluso chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del Decreto dirigenziale n. 13637 del 27/09/2023.
2 1.3 Con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., la parte opponente ha dedotto che il provvedimento di revoca del finanziamento adottato dalla è fondato su un'informativa CP_1 interdittiva antimafia i cui effetti al tempo erano già sospesi, in quanto la società, nelle more, era stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis, co. 6, D.Lgs. 159/2011, in forza del decreto del Tribunale di Catanzaro - II Sez. Penale - misure di Prevenzione del 15 maggio 2023, sul presupposto della “scarsa significatività” e della “natura occasionale” delle agevolazioni all'attività criminale.
Con memoria ex art. 171-ter, n. 2), c.p.c., la ha eccepito di contro Controparte_1
l'efficacia “ex nunc” del provvedimento di controllo giudiziario in assenza di espressa previsione di legge in tal senso.
Con ordinanza del 25/07/2024, il G.I. ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato non essendo stato dedotto nulla dalla parte opponente in ordine all'esistenza dei “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 4/7/2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 4.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Occorre preliminarmente rilevare che l' ha ottenuto il contributo Parte_1 previsto dall'Avviso pubblico denominato “Accogli Calabria” la cui concessione era ed è assoggettata alla normativa antimafia vigente.
L'art.
2.2 dell'Avviso pubblico, infatti, prevedeva che il richiedente alla data di presentazione della domanda fosse in possesso di determinati requisiti di ammissibilità tra cui “lett. b) la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto” e “lett. e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione”; il successivo art.
5.3 tra le cause di decadenza elenca alla lett. b) “la mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda”.
Il Decreto dirigenziale n. 12997 del 09/12/2020 con cui sono state approvati i contributi ammessi ha dato altresì atto che “per le domande ritenute ammissibili contenute nell'allegato A del presente decreto, l'approvazione degli esiti della valutazione non costituisce concessione degli aiuti individuali alle imprese e che con successivi decreti, da adottare dopo l'acquisizione della documentazione prevista dalla normativa antimafia, la registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale Aiuti di Stato e l'espletamento delle connesse verifiche, si provvederà alla concessione provvisoria degli aiuti a favore delle imprese la cui domanda è stata valutata ammissibile”.
2.1 Orbene la spiegata opposizione al Decreto Dirigenziale n. 13637 del 27/09/2023 con il quale è stata disposta la decadenza e la revoca delle agevolazioni concesse e contestuale ingiunzione di pagamento, si incentra sul presupposto che la revoca è stata disposta sulla base
3 dell'esistenza dell'interdittiva antimafia del 14/04/2023, emessa successivamente alla erogazione del contributo, i cui effetti tuttavia devono ritenersi sospesi in ragione dell'ammissione della società al controllo giudiziario, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 34-bis D.Lgs. n. 159/2011, avvenuta quattro mesi prima dell'adozione del Decreto Dirigenziale opposto.
Sulla natura dell'interdittiva antimafia, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che essa è misura avente natura cautelare, con funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione.
Il provvedimento determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque l'esclusione del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario dall'essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi preclusa al soggetto colpito dall'interdittiva ogni possibilità di ottenere “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque, denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, stante l'esigenza di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali. (Cons. St., sez. V, n. 8558, 6 ottobre 2022).
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 840/2024) ha, di recente, rilevato che “in caso di informativa antimafia adottata successivamente all'erogazione del contributo, il provvedimento di decadenza che ne consegue non rappresenta esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, bensì un mero atto ricognitivo che accerta l'esistenza di una condizione risolutiva derivante da un'interdittiva antimafia a carico della ditta individuale. Il tardivo accertamento dell'incapacità del soggetto a essere destinatario di erogazioni pubbliche non costituisce un fatto sopravvenuto che determina la revoca o l'annullamento dell'atto impugnato ma, diversamente, trattasi di una incapacità che, ove fosse stata previamente accertata, avrebbe escluso in radice l'adozione del provvedimento”.
Pertanto, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 3/2017) ha precisato che
“L'interdittiva antimafia non costituisce un fatto sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento, bensì il tardivo accertamento dell'insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione e, pertanto, non può ingenerarsi nel privato alcun legittimo affidamento, atteso che detta incapacità, laddove fosse stata previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l'adozione del provvedimento emanato. Ne segue che è da escludere la legittima ritenzione delle somme da parte del soggetto beneficiario”.
Alla luce dei principi appena richiamati, deve rilevarsi che l'emissione del Decreto Dirigenziale n. 13637 del 27/09/2023 è stato adottato dalla P.A. in ragione dell'interdittiva antimafia della di Vibo Valentia del 14/04/2023, di tal che l'opposizione proposta è priva CP_2 di fondamento.
4 Non rileva al fine della verifica della legittimità dell'impugnata ingiunzione la circostanza che la revoca dei contributi sia stata disposta successivamente all'ammissione della Parte_1 al controllo giudiziario.
Va precisato infatti che il decreto ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 non modifica il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa, atteso che "non costituisce un superamento dell'interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza" (Cons. Stato n. 6377/2018; Cons. Stato 3268/2018). A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. nn. 39412 e 27856 del 2019) esclude che il controllo abbia la conseguenza di vanificare il provvedimento definitivo dell'informazione e che sia strumento alternativo di impugnazione.
Pertanto, deve ribadirsi in questa sede il principio secondo cui il controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice antimafia può solo sospendere in modo temporaneo gli effetti della misura interdittiva, ma non anche eliminare quelli, nel frattempo, prodotti nei rapporti in corso. In merito appare pertinente il richiamo al principio espresso in sede amministrativa per cui “La sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia cagionata dall'ammissione alla misura del controllo giudiziario, come previsto dall'art. 34 bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 non ha carattere retroattivo, in assenza di una espressa disposizione di legge che ciò preveda, e pertanto non può applicarsi alla procedura selettiva rispetto alla quale sia preventivamente intervenuta la stessa informativa antimafia. Difatti, il congelamento degli effetti di tale informativa conseguente all'ammissione al controllo giudiziario, costituisce un rimedio volto a consentire all'impresa che ne beneficia di partecipare alle procedure di appalto successivamente indette, ma non anche a sanare la partecipazione dell'operatore economico non degno di entrare in contatto con la Stazione appaltante per il possibile condizionamento criminale a cui potrebbe essere condizionata la sua offerta contrattuale, atteso che, in caso contrario, si darebbe paradossalmente ingresso, nel mercato degli appalti pubblici, all'apprezzamento di una proposta contrattuale predisposta precedentemente all'insediamento dell'amministratore giudiziario, cioè prima dell'avvio di quel controllo a cui l'art. 34 bis, d.lgs. n. 159/2011 subordina la sospensione degli effetti interdittivi” ( sez. I - Napoli, 03/08/2023, n. 4751). Controparte_3
Per tali ragioni, avendo l'art.
5.3 dell'Avviso pubblico previsto che i requisiti di ammissibilità al beneficio, richiesti a pena di decadenza, debbano essere posseduti dai beneficiari con continuità e non solo al momento della presentazione della domanda ed essendo nelle more intervenuta l'interdittiva prefettizia antimafia, deve ritenersi verificata l'ipotesi di perdita sopravvenuta del requisito ex art.
2.2. co 1 lett b e c dell'Avviso pubblico i cui effetti non possono ritenersi essere eliminati dall'ammissione della società al controllo giudiziario.
4. Va rigettata, altresì, la censura in ordine alla dedotta violazione degli art 7 e 8 della L. n. 241/1990, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21-octies della medesima legge, del quale occorre fare applicazione nel caso di specie, considerato che la partecipazione procedimentale dell'odierna attrice non avrebbe potuto portare ad un esito diverso del provvedimento. Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, le determinazioni successive all'informativa interdittiva antimafia hanno carattere vincolato e, pertanto, non richiedano la partecipazione del privato, non
5 abbisognando di alcuna motivazione ulteriore rispetto all'accertata esistenza dell'interdittiva (Cons. Stato, sez. II, 08/11/2021, n. 7396).
Peraltro, il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria come il Tribunale ha svolto in questa sede (cfr Tribunale sez. I - Milano, 02/02/2021, n. 752).
In conclusione, l'opposizione formulata deve essere rigettata e, Parte_1 accertata la legittimità del Decreto Dirigenziale n. 13637 del 27/09/2023, questo deve essere confermato, con conseguente condanna di parte attrice al pagamento della somma di euro 190.000,00
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento o, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 in base ai valori minimi, in considerazione delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
avverso l'ingiunzione di pagamento emessa con Decreto Dirigenziale n. 13637 del
[...]
27/09/2023;
- condanna alla refusione in favore della che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, lì 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento o,
6 individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 in base ai valori medi in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
avverso l'ingiunzione di pagamento emessa con Decreto Dirigenziale n. 13637 del
[...]
27/09/2023;
- condanna alla refusione in favore della che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, lì 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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