Articolo 1 della Legge 13 maggio 1971, n. 422
Versione
20 luglio 1971
Art. 1. Articolo unico

La lettera b) del n. 58 della tabella allegata A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono sostituite, rispettivamente, dal seguente testo:
"b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:
1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000);
2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000)".

Note

"La tassa e' dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto.
Le parti accessorie non sono soggette a tassa.
La tassa non e' dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunita' economica europea.
La tassa non e' altresi' dovuta per le importazioni di armi, e loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioe':
in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri;
in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere;
in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale".

Entrata in vigore il 20 luglio 1971