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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1283/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6019/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210047068023000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 6019/2024 del Registro Generale Ricorsi, depositato in data 09/07/2024, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29320210047068023000, notificata in data 08/05/2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 850,56 a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2015.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione del tributo, essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, nonché l'intervenuta decadenza per il mancato rispetto dei termini di formazione del ruolo. Chiedeva, inoltre, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni depositate in data
24/10/2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, stante l'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione- quater”), presentata in data 07/04/2023. Secondo la resistente, tale adesione configurerebbe un riconoscimento di debito, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. . Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza n. 3750/2024, depositata in data 11/11/2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione cautelare per mancanza dei presupposti di legge.
Con successiva ordinanza n. 3181/2025 del 22/10/2025, la Corte, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio, ordinava la chiamata in causa dell'ente impositore, Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania.
Il ricorrente provvedeva a notificare l'atto di chiamata in causa in data 14/11/2025.
Si costituiva quindi l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale deduceva la piena legittimità del proprio operato. In particolare, rappresentava che l'iscrizione a ruolo scaturiva da un processo verbale di accertamento notificato al contribuente in data 18/09/2018. Tale atto, a dire dell'ente, aveva interrotto il decorso della prescrizione, facendo sorgere un nuovo termine triennale. L'affidamento del carico all'Agente della Riscossione, avvenuto in data 10/02/2021, doveva pertanto ritenersi tempestivo.
All'udienza dell'11/02/2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La questione centrale della controversia attiene alla verifica dell'eccepita prescrizione del credito erariale relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2015.
La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, che stabilisce un termine di prescrizione triennale per l'azione di recupero della tassa automobilistica.
Nel caso di specie, la tassa si riferisce all'anno d'imposta 2015 e, pertanto, il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2016 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2018.
L'Agenzia delle Entrate ha provato di aver notificato al contribuente un avviso di accertamento in data
18/09/2018, atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione. La notifica di tale atto prodromico, essendo intervenuta prima della scadenza del 31 dicembre 2018, ha validamente interrotto il termine prescrizionale.
Tuttavia, per effetto dell'interruzione, un nuovo termine di prescrizione, di pari durata, ha iniziato a decorrere dal momento in cui l'atto interruttivo è divenuto definitivo. L'avviso di accertamento notificato il 18/09/2018
è divenuto definitivo in data 18/11/2018. Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine triennale di prescrizione, con scadenza al 18/11/2021.
La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata al ricorrente solo in data 08/05/2024,
e dunque ben oltre la scadenza del termine di prescrizione così individuato.
Né può assumere rilievo l'adesione del contribuente alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”), avvenuta con istanza del 07/04/2023. Se è pur vero che la domanda di definizione agevolata o di rateazione configura un riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., tale effetto non può prodursi qualora la prescrizione sia già compiuta. L'istanza del 2023 è stata presentata quando il diritto di credito dell'Amministrazione era già estinto dal novembre 2021, e pertanto non poteva avere alcun effetto interruttivo o, tantomeno, "reviviscatorio" di un diritto ormai prescritto. Il principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione impedisce che un diritto estinto possa risorgere per effetto di un successivo riconoscimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è pertanto fondata. L'annullamento della cartella di pagamento impugnata assorbe ogni altra doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 100,00, oltre accessori di legge.
Catania, 11 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6019/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210047068023000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 6019/2024 del Registro Generale Ricorsi, depositato in data 09/07/2024, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29320210047068023000, notificata in data 08/05/2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 850,56 a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2015.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione del tributo, essendo decorso il termine previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, nonché l'intervenuta decadenza per il mancato rispetto dei termini di formazione del ruolo. Chiedeva, inoltre, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni depositate in data
24/10/2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, stante l'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione- quater”), presentata in data 07/04/2023. Secondo la resistente, tale adesione configurerebbe un riconoscimento di debito, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. . Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza n. 3750/2024, depositata in data 11/11/2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione cautelare per mancanza dei presupposti di legge.
Con successiva ordinanza n. 3181/2025 del 22/10/2025, la Corte, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio, ordinava la chiamata in causa dell'ente impositore, Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania.
Il ricorrente provvedeva a notificare l'atto di chiamata in causa in data 14/11/2025.
Si costituiva quindi l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale deduceva la piena legittimità del proprio operato. In particolare, rappresentava che l'iscrizione a ruolo scaturiva da un processo verbale di accertamento notificato al contribuente in data 18/09/2018. Tale atto, a dire dell'ente, aveva interrotto il decorso della prescrizione, facendo sorgere un nuovo termine triennale. L'affidamento del carico all'Agente della Riscossione, avvenuto in data 10/02/2021, doveva pertanto ritenersi tempestivo.
All'udienza dell'11/02/2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La questione centrale della controversia attiene alla verifica dell'eccepita prescrizione del credito erariale relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2015.
La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, che stabilisce un termine di prescrizione triennale per l'azione di recupero della tassa automobilistica.
Nel caso di specie, la tassa si riferisce all'anno d'imposta 2015 e, pertanto, il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2016 e sarebbe spirato il 31 dicembre 2018.
L'Agenzia delle Entrate ha provato di aver notificato al contribuente un avviso di accertamento in data
18/09/2018, atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione. La notifica di tale atto prodromico, essendo intervenuta prima della scadenza del 31 dicembre 2018, ha validamente interrotto il termine prescrizionale.
Tuttavia, per effetto dell'interruzione, un nuovo termine di prescrizione, di pari durata, ha iniziato a decorrere dal momento in cui l'atto interruttivo è divenuto definitivo. L'avviso di accertamento notificato il 18/09/2018
è divenuto definitivo in data 18/11/2018. Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine triennale di prescrizione, con scadenza al 18/11/2021.
La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata al ricorrente solo in data 08/05/2024,
e dunque ben oltre la scadenza del termine di prescrizione così individuato.
Né può assumere rilievo l'adesione del contribuente alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”), avvenuta con istanza del 07/04/2023. Se è pur vero che la domanda di definizione agevolata o di rateazione configura un riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., tale effetto non può prodursi qualora la prescrizione sia già compiuta. L'istanza del 2023 è stata presentata quando il diritto di credito dell'Amministrazione era già estinto dal novembre 2021, e pertanto non poteva avere alcun effetto interruttivo o, tantomeno, "reviviscatorio" di un diritto ormai prescritto. Il principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione impedisce che un diritto estinto possa risorgere per effetto di un successivo riconoscimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è pertanto fondata. L'annullamento della cartella di pagamento impugnata assorbe ogni altra doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 100,00, oltre accessori di legge.
Catania, 11 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello