CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29029 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: VI HE, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 25/01/2022 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Savona, emessa il 7 ottobre 2020, ha condannato il ricorrente per il reato di riciclaggio di una automobile di provenienza delittuosa, secondo l'originaria imputazione che il primo giudice aveva Penale Sent. Sez. 2 Num. 29029 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 diversamente qualificato in termini di ricettazione (capo A), nonché per il reato di truffa di cui al capo B), per avere posto in vendita il veicolo dotato di documenti falsi incassando un acconto di euro 8650,00. 2. Ricorre per cassazione HE VI, deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte riqualificato il fatto contestato al primo capo di imputazione in termini di riciclaggio e non di ricettazione, ledendo le prerogative difensive atteso che l'atto di appello era stato incentrato a censurare la sentenza di primo grado che aveva qualificato la condotta come ricettazione. La qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio avrebbe precluso la possibilità di ottenere la sospensione del procedimento per la messa alla prova, possibilità che la Corte avrebbe escluso sena fare riferimento agli indici indicatori di cui all'art. 133 cod.pen. Quanto al giudizio di responsabilità, non vi sarebbe prova che il ricorrente avesse alterato personalmente i documenti dell'automobile, dei quali è stato provato solo il possesso, che in ricorso si sostiene essere inconsapevole per le ragioni espresse nell'atto di appello in quanto corroborate dalla teste SC IZ, della quale era stata chiesta l'audizione in sede di rinnovazione dibattimentale ingiustamente negata dalla Corte di appello;
2) vizio della motivazione per non avere la Corte attribuito valenza dimostrativa alla dichiarazioni a discolpa rese dall'imputato in ordine alla mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo, con travisamento di tali dichiarazioni;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte adeguatamente valutato le doglianze difensive in ordine alla insussistenza del dolo;
4) vizio della motivazione quanto alle statuizioni civili, le quali, in forza di ciò che si è sostenuto nei precedenti motivi, dovrebbero essere revocate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, non vi è stata alcuna violazione delle prerogative difensive per la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che la Corte ha ricondotto la condotta commessa dal ricorrente all'originaria (e per questo conosciuta) imputazione di riciclaggio, attraverso l'esercizio del suo potere di qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del divieto di reformatio in peius, della cui violazione il ricorrente non si duole e che è esclusa dal mancato inasprimento, con la statuizione di secondo grado, della sanzione inflitta dal Tribunale, circostanza che priva il ricorrente di un interesse concreto a coltivare la censura, anche tenuto conto della impossibilità di accedere al beneficio della messa 2 alla prova in ragione delle previsioni edittali relative al reato di ricettazione superiori a quelle previste dall'art. 168-bis cod.pen. 2. In ogni caso, la Corte ha escluso che l'imputato potesse godere del beneficio della messa alla prova, indipendentemente dalla tipologia del reato, anche in ragione dei suoi precedenti penali, con un giudizio prognostico che richiama gli indici indicatori di cui all'art. 133 cod.pen., richiamati dall'art. 464-quater cod. proc. pen. ai fini della prognosi di recidiva. La statuizione attiene al merito del giudizio ed è insindacabile in questa sede. 3. I motivi a seguire, che ineriscono alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio, non tengono conto di alcune decisivi elementi di prova a suo carico che la Corte ha valorizzato con motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili nel giudizio di legittimità. All'incontestato possesso di documentazione falsa relativa al veicolo di provenienza furtiva, si è aggiunto il fatto che la tesi difensiva del ricorrente - circa l'acquisto dell'automobile da terzi - non era stata verificata perché i dati forniti relativi al soggetto terzo non corrispondevano al vero. Inoltre, il ricorrente aveva tentato di vendere l'automobile di provenienza furtiva a terzi commettendo una truffa, dimostrativa della sua consapevolezza della provenienza furtiva del bene, del quale aveva alterato a suo nome anche la carta di circolazione, poi consegnata alle vittime con il nome dell'acquirente, nonché ulteriori documenti fasulli, simulando di aver effettuato il passaggio di proprietà presso una agenzia. 4. Il ricorso oblitera ogni riferimento a tali dati decisivi, dimostrando la sua genericità anche per quanto attiene alla censura inerente alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale, che proprio tali dati pretermessi, secondo l'ineccepibile ragionamento della Corte, rendevano superflua. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR). Si ricordi, ancora in punto di diritto, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). 3 Il Presidente GE R Il Consigliere estensore PP RI 4. Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva in punto di responsabilità ed anche la censura, di cui al quarto motivo, inerente alla revoca delle statuizioni civili, invocata quale conseguenza dell'accoglimento .dei motivi di ricorso precedenti cui non si è dato luogo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.05.2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Savona, emessa il 7 ottobre 2020, ha condannato il ricorrente per il reato di riciclaggio di una automobile di provenienza delittuosa, secondo l'originaria imputazione che il primo giudice aveva Penale Sent. Sez. 2 Num. 29029 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 diversamente qualificato in termini di ricettazione (capo A), nonché per il reato di truffa di cui al capo B), per avere posto in vendita il veicolo dotato di documenti falsi incassando un acconto di euro 8650,00. 2. Ricorre per cassazione HE VI, deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte riqualificato il fatto contestato al primo capo di imputazione in termini di riciclaggio e non di ricettazione, ledendo le prerogative difensive atteso che l'atto di appello era stato incentrato a censurare la sentenza di primo grado che aveva qualificato la condotta come ricettazione. La qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio avrebbe precluso la possibilità di ottenere la sospensione del procedimento per la messa alla prova, possibilità che la Corte avrebbe escluso sena fare riferimento agli indici indicatori di cui all'art. 133 cod.pen. Quanto al giudizio di responsabilità, non vi sarebbe prova che il ricorrente avesse alterato personalmente i documenti dell'automobile, dei quali è stato provato solo il possesso, che in ricorso si sostiene essere inconsapevole per le ragioni espresse nell'atto di appello in quanto corroborate dalla teste SC IZ, della quale era stata chiesta l'audizione in sede di rinnovazione dibattimentale ingiustamente negata dalla Corte di appello;
2) vizio della motivazione per non avere la Corte attribuito valenza dimostrativa alla dichiarazioni a discolpa rese dall'imputato in ordine alla mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo, con travisamento di tali dichiarazioni;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte adeguatamente valutato le doglianze difensive in ordine alla insussistenza del dolo;
4) vizio della motivazione quanto alle statuizioni civili, le quali, in forza di ciò che si è sostenuto nei precedenti motivi, dovrebbero essere revocate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, non vi è stata alcuna violazione delle prerogative difensive per la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che la Corte ha ricondotto la condotta commessa dal ricorrente all'originaria (e per questo conosciuta) imputazione di riciclaggio, attraverso l'esercizio del suo potere di qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del divieto di reformatio in peius, della cui violazione il ricorrente non si duole e che è esclusa dal mancato inasprimento, con la statuizione di secondo grado, della sanzione inflitta dal Tribunale, circostanza che priva il ricorrente di un interesse concreto a coltivare la censura, anche tenuto conto della impossibilità di accedere al beneficio della messa 2 alla prova in ragione delle previsioni edittali relative al reato di ricettazione superiori a quelle previste dall'art. 168-bis cod.pen. 2. In ogni caso, la Corte ha escluso che l'imputato potesse godere del beneficio della messa alla prova, indipendentemente dalla tipologia del reato, anche in ragione dei suoi precedenti penali, con un giudizio prognostico che richiama gli indici indicatori di cui all'art. 133 cod.pen., richiamati dall'art. 464-quater cod. proc. pen. ai fini della prognosi di recidiva. La statuizione attiene al merito del giudizio ed è insindacabile in questa sede. 3. I motivi a seguire, che ineriscono alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio, non tengono conto di alcune decisivi elementi di prova a suo carico che la Corte ha valorizzato con motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili nel giudizio di legittimità. All'incontestato possesso di documentazione falsa relativa al veicolo di provenienza furtiva, si è aggiunto il fatto che la tesi difensiva del ricorrente - circa l'acquisto dell'automobile da terzi - non era stata verificata perché i dati forniti relativi al soggetto terzo non corrispondevano al vero. Inoltre, il ricorrente aveva tentato di vendere l'automobile di provenienza furtiva a terzi commettendo una truffa, dimostrativa della sua consapevolezza della provenienza furtiva del bene, del quale aveva alterato a suo nome anche la carta di circolazione, poi consegnata alle vittime con il nome dell'acquirente, nonché ulteriori documenti fasulli, simulando di aver effettuato il passaggio di proprietà presso una agenzia. 4. Il ricorso oblitera ogni riferimento a tali dati decisivi, dimostrando la sua genericità anche per quanto attiene alla censura inerente alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale, che proprio tali dati pretermessi, secondo l'ineccepibile ragionamento della Corte, rendevano superflua. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR). Si ricordi, ancora in punto di diritto, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). 3 Il Presidente GE R Il Consigliere estensore PP RI 4. Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva in punto di responsabilità ed anche la censura, di cui al quarto motivo, inerente alla revoca delle statuizioni civili, invocata quale conseguenza dell'accoglimento .dei motivi di ricorso precedenti cui non si è dato luogo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.05.2023.