Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
L'onere del danneggiato da sinistro stradale che cita in giudizio, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la società assicuratrice risultante dal contrassegno esposto sul veicolo, di dimostrare, se questa lo contesta, che esiste il contratto assicurativo con la medesima, costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto era tenuto il giudice conciliatore, ai sensi dell'art. 113, comma secondo, nella formulazione anteriforma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2001, n. 7588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7588 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Proc.Spec. Avv. Beniamino Tortora suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato LONGO ETTORE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI OR CE, OC AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 102/97 del Giudice conciliatore di MELITO DI NAPOLI, depositata il 17/10/97; RG. 281/95,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ETTORE LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di IO CE, esponendo che la sua auto era stata tamponata da quella condotta dal proprietario NO NN, che esponeva il contrassegno assicurativo della Nuova Tirrena S.p.a., conveniva entrambi davanti al giudice conciliatore di Melito di Napoli, per sentirli condannare al risarcimento dei danni.
La società assicuratrice eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva non avendo mai stipulato alcun contratto col NO, il quale, all'epoca dell'incidente, era invece assicurato presso l'Edera; e in subordine contestava la responsabilità del conducente e l'importo del chiesto risarcimento.
Restava contumace il NO.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 17 ottobre 1997, il giudice conciliatore, dichiarato esclusivo responsabile dell'incidente il NO, ha condannato la società Nuova Tirrena a un risarcimento di lire 950.000, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dì del sinistro.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società Nuova Tirrena, sulla base di un unico motivo.
Le controparti non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando la violazione dei principi regolatori della "legitimatio ad causam" e della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché l'erronea applicazione dell'art. 2697 1^ e 2^ comma C.c. e mancanza della motivazione, osserva che, accogliendo da un lato la domanda nei confronti del NO e dall'altro dichiarando di non poter accogliere la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dalla società Nuova Tirrena, "in quanto non provata e se fondata non opponibile al terzo danneggiato", il giudicante incorre in una palese violazione delle regole sull'onere della prova. Infatti il convenuto che contesta la domanda attrice in tanto è tenuto a provare il fondamento dell'eccezione in quanto l'attore abbia dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio.
La sentenza non dice che questa prova sia stata acquisita al processo nè spiega perché sia stata rimossa l'eccezionè di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Nuova Tirrena, e si risolve pertanto nella violazione del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 1^ e 2^ comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990, il cui richiamo all'art. 1901 C.c. ipotizza l'unica eccezione opponibile al terzo danneggiato, cioè esattamente il contrario di quanto opinato dal giudice conciliatore.
Il ricorso è fondato.
Il giudice conciliatore ha accolto la domanda dell'attore rigettando "l'eccezione di estromissione" sollevata dalla convenuta col rilievo che la stessa "non può essere accolta in quanto non risulta provata e se fosse fondata non sarebbe opponibile al terzo danneggiato". In realtà la Nuova Tirrena aveva eccepito il difetto della propria legittimazione passiva, per non aver mai stipulato alcun contratto col presunto responsabile NO, addirittura indicando anche la diversa impresa presso la quale quest'ultimo era assicurato. È noto che, a norma dell'art.2697 C.c., il danneggiato dalla circolazione dei veicoli a motore, il quale agisca direttamente contro l'assicuratore del responsabile del danno per ottenere il risarcimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, ha l'onere di dimostrare (se sia contestata) l'esistenza del contratto di assicurazione stipulato dal detto responsabile con la società assicuratrice (Cass.29 novembre 1991 n. 12877). Infatti la disposizione del 2^ comma del cit. art. 18, la quale nega all'assicuratore la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, presuppone naturalmente che un valido contratto ci sia e non si applica dunque alle eccezioni di inesistenza o nullità del medesimo (Cass.17 ottobre 1994 n. 8460). Tali eccezioni, riguardando fatti idonei ad escludere "in radice" la copertura assicurativa, rendono invero privo di giustificazione l'obbligo di risarcire in capo alla compagnia assicuratrice.
Orbene, che possa essere convenuta in giudizio con l'azione diretta e condannata risarcimento dei danni, ai sensi del cit. art. 18, solo l'impresa di cui l'attore alleghi e provi la qualità di assicuratrice del responsabile del danno è indubbiamente un principio regolatore della materia della speciale responsabilità di cui si discute, alla cui osservanza il conciliatore, in forza del testo dell'art.113 2^ comma C.p.c. previgente alla riforma, era vincolato.
La violazione di tale principio, sostanzialmente denunciata dalla ricorrente, comporta dunque che, in accoglimento del ricorso, la sentenza sia cassata, col rinvio al giudice di pace dello stesso Comune, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al giudice di pace di Melito di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001