TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1183 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
GI BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv.ssa RAVANELLI PATRIZIA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. Floriana Collerone
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: Ripetizione di indebito
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 20/05/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A- Dichiarare per le ragioni, tutte, di cui alle premesse l'irripetibilità dell'indebito di €. 157.411,09 contestato dall' e per l'effetto l'illegittimità del relativo provvedimento adottato dall'Istituto Assicuratore il CP_1
26/10/2023.
- Dichiarare pertanto che il ricorrente nulla è tenuto a restituire all'Ente convenuto.
B) - Condannare per l'effetto l' a restituire in favore del ricorrente le somme, tutte, ad oggi già CP_1
1 recuperate sia in forza del conguaglio operato sulla pensione cat. VO n. 001-1200-10215413 (€. 65.385,63) sia in virtù della decurtazione di 1/5 mensile disposta a far tempo dal febbraio 2024 sulla predetta pensione, oltre quelle che saranno successivamente trattenute e/o recuperate da parte dell'Istituto Assicuratore e ciò sino alla data dell'emananda sentenza, a fronte dell'indebito per cui è causa per un ammontare che ad oggi si quantifica anche ai sensi degli effetti di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 38 D.L.. 6 luglio 2011 n. 98 in €. 157.411,09 ovvero del diverso importo che sarà accertato e/o ritenuto di giustizia.”.
A fondamento di tale pretesa la parte ricorrente, premesso
- Di aver inoltrato domanda di pensione in data 13.5.13 respinta il 13.5.13-,
- Di aver inoltrato in data 20/05/2013 nuova domanda di anzianità in totalizzazione, unificando i contributi scaturenti dalla gestione separata, dal lavoro come dipendente e agricolo, domanda che veniva accolta con liquidazione della pensione n. 06400404 cat.
VOTOT con decorrenza dall'1 giugno 2013,
La ricorrente, nel dare atto di aver ricevuto dall' la comunicazione del 16.8.2023 con cui CP_1 veniva informata dell'annullamento del rapporto di lavoro autonomo agricolo, sosteneva, per gli anni in questione 01/11/1968 – 30/10/1969, di aver versato i contributi di coltivatrice diretta avendo svolto l'attività agricola in via esclusiva. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
***
Si costituiva tardivamente in giudizio l' resistendo alla domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
L'Istituto riferiva che a seguito di un'inchiesta dell'Ispettorato centrale n. 540 del 30/5/2022, per irregolari accrediti CD/CM presso la d.p. di Bergamo da parte di un gruppo di lavoro regionale, costituito con determinazioni del d.r. nn. 141 e 255 del 2022 da esperti Per_1 della materia e coordinato dal Dr. , in veste di dirigente audit ed area Persona_2 controlli della d.r. erano emerse diffuse irregolarità sulle posizioni della contrizione Per_1 agricola, attese le anomale movimentazioni negli archivi assicurativi e FASE della DP di CP_2
Bergamo, a seguito dei quali era stato presentato anche un esposto alla Procura della
Repubblica di Bergamo.
L' aggiungeva che la ricorrente era risultata tra le posizioni irregolari emerse durante CP_3 le indagini: infatti, la stessa aveva ottenuto la prestazione pensionistica con decorrenza 1.6.13
2 sulla base in particolare della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto), versata in relazione al presunto rapp19orto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1968
- 1969, ma il rapporto di lavoro autonomo agricolo che dagli accertamenti era apparso illegittimo per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
L' spiegava che dall'esame del Fascicolo Segnalazione Contributive (denominato FASE CP_1 ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) della ricorrente creato il
29.03.2013 e riferito ai contributi dal 1/11/1968 al 31/10/1969 risultava inserita l'annotazione con collegamento alla posizione del sig. titolare del nucleo n. 12 434 Persona_3
00063925.
L'istituto aggiungeva che dalla consultazione dell'archivio di Gestione del Conto
Assicurativo IC (denominato , procedura che consente di intervenire sulla CP_2 posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli, fino all'anno di competenza 1996 che comunica i dati direttamente all'estratto conto unificato, c.d. Unex, dal quale poi attingono le procedure di gestione, che verificano ed applicano il diritto alle prestazioni previdenziali)
l'inserimento di contribuzione agricola a favore della ricorrente, per il periodo relativo agli anni dal 1968-1969, non era stato effettuato con un “popolamento” automatico centralizzato degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi (come ordinariamente previsto), ma, manualmente, in data 7.9.11 per gli anni in questione, da un ex dipendente, al tempo in servizio presso il competente ufficio della sede di Bergamo, segnalato per presunti fatti costituenti reato alla Procura della Repubblica a seguito del predetto audit.
Più nello specifico l' chiariva che: - nell'estratto assicurativo di CP_1 Persona_3
(estraneo al ricorrente), non risultavano registrati contributi agricoli personali in favore della ricorrente.
Pertanto, i periodi suddetti risultavano registrati in estratto contributivo, non a fronte dell'avvenuto versamento di contribuzione da coltivatore diretto e di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, continuava a chiarire l' il fascicolo aziendale cartaceo (denominato CD3), CP_1 disponibile nell'archivio della sede di Bergamo, relativamente al nucleo al contribuente
[...] risultante in , non conteneva, comunque, alcun riferimento, né registrazione, o Per_3 CP_2
3 documento, riconducibili alla presenza e relativa iscrizione della ricorrente.
Infine, neppure gli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti riferibili alla ricorrente, quale presunta collaboratrice del nucleo aziendale riportavano Persona_3 alcun dato, né registrazione, relativamente alla ricorrente, quale componente del relativo nucleo familiare.
L' in definitiva, chiariva che era stata riscontrata l'assoluta mancanza degli elementi CP_1 oggettivi e soggettivi legittimanti la copertura contributiva della ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c..
DIRITTO
Ai fini della decisione si deve premettere come, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' ma sul CP_1 pensionato – che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato – l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che:
“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dal tenore di tale sentenza si evince che – in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' costituendosi in giudizio, fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416
4 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Il ricorso non è fondato, avendo trovato ampia conferma le circostanze dedotte dall'istituto a fondamento del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico. Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza resa in identico giudizio n. 1180 del 7 novembre 2024.
La ricorrente ha ottenuto la prestazione pensionistica con decorrenza 01/06/2013 sulla base, tra l'altro, della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto) versata in relazione ad un presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1968 - 1969.
Il teste funzionaria incaricata degli accertamenti ispettivi per cui è causa, ha Tes_1 CP_1 riferito che a seguito di una segnalazione su un soggetto andato in pensione con contributi non spettanti in base alla segnalazione anonima sono iniziate delle verifiche durate un anno, nell'ambito delle quali sono emerse irregolarità per contributi in relazione ad accrediti contributivi fatti da un ex dipendente, , su 72 posizioni. Tes_2
E' stata quindi incaricata la sede regionale di effettuare degli approfondimenti ed è stato costituito un gruppo di lavoro che ha verificato la documentazione di ogni singolo nominativo, con estensione anche ad altre posizioni movimentate dal medesimo Tes_2
Nell'ambito di queste indagini sono emersi pochi accrediti contributivi legittimi sulle posizioni gestite dal poiché nella maggior parte delle posizioni registrate in archivio FASE Tes_2
(ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) erano stati annotati da Tes_2 dei contributi con indicazioni di un numero del nucleo familiare errato, senza alcuna documentazione a corredo.
Nell'archivio ARLA (che consente di intervenire sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli) fino al 1982 era possibile per la registrazione dei contributi essere negli elenchi nominativi di categoria CM cosa che avveniva su input del titolare dell'impresa agricola ed a cui seguiva il pagamento dei contributi.
Il teste ha quindi riferito che il poteva intervenire sia su FASE sia su , essendone Tes_2 CP_2 il principale addetto, ed il numero degli inserimenti fatti dal medesimo è risultato Tes_2 esponenzialmente superiore rispetto alle procedure svolte dai colleghi.
Il teste ha riferito inoltre che il è stato segnalato alla procura della Repubblica, tra l'altro Tes_2 alcuni pensionati hanno reso dichiarazioni molto esplicite, dando conto anche dell'esistenza di
5 un soggetto esterno che operava come “faccendiere”.
Nel caso in esame la particolarità principale era rappresentata
“Io mi ricordo del ricorrente.
Abbiamo contattato tutti i pensionati irregolare e il ricorrente non si è presentato.
Al ricorrente è stato accreditato il periodo dal 1.11.68 a 31.10.69, si tratta di unico periodo in agricoltura, per il resto è stato solo lavoratore dipendente.
Il ricorrente ha fatto richiesta ecocert il 16.4.2009 dove non c'erano i contributi come collaboratore agricolo CP_ autonomo, anche in questo caso e fase sono stati creati dalla stessa persona lo stesso giorno il 29.3.13, sempre il paris. Quindi l'accredito è successivo a ecocert. La domanda di pensione è una prima il 13.5.13 respinta per assenza requisito contributivo, poi il 20.5.13 è stata fatta una totalizzazione ed è stata accolta la pensione definitiva subito il 27.6.13.
Nell'istruttoria di verifica, abbiamo trovato cd3 e elenchi del titolare del nucleo ma in Persona_3 fascicolo CD3 non c'è il nome di . Nel CD3 abbiamo trovato lo stato di famiglia di Parte_1 [...]
(del settembre 1964) dove non compariva il sig. . Per_3 Pt_1
Non ci risulta che ilario e fossero parenti. Per_3
L'inserimento dei contributi si fa inserendo la richiesta di sistemazione in fase che non è di regola di CP_ competenza del medesimo funzionario che poi agisce in invece nel caso della ricorrente, come negli altri, sia
FASE che sono aperti e chiusi da paris. CP_2
Abbiamo verificato anche gli elenchi e il ricorrente non è mai stato presente tra i collaboratori.”.
La certezza del mancato versamento dei contributi per il periodo oggetto di contestazione risiede nella procedura stessa, in base alla quale “L'iscrizione in elenchi è costitutiva della possibilità di costituire la posizione assicurativa di collaboratore agricolo, in assenza non è ammesso.”
A maggior conferma della consapevolezza della ricorrente si pongono le dedotte circostanze nelle quali il ricorrente è stato iscritto come collaboratore familiare di soggetto non suo parente e il fatto pacifico che il ricorrente prima ha avuto un rigetto della domanda, quindi era ben conscio dell'assenza dei requisiti contributivi.
Il ricorrente, parimenti, era consapevole di non aver provveduto, in prima persona, al versamento di alcuna contribuzione.
Inoltre, è prassi, prima di presentare domanda di pensione richiedere uno o più estratti
6 contributivi al fine di verificare il possesso della contribuzione necessaria, per cui la ricorrente non può non essersi avveduta del fatto che risultavano accrediti contributivi in anni nei quali non aveva svolto alcuna attività lavorativa di tipo agricolo, né aveva versato la relativa contribuzione, elemento evidente della consapevolezza della ricorrente dell'intervento illecito del dipendente infedele dell' sta nella contemporanea “l'iscrizione della ricorrente in CP_1 Pt_2
CP_
nello stesso giorno, nella dichiarazione resa all' di aver prestato “lavoro agricolo come
[...] dipendente”.
In definitiva, deve concludersi per la legittimità della revoca del trattamento pensionistico, non sussistendo alcuno dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accredito della contribuzione agricola.
***
Alcuna responsabilità può essere ascritta a carico dell' resistente, in quanto CP_3
l'induzione in errore in punto di sussistenza in capo alla ricorrente requisiti per la percezione della pensione è stata conseguenza di un comportamento dell'odierna ricorrente.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 3/12/2025
Il Giudice
GI TO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
GI BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv.ssa RAVANELLI PATRIZIA
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. Floriana Collerone
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: Ripetizione di indebito
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 20/05/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A- Dichiarare per le ragioni, tutte, di cui alle premesse l'irripetibilità dell'indebito di €. 157.411,09 contestato dall' e per l'effetto l'illegittimità del relativo provvedimento adottato dall'Istituto Assicuratore il CP_1
26/10/2023.
- Dichiarare pertanto che il ricorrente nulla è tenuto a restituire all'Ente convenuto.
B) - Condannare per l'effetto l' a restituire in favore del ricorrente le somme, tutte, ad oggi già CP_1
1 recuperate sia in forza del conguaglio operato sulla pensione cat. VO n. 001-1200-10215413 (€. 65.385,63) sia in virtù della decurtazione di 1/5 mensile disposta a far tempo dal febbraio 2024 sulla predetta pensione, oltre quelle che saranno successivamente trattenute e/o recuperate da parte dell'Istituto Assicuratore e ciò sino alla data dell'emananda sentenza, a fronte dell'indebito per cui è causa per un ammontare che ad oggi si quantifica anche ai sensi degli effetti di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 38 D.L.. 6 luglio 2011 n. 98 in €. 157.411,09 ovvero del diverso importo che sarà accertato e/o ritenuto di giustizia.”.
A fondamento di tale pretesa la parte ricorrente, premesso
- Di aver inoltrato domanda di pensione in data 13.5.13 respinta il 13.5.13-,
- Di aver inoltrato in data 20/05/2013 nuova domanda di anzianità in totalizzazione, unificando i contributi scaturenti dalla gestione separata, dal lavoro come dipendente e agricolo, domanda che veniva accolta con liquidazione della pensione n. 06400404 cat.
VOTOT con decorrenza dall'1 giugno 2013,
La ricorrente, nel dare atto di aver ricevuto dall' la comunicazione del 16.8.2023 con cui CP_1 veniva informata dell'annullamento del rapporto di lavoro autonomo agricolo, sosteneva, per gli anni in questione 01/11/1968 – 30/10/1969, di aver versato i contributi di coltivatrice diretta avendo svolto l'attività agricola in via esclusiva. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
***
Si costituiva tardivamente in giudizio l' resistendo alla domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
L'Istituto riferiva che a seguito di un'inchiesta dell'Ispettorato centrale n. 540 del 30/5/2022, per irregolari accrediti CD/CM presso la d.p. di Bergamo da parte di un gruppo di lavoro regionale, costituito con determinazioni del d.r. nn. 141 e 255 del 2022 da esperti Per_1 della materia e coordinato dal Dr. , in veste di dirigente audit ed area Persona_2 controlli della d.r. erano emerse diffuse irregolarità sulle posizioni della contrizione Per_1 agricola, attese le anomale movimentazioni negli archivi assicurativi e FASE della DP di CP_2
Bergamo, a seguito dei quali era stato presentato anche un esposto alla Procura della
Repubblica di Bergamo.
L' aggiungeva che la ricorrente era risultata tra le posizioni irregolari emerse durante CP_3 le indagini: infatti, la stessa aveva ottenuto la prestazione pensionistica con decorrenza 1.6.13
2 sulla base in particolare della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto), versata in relazione al presunto rapp19orto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1968
- 1969, ma il rapporto di lavoro autonomo agricolo che dagli accertamenti era apparso illegittimo per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
L' spiegava che dall'esame del Fascicolo Segnalazione Contributive (denominato FASE CP_1 ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) della ricorrente creato il
29.03.2013 e riferito ai contributi dal 1/11/1968 al 31/10/1969 risultava inserita l'annotazione con collegamento alla posizione del sig. titolare del nucleo n. 12 434 Persona_3
00063925.
L'istituto aggiungeva che dalla consultazione dell'archivio di Gestione del Conto
Assicurativo IC (denominato , procedura che consente di intervenire sulla CP_2 posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli, fino all'anno di competenza 1996 che comunica i dati direttamente all'estratto conto unificato, c.d. Unex, dal quale poi attingono le procedure di gestione, che verificano ed applicano il diritto alle prestazioni previdenziali)
l'inserimento di contribuzione agricola a favore della ricorrente, per il periodo relativo agli anni dal 1968-1969, non era stato effettuato con un “popolamento” automatico centralizzato degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi (come ordinariamente previsto), ma, manualmente, in data 7.9.11 per gli anni in questione, da un ex dipendente, al tempo in servizio presso il competente ufficio della sede di Bergamo, segnalato per presunti fatti costituenti reato alla Procura della Repubblica a seguito del predetto audit.
Più nello specifico l' chiariva che: - nell'estratto assicurativo di CP_1 Persona_3
(estraneo al ricorrente), non risultavano registrati contributi agricoli personali in favore della ricorrente.
Pertanto, i periodi suddetti risultavano registrati in estratto contributivo, non a fronte dell'avvenuto versamento di contribuzione da coltivatore diretto e di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, continuava a chiarire l' il fascicolo aziendale cartaceo (denominato CD3), CP_1 disponibile nell'archivio della sede di Bergamo, relativamente al nucleo al contribuente
[...] risultante in , non conteneva, comunque, alcun riferimento, né registrazione, o Per_3 CP_2
3 documento, riconducibili alla presenza e relativa iscrizione della ricorrente.
Infine, neppure gli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti riferibili alla ricorrente, quale presunta collaboratrice del nucleo aziendale riportavano Persona_3 alcun dato, né registrazione, relativamente alla ricorrente, quale componente del relativo nucleo familiare.
L' in definitiva, chiariva che era stata riscontrata l'assoluta mancanza degli elementi CP_1 oggettivi e soggettivi legittimanti la copertura contributiva della ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c..
DIRITTO
Ai fini della decisione si deve premettere come, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' ma sul CP_1 pensionato – che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato – l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che:
“Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cass. civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Dal tenore di tale sentenza si evince che – in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che l' costituendosi in giudizio, fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416
4 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Il ricorso non è fondato, avendo trovato ampia conferma le circostanze dedotte dall'istituto a fondamento del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico. Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza resa in identico giudizio n. 1180 del 7 novembre 2024.
La ricorrente ha ottenuto la prestazione pensionistica con decorrenza 01/06/2013 sulla base, tra l'altro, della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto) versata in relazione ad un presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1968 - 1969.
Il teste funzionaria incaricata degli accertamenti ispettivi per cui è causa, ha Tes_1 CP_1 riferito che a seguito di una segnalazione su un soggetto andato in pensione con contributi non spettanti in base alla segnalazione anonima sono iniziate delle verifiche durate un anno, nell'ambito delle quali sono emerse irregolarità per contributi in relazione ad accrediti contributivi fatti da un ex dipendente, , su 72 posizioni. Tes_2
E' stata quindi incaricata la sede regionale di effettuare degli approfondimenti ed è stato costituito un gruppo di lavoro che ha verificato la documentazione di ogni singolo nominativo, con estensione anche ad altre posizioni movimentate dal medesimo Tes_2
Nell'ambito di queste indagini sono emersi pochi accrediti contributivi legittimi sulle posizioni gestite dal poiché nella maggior parte delle posizioni registrate in archivio FASE Tes_2
(ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) erano stati annotati da Tes_2 dei contributi con indicazioni di un numero del nucleo familiare errato, senza alcuna documentazione a corredo.
Nell'archivio ARLA (che consente di intervenire sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli) fino al 1982 era possibile per la registrazione dei contributi essere negli elenchi nominativi di categoria CM cosa che avveniva su input del titolare dell'impresa agricola ed a cui seguiva il pagamento dei contributi.
Il teste ha quindi riferito che il poteva intervenire sia su FASE sia su , essendone Tes_2 CP_2 il principale addetto, ed il numero degli inserimenti fatti dal medesimo è risultato Tes_2 esponenzialmente superiore rispetto alle procedure svolte dai colleghi.
Il teste ha riferito inoltre che il è stato segnalato alla procura della Repubblica, tra l'altro Tes_2 alcuni pensionati hanno reso dichiarazioni molto esplicite, dando conto anche dell'esistenza di
5 un soggetto esterno che operava come “faccendiere”.
Nel caso in esame la particolarità principale era rappresentata
“Io mi ricordo del ricorrente.
Abbiamo contattato tutti i pensionati irregolare e il ricorrente non si è presentato.
Al ricorrente è stato accreditato il periodo dal 1.11.68 a 31.10.69, si tratta di unico periodo in agricoltura, per il resto è stato solo lavoratore dipendente.
Il ricorrente ha fatto richiesta ecocert il 16.4.2009 dove non c'erano i contributi come collaboratore agricolo CP_ autonomo, anche in questo caso e fase sono stati creati dalla stessa persona lo stesso giorno il 29.3.13, sempre il paris. Quindi l'accredito è successivo a ecocert. La domanda di pensione è una prima il 13.5.13 respinta per assenza requisito contributivo, poi il 20.5.13 è stata fatta una totalizzazione ed è stata accolta la pensione definitiva subito il 27.6.13.
Nell'istruttoria di verifica, abbiamo trovato cd3 e elenchi del titolare del nucleo ma in Persona_3 fascicolo CD3 non c'è il nome di . Nel CD3 abbiamo trovato lo stato di famiglia di Parte_1 [...]
(del settembre 1964) dove non compariva il sig. . Per_3 Pt_1
Non ci risulta che ilario e fossero parenti. Per_3
L'inserimento dei contributi si fa inserendo la richiesta di sistemazione in fase che non è di regola di CP_ competenza del medesimo funzionario che poi agisce in invece nel caso della ricorrente, come negli altri, sia
FASE che sono aperti e chiusi da paris. CP_2
Abbiamo verificato anche gli elenchi e il ricorrente non è mai stato presente tra i collaboratori.”.
La certezza del mancato versamento dei contributi per il periodo oggetto di contestazione risiede nella procedura stessa, in base alla quale “L'iscrizione in elenchi è costitutiva della possibilità di costituire la posizione assicurativa di collaboratore agricolo, in assenza non è ammesso.”
A maggior conferma della consapevolezza della ricorrente si pongono le dedotte circostanze nelle quali il ricorrente è stato iscritto come collaboratore familiare di soggetto non suo parente e il fatto pacifico che il ricorrente prima ha avuto un rigetto della domanda, quindi era ben conscio dell'assenza dei requisiti contributivi.
Il ricorrente, parimenti, era consapevole di non aver provveduto, in prima persona, al versamento di alcuna contribuzione.
Inoltre, è prassi, prima di presentare domanda di pensione richiedere uno o più estratti
6 contributivi al fine di verificare il possesso della contribuzione necessaria, per cui la ricorrente non può non essersi avveduta del fatto che risultavano accrediti contributivi in anni nei quali non aveva svolto alcuna attività lavorativa di tipo agricolo, né aveva versato la relativa contribuzione, elemento evidente della consapevolezza della ricorrente dell'intervento illecito del dipendente infedele dell' sta nella contemporanea “l'iscrizione della ricorrente in CP_1 Pt_2
CP_
nello stesso giorno, nella dichiarazione resa all' di aver prestato “lavoro agricolo come
[...] dipendente”.
In definitiva, deve concludersi per la legittimità della revoca del trattamento pensionistico, non sussistendo alcuno dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accredito della contribuzione agricola.
***
Alcuna responsabilità può essere ascritta a carico dell' resistente, in quanto CP_3
l'induzione in errore in punto di sussistenza in capo alla ricorrente requisiti per la percezione della pensione è stata conseguenza di un comportamento dell'odierna ricorrente.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 3/12/2025
Il Giudice
GI TO
7