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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CAVANI ITALO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Str. Dei Mercati 11/b 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170008156464000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170008156464000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2024 il signor Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 07820249003798368000 notificata in data 27.9.2024 dell'importo di € 61.758,09 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione spa sede di Parma, avente ad oggetto dieci cartelle di pagamento;
di queste ultime impugna unicamente due cartelle asseritamente notificate il 10.4.2018, avente ad oggetto IRPEF, IVA e relative sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2013 e 2014: n 07820170008156464000 di € 5.300,17
e n. 0782017001606109000 di € 9.101,28.
Il ricorrente impugna le due cartelle contenute nell'intimazione, perché non risultano essere mai state notificate, ritenendole pertanto infondate e illegittime in fatto e in diritto, per diversi motivi:
nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e conseguente intervenuta decadenza ex art. 25 del d.p.r. 602/1973, così come modificato dall'art.37 comma 40 del dl 223/2006, applicabile anche all'Irap e all'Iva per espresso rinvio rispettivamente dell'art. 25 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 23 del d.lgs.
n. 46/1999, così come modificato dal d.l. n. 106/2005; in conseguenza di ciò l'Agenzia non sarebbe più nei termini per provvedere all'emanazione e notificazione degli atti presupposti;
Intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi ex art. 20, terzo comma, del d.lgs. n. 472/1997 ed ex art 2948, primo comma, n. 4, c.c.
Il ricorrente chiede di dichiarare la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento con conseguente intervenuta decadenza e dichiarare la prescrizione di sanzione e interessi nell'ipotesi che le notifiche fossero state effettuate regolarmente. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese e competenze professionali di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione regionale si costituisce sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso quanto alle eccezioni relative agli atti presupposti ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21 d.lgs. 546/92 in quanto tutte le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate tempestivamente;
quanto alla eccepita prescrizione della pretesa creditoria in riferimento alle cartelle di pagamento, ritiene che sia infondata alla luce di giurisprudenza prevalente che ritiene che il termine di prescrizione per l'obbligazione principale e per quella accessoria non può che essere di tipo unitario.
L'Ufficio conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19, comma 3, e 21 del d. lgs.546/92; nel merito dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione
e respingere le domande di parte ricorrente. Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
All'udienza del 10 ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene essenziale esaminare gli elementi addotti dal ricorrente con riferimento alla eccezione di nullità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento, in considerazione dell'eccepita omessa notificazione di tali atti presupposti. Il ricorrente sostiene, infatti, che le cartelle di pagamento non gli siano state ritualmente notificate e da questo assunto deriva la rivendicazione del proprio diritto di impugnare le stesse una volta venuto a conoscenza, con la comunicazione dell'intimazione di pagamento, atto peraltro impugnabile autonomamente per difetti propri, ma anche, come nel caso in esame, nel caso di mancata notificazione della cartella di pagamento che su di esso si fonda. Infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In queste ipotesi l'eventuale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta consentita dal citato articolo 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, evidenziando il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto in ordine al quale si è contestata l'omessa notifica, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Nel caso in esame il ricorrente ha optato per questa seconda ipotesi eccependo il difetto di notifica degli atti presupposti. al fine di contestare la nullità dell'atto consequenziale, con connessa estinzione della pretesa tributaria.
Dalla sentenza della Cassazione (n. 19704/2015) si ricava che l'impugnazione cumulativa si risolve nella sola indagine quanto alla regolarità delle notifiche delle rispettive cartelle, non potendo questa involgere le questioni assorbite dalla valida notificazione delle cartelle o dall'omessa notificazione delle stesse;
si afferma in definitiva che, ove l'atto risultasse validamente notificato, non sarebbe ipotizzabile alcuna "riapertura" dei termini di impugnativa. Occorre verificare la regolarità o meno della notifica delle cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente asseritamente mai avvenuta.
A questo proposito l'Ente di riscossione ha correttamente documentato la regolarità delle notifiche eseguite allegando la relativa documentazione: entrambe le cartelle di pagamento sono state notificate ai sensi dell'art. 139 cpc tramite messo notificatore mediante consegna dell'atto a mani di persona di famiglia, e dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata. Su questa specifica forma di notifica è intervenuta più volte la Corte di cassazione che ha definito le modalità di consegna dell'atto quando il consegnatario non è il destinatario, ha precisato che l'ufficiale notificatore non è tenuto a svolgere ricerche o indagini in ordine all'effettività dello stato di convivenza e che persona di famiglia è non solo il parente ma anche l'affine per il quale non è richiesto neppure il requisito della convivenza con il destinatario. Nel caso in esame l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato notificato a mani della moglie.
Acquisita la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento oggetto della contestazione, come emerge dalle risultanze documentali si ritiene di non poter aderire alla tesi del ricorrente di non aver avuto conoscenza delle richieste avanzate dall'ente creditore ma di averla avuta solo a seguito della ulteriore e ultima notifica dell'intimazione di pagamento, contenente anche le cartelle di pagamento impugnate.
Si reputa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate e pertanto il ricorso è tardivo a causa della mancata e tempestiva impugnazione degli atti notificati regolarmente;
a seguito della notifica il ricorrente ha presentato istanza di rateazione con numerosi versamenti e, successivamente, ha presentato istanza di definizione agevolata. La Corte di cassazione è intervenuta con ordinanza 23215/2024 riconoscendo valore di atto interruttivo della prescrizione alla richiesta di rateizzazione perché presuppone la conoscenza delle cartelle di pagamento e preclude al contribuente la possibilità di eccepire la mancata conoscenza degli atti.
Relativamente al termine di prescrizione da applicarsi alle sanzioni e interessi, per quanto ci sia stato contrasto giurisprudenziale se ordinario o quinquennale, si osserva che comunque prevalente è
l'orientamento enunciato dall'ordinanza 10549/2019 in materia di prescrizione degli accessori del tributo che dispone ““il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.
Il principio espresso dalla Corte è, pertanto, quello per cui Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate con avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall'Agenzia delle Entrate è identico a quello del tributo a cui l'atto si riferisce. Le sanzioni costituiscono accessori del credito fiscale e, quindi, il termine di prescrizione è lo stesso del tributo.
Il principio è stato poi esteso anche all'obbligazione accessoria degli interessi, per i quali non esiste una esplicita disposizione normativa, con successiva pronuncia della Corte n. 13815/2021 che fa parte della maggioritaria giurisprudenza che ritiene che agli interessi non si debba applicare il termine breve quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di una obbligazione unitaria, con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c..
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.300,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CAVANI ITALO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Str. Dei Mercati 11/b 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170008156464000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170008156464000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010606109000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2024 il signor Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 07820249003798368000 notificata in data 27.9.2024 dell'importo di € 61.758,09 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione spa sede di Parma, avente ad oggetto dieci cartelle di pagamento;
di queste ultime impugna unicamente due cartelle asseritamente notificate il 10.4.2018, avente ad oggetto IRPEF, IVA e relative sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2013 e 2014: n 07820170008156464000 di € 5.300,17
e n. 0782017001606109000 di € 9.101,28.
Il ricorrente impugna le due cartelle contenute nell'intimazione, perché non risultano essere mai state notificate, ritenendole pertanto infondate e illegittime in fatto e in diritto, per diversi motivi:
nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e conseguente intervenuta decadenza ex art. 25 del d.p.r. 602/1973, così come modificato dall'art.37 comma 40 del dl 223/2006, applicabile anche all'Irap e all'Iva per espresso rinvio rispettivamente dell'art. 25 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 23 del d.lgs.
n. 46/1999, così come modificato dal d.l. n. 106/2005; in conseguenza di ciò l'Agenzia non sarebbe più nei termini per provvedere all'emanazione e notificazione degli atti presupposti;
Intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi ex art. 20, terzo comma, del d.lgs. n. 472/1997 ed ex art 2948, primo comma, n. 4, c.c.
Il ricorrente chiede di dichiarare la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento con conseguente intervenuta decadenza e dichiarare la prescrizione di sanzione e interessi nell'ipotesi che le notifiche fossero state effettuate regolarmente. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese e competenze professionali di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione regionale si costituisce sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso quanto alle eccezioni relative agli atti presupposti ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21 d.lgs. 546/92 in quanto tutte le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate tempestivamente;
quanto alla eccepita prescrizione della pretesa creditoria in riferimento alle cartelle di pagamento, ritiene che sia infondata alla luce di giurisprudenza prevalente che ritiene che il termine di prescrizione per l'obbligazione principale e per quella accessoria non può che essere di tipo unitario.
L'Ufficio conclude chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19, comma 3, e 21 del d. lgs.546/92; nel merito dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione
e respingere le domande di parte ricorrente. Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
All'udienza del 10 ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene essenziale esaminare gli elementi addotti dal ricorrente con riferimento alla eccezione di nullità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento, in considerazione dell'eccepita omessa notificazione di tali atti presupposti. Il ricorrente sostiene, infatti, che le cartelle di pagamento non gli siano state ritualmente notificate e da questo assunto deriva la rivendicazione del proprio diritto di impugnare le stesse una volta venuto a conoscenza, con la comunicazione dell'intimazione di pagamento, atto peraltro impugnabile autonomamente per difetti propri, ma anche, come nel caso in esame, nel caso di mancata notificazione della cartella di pagamento che su di esso si fonda. Infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In queste ipotesi l'eventuale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta consentita dal citato articolo 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, evidenziando il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto in ordine al quale si è contestata l'omessa notifica, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Nel caso in esame il ricorrente ha optato per questa seconda ipotesi eccependo il difetto di notifica degli atti presupposti. al fine di contestare la nullità dell'atto consequenziale, con connessa estinzione della pretesa tributaria.
Dalla sentenza della Cassazione (n. 19704/2015) si ricava che l'impugnazione cumulativa si risolve nella sola indagine quanto alla regolarità delle notifiche delle rispettive cartelle, non potendo questa involgere le questioni assorbite dalla valida notificazione delle cartelle o dall'omessa notificazione delle stesse;
si afferma in definitiva che, ove l'atto risultasse validamente notificato, non sarebbe ipotizzabile alcuna "riapertura" dei termini di impugnativa. Occorre verificare la regolarità o meno della notifica delle cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente asseritamente mai avvenuta.
A questo proposito l'Ente di riscossione ha correttamente documentato la regolarità delle notifiche eseguite allegando la relativa documentazione: entrambe le cartelle di pagamento sono state notificate ai sensi dell'art. 139 cpc tramite messo notificatore mediante consegna dell'atto a mani di persona di famiglia, e dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata. Su questa specifica forma di notifica è intervenuta più volte la Corte di cassazione che ha definito le modalità di consegna dell'atto quando il consegnatario non è il destinatario, ha precisato che l'ufficiale notificatore non è tenuto a svolgere ricerche o indagini in ordine all'effettività dello stato di convivenza e che persona di famiglia è non solo il parente ma anche l'affine per il quale non è richiesto neppure il requisito della convivenza con il destinatario. Nel caso in esame l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato notificato a mani della moglie.
Acquisita la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento oggetto della contestazione, come emerge dalle risultanze documentali si ritiene di non poter aderire alla tesi del ricorrente di non aver avuto conoscenza delle richieste avanzate dall'ente creditore ma di averla avuta solo a seguito della ulteriore e ultima notifica dell'intimazione di pagamento, contenente anche le cartelle di pagamento impugnate.
Si reputa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate e pertanto il ricorso è tardivo a causa della mancata e tempestiva impugnazione degli atti notificati regolarmente;
a seguito della notifica il ricorrente ha presentato istanza di rateazione con numerosi versamenti e, successivamente, ha presentato istanza di definizione agevolata. La Corte di cassazione è intervenuta con ordinanza 23215/2024 riconoscendo valore di atto interruttivo della prescrizione alla richiesta di rateizzazione perché presuppone la conoscenza delle cartelle di pagamento e preclude al contribuente la possibilità di eccepire la mancata conoscenza degli atti.
Relativamente al termine di prescrizione da applicarsi alle sanzioni e interessi, per quanto ci sia stato contrasto giurisprudenziale se ordinario o quinquennale, si osserva che comunque prevalente è
l'orientamento enunciato dall'ordinanza 10549/2019 in materia di prescrizione degli accessori del tributo che dispone ““il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.
Il principio espresso dalla Corte è, pertanto, quello per cui Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate con avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall'Agenzia delle Entrate è identico a quello del tributo a cui l'atto si riferisce. Le sanzioni costituiscono accessori del credito fiscale e, quindi, il termine di prescrizione è lo stesso del tributo.
Il principio è stato poi esteso anche all'obbligazione accessoria degli interessi, per i quali non esiste una esplicita disposizione normativa, con successiva pronuncia della Corte n. 13815/2021 che fa parte della maggioritaria giurisprudenza che ritiene che agli interessi non si debba applicare il termine breve quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di una obbligazione unitaria, con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c..
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.300,00.