Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2004, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE NC, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PAOLO PONTRELLI con studio in 38033 CAVALESE (TN) VIA BRONZETTI 52, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MR SO DI TRICHES RENATA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 103/01 del Giudice di pace di TRENTO, emessa il 29/03/01 e depositata il 02/04/01 (R.G. 790/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 18/11/03 dal Consigliere Dott. DURANTE Bruno;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Considerato che TI RA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Trento contro di lui ed a favore della ditta Mister ON per il pagamento di lire 714.000;
che il giudice di pace ha rigettato l'opposizione;
che l'TI ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi;
che con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, sostenendo in particolare che la motivazione è "in più punti lacunosa e contraddittoria tanto da potere essere quasi considerata inesistente";
che con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c. lamentando che il giudice di pace abbia desunto elementi di prova dal comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti;
che il P. M. ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 375 c.p.c. in Camera di consiglio;
che, come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis Cass. S. U. 15.10.1999, n. 716), le sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle controversie di valore non eccedente 2 milioni di lire sono impugnabili con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione, ove il vizio si risolva in inesistenza, apparenza, radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione;
che un vizio del genere non è ravvisabile nella specie, in cui il giudice di pace ha indicato le ragioni della decisione, consentendo la ricostruzione dell'iter logico seguito;
che la scelta degli elementi da porre a fondamento della decisione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è tanto meno sindacabile in sede di legittimità, ove la sentenza sia pronunciata dal giudice di pace in controversie di valore non eccedente 2 milioni di lire;
che, pertanto, il ricorso va rigettato con sentenza da pronunciare in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., mentre nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non essendosi l'intimata costituita;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004