Art. 37. Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
da diporto adibite a noleggio 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
Nota all'art. 37, comma 1.
Per la legge 23 agosto n. 400 si veda la nota all'art. 26.
da diporto adibite a noleggio 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
Nota all'art. 37, comma 1.
Per la legge 23 agosto n. 400 si veda la nota all'art. 26.