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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4292/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 4292/2018 promossa da:
in persona del l.r.p.t.(p.iva: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Erminio Schiavone
(CF.: ) domiciliata presso lo studio sito in C.F._1
Casal di Principe (CE), alla Via del Pozzo nr. 8/10;
-appellante principale- contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avv. Michele Ferraro (C.F.:
) con studio in Maddaloni (CE), alla Via C.F._3
Amendola nr. 30;
1
Controparte_2
(P.IVA: ), in
[...] P.IVA_2
persona del C.s.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Frasso (C.F.: ) entrambi domiciliati presso C.F._4
l'Avv. Carmine Petteruti, con studio in , alla Via CP_2
Marchesiello nr.16;
-appellato-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 17.04.2017, il sig. CP_1
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Maddaloni l'
[...]
Controparte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da una caduta avvenuta il 22.08.2014 all'interno del comprensorio
, asseritamente causata dalla presenza di un tombino in CP_3
cemento poggiato su assi di legno, privo di segnalazione e non ancorato al suolo.
L' si costituiva in giudizio chiedendo l'autorizzazione a CP_3
chiamare in causa la ditta esecutrice dei PA
lavori di manutenzione straordinaria nei luoghi del sinistro.
2 Il Giudice autorizzava la chiamata in causa, e l'atto veniva notificato alla già menzionata società a mezzo ufficiale giudiziario secondo le forme dell'art. 140 c.p.c. non si PA
costituiva nel giudizio di primo grado ed era dichiarata contumace.
Con sentenza n. 24/2018 depositata il 22.01.2018, il Giudice di
Pace di Maddaloni, nella persona del Dr Alfonso di Nuzzo, accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando la responsabilità concorrente della e del sig. PA
, condannando la prima al pagamento di euro CP_1
4.098,05 oltre interessi legali, spese e compensi.
Con atto di appello ritualmente notificato, PA
impugnava la sentenza deducendo la nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa in quanto effettuata, in violazione dell'art. 145 c.p.c., secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., senza previo tentativo di notifica a mani del legale rappresentante o soggetto abilitato presso la sede.
Si costituiva in giudizio il proponendo appello CP_1
incidentale avverso i capi della sentenza che avevano escluso la responsabilità dell' , ritenuto un concorso di colpa a suo CP_3
carico, e conseguentemente ridotto i compensi professionali in favore del suo difensore.
L' nel costituirsi in appello, chiedeva il rigetto CP_3
dell'impugnazione principale proposta da PA
eccependo la piena validità della notificazione dell'atto di chiamata in causa effettuata in primo grado, e negando che ricorressero i presupposti di nullità ex art. 145 c.p.c. Contestava altresì, nel
3 merito, ogni fondatezza dell'appello, insistendo sulla legittimità della sentenza di primo grado e sulla esclusiva responsabilità della società appaltatrice.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello principale e incidentale ai sensi ex art. 348 bis c.p.c. in quanto conforme ai requisiti di cui al novellato art. 342 c.p.c.
L'eccezione sollevata dalla fondata. PA
La notifica dell'atto di chiamata in causa, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è affetta da nullità in quanto non preceduta dall'esperimento delle modalità ordinarie previste dall'art. 145
c.p.c. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che le notificazioni alle persone giuridiche devono avvenire con consegna a mani del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato presso la sede legale, e solo in caso di irreperibilità è consentito ricorrere alla notifica ex art. 140 c.p.c. (Cass. civ., sez.
VI, 14.03.2017, n. 6505; Cass. 13.09.2011, n. 18762; Cass. nn.
15856 del 2009, 9237 del 2012, 2232 del 2017). Pertanto, come nel caso in esame, “una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l'atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza del l.r.p.t.” (Cass. n. 19387 del 2014)
La notifica in violazione dell'art. 145 c.p.c. determina nullità insanabile della chiamata in causa e comporta la violazione del contraddittorio, con la conseguenza che la contumacia di non può ritenersi validamente costituita. PA
4 Orbene, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, le nullità derivanti dalla violazione del principio del contraddittorio e dall'invalida instaurazione del rapporto processuale sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. tra le altre Cass. civ., sez. I, 21.05.1998, n.5067; Cass. civ., sez. II, 06.11.2006, n. 23628; Cass. civ., sez. lav., 03.11.2008,
n.26388). Inoltre, le questioni concernenti la regolare costituzione del rapporto processuale hanno carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito, con la conseguenza che quando si accerta il difetto di costituzione di un valido rapporto processuale, al giudice è precluso l'esame delle altre questioni, senza distinzione tra quelle attinenti al rito adottato e quelle relative al merito (Cass. civ., sez. III, 05.07.1984, n. 3921). In ragione di quanto osservato, la sentenza deve essere dichiarata nulla per difetto di integrità del contraddittorio e, in applicazione all'art. 354 c.p.c., la causa va rimessa al Giudice di primo grado, dovendo il giudizio necessariamente svolgersi nel contraddittorio della pretesa responsabili civile terza chiamata in causa.
Sebbene l'appello incidentale proposto da sia CP_1
rivolto unicamente nei confronti dell' lo stesso risulta CP_3
inammissibile per sopravvenuta improcedibilità, in quanto legato indissolubilmente alla valutazione complessiva della responsabilità dell'evento dannoso, questione che coinvolge anche la società
La declaratoria di nullità della notificazione dell'atto CP_4
di chiamata in causa nei confronti di quest'ultima e la conseguente rimessione al primo giudice impediscono di pronunciare
5 autonomamente sull'appello incidentale, attesa l'inscindibilità della posizione processuale e sostanziale delle parti.
L'appello incidentale va pertanto dichiarato improcedibile, rinviando ogni ulteriore valutazione al giudizio di rinvio.
Le spese del presente grado vanno compensate tra tutte le parti, attesa la peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello principale proposto da PA
- dichiara la nullità della sentenza appellata e per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dispone rimettersi la causa al Giudice di primo grado;
- fissa il termine di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Lì, 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Rita Di Salvo
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