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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO RA, TO
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1110/2022 depositato il 09/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Cesare Battisti 16 70013 Castellana Grotte BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1779/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 16/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030601836/2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030601836/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030601836/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza 1779/3/21 della Commissione tributaria provinciale di Bari, depositata il 16/11/2021, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società
Resistente_1 SRL (già Società_1 SRL) avverso l'avviso di accertamento n. TVF030601836/2020, notificato in data 16 marzo 2021, con cui l'Ufficio accertava ai fini IRES, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d'impresa di € 112.467,16 (a fronte della perdita di dichiarata di € - 344.068,00), ai fini IRAP, ai sensi degli articoli 5-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, il valore della produzione netta di € 113.265,00 (a fronte del valore dichiarato di € - 335.270,00) ed ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972, il volume d'affari di € 668.088,00 con una maggiore imposta IVA dovuta di € 100.437,00.
A fronte della mancata produzione della documentazione, della inattendibilità della contabilità nonché della differenza tra l'ammontare complessivo delle operazioni attive pari ad € 211.553,00, riportato nella dichiarazione IVA relativa al 2015 e l'ammontare totale delle operazioni comunicate dai clienti pari ad
€ 319.565,00 (dati rilevati da Spesometro), l'Ufficio ha ricostruito induttivamente il redito d'impresa.
La CTP, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese.
Affermava che l'Ufficio non aveva considerato ricavi dichiarati per € 92.458,00 né il recupero del credito
IVA e pertanto applicava le sanzioni solo sul credito effettivamente utilizzato.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate contestando la contraddittorietà della motivazione nonché l'erronea valutazione dei fatti di causa. Violazione e falsa applicazione degli articoli 54
e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nessuno si è costituito per la società appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le incongruenze rilevate dai primi giudici in ordine alla ricostruzione induttiva non trovano riscontro nella parziale documentazione prodotta, tenuto conto che la differenza di ricavi non contabilizzati per l'importo di € 95.975,00 rimane ingiustificata.
Né è stata fornita alcuna giustificazione in ordine al fatto che nella dichiarazione IVA relativa al 2015 risulta un ammontare complessivo di operazioni attive pari ad € 211.553,00, inferiore all'ammontare totale delle operazioni comunicate dai clienti pari ad € 319.565,00.
Dal confronto tra quanto dichiarato dalla società e quanto comunicato dai suoi clienti, risultano non riportate nella dichiarazione IVA (a.i. 2015) operazioni attive per € 108.012,00.
Non è stata fornita alcuna giustificazione in ordine alle ulteriori incongruenze riguardanti la non corrispondenza tra elementi contabili dichiarati in Unico SC/2016 e quelli indicati nel prospetto del Conto
Economico al 31 dicembre 2015 esibito: perdita civilistica dichiarata in Unico SC/2016 rigo RF5 di € -
245.686,00 in luogo di € - 305.244,55 indicata nel C.E.; componenti positivi dichiarati in Unico SC/2016 rigo
RF2 di € 211.553,00 in luogo dei ricavi di € 307.527,55 indicati nel conto economico.
Proprio da quest'ultimo dato relativo ai componenti positivi di reddito, così come dalle suddette incongruenze desunte dallo spesometro per l'importo di € 108.012,00, emerge una differenza di ricavi non contabilizzati per l'importo di € 95.975,00.
Ciò posto, stante la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa nei termini indicati nell'avviso di accertamento, l'ammontare dei ricavi dichiarati risulta ricompreso nei ricavi ricostruiti dall'Ufficio.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di € 92.458,00 a titolo di ricavi derivanti dalla vendita di carburante a consumatori finali deducendo che l'Ufficio aveva sottratto solo i litri di carburante venduti a soggetti Iva con fattura per € 119.095,00.
Trattasi, tuttavia, di una tesi priva di qualsivoglia riscontro atteso che, come emerge dalla motivazione dell'atto impugnato, non vi è distinzione tra ricavi risultanti dalla vendita di carburante a consumatori finali e quelli derivanti dalla vendita di carburante a soggetti Iva.
Nell'avviso di accertamento viene indicata «* la quantità di gasolio per autotrazione residuo non risultante dalle fatture emesse è stata calcolata sottraendo alla quantità di gasolio complessivamente acquistata risultante dalle fatture di acquisto (litri 159.001,00), la quantità venduta risultante dalle fattureemesse (litri
95.022,00)».
Conseguentemente alla luce delle fatture emesse e esibite, i ricavi induttivamente ricostruiti nel totale sono pari a € 668.088,00 (cioè € 211.553,00 + € 456.535,16) e il reddito d'impresa induttivamente determinato recuperato a tassazione è pari ad € 112.467,00 l'importo di € 515.255,00 include anche l'ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi (€ 211.553,00)».
Come riconosciuto dalla stessa parte nel ricorso, l'importo di € 211.553,00 è composto da € 92.458,00 come ricavi derivanti da vendite a consumatori finali e da € 119.095,00 come ricavi derivanti da vendite a clienti soggetti Iva.
Alla luce della ricostruzione operata dall'Ufficio, e non specificamente contestata, la sentenza di primo grado
è errata avendo riconosciuto, in favore di parte ricorrente ricavi pari ad € 92.458,00 che l'Ufficio aveva già considerato.
Anche con riferimento al punto 2.2 lett. e) e f), l'indice di ricarico è stato determinato sulla base delle fatture emesse ed esibite dalla parte ricorrente.
L'IVA a credito, risultante nella dichiarazione presentata, è stata recuperata ai sensi dell'articolo 54 del d.
P.R. n. 633 del 1972, come determinata nell'atto impugnato e non è stato riconosciuto il recupero del credito IVA richiesto da parte ricorrente.
L'IVA a credito di € 74.599,00 risulta dichiarata nel modello Unico SC/2016, presentato per il 2015 dalla società ricorrente, nel prospetto della liquidazione dell'imposta annuale al quadro VL rigo VL33 e quindi scaturita per la prima volta nella dichiarazione dei redditi presentata dalla società nel 2015.
L'appello va, quindi, accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso presentato dalla società Resistente_1 SRL avverso l'avviso di accertamento n. TVF030601836/2020.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2..000,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 2.500,00 quanto al grado di appello. Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO RA, TO
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1110/2022 depositato il 09/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Cesare Battisti 16 70013 Castellana Grotte BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1779/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 16/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030601836/2020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030601836/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030601836/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza 1779/3/21 della Commissione tributaria provinciale di Bari, depositata il 16/11/2021, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società
Resistente_1 SRL (già Società_1 SRL) avverso l'avviso di accertamento n. TVF030601836/2020, notificato in data 16 marzo 2021, con cui l'Ufficio accertava ai fini IRES, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d'impresa di € 112.467,16 (a fronte della perdita di dichiarata di € - 344.068,00), ai fini IRAP, ai sensi degli articoli 5-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, il valore della produzione netta di € 113.265,00 (a fronte del valore dichiarato di € - 335.270,00) ed ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972, il volume d'affari di € 668.088,00 con una maggiore imposta IVA dovuta di € 100.437,00.
A fronte della mancata produzione della documentazione, della inattendibilità della contabilità nonché della differenza tra l'ammontare complessivo delle operazioni attive pari ad € 211.553,00, riportato nella dichiarazione IVA relativa al 2015 e l'ammontare totale delle operazioni comunicate dai clienti pari ad
€ 319.565,00 (dati rilevati da Spesometro), l'Ufficio ha ricostruito induttivamente il redito d'impresa.
La CTP, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese.
Affermava che l'Ufficio non aveva considerato ricavi dichiarati per € 92.458,00 né il recupero del credito
IVA e pertanto applicava le sanzioni solo sul credito effettivamente utilizzato.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate contestando la contraddittorietà della motivazione nonché l'erronea valutazione dei fatti di causa. Violazione e falsa applicazione degli articoli 54
e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nessuno si è costituito per la società appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le incongruenze rilevate dai primi giudici in ordine alla ricostruzione induttiva non trovano riscontro nella parziale documentazione prodotta, tenuto conto che la differenza di ricavi non contabilizzati per l'importo di € 95.975,00 rimane ingiustificata.
Né è stata fornita alcuna giustificazione in ordine al fatto che nella dichiarazione IVA relativa al 2015 risulta un ammontare complessivo di operazioni attive pari ad € 211.553,00, inferiore all'ammontare totale delle operazioni comunicate dai clienti pari ad € 319.565,00.
Dal confronto tra quanto dichiarato dalla società e quanto comunicato dai suoi clienti, risultano non riportate nella dichiarazione IVA (a.i. 2015) operazioni attive per € 108.012,00.
Non è stata fornita alcuna giustificazione in ordine alle ulteriori incongruenze riguardanti la non corrispondenza tra elementi contabili dichiarati in Unico SC/2016 e quelli indicati nel prospetto del Conto
Economico al 31 dicembre 2015 esibito: perdita civilistica dichiarata in Unico SC/2016 rigo RF5 di € -
245.686,00 in luogo di € - 305.244,55 indicata nel C.E.; componenti positivi dichiarati in Unico SC/2016 rigo
RF2 di € 211.553,00 in luogo dei ricavi di € 307.527,55 indicati nel conto economico.
Proprio da quest'ultimo dato relativo ai componenti positivi di reddito, così come dalle suddette incongruenze desunte dallo spesometro per l'importo di € 108.012,00, emerge una differenza di ricavi non contabilizzati per l'importo di € 95.975,00.
Ciò posto, stante la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa nei termini indicati nell'avviso di accertamento, l'ammontare dei ricavi dichiarati risulta ricompreso nei ricavi ricostruiti dall'Ufficio.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di € 92.458,00 a titolo di ricavi derivanti dalla vendita di carburante a consumatori finali deducendo che l'Ufficio aveva sottratto solo i litri di carburante venduti a soggetti Iva con fattura per € 119.095,00.
Trattasi, tuttavia, di una tesi priva di qualsivoglia riscontro atteso che, come emerge dalla motivazione dell'atto impugnato, non vi è distinzione tra ricavi risultanti dalla vendita di carburante a consumatori finali e quelli derivanti dalla vendita di carburante a soggetti Iva.
Nell'avviso di accertamento viene indicata «* la quantità di gasolio per autotrazione residuo non risultante dalle fatture emesse è stata calcolata sottraendo alla quantità di gasolio complessivamente acquistata risultante dalle fatture di acquisto (litri 159.001,00), la quantità venduta risultante dalle fattureemesse (litri
95.022,00)».
Conseguentemente alla luce delle fatture emesse e esibite, i ricavi induttivamente ricostruiti nel totale sono pari a € 668.088,00 (cioè € 211.553,00 + € 456.535,16) e il reddito d'impresa induttivamente determinato recuperato a tassazione è pari ad € 112.467,00 l'importo di € 515.255,00 include anche l'ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi (€ 211.553,00)».
Come riconosciuto dalla stessa parte nel ricorso, l'importo di € 211.553,00 è composto da € 92.458,00 come ricavi derivanti da vendite a consumatori finali e da € 119.095,00 come ricavi derivanti da vendite a clienti soggetti Iva.
Alla luce della ricostruzione operata dall'Ufficio, e non specificamente contestata, la sentenza di primo grado
è errata avendo riconosciuto, in favore di parte ricorrente ricavi pari ad € 92.458,00 che l'Ufficio aveva già considerato.
Anche con riferimento al punto 2.2 lett. e) e f), l'indice di ricarico è stato determinato sulla base delle fatture emesse ed esibite dalla parte ricorrente.
L'IVA a credito, risultante nella dichiarazione presentata, è stata recuperata ai sensi dell'articolo 54 del d.
P.R. n. 633 del 1972, come determinata nell'atto impugnato e non è stato riconosciuto il recupero del credito IVA richiesto da parte ricorrente.
L'IVA a credito di € 74.599,00 risulta dichiarata nel modello Unico SC/2016, presentato per il 2015 dalla società ricorrente, nel prospetto della liquidazione dell'imposta annuale al quadro VL rigo VL33 e quindi scaturita per la prima volta nella dichiarazione dei redditi presentata dalla società nel 2015.
L'appello va, quindi, accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso presentato dalla società Resistente_1 SRL avverso l'avviso di accertamento n. TVF030601836/2020.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2..000,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 2.500,00 quanto al grado di appello. Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Il Presidentedr. Giulio Maisano