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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10839/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10839/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI GIACOMO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SANTAGIULIANA FRANCESCA ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._1 difensore avv. CONSOLI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ILLIANO ROBERTO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 32 50018 SCANDICCIpresso il difensore avv. ILLIANO ROBERTO
CONVENUTO/I
CP_2 TE MA
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via principale e nel merito
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2550/2023 R. Ing., n. 7453/2023 RG del Tribunale di Firenze, per le ragioni esposte in atti, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per i fatti di causa;
Parte_1 CP_1
In via subordinata,
1. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre le pretese avversarie alla misura che sarà ritenuta di giustizia agli esiti di causa, tenuto conto di quanto in narrativa esposto e, in ogni caso, dichiarare il terzo sig. CP_2 tenuto a garantire e manlevare e, comunque a ristorare l'opponente, per tutti i pregiudizi Parte_1 alla stessa derivanti dall'eventuale soccombenza e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore
pagina 1 di 6 di di tutte quelle somme che l'attrice sarà costretta a versare a come accertate Parte_1 CP_1 e liquidate in corso di causa,
2. in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2550/2023 R. Ing., n. 7453/2023 RG del Tribunale di Firenze, per le ragioni esposte in atti, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
In via riconvenzionale, condannare al pagamento a favore di della somma di € CP_1 Parte_1 4.022,89 (quattromilaventidue/89) portata dalla fattura n. 2101000 del 07.12.21 oltre interessi moratori maturati e maturandi al saldo e, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, dedurre dalla somma eventualmente liquidata in favore di il suddetto importo di € 4.022,89 oltre interessi moratori, in forza di CP_1 compensazione.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli, se del caso preceduti dal “vero che”:
1. nel 2017, la società conosceva il sig. in occasione dell'acquisto di un Parte_1 CP_2 ponteggio usato?
2. a settembre 2021, il signor comunicava a di poterle procurare dei contratti con CP_2 Parte_1 due società, Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia?
6. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia), il sig. nel pattuire CP_2 con il suo compenso, specificava che lo stesso sarebbe variato di volta in volta in base al Parte_1 prezzo finale di vendita al Cliente ed a quanto egli ( avesse dovuto corrispondere ai suoi CP_2 collaboratori?
7. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia), il sig. pattuiva CP_2 con che il suo compenso sarebbe stato conteggiato solo sul maggior prezzo rispetto a Parte_1 quello base di listino?
8. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia), all'inizio della corrispondenza intercorsa ad ottobre 2021, il sig. chiedeva a il favore di costruire CP_2 Parte_1 i prospetti delle sue provvigioni mettendo in distinte colonne il prezzo base di listino del prodotto fissato da il maggior prezzo attribuibile al risultato della sua sola attività (Prezzo e Parte_1 CP_2 l'eventuale ulteriore prezzo ottenuto anche grazie al contributo di suoi collaboratori (Prezzo Cliente)?
9. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia), compilava i Parte_1 prospetti provvigionali del signor con il “Prezzo Cliente” ed il “Prezzo Bruno” di volta in CP_2 volta comunicati o dal sig. o dai suoi collaboratori? CP_2
10. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia) nel 2021, Parte_1 Per_ periodicamente inviava al sig. e al sig. il prospetto dei conteggi che si rammostrano CP_2
(docc 1-2-3) in modo da evitare che poi insorgessero contestazioni, anche sui dati che le erano stati comunicati? Per_ 12. il sig. ometteva di chiedere a la ragione della sospensione a partire dal 2022 Parte_1 dell'invio dei prospetti dei conteggi relativi alle forniture di materiale ad Edilesa Srl ed Edilasfalti srl.
13. il sig. formulava per la prima volta richieste di corrispettivi a con mail del Tes_1 Parte_1 28 novembre 2022, come da doc. 53 fascicolo monitorio che Le si rammostra?
14. il sig. comunicava per la prima volta a le sue coordinate bancarie solo con Tes_1 Parte_1 mail del 28.11.2022 che si rammostra (doc. 53 fascicolo monitorio)?
pagina 2 di 6 Si indica, all'uopo, a teste, a prova diretta sui superiori capitoli e contraria su eventuali capitoli di prova avversari ulteriormente ammessi, la signora , residente a [...].
Per parte convenuta opposta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- i n v i a principale e nel merito , rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società attrice / opponente, per tutte le motivazioni dedotte in atti e alla luce dell'espletata istruttoria processuale, poiché assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto;
- sempre nel merito confermare pertanto, in ogni sua parte, l'opposto decreto ingiuntivo n. Parte 2550/2023 del 17/07/2023, reso dalla superiore a favore della società convenuta / opposta, con declaratoria di piena efficacia ed esecutività del medesimo;
- per conseguenza, condannare la società opponente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., sussistendone tutti i presupposti di legge e altresì in conseguenza della manifesta temerarietà e palese mala fede della iniziativa giudiziale avversaria, priva di ogni fondamento e compiutamente accertata in giudizio;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e delle funzioni del presente procedimento, oltre accessori di legge (Rimborso Spese Generali 15%, CPA 4%, IVA 22%)”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2550/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze in data 17.7.2023 per la somma di Euro 84.030,72, oltre interessi e spese della procedura, su ricorso della in virtù di crediti derivanti da un'attività di intermediazione CP_1 svolta per conto ed in favore della società opponente in relazione alla fornitura di materiale a
[...]
(ora EdilEsa s.r.l.), e ad Edilasfalti s.r.l., entrambe con sede in Pistoia. Controparte_3
A fondamento dell'opposizione ha allegato: di essere società che produce e commercializza ponteggi e altro materiale edile;
di aver conosciuto, nel 2017, il sig. il quale le procurava CP_2 occasionalmente degli affari;
che, a settembre 2021, il sig. le aveva comunicato di poterle CP_2 procurare dei contratti con due società, EdilEsa s.r.l. e Edilasfalti s.r.l. di Pistoia, avvalendosi anche di suoi collaboratori, tra i quali il sig. (legale rappresentante della;
che, a Tes_1 CP_1 fronte della sua attività, avrebbe comunicato di volta in volta a la misura del suo compenso, Pt_1 anche in base a quanto avrebbe dovuto poi ripartire con i suoi collaboratori, ma, in ogni caso, poiché avrebbe collocato il prodotto ad un prezzo superiore a quello di listino fissato dalla opponente, solo sul maggior prezzo sarebbe stato conteggiato il suo compenso, comprensivo di quelli dei suoi eventuali Per_ collaboratori, il sig. e il sig. che, in un primo momento, il sig. aveva chiesto a Per_2 CP_2
di costruire, per sua comodità, i prospetti delle sue provvigioni, calcolati come sopra;
che, col Pt_1 passare del tempo, il sig. aveva comunicato a che avrebbe potuto inviare solo a lui i CP_2 Pt_1
pagina 3 di 6 prospetti dei conteggi redatti anche in maniera semplificata e, dopo qualche giorno e in assenza di contestazioni, la società opponente provvedeva al pagamento delle provvigioni in favore di CP_2 che, al contrario, nessun accordo contrattuale era mai intercorso fra la società opponente e la CP_1
di essere, a propria volta, creditrice nei confronti di della somma di Euro 4.022,89 in
[...] CP_1 virtù della fattura del 7.12.2021, oltre interessi, per la quale ha proposto domanda riconvenzionale.
Ha concluso, in via preliminare, per l'autorizzazione alla chiamata in causa di e, nel CP_2 merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in ipotesi, per la riduzione della pretesa avversaria nella misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito: che il credito vantato in via monitoria CP_1 derivava dall'omesso pagamento delle provvigioni maturate in proprio favore per l'attività dalla stessa svolta di intermediazione nell'interesse della società opponente, consistita nella messa in relazione di quest'ultima con le società EdilEsa s.r.l. e allo scopo di farle conseguire Controparte_4
l'acquisizione di commesse per la fornitura/vendita di componentistica da impalcature ed elementi di ponteggio, di cui essa è produttrice;
che, tramite il contatto diretto intrattenuto con il sig. Per_3
(referente per conto di EdilEsa) e la relazione intercorsa con il principale referente commerciale
[...] della , sig. aveva pattuito con quest'ultima una provvigione del 9% sul ricarico Pt_1 CP_2 applicato al cliente finale;
che la società opponente aveva omesso di corrispondere le provvigioni ad essa spettanti, nella misura di Euro 84.030,72; che, del resto, aveva espressamente riconosciuto Pt_1 il debito maturato, assumendo verso un contegno manifestamente ricognitivo della esposizione CP_1 debitori, giustificando l'omesso pagamento con il fatto di aver già (illegittimamente e senza alcuna autorizzazione) corrisposto il compenso al suo referente commerciale, sig. di contestare CP_2 il controcredito vantato da parte opponente. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Non si è costituito in giudizio il terzo chiamato che deve essere dichiarato contumace. CP_2
Con ordinanza in data 4.7.2024, questo Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali e per interrogatorio formale.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa non è emersa la prova dell'incarico di intermediazione che, secondo la convenuta opposta, le sarebbe stato conferito direttamente da Parte_1
pagina 4 di 6 Sul punto, merita richiamare le dichiarazioni rese dalla teste , impiegata Testimone_2 amministrativa e commerciale della società opponente sin dal 1990, escussa all'udienza del 6.11.2024, la quale ha riferito che il rapporto di intermediazione della società opponente era intercorso unicamente con il procacciatore d'affari, sig. con il quale la società collaborava da anni, il quale, al CP_2 fine dello svolgimento dell'incarico specifico di procurare la conclusione di contratti con le società
EdilEsa s.r.l. e si sarebbe avvalso di suoi collaboratori, tra i quali menzionava e Controparte_4 presentava il sig. , legale rappresentante della Ha poi confermato che, in Tes_1 CP_1 relazione a tali attività, il sig. aveva chiesto a di intrattenere la corrispondenza CP_2 Pt_1
Per_ riguardante le forniture di materiale a EdilEsa e anche con il sig. , per ragioni “di CP_4 velocitò operativa”; in ogni caso, l'impiegata si relazionava in primis con il sig. e, poi, di CP_2
Per_ rimando, anche con il sig. , “per questioni logistico- amministrative”, ad esempio per avere tempestivamente il bonifico di pagamento della fornitura. In ogni caso, il sig. chiedeva di CP_2 essere sempre messo, quantomeno, in copia di conoscenza in ogni email in quanto unico referente di
. Pt_1
Quanto al compenso pattuito, la teste ha dichiarato che, in un primo momento, aveva chiesto di CP_2
Per_ inviare i prospetti di pagamento, compilati secondo le sue indicazioni, anche al sig. per conoscenza, e che, successivamente, aveva chiesto di inviarli solo a lui in quanto unico referente. E' documentalmente provato che, dopo qualche giorno l'invio di tali prospetti, in assenza di contestazioni
(mai pervenute), il sig. emetteva fattura in conformità ai conteggi contenuto nel progetto di CP_2 fattura allegati ai singoli prospetti di , che, dunque, provvedeva al relativo pagamento (in favore Pt_1 del sig. (v. docc. dal n. 11 al n. 21 del fascicolo di parte opponente, a dimostrazione die CP_2 tempestivi pagamenti eseguiti in favore di . CP_2
Per_ Ha poi riferito che, quando, dopo oltre un anno, ebbe a ricevere le fatture del sig. , Pt_1 CP_2 rassicurò la società opponente, comunicandole che aveva trattenuto in compensazione le somme dovute Per_ a con contropartite verso la che era rimasta inadempiente. CP_1
La testimonianza della sig.ra deve ritenersi pienamente attendibile in quanto particolarmente Tes_2 qualificata, perché resa da soggetto non interessato e ben a conoscenza dei fatti di causa per la mansione rivestita.
Le risultanze di tale testimonianza non risultano, del resto, smentite da quelle rese dal teste Per_3
referente tecnico di EdilEsa s.r.l., e da socio della suddetta società, laddove
[...] Testimone_3 hanno dichiarato di aver trattato, nella vicenda per cui è causa, con il sig. e di non aver Tes_1 conosciuto il sig. CP_2 pagina 5 di 6 Tale circostanza, infatti, si concilia con quanto allegato da parte opponente in ordine al fatto che il sig. disse espressamente che si sarebbe avvalso, nelle trattative per cui è causa, di suoi CP_2 collaboratori, fra cui il sig. . Tes_1
Ad ulteriore dimostrazione del fatto che non fosse a conoscenza di quale fosse la misura del Pt_1
Per_ compenso che aveva pattuito con il sig. (e, dunque, con depongono il fatto CP_2 CP_1 che, in tutti i prospetti inviati, si indica sempre un'unica provvigione, che assorbe tutti i ricarichi dei prezzi prodotti e che il prospetto di fattura in calce ai conteggi era sempre unico.
A fronte di tali circostanze, deve evidenziarsi la condotta della parte convenuta opposta, la quale, pur avendo ricevuto il primo prospetto di pagamento in data 29.10.2021 ed i successivi, non ha mai comunicato la sua nota pro-forma alla società opponente, né ha mai avanzato richieste nei suoi confronti sino al 28.11.2022 v.(doc. 53 del fascicolo monitorio), né ha emesso alcuna fattura nel periodo di competenza, emettendole solamente in data 31.12.2022.
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente deve, invece, essere rigettata, in quanto non provato il credito fondato sulla mera fattura del 7.12.2022, contestato dalla convenuta opposta.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA integralmente n. 2550/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17.7.2023;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte opponente;
DA la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi ed in Euro 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10839/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI GIACOMO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SANTAGIULIANA FRANCESCA ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._1 difensore avv. CONSOLI GIACOMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ILLIANO ROBERTO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 32 50018 SCANDICCIpresso il difensore avv. ILLIANO ROBERTO
CONVENUTO/I
CP_2 TE MA
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via principale e nel merito
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2550/2023 R. Ing., n. 7453/2023 RG del Tribunale di Firenze, per le ragioni esposte in atti, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per i fatti di causa;
Parte_1 CP_1
In via subordinata,
1. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre le pretese avversarie alla misura che sarà ritenuta di giustizia agli esiti di causa, tenuto conto di quanto in narrativa esposto e, in ogni caso, dichiarare il terzo sig. CP_2 tenuto a garantire e manlevare e, comunque a ristorare l'opponente, per tutti i pregiudizi Parte_1 alla stessa derivanti dall'eventuale soccombenza e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore
pagina 1 di 6 di di tutte quelle somme che l'attrice sarà costretta a versare a come accertate Parte_1 CP_1 e liquidate in corso di causa,
2. in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2550/2023 R. Ing., n. 7453/2023 RG del Tribunale di Firenze, per le ragioni esposte in atti, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
In via riconvenzionale, condannare al pagamento a favore di della somma di € CP_1 Parte_1 4.022,89 (quattromilaventidue/89) portata dalla fattura n. 2101000 del 07.12.21 oltre interessi moratori maturati e maturandi al saldo e, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, dedurre dalla somma eventualmente liquidata in favore di il suddetto importo di € 4.022,89 oltre interessi moratori, in forza di CP_1 compensazione.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli, se del caso preceduti dal “vero che”:
1. nel 2017, la società conosceva il sig. in occasione dell'acquisto di un Parte_1 CP_2 ponteggio usato?
2. a settembre 2021, il signor comunicava a di poterle procurare dei contratti con CP_2 Parte_1 due società, Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia?
6. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia), il sig. nel pattuire CP_2 con il suo compenso, specificava che lo stesso sarebbe variato di volta in volta in base al Parte_1 prezzo finale di vendita al Cliente ed a quanto egli ( avesse dovuto corrispondere ai suoi CP_2 collaboratori?
7. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia), il sig. pattuiva CP_2 con che il suo compenso sarebbe stato conteggiato solo sul maggior prezzo rispetto a Parte_1 quello base di listino?
8. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia), all'inizio della corrispondenza intercorsa ad ottobre 2021, il sig. chiedeva a il favore di costruire CP_2 Parte_1 i prospetti delle sue provvigioni mettendo in distinte colonne il prezzo base di listino del prodotto fissato da il maggior prezzo attribuibile al risultato della sua sola attività (Prezzo e Parte_1 CP_2 l'eventuale ulteriore prezzo ottenuto anche grazie al contributo di suoi collaboratori (Prezzo Cliente)?
9. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia), compilava i Parte_1 prospetti provvigionali del signor con il “Prezzo Cliente” ed il “Prezzo Bruno” di volta in CP_2 volta comunicati o dal sig. o dai suoi collaboratori? CP_2
10. per i fatti di causa (contratti con Edilesa Srl ed Edilasfalti Srl di Pistoia) nel 2021, Parte_1 Per_ periodicamente inviava al sig. e al sig. il prospetto dei conteggi che si rammostrano CP_2
(docc 1-2-3) in modo da evitare che poi insorgessero contestazioni, anche sui dati che le erano stati comunicati? Per_ 12. il sig. ometteva di chiedere a la ragione della sospensione a partire dal 2022 Parte_1 dell'invio dei prospetti dei conteggi relativi alle forniture di materiale ad Edilesa Srl ed Edilasfalti srl.
13. il sig. formulava per la prima volta richieste di corrispettivi a con mail del Tes_1 Parte_1 28 novembre 2022, come da doc. 53 fascicolo monitorio che Le si rammostra?
14. il sig. comunicava per la prima volta a le sue coordinate bancarie solo con Tes_1 Parte_1 mail del 28.11.2022 che si rammostra (doc. 53 fascicolo monitorio)?
pagina 2 di 6 Si indica, all'uopo, a teste, a prova diretta sui superiori capitoli e contraria su eventuali capitoli di prova avversari ulteriormente ammessi, la signora , residente a [...].
Per parte convenuta opposta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
- i n v i a principale e nel merito , rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società attrice / opponente, per tutte le motivazioni dedotte in atti e alla luce dell'espletata istruttoria processuale, poiché assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto;
- sempre nel merito confermare pertanto, in ogni sua parte, l'opposto decreto ingiuntivo n. Parte 2550/2023 del 17/07/2023, reso dalla superiore a favore della società convenuta / opposta, con declaratoria di piena efficacia ed esecutività del medesimo;
- per conseguenza, condannare la società opponente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., sussistendone tutti i presupposti di legge e altresì in conseguenza della manifesta temerarietà e palese mala fede della iniziativa giudiziale avversaria, priva di ogni fondamento e compiutamente accertata in giudizio;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e delle funzioni del presente procedimento, oltre accessori di legge (Rimborso Spese Generali 15%, CPA 4%, IVA 22%)”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2550/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze in data 17.7.2023 per la somma di Euro 84.030,72, oltre interessi e spese della procedura, su ricorso della in virtù di crediti derivanti da un'attività di intermediazione CP_1 svolta per conto ed in favore della società opponente in relazione alla fornitura di materiale a
[...]
(ora EdilEsa s.r.l.), e ad Edilasfalti s.r.l., entrambe con sede in Pistoia. Controparte_3
A fondamento dell'opposizione ha allegato: di essere società che produce e commercializza ponteggi e altro materiale edile;
di aver conosciuto, nel 2017, il sig. il quale le procurava CP_2 occasionalmente degli affari;
che, a settembre 2021, il sig. le aveva comunicato di poterle CP_2 procurare dei contratti con due società, EdilEsa s.r.l. e Edilasfalti s.r.l. di Pistoia, avvalendosi anche di suoi collaboratori, tra i quali il sig. (legale rappresentante della;
che, a Tes_1 CP_1 fronte della sua attività, avrebbe comunicato di volta in volta a la misura del suo compenso, Pt_1 anche in base a quanto avrebbe dovuto poi ripartire con i suoi collaboratori, ma, in ogni caso, poiché avrebbe collocato il prodotto ad un prezzo superiore a quello di listino fissato dalla opponente, solo sul maggior prezzo sarebbe stato conteggiato il suo compenso, comprensivo di quelli dei suoi eventuali Per_ collaboratori, il sig. e il sig. che, in un primo momento, il sig. aveva chiesto a Per_2 CP_2
di costruire, per sua comodità, i prospetti delle sue provvigioni, calcolati come sopra;
che, col Pt_1 passare del tempo, il sig. aveva comunicato a che avrebbe potuto inviare solo a lui i CP_2 Pt_1
pagina 3 di 6 prospetti dei conteggi redatti anche in maniera semplificata e, dopo qualche giorno e in assenza di contestazioni, la società opponente provvedeva al pagamento delle provvigioni in favore di CP_2 che, al contrario, nessun accordo contrattuale era mai intercorso fra la società opponente e la CP_1
di essere, a propria volta, creditrice nei confronti di della somma di Euro 4.022,89 in
[...] CP_1 virtù della fattura del 7.12.2021, oltre interessi, per la quale ha proposto domanda riconvenzionale.
Ha concluso, in via preliminare, per l'autorizzazione alla chiamata in causa di e, nel CP_2 merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in ipotesi, per la riduzione della pretesa avversaria nella misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito: che il credito vantato in via monitoria CP_1 derivava dall'omesso pagamento delle provvigioni maturate in proprio favore per l'attività dalla stessa svolta di intermediazione nell'interesse della società opponente, consistita nella messa in relazione di quest'ultima con le società EdilEsa s.r.l. e allo scopo di farle conseguire Controparte_4
l'acquisizione di commesse per la fornitura/vendita di componentistica da impalcature ed elementi di ponteggio, di cui essa è produttrice;
che, tramite il contatto diretto intrattenuto con il sig. Per_3
(referente per conto di EdilEsa) e la relazione intercorsa con il principale referente commerciale
[...] della , sig. aveva pattuito con quest'ultima una provvigione del 9% sul ricarico Pt_1 CP_2 applicato al cliente finale;
che la società opponente aveva omesso di corrispondere le provvigioni ad essa spettanti, nella misura di Euro 84.030,72; che, del resto, aveva espressamente riconosciuto Pt_1 il debito maturato, assumendo verso un contegno manifestamente ricognitivo della esposizione CP_1 debitori, giustificando l'omesso pagamento con il fatto di aver già (illegittimamente e senza alcuna autorizzazione) corrisposto il compenso al suo referente commerciale, sig. di contestare CP_2 il controcredito vantato da parte opponente. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Non si è costituito in giudizio il terzo chiamato che deve essere dichiarato contumace. CP_2
Con ordinanza in data 4.7.2024, questo Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali e per interrogatorio formale.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Dall'istruttoria espletata in corso di causa non è emersa la prova dell'incarico di intermediazione che, secondo la convenuta opposta, le sarebbe stato conferito direttamente da Parte_1
pagina 4 di 6 Sul punto, merita richiamare le dichiarazioni rese dalla teste , impiegata Testimone_2 amministrativa e commerciale della società opponente sin dal 1990, escussa all'udienza del 6.11.2024, la quale ha riferito che il rapporto di intermediazione della società opponente era intercorso unicamente con il procacciatore d'affari, sig. con il quale la società collaborava da anni, il quale, al CP_2 fine dello svolgimento dell'incarico specifico di procurare la conclusione di contratti con le società
EdilEsa s.r.l. e si sarebbe avvalso di suoi collaboratori, tra i quali menzionava e Controparte_4 presentava il sig. , legale rappresentante della Ha poi confermato che, in Tes_1 CP_1 relazione a tali attività, il sig. aveva chiesto a di intrattenere la corrispondenza CP_2 Pt_1
Per_ riguardante le forniture di materiale a EdilEsa e anche con il sig. , per ragioni “di CP_4 velocitò operativa”; in ogni caso, l'impiegata si relazionava in primis con il sig. e, poi, di CP_2
Per_ rimando, anche con il sig. , “per questioni logistico- amministrative”, ad esempio per avere tempestivamente il bonifico di pagamento della fornitura. In ogni caso, il sig. chiedeva di CP_2 essere sempre messo, quantomeno, in copia di conoscenza in ogni email in quanto unico referente di
. Pt_1
Quanto al compenso pattuito, la teste ha dichiarato che, in un primo momento, aveva chiesto di CP_2
Per_ inviare i prospetti di pagamento, compilati secondo le sue indicazioni, anche al sig. per conoscenza, e che, successivamente, aveva chiesto di inviarli solo a lui in quanto unico referente. E' documentalmente provato che, dopo qualche giorno l'invio di tali prospetti, in assenza di contestazioni
(mai pervenute), il sig. emetteva fattura in conformità ai conteggi contenuto nel progetto di CP_2 fattura allegati ai singoli prospetti di , che, dunque, provvedeva al relativo pagamento (in favore Pt_1 del sig. (v. docc. dal n. 11 al n. 21 del fascicolo di parte opponente, a dimostrazione die CP_2 tempestivi pagamenti eseguiti in favore di . CP_2
Per_ Ha poi riferito che, quando, dopo oltre un anno, ebbe a ricevere le fatture del sig. , Pt_1 CP_2 rassicurò la società opponente, comunicandole che aveva trattenuto in compensazione le somme dovute Per_ a con contropartite verso la che era rimasta inadempiente. CP_1
La testimonianza della sig.ra deve ritenersi pienamente attendibile in quanto particolarmente Tes_2 qualificata, perché resa da soggetto non interessato e ben a conoscenza dei fatti di causa per la mansione rivestita.
Le risultanze di tale testimonianza non risultano, del resto, smentite da quelle rese dal teste Per_3
referente tecnico di EdilEsa s.r.l., e da socio della suddetta società, laddove
[...] Testimone_3 hanno dichiarato di aver trattato, nella vicenda per cui è causa, con il sig. e di non aver Tes_1 conosciuto il sig. CP_2 pagina 5 di 6 Tale circostanza, infatti, si concilia con quanto allegato da parte opponente in ordine al fatto che il sig. disse espressamente che si sarebbe avvalso, nelle trattative per cui è causa, di suoi CP_2 collaboratori, fra cui il sig. . Tes_1
Ad ulteriore dimostrazione del fatto che non fosse a conoscenza di quale fosse la misura del Pt_1
Per_ compenso che aveva pattuito con il sig. (e, dunque, con depongono il fatto CP_2 CP_1 che, in tutti i prospetti inviati, si indica sempre un'unica provvigione, che assorbe tutti i ricarichi dei prezzi prodotti e che il prospetto di fattura in calce ai conteggi era sempre unico.
A fronte di tali circostanze, deve evidenziarsi la condotta della parte convenuta opposta, la quale, pur avendo ricevuto il primo prospetto di pagamento in data 29.10.2021 ed i successivi, non ha mai comunicato la sua nota pro-forma alla società opponente, né ha mai avanzato richieste nei suoi confronti sino al 28.11.2022 v.(doc. 53 del fascicolo monitorio), né ha emesso alcuna fattura nel periodo di competenza, emettendole solamente in data 31.12.2022.
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente deve, invece, essere rigettata, in quanto non provato il credito fondato sulla mera fattura del 7.12.2022, contestato dalla convenuta opposta.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA integralmente n. 2550/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17.7.2023;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte opponente;
DA la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi ed in Euro 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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