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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dottor Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. rg. 19201, del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025,
e vertente tra
, , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Arce (FR), Via Magni n. 16, presso lo studio degli dell'Avv. Roberto D'Auria che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attori -
e
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il Parte_3 Controparte_1
pagina 1 di 5 per ottenere la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e CP_1
rivalutazione.
Gli attori esponevano che il loro padre , grande invalido di guerra e Persona_1
titolare di pensione, presentava in data 4.5.2020 istanza di riconoscimento dell'aggravamento delle condizioni fisiche e di salute;
che l'aggravamento era riconosciuto, con la concessione di indennità sostitutiva di assistenza del 2° e 3° accompagnatore militare;
che il relativo provvedimento era redatto in data
29.1.2021 con numero 47187; che il provvedimento era notificato solo dopo quattro mesi ed in data 1.6.2021, tre mesi dopo la morte di Persona_1
avvenuta il 3.3.2021; di aver chiesto, nella qualità di eredi, la liquidazione in loro favore delle spettanze riconosciute al padre per il periodo dal 4.5.2020 al 3.3.2021;
Contr che il rigettava la richiesta, essendo necessaria l'ulteriore domanda dell'avente diritto ai sensi dell'art. 21, 5° comma, del d.p.r. n. 915 del 23.12.1978 e legge n. 236 del 18.8.2000; che si trattava di normativa anacronistica e non più in vigore;
che il ritardo nel riconoscimento del beneficio e nella procedura, otto mesi per la visita, un mese per scrivere la determina e quattro mesi per comunicarla, era imputabile a colpa ed inerzia dell'amministrazione, anche in violazione dell'art. 97 della Costituzione, e di aver diritto al risarcimento del danno pari ad euro
41.123,40.
Si costituiva il , eccependo il difetto di giurisdizione in favore della Corte CP_1
dei Conti, la infondatezza della domanda, che non sussisteva alcuna responsabilità dell'amministrazione e la errata quantificazione del danno.
Concessi termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 4.4.2025 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, il concludeva per il difetto di giurisdizione ed il rigetto CP_1
della domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 5 DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Infatti, come del resto precisano gli attori nell'atto di citazione (pagina n. 4) gli stessi non chiedono il riconoscimento del beneficio, ovvero impugnano provvedimenti del MEF in ordine alla pensione di guerra, dove allora vi sarebbe la giurisdizione della Corte dei Conti, ma lamentano un ritardo della pubblica amministrazione nel provvedere, inerzia e decorso del tempo che ha determinato nelle more il decesso del beneficiario e l'impossibilità materiale di Persona_1
incassare le eventuali maggiore somme in un procedimento che si andava concludendo in senso favorevole.
Trattasi, allora, di danno da lesione del c.d. principio del “neminem laedere”, sotto il profilo della violazione del principio costituzionale del buon andamento ex art. 97 Cost., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
In definitiva, può affermarsi che quando la parte lamenti una condotta della pubblica amministrazione lesiva del principio del “neminem laedere”, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario quando l'atto o il provvedimento non costituisca oggetto del giudizio e si lamenti esclusivamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico suscettibile di incidere sull'incolumità e sui diritti patrimoniali del terzo (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 18/10/2005, n. 20123), come è appunto nella fattispecie in esame: “deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 01/08/2017, n.
19084).
Nel merito, precisato ulteriormente che, per quanto sopra esposto, non possono rilevare in questa sede censure in ordine alla normativa vigente nel riconoscimento pagina 3 di 5 del beneficio, la domanda di risarcimento per colpa da ritardo dell'amministrazione non può essere accolta.
In sostanza gli attori lamentano un tempo di tredici mesi, dalla domanda del
4.5.2020 alla notifica in data 1.6.2021 della determina n. 47187 del 9.1.2021, tempo troppo lungo e che sarebbe il risultato dell'inerzia e della colpa dell'amministrazione.
Orbene, tale tempistica, presa di per sé, non appare conforme ai requisiti di celerità, speditezza e buon andamento dell'azione dell'amministrazione, ma, tuttavia, tenuto conto che l'amministrazione, massima di esperienza, esamina contemporaneamente numerose pratiche e domande, la conformità della tempistica ai canoni di buon andamento deve essere valutata non in astratto, ma in concreto, in relazione alle risorse di cui è dotata l'amministrazione, alla necessità di effettuare le necessarie valutazioni e la necessaria istruttoria e, soprattutto, al numero di pratiche da evadere ed alla media dei tempi di evasione delle stesse, si da ravvisare una effettiva condotta colposa ed inerte dell'amministrazione.
Tutti questi elementi, in base ai principi generali in materia di illecito aquiliano, devono essere provati dai danneggiati e la prova deve essere rigorosa.
Gli attori, invece, si sono limitati a lamentare dei tempi troppo lunghi, senza però apportare alcun concreto elemento in ordine all'effettiva colpa dell'amministrazione nella propria condotta in ordine all'evasione della pratica, quali, ad esempio, il numero esiguo di pratiche da trattare e la media più bassa dei tempi di evasione di altre pratiche simili.
La responsabilità e la condotta illecita dell'amministrazione non è, dunque, provata e la domanda è disattesa.
Il rigetto della pretesa in base all'applicazione del rigido criterio dell'onere della prova determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte
pagina 4 di 5 Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese.
Roma, 21.4.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dottor Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. rg. 19201, del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025,
e vertente tra
, , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Arce (FR), Via Magni n. 16, presso lo studio degli dell'Avv. Roberto D'Auria che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attori -
e
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il Parte_3 Controparte_1
pagina 1 di 5 per ottenere la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e CP_1
rivalutazione.
Gli attori esponevano che il loro padre , grande invalido di guerra e Persona_1
titolare di pensione, presentava in data 4.5.2020 istanza di riconoscimento dell'aggravamento delle condizioni fisiche e di salute;
che l'aggravamento era riconosciuto, con la concessione di indennità sostitutiva di assistenza del 2° e 3° accompagnatore militare;
che il relativo provvedimento era redatto in data
29.1.2021 con numero 47187; che il provvedimento era notificato solo dopo quattro mesi ed in data 1.6.2021, tre mesi dopo la morte di Persona_1
avvenuta il 3.3.2021; di aver chiesto, nella qualità di eredi, la liquidazione in loro favore delle spettanze riconosciute al padre per il periodo dal 4.5.2020 al 3.3.2021;
Contr che il rigettava la richiesta, essendo necessaria l'ulteriore domanda dell'avente diritto ai sensi dell'art. 21, 5° comma, del d.p.r. n. 915 del 23.12.1978 e legge n. 236 del 18.8.2000; che si trattava di normativa anacronistica e non più in vigore;
che il ritardo nel riconoscimento del beneficio e nella procedura, otto mesi per la visita, un mese per scrivere la determina e quattro mesi per comunicarla, era imputabile a colpa ed inerzia dell'amministrazione, anche in violazione dell'art. 97 della Costituzione, e di aver diritto al risarcimento del danno pari ad euro
41.123,40.
Si costituiva il , eccependo il difetto di giurisdizione in favore della Corte CP_1
dei Conti, la infondatezza della domanda, che non sussisteva alcuna responsabilità dell'amministrazione e la errata quantificazione del danno.
Concessi termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 4.4.2025 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, il concludeva per il difetto di giurisdizione ed il rigetto CP_1
della domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 5 DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Infatti, come del resto precisano gli attori nell'atto di citazione (pagina n. 4) gli stessi non chiedono il riconoscimento del beneficio, ovvero impugnano provvedimenti del MEF in ordine alla pensione di guerra, dove allora vi sarebbe la giurisdizione della Corte dei Conti, ma lamentano un ritardo della pubblica amministrazione nel provvedere, inerzia e decorso del tempo che ha determinato nelle more il decesso del beneficiario e l'impossibilità materiale di Persona_1
incassare le eventuali maggiore somme in un procedimento che si andava concludendo in senso favorevole.
Trattasi, allora, di danno da lesione del c.d. principio del “neminem laedere”, sotto il profilo della violazione del principio costituzionale del buon andamento ex art. 97 Cost., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
In definitiva, può affermarsi che quando la parte lamenti una condotta della pubblica amministrazione lesiva del principio del “neminem laedere”, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario quando l'atto o il provvedimento non costituisca oggetto del giudizio e si lamenti esclusivamente l'illiceità della condotta del soggetto pubblico suscettibile di incidere sull'incolumità e sui diritti patrimoniali del terzo (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 18/10/2005, n. 20123), come è appunto nella fattispecie in esame: “deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 01/08/2017, n.
19084).
Nel merito, precisato ulteriormente che, per quanto sopra esposto, non possono rilevare in questa sede censure in ordine alla normativa vigente nel riconoscimento pagina 3 di 5 del beneficio, la domanda di risarcimento per colpa da ritardo dell'amministrazione non può essere accolta.
In sostanza gli attori lamentano un tempo di tredici mesi, dalla domanda del
4.5.2020 alla notifica in data 1.6.2021 della determina n. 47187 del 9.1.2021, tempo troppo lungo e che sarebbe il risultato dell'inerzia e della colpa dell'amministrazione.
Orbene, tale tempistica, presa di per sé, non appare conforme ai requisiti di celerità, speditezza e buon andamento dell'azione dell'amministrazione, ma, tuttavia, tenuto conto che l'amministrazione, massima di esperienza, esamina contemporaneamente numerose pratiche e domande, la conformità della tempistica ai canoni di buon andamento deve essere valutata non in astratto, ma in concreto, in relazione alle risorse di cui è dotata l'amministrazione, alla necessità di effettuare le necessarie valutazioni e la necessaria istruttoria e, soprattutto, al numero di pratiche da evadere ed alla media dei tempi di evasione delle stesse, si da ravvisare una effettiva condotta colposa ed inerte dell'amministrazione.
Tutti questi elementi, in base ai principi generali in materia di illecito aquiliano, devono essere provati dai danneggiati e la prova deve essere rigorosa.
Gli attori, invece, si sono limitati a lamentare dei tempi troppo lunghi, senza però apportare alcun concreto elemento in ordine all'effettiva colpa dell'amministrazione nella propria condotta in ordine all'evasione della pratica, quali, ad esempio, il numero esiguo di pratiche da trattare e la media più bassa dei tempi di evasione di altre pratiche simili.
La responsabilità e la condotta illecita dell'amministrazione non è, dunque, provata e la domanda è disattesa.
Il rigetto della pretesa in base all'applicazione del rigido criterio dell'onere della prova determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte
pagina 4 di 5 Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese.
Roma, 21.4.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5