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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/12/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15451/ 2009 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. PINO ANGELA Parte_1 P.IVA_1
AR DA , come da procura in atti. attore contro
(c.f. Controparte_1
), nonché del socio illimitatamente responsabile ” rappresentato e difeso P.IVA_2 Controparte_1
dall'Avv. PUGLISI ORESTE come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti: parte convenuta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, veniva proposta oppoizione al decreto ingiuntivo n.
94/09 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., sezione di Milazzo, con il quale è stato ingiunto, su istanza dei alla società il pagamento di Euro Controparte_1 Parte_1
31.352,80 oltre interessi e spese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei presupposti di legge. 2) Conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo con qualunque statuizione.
3) Ritenere e dichiarare che la SA SE nulla deve alla Controparte_1
4) IN subordine ritenere e dichiarare prescritto il presunto credito.
Si costituiva la la quale contestava le Controparte_2
domande avverse, chiedendone il rigetto.
On ordinanza emessa il 5.10.2009 veniva negata la concessione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Istruita la causa, con provvedimento del 15.04.2019, stante la dichiarazione di Fallimento della
[...]
veniva dichiarata l'interruzione del processo. Parte_2
Riassunto il giudizio, con Ordinanza del 15.04.2022 si dichiarava l'estinzione dello stesso per mancata attività delle parti.
Nuovamente riassunto il giudizio, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
*******
Letti gli atti di causa, si dichiara la improcedibilità della riassunzione.
La riassunzione è il rimedio offerto dalla legge per richiedere la prosecuzione del giudizio precedentemente dichiarato interrotto.
Come sopra descritto il presente giudizio è stato dichiarato estinto il 15.04.2022, con provvedimento reso in udienza dopo la rilevazione della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Nonostante ciò, parte opponente ha presentato ricorso per riassunzione motivandolo con l'interruzione del processo, rappresentando quindi un evento diverso rispetto a quello in realtà accaduto .
Tale rappresentazione, infatti, non risponde a verità in quanto dopo la dichiarazione di interruzione per intervenuta dichiarazione di fallimento, il giudizio è stato regolarmente riassunto e solo successivamente dichiarato estinto per inattività delle parti. E' chiaro come il secondo ricorso sia improcedibile perché intervenuto dopo la dichiarazione di estinzione.
Alla luce di quanto sopra, si dichiara la improcedibilità e inammissibilità del ricorso per riassunzione.
In merito alla domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte opposta essa è fondata e va accolta.
E' utile precisare che la responsabilità processuale aggravata è riconosciuta nelle ipotesi di abuso del diritto di agire.
Nel caso di specie, emerge chiaramente che con la presentazione del ricorso per riassunzione, parte ricorrente ha rappresentato una circostanza processuale non veritiera comportando ciò la violazione del grado di diligenza e come tale si riconosce la colpa grave.
Si condanna pertanto parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., I comma, al pagamento di Euro
1.000 per risarcimento del danno calcolato in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' opponente Parte_3
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore
[...]
della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 15451/ 2009 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di dichiarandola inammissibile e improcedibile. Parte_3
-dichiara esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 94/09.
-condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I comma, al pagamento di Euro 1.000,00 quale risarcimento del danno.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal
nonché del socio illimitatamente Controparte_1
responsabile , liquidate in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 1/12/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15451/ 2009 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. PINO ANGELA Parte_1 P.IVA_1
AR DA , come da procura in atti. attore contro
(c.f. Controparte_1
), nonché del socio illimitatamente responsabile ” rappresentato e difeso P.IVA_2 Controparte_1
dall'Avv. PUGLISI ORESTE come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti: parte convenuta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, veniva proposta oppoizione al decreto ingiuntivo n.
94/09 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., sezione di Milazzo, con il quale è stato ingiunto, su istanza dei alla società il pagamento di Euro Controparte_1 Parte_1
31.352,80 oltre interessi e spese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Ritenere e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei presupposti di legge. 2) Conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo con qualunque statuizione.
3) Ritenere e dichiarare che la SA SE nulla deve alla Controparte_1
4) IN subordine ritenere e dichiarare prescritto il presunto credito.
Si costituiva la la quale contestava le Controparte_2
domande avverse, chiedendone il rigetto.
On ordinanza emessa il 5.10.2009 veniva negata la concessione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Istruita la causa, con provvedimento del 15.04.2019, stante la dichiarazione di Fallimento della
[...]
veniva dichiarata l'interruzione del processo. Parte_2
Riassunto il giudizio, con Ordinanza del 15.04.2022 si dichiarava l'estinzione dello stesso per mancata attività delle parti.
Nuovamente riassunto il giudizio, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
*******
Letti gli atti di causa, si dichiara la improcedibilità della riassunzione.
La riassunzione è il rimedio offerto dalla legge per richiedere la prosecuzione del giudizio precedentemente dichiarato interrotto.
Come sopra descritto il presente giudizio è stato dichiarato estinto il 15.04.2022, con provvedimento reso in udienza dopo la rilevazione della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Nonostante ciò, parte opponente ha presentato ricorso per riassunzione motivandolo con l'interruzione del processo, rappresentando quindi un evento diverso rispetto a quello in realtà accaduto .
Tale rappresentazione, infatti, non risponde a verità in quanto dopo la dichiarazione di interruzione per intervenuta dichiarazione di fallimento, il giudizio è stato regolarmente riassunto e solo successivamente dichiarato estinto per inattività delle parti. E' chiaro come il secondo ricorso sia improcedibile perché intervenuto dopo la dichiarazione di estinzione.
Alla luce di quanto sopra, si dichiara la improcedibilità e inammissibilità del ricorso per riassunzione.
In merito alla domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte opposta essa è fondata e va accolta.
E' utile precisare che la responsabilità processuale aggravata è riconosciuta nelle ipotesi di abuso del diritto di agire.
Nel caso di specie, emerge chiaramente che con la presentazione del ricorso per riassunzione, parte ricorrente ha rappresentato una circostanza processuale non veritiera comportando ciò la violazione del grado di diligenza e come tale si riconosce la colpa grave.
Si condanna pertanto parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., I comma, al pagamento di Euro
1.000 per risarcimento del danno calcolato in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' opponente Parte_3
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore
[...]
della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 15451/ 2009 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di dichiarandola inammissibile e improcedibile. Parte_3
-dichiara esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 94/09.
-condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. I comma, al pagamento di Euro 1.000,00 quale risarcimento del danno.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal
nonché del socio illimitatamente Controparte_1
responsabile , liquidate in €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 1/12/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola