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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/10/2025, n. 7392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7392 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa RA VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3534/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DE RI PP del Foro di Genova (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
OPPONENTE contro
) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ACCARDO PP elettivamente C.F._4 domiciliati all'indirizzo di posta certificata del difensore
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
Preliminarmente e inaudita altera parte revocare immediatamente e interinalmente la concessa esecutività del decreto opposto
1 Preliminarmente accertato che nell'ordinanza impugnata essendo indicati solo il nome e il cognome le parti non sono identificate e determinate con violazione del numero 2 dell'Art. 131 c.p.c. annullare il Decreto Ingiuntivo 782-2025 del Tribunale di Milano
Nel merito dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per
l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo numero 783/2025 del 15
Gennaio 2025 del Tribunale di Milano.
In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER PARTE OPPOSTA: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività;
Nel merito dell'opposizione e cono riserva di articolare il tutto nei termini di legge:
- Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per tutti i motivi indicati in narrativa e per ogni altro motivo di legge che riterrà di dovere applicare;
- Nel merito si chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
- Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 783/2025 (RG n. 35315/2024), col quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di e Controparte_1 CP_2
, della somma di € 3.500,00, oltre interessi e spese e corrispettivo negoziale maturando sino al
[...] rilascio dell'immobile locato, a titolo di canoni maturati a decorrere da febbraio 2024 per la locazione dell'immobile sito in Milano, al viale Monza n. 15, piano 2-S1 .
L'opponente ha esposto che i locatori le hanno intimato, con separate citazioni, sia lo sfratto per finita locazione che quello per morosità e che questo Tribunale ha convalidato lo sfratto per finita locazione in data 21 ottobre 2024 e, successivamente, quello per morosità (con ordinanza riservata del 14 gennaio
2025), in quest'ultimo caso previo rigetto della sua richiesta di concessione del termine di grazia per sanare la morosità, contestualmente emettendo il decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo. Ha aggiunto che ella ha proposto opposizione alla convalida dello sfratto per finita locazione, ai sensi dell'art. 668 cpc, lamentando l'invalidità della notificazione dell'intimazione.
2 Ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per omessa indicazione del codice fiscale e delle generalità
(data e luogo di nascita) della debitrice, circostanza che precluderebbe, a suo dire, l'identificazione certa del soggetto destinatario dell'ingiunzione di pagamento.
Ha pure lamentato che il rifiuto di concedere il termine ex art. 55 L. n. 392/1978 è illegittimo, che il credito ingiunto in pagamento non è liquido né esigibile e che il decreto ingiuntivo è viziato da ultrapetizione nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali del procedimento per intimazione di sfratto, in aggiunta a quelle del decreto ingiuntivo, in quanto non richieste nella domanda di ingiunzione.
Ha chiesto preliminarmente di “revocare immediatamente ed interinalmente” il decreto ingiuntivo e, nel merito, di dichiararlo nullo, inefficace e di revocarlo.
Il giudice ha disposto la comparizione delle parti per la discussione in merito all'istanza ex art. 669 cpc, così riqualificata l'istanza preliminare dell'opponente.
Radicatosi il contraddittorio, i locatori hanno resistito in giudizio ed hanno chiesto il rigetto delle istanze avverse, contestandone la fondatezza.
Il giudice ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
L'opponente ha, successivamente, allegato di aver impugnato l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 14 gennaio 2025 e la causa è stata rinviata in attesa della definizione di quel giudizio. All'udienza del 18 settembre 2025, nessuno è comparso per l'opponente; la parte opposta ha documentato che la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, con pronuncia emessa il 10 settembre 2025.
Su richiesta dei locatori, il giudice ha riservato la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc e la causa viene ora decisa.
2. L'opposizione è infondata.
Nessun dubbio può esservi con riguardo alla esatta e certa identificazione del soggetto ingiunto in pagamento, in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso, ai sensi dell'art. 664 cpc, all'esito del procedimento per intimazione di convalida dello sfratto per morosità e dell'emissione dell'ordinanza ex art. 663 cpc. L'intimazione, che contiene l'indicazione sia del codice fiscale della conduttrice, che delle sue compiute generalità, è stata regolarmente notificata all'opponente, la quale si è anche costituita in giudizio, spiegando difese e chiedendo la concessione del termine di grazia. Essendo già stato correttamente introdotto il giudizio, nessun dubbio può sorgere in merito all'esatta individuazione della conduttrice, che è sufficientemente identificata attraverso solo nominativo.
3 Anche la doglianza concernente la presunta incertezza ed inesigibilità del credito ingiunto è palesemente infondata, giacché, in disparte ogni altra considerazione (che si omette per economia processuale), la stessa conduttrice, nel richiedere la concessione del termine di grazia, ha implicitamente, ma inequivocabilmente, riconosciuto che il debito è certo e liquido, cosa che nemmeno nel presente giudizio ha specificamente contestato.
Quanto, infine, alla liquidazione delle spese relative al procedimento per intimazione di sfratto, unitamente a quelle relative alla richiesta monitoria, nessun vizio di ultrapetizione sussiste, stante la concomitante proposizione di tutte le domande e la richiesta di liquidazione delle spese processuali fatta unitariamente nell'intimazione, con riguardo a tutte le domande proposte, compresa quelle per ingiunzione.
L'opposizione non merita accoglimento e deve essere respinta. Il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo nei valori minimi tariffari, considerata la semplicità delle questioni trattate e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 783/2025 (RG n. 35315/2024) e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in €
1.278,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 3 ottobre 2025.
Il Giudice
RA VI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa RA VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3534/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DE RI PP del Foro di Genova (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
OPPONENTE contro
) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ACCARDO PP elettivamente C.F._4 domiciliati all'indirizzo di posta certificata del difensore
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
Preliminarmente e inaudita altera parte revocare immediatamente e interinalmente la concessa esecutività del decreto opposto
1 Preliminarmente accertato che nell'ordinanza impugnata essendo indicati solo il nome e il cognome le parti non sono identificate e determinate con violazione del numero 2 dell'Art. 131 c.p.c. annullare il Decreto Ingiuntivo 782-2025 del Tribunale di Milano
Nel merito dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per
l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo numero 783/2025 del 15
Gennaio 2025 del Tribunale di Milano.
In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER PARTE OPPOSTA: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività;
Nel merito dell'opposizione e cono riserva di articolare il tutto nei termini di legge:
- Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per tutti i motivi indicati in narrativa e per ogni altro motivo di legge che riterrà di dovere applicare;
- Nel merito si chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
- Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 783/2025 (RG n. 35315/2024), col quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di e Controparte_1 CP_2
, della somma di € 3.500,00, oltre interessi e spese e corrispettivo negoziale maturando sino al
[...] rilascio dell'immobile locato, a titolo di canoni maturati a decorrere da febbraio 2024 per la locazione dell'immobile sito in Milano, al viale Monza n. 15, piano 2-S1 .
L'opponente ha esposto che i locatori le hanno intimato, con separate citazioni, sia lo sfratto per finita locazione che quello per morosità e che questo Tribunale ha convalidato lo sfratto per finita locazione in data 21 ottobre 2024 e, successivamente, quello per morosità (con ordinanza riservata del 14 gennaio
2025), in quest'ultimo caso previo rigetto della sua richiesta di concessione del termine di grazia per sanare la morosità, contestualmente emettendo il decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo. Ha aggiunto che ella ha proposto opposizione alla convalida dello sfratto per finita locazione, ai sensi dell'art. 668 cpc, lamentando l'invalidità della notificazione dell'intimazione.
2 Ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per omessa indicazione del codice fiscale e delle generalità
(data e luogo di nascita) della debitrice, circostanza che precluderebbe, a suo dire, l'identificazione certa del soggetto destinatario dell'ingiunzione di pagamento.
Ha pure lamentato che il rifiuto di concedere il termine ex art. 55 L. n. 392/1978 è illegittimo, che il credito ingiunto in pagamento non è liquido né esigibile e che il decreto ingiuntivo è viziato da ultrapetizione nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali del procedimento per intimazione di sfratto, in aggiunta a quelle del decreto ingiuntivo, in quanto non richieste nella domanda di ingiunzione.
Ha chiesto preliminarmente di “revocare immediatamente ed interinalmente” il decreto ingiuntivo e, nel merito, di dichiararlo nullo, inefficace e di revocarlo.
Il giudice ha disposto la comparizione delle parti per la discussione in merito all'istanza ex art. 669 cpc, così riqualificata l'istanza preliminare dell'opponente.
Radicatosi il contraddittorio, i locatori hanno resistito in giudizio ed hanno chiesto il rigetto delle istanze avverse, contestandone la fondatezza.
Il giudice ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
L'opponente ha, successivamente, allegato di aver impugnato l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il 14 gennaio 2025 e la causa è stata rinviata in attesa della definizione di quel giudizio. All'udienza del 18 settembre 2025, nessuno è comparso per l'opponente; la parte opposta ha documentato che la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, con pronuncia emessa il 10 settembre 2025.
Su richiesta dei locatori, il giudice ha riservato la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc e la causa viene ora decisa.
2. L'opposizione è infondata.
Nessun dubbio può esservi con riguardo alla esatta e certa identificazione del soggetto ingiunto in pagamento, in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso, ai sensi dell'art. 664 cpc, all'esito del procedimento per intimazione di convalida dello sfratto per morosità e dell'emissione dell'ordinanza ex art. 663 cpc. L'intimazione, che contiene l'indicazione sia del codice fiscale della conduttrice, che delle sue compiute generalità, è stata regolarmente notificata all'opponente, la quale si è anche costituita in giudizio, spiegando difese e chiedendo la concessione del termine di grazia. Essendo già stato correttamente introdotto il giudizio, nessun dubbio può sorgere in merito all'esatta individuazione della conduttrice, che è sufficientemente identificata attraverso solo nominativo.
3 Anche la doglianza concernente la presunta incertezza ed inesigibilità del credito ingiunto è palesemente infondata, giacché, in disparte ogni altra considerazione (che si omette per economia processuale), la stessa conduttrice, nel richiedere la concessione del termine di grazia, ha implicitamente, ma inequivocabilmente, riconosciuto che il debito è certo e liquido, cosa che nemmeno nel presente giudizio ha specificamente contestato.
Quanto, infine, alla liquidazione delle spese relative al procedimento per intimazione di sfratto, unitamente a quelle relative alla richiesta monitoria, nessun vizio di ultrapetizione sussiste, stante la concomitante proposizione di tutte le domande e la richiesta di liquidazione delle spese processuali fatta unitariamente nell'intimazione, con riguardo a tutte le domande proposte, compresa quelle per ingiunzione.
L'opposizione non merita accoglimento e deve essere respinta. Il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo nei valori minimi tariffari, considerata la semplicità delle questioni trattate e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 783/2025 (RG n. 35315/2024) e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in €
1.278,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 3 ottobre 2025.
Il Giudice
RA VI
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