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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 943/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 943/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Mirano (VE), Via Padova n. 28;
e
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._2
(VE), Via Padova n. 28 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Nacci del Foro di Pordenone (pec:
, presso il cui studio – sito in Pordenone, Viale Grigoletti, n. 14 – Email_1 sono elettivamente domiciliati,
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 17.03.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 29.05.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2024, e – premesso di aver contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio civile in data 5.06.2019, in Mirano, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mirano, dell'anno 2019, parte I, Ufficio 1, atto n. 15 e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...], il [...]) maggiorenne non economicamente indipendente – hanno Persona_1 R.G. 943/2025 V.G.
proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) disporsi l'assegnazione della casa coniugale (ubicata in Mirano, Via Padova n. 28) alla Sig.ra la quale vi Pt_1 abiterà mantenendo la residenza assieme al figlio maggiorenne mentre il Sig. si trasferirà in altra Persona_1 Per_1 soluzione abitativa;
3) il figlio maggiorenne deciderà autonomamente, accordandosi con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno Per_1 di essi, curando che detti tempi siano equamente suddivisi con entrambi
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva permanenza. Per_1
Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, spese individuate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia.
Le detrazioni fiscali per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori come per legge;
4) disporsi che non sia previsto alcun assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, entrambi dichiarandosi espressamente economicamente autosufficienti;
5) i coniugi concordano fin d'ora di alienare a terzi e al prezzo di mercato la casa coniugale, ripartendo giusta metà il prezzo ricavato dalla vendita, con tempi e modalità da concordare.
Nel caso in cui la Sig.ra decidesse di mantenere la piena proprietà esclusiva della casa coniugale - continuando a Pt_1 viverci (casa pagata con pari impegno reciproco delle parti), senza provvedere alla vendita a terzi – la suddetta provvederà, obbligandosi in tal senso, a versare al Sig. il 50% del valore di mercato del suddetto immobile;
Per_1
6) le parti concordano in ordine alla successiva chiusura ed estinzione dei due conti correnti indicati nel presente ricorso (uno comune, l'altro intestato al Sig. , con divisione al 50% della giacenza ivi presente;
Per_1
7) il Sig. proprietario della vettura modello Fiat 500L targata: FS230TP, continuerà ad essere esclusivo Per_1 utilizzatore della medesima.
In ordine alla vettura modello Lancia Ypsilon targata: EV943VY, parimenti di proprietà del Sig. la macchina Per_1 continuerà ad essere utilizzata dalla Sig.ra Pt_1
Il figlio utilizzerà alternativamente le due vetture, come già avviene, in base alla disponibilità del mezzo. Per_1
8) le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute dai coniugi giusta metà.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento. R.G. 943/2025 V.G.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Controparte_1 Parte_1 in matrimonio in Mirano, in data 5.06.2019, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mirano, dell'anno 2019, parte I, Ufficio 1, atto n. 15;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla in punto di spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 943/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._1
Mirano (VE), Via Padova n. 28;
e
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._2
(VE), Via Padova n. 28 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Nacci del Foro di Pordenone (pec:
, presso il cui studio – sito in Pordenone, Viale Grigoletti, n. 14 – Email_1 sono elettivamente domiciliati,
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 17.03.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 29.05.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2024, e – premesso di aver contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio civile in data 5.06.2019, in Mirano, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mirano, dell'anno 2019, parte I, Ufficio 1, atto n. 15 e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...], il [...]) maggiorenne non economicamente indipendente – hanno Persona_1 R.G. 943/2025 V.G.
proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) disporsi l'assegnazione della casa coniugale (ubicata in Mirano, Via Padova n. 28) alla Sig.ra la quale vi Pt_1 abiterà mantenendo la residenza assieme al figlio maggiorenne mentre il Sig. si trasferirà in altra Persona_1 Per_1 soluzione abitativa;
3) il figlio maggiorenne deciderà autonomamente, accordandosi con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno Per_1 di essi, curando che detti tempi siano equamente suddivisi con entrambi
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva permanenza. Per_1
Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, spese individuate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Venezia.
Le detrazioni fiscali per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori come per legge;
4) disporsi che non sia previsto alcun assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, entrambi dichiarandosi espressamente economicamente autosufficienti;
5) i coniugi concordano fin d'ora di alienare a terzi e al prezzo di mercato la casa coniugale, ripartendo giusta metà il prezzo ricavato dalla vendita, con tempi e modalità da concordare.
Nel caso in cui la Sig.ra decidesse di mantenere la piena proprietà esclusiva della casa coniugale - continuando a Pt_1 viverci (casa pagata con pari impegno reciproco delle parti), senza provvedere alla vendita a terzi – la suddetta provvederà, obbligandosi in tal senso, a versare al Sig. il 50% del valore di mercato del suddetto immobile;
Per_1
6) le parti concordano in ordine alla successiva chiusura ed estinzione dei due conti correnti indicati nel presente ricorso (uno comune, l'altro intestato al Sig. , con divisione al 50% della giacenza ivi presente;
Per_1
7) il Sig. proprietario della vettura modello Fiat 500L targata: FS230TP, continuerà ad essere esclusivo Per_1 utilizzatore della medesima.
In ordine alla vettura modello Lancia Ypsilon targata: EV943VY, parimenti di proprietà del Sig. la macchina Per_1 continuerà ad essere utilizzata dalla Sig.ra Pt_1
Il figlio utilizzerà alternativamente le due vetture, come già avviene, in base alla disponibilità del mezzo. Per_1
8) le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute dai coniugi giusta metà.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento. R.G. 943/2025 V.G.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Controparte_1 Parte_1 in matrimonio in Mirano, in data 5.06.2019, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mirano, dell'anno 2019, parte I, Ufficio 1, atto n. 15;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla in punto di spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero