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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 931/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta da: TT.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente TT.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. TT.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 27/5/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pier Luigi Parte_1 C.F._1
Fettolini,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maria Luisa De Margheriti, Controparte_1 P.IVA_1
-appellato- CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione d'ufficio dell'intero fascicolo di primo grado, accogliere le seguenti conclusioni in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione prot. Nr. 21225 del 21.12.2021 irrogato alla odierna appellante, nonché, dei provvedimenti allo stesso pregressi, prodromi e\o complementari in quanto la dipendente era in possesso di idonea documentazione Parte_1
(prenotazione e certificati di esenzione) e, per l'effetto,
- disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di sospensione del 21/12/2021 e di tutti i provvedimenti allo stesso pregresso, prodromi e conseguenziali
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione prot. Nr. 21225 del 21.12.2021 irrogato alla ricorrente, nonché, dei provvedimenti allo stesso pregressi, prodromi e\o complementari e, per l'effetto,
- condannare la resistente al pagamento di tutti gli istituti legali e contrattuali maturati, dal dì della sospensione sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa;
- accertare e dichiarare la mancanza del potere di verifica, raccolta e trattamento dei dati ID in capo al TT. , in assenza di un atto di nomina da parte dell'unico titolare del Persona_1 trattamento dati ID, secondo la normativa di cui al DPCM 17 Giugno 2021, art. 15 c. 10 e del Regolamento UE 2016/679,
1 e, per l'effetto,
- disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di sospensione del 21/12/2021 e di tutti i provvedimenti allo stesso pregresso, prodromi e conseguenziali, con contestuale trasmissione degli atti di causa agli organismi di competenza, con contestuale condanna della parte appellata al risarcimento dei danni in via equitativa in favore della appellante per illecito trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- accertare e dichiarare la violazione, da parte del , dell'art. 5 dello Statuto dei Controparte_1
Lavoratori mediante la verifica e la raccolta di dati comunque sanitari della dipendente Parte_1
e, per l'effetto,
-disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di sospensione del 21/12/2021 e di tutti i provvedimenti allo stesso pregresso, prodromi e conseguenziali, con contestuale trasmissione degli atti di causa agli organismi di competenza, con contestuale condanna della resistente al risarcimento dei danni, in via equitativa, in favore della ricorrente per violazione della suddetta normativa;
-accertare e dichiarare la violazione da parte del nell'aver condizionato il rientro Controparte_1 sul luogo di lavoro alla sottoposizione di un farmaco sperimentale o comunque di una certificazione di esenzione in violazione del Considerando n. 36 del Regolamento 953/2021 nonché dei trattati internazionali sopra richiamati e per l'effetto
-disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di sospensione del 21/12/2021 e di tutti i provvedimenti allo stesso pregresso, prodromi e conseguenziali, con contestuale trasmissione degli atti di causa agli organismi di competenza, con contestuale condanna della appellata al risarcimento dei danni, in via equitativa, in favore della ricorrente per violazione della suddetta normativa;
- accertare e dichiarare che l'odierna appellata ha arbitrariamente sottratto alla Sig.ra Parte_1 giorni quattro (4) di ferie dal totale annuale 2022 e, per l'effetto,
- condannare il a riconoscere all'odierna appellante i giorni di ferie sottratti Controparte_2 perché possa beneficiarne nell'anno in corso o in quello successivo, ovvero corrispondere la somma equivalente;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare nr. 1 del 23.09.2022, Prot. Nr. 15061/2022, originata dal provvedimento disciplinare Prot. Nr. 11918 del 26.07.2022, relativa al giorno 08/07/2022 con multa pari a 4 ore di retribuzione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto la summenzionata sanzione, condannando il alla restituzione delle somme Controparte_1 illegittimamente trattenute, con contestuale cancellazione della stessa da qualsivoglia fascicolo e/o documentazione riguardante la dipendente;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare Nr. 2 del 23.09.2022, Prot. Nr. 15062, originata dal provvedimento disciplinare Prot. Nr. 12238 del 02.08.2022, relativa al giorno 08/07/2022 con rimprovero scritto, e, per l'effetto, disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto la summenzionata sanzione, con contestuale cancellazione della stessa da qualsivoglia fascicolo e/o documentazione riguardante la dipendente;
2 - accertare e dichiarare che il giorno di visita medica del 20.05.2022, prevista dalla normativa per i dipendenti è, secondo il CCNL di settore e il D. Lgs 81/2008, giorno di lavoro a tutti gli effetti, e non può essere imposto alla dipendente, come è stato fatto il giorno di ferie, e, per l'effetto, condannare parte appellata a riconoscere in favore della parte appellante il giorno di ferie illegittimamente imposto, ovvero a corrispondere la somma equivalente unitamente alle relative spettanze Con vittorie di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”; per parte appellata: “In via principale, rigettare il ricorso in appello proposto, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 145/2024 resa dal Tribunale di Lodi, pubblicata in data 19 marzo 2024 nella causa civile di I grado R.G. n. 585/2023 del Tribunale di Lodi, non notificata. In ogni caso, condannare la ricorrente alle spese e agli onorari di causa, oltre IVA e CPA.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.9.2023 dipendente del Parte_1 di quale agente di polizia locale, in forza di contratto a tempo pieno e CP_1 CP_1 indeterminato, a decorrere dal 3.11.2018, CCNL di riferimento quello “Funzioni Locali” del 21.05.2018, ha convenuto in giudizio il predetto ente, lamentando: l'illegittimità della sospensione dal servizio per l'inadempimento all'obbligo vaccinale, oggetto della comunicazione datata 21.12.2021 (prot. n. 1697 del 22.12.2021), per complessivi giorni 100; l'illegittimità della condotta del che non aveva CP_1 considerato valida la c.d. “esenzione” rilasciatale dall'hub vaccinale e le aveva richiesto la presentazione di valida certificazione con presenza di Qr Code (oggetto di verifica tramite l'App
“Verifica C19”) che garantisse il rientro sul luogo di lavoro;
la collocazione illegittima in ferie per il periodo dall'11 aprile al 12 maggio 2022; l'illegittimità della visita medica disposta dal datore di lavoro per il giorno 20 maggio 2022, in quanto disposta in assenza del provvedimento di revoca della sospensione dal servizio per inadempimento all'obbligo vaccinale;
il difetto di titolarità del potere di verifica in ordine al c.d. Green pass in capo al in quanto unico soggetto titolato alla verifica CP_1 dei dati sarebbe stato il Ministero della Salute ed il Comune non sarebbe stato nominato – secondo la tesi della ricorrente – responsabile del trattamento dei dati;
l'illegittimità delle due sanzioni disciplinari, rispettivamente la multa pari a n. 4 ore di retribuzione e il rimprovero scritto (prot. n. 15061 del 23.09.2022 e prot. n. 15062 del 23.09.2022), irrogate in ragione di due addebiti commessi il giorno 8.7.2022 (rifiuto di sottoporsi alla visita medica disposta dal Comune e rientro nella sede di lavoro senza previa comunicazione al responsabile né al servizio personale competente nella gestione della sorveglianza sanitaria e senza rispondere ai tentativi di richiesta di chiarimenti e chiamate telefoniche dei responsabili). Si è costituito ritualmente in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e diritto. Con sentenza n. 145/24, pubblicata in data 19/3/2024 il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro (TT. Manfredi) ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al le Controparte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 4.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e agli oneri di legge. Il giudice di prime cure ha ritenuto, invero, che nessuna delle censure mosse dalla ricorrente potesse dirsi risolutiva per l'annullamento dei provvedimenti alla stessa applicati dal CP_1
La ricorrente, infatti, destinataria di un invito alla produzione di documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale (datato 16.12.2021), aveva omesso di dimostrare che la data oggetto di prenotazione del 27.1.2022 fosse la prima data utile disponibile per la vaccinazione nella
3 zona di residenza e che non esistessero date anteriori conformi alla comunicazione del Comune ed alla normativa di legge. Accertata, quindi, la violazione del termine di venti giorni dall'invito previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. n. 172 del 26 novembre 2021 per l'adempimento dell'obbligo vaccinale, il Tribunale ha rilevato che: “Alcuna illegittimità può ravvisarsi nella condotta del , Controparte_1 che con comunicazione del 21.12.2021 (doc. n. 9 ric.), disponeva la “immediata sospensione dal diritto di svolgere la prestazione lavorativa […] in quanto la documentazione da lei presentata non contiene quanto previsto dalla norma, in particolare la presentazione di richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore ai venti giorni dall'invito…. Vale osservare che il provvedimento di sospensione dal servizio non è passibile di annullamento, non rivestendo connotato disciplinare per espressa previsione di legge;
il provvedimento di sospensione viene emesso “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” (cfr. art. 2 comma 3 del d.l. n. 172/2021 conv. con modificazioni dalla L. n. 3/2022, di cui si riporta il tenore testuale: “determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”)”. Quanto ai due certificati di esenzione temporanea, il primo, privo di data e con causale occultata, trasmesso dalla l Comune di in data 24.2.2022 con validità fino al 31.3.2022 e il Parte_1 CP_1 secondo valido per il periodo dal 2.5.2022 al 1.6.2022, con causale occultata, il primo giudice li ha ritenuti non idonei a garantire il rientro in servizio della lavoratrice, in quanto non erano conformi alla normativa vigente per accedere sul luogo di lavoro, essendo privi del QR Code, la cui presenza è stata prescritta dal DPCM 4.2.2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.2.2022), successivamente intervenuto, ma applicabile alla fattispecie, che, avendo previsto la digitalizzazione della certificazione di esenzione, ha richiesto che sul certificato fosse apposto il codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità con l'App VerificaC19, il tutto così argomentando: “La normativa prevede che la certificazione, affinché sia valida e possa permettere la verifica del datore di lavoro in adempimento dell'obbligo di sicurezza, debba avere un preciso contenuto, scandito dall'allegato B e dall'art. 7, in particolare la presenza del QR Code, elemento essenziale che non si riscontra nei due “certificati di esenzione” prodotti dalla ricorrente e che, se presente, avrebbe permesso al datore di lavoro pubblico la verifica digitale dell'ottemperanza all'obbligo della vaccinazione. Consegue che i due certificati “di esenzione” entrambi di durata temporanea, prodotti dalla ricorrente e inoltrati al Comune di , effettivamente non le avrebbero permesso, per il loro contenuto ed CP_1 in base alla normativa, il rientro al lavoro in quanto non conformi a quello che era il D.P.C.M. del 2022 vigente, che richiedeva la presenza di un Qr Code che il Comune avrebbe scansionato per la verifica della vaccinazione o piuttosto – come nel caso di specie- dell'esenzione dalla stessa. È documentale che il “Sistema TS certificato di esenzione” cartaceo (doc. n. 21 ric.) inoltrato dalla ricorrente al Comune di fosse sprovvisto della possibilità di permettere al Comune di CP_1 verificare l'esenzione dall'obbligo di vaccinazione (ergo, non avesse il Qr Code) e deve dirsi documentale l'inadempimento della ricorrente. Si osserva che il documento n. 16 (fasc. ric.) – certificato medico dott.ssa non è un Per_2 certificato di esenzione, rappresentando un rinvio di un appuntamento per la vaccinazione. Da aggiungersi che non vi è alcuna allegazione né documentazione che attesti che il c.d. “Green Pass” di esenzione dall'obbligo vaccinale, posseduto dalla ricorrente ed efficace a far data dal 16 Febbraio 2022 (data di validità, v. doc. n. 50 ric.), fino al 31.03.2022 sia stato esibito o comunicato al datore di lavoro in costanza del rapporto, il che rende(va) impossibile per il Comune, a causa dell'omessa collaborazione della ricorrente, condurre la verifica prescritta dalla normativa vigente.
4 La ricorrente, sentita in interrogatorio libero all'udienza celebratasi in data 29.11.2023, dichiarava che: “confermo che i documenti che ho mostrato/esibito al Comune sono solo i documenti 16-17-21 del ricorso e che sono i documenti che ho inviato al Sono solo questi documenti. CP_1
Quando ho inviato il documento n. 21 ho indicato che avevo digitalizzato l'esenzione, perché la normativa prevedeva che venisse digitalizzata dal 28 di febbraio, prima non esisteva il Qr Code. In data 24 febbraio ho inviato il doc. n. 21 al dicendo che avevo digitalizzato l'esenzione” (v. CP_1 verbale di udienza del 29.11.2023). Si tratta di dichiarazioni rese dalla ricorrente che rappresentano argomento di prova di quanto addotto dal ovvero che il documento n. 50 prodotto nel fascicolo del ricorso (che rappresenta CP_1 il certificato di esenzione vaccinale con la presenza del c.d. “Qr Code”, ovvero la “digitalizzazione” dell'esenzione accennata dalla ricorrente) sia mai stato esibito al Comune di , che non poteva CP_1 venirne a conoscenza se non attraverso l'esibizione da parte del diretto interessato. Sarebbe stato onere della ricorrente, ritualmente invitata, collaborare con il datore di lavoro e pertanto premurarsi di esibire e/o presentare il richiesto c.d. Green Pass al Comune e così comprovare tale ricezione, adempiendo all'obbligo vaccinale, collaborazione rilevante e normativamente imposta al lavoratore dall'art. 20 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 (“il lavoratore deve, in particolare, contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), che, tuttavia, è mancata nel presente giudizio. adempiendo all'obbligo vaccinale, collaborazione rilevante e normativamente imposta al lavoratore dall'art. 20 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 (“il lavoratore deve, in particolare, contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), che, tuttavia, è mancata nel presente giudizio.” (vd. pagg. 6 e 7 sentenza appellata). Con riferimento alla produzione di cui al doc. 16 di parte ricorrente, il primo giudice, come sopra riportato, ha osservato che si tratta di un mero rinvio di un appuntamento e non già di un certificato di esenzione, mentre, quanto al certificato di cui al doc. 17, ha fatto propri i rilievi del circa i CP_1 limiti di validità dell'esenzione, rilasciata con richiamo alla sola facoltà di accesso ai servizi ed alle attività elencati all'art. 3 comma 1 del d.l. n. 105/2021 (ristoranti, musei, piscine, concorsi pubblici), luoghi diversi da quello che era il luogo di lavoro. La sospensione senza retribuzione e senza conseguenze disciplinari, ha concluso sul punto il primo giudice, si appalesava, pertanto, come l'unica soluzione possibile prevista dalla normativa a fronte dell'esibizione di documentazione che non garantiva l'accesso sul luogo di lavoro, dal momento che per il Comune di era impossibile adibire la ricorrente a mansioni differenti (facoltà non CP_1 prevista dalla normativa applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro), posto che la vaccinazione al tempo era requisito essenziale per svolgere la prestazione di lavoro (v. art. 2 del d.l. 172/2021), così come l'opzione per il lavoro agile non era praticabile in quanto era stata esclusa in forza della delibera della Giunta Comunale n. 174 del 20.12.2021 (doc. n. 8, fascicolo ricorrente)(v. lett. b) “sono esclusi dalla possibilità di effettuare il lavoro agile, per la natura stessa dell'attività svolta, gli Agenti di Polizia Locale e i dipendenti che svolgano la propria attività prevalentemente di rapporto con il pubblico”). Con riferimento alla presunta violazione della normativa in materia di trattamento dati il primo giudice così statuiva: “non è dato ravvisare una violazione dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, a mente della normativa primaria in materia di obbligo di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008, art. 2087 c.c.), piuttosto ottemperata dal Comune di quale datore di lavoro della ricorrente su cui grava un CP_1 obbligo di sicurezza. Nemmeno è possibile ravvisare una violazione del regolamento europeo citato dalla ricorrente. Ciò in quanto “titolare del trattamento” ai sensi dell'art. 4 (“definizioni”) del regolamento in oggetto (GDPR)
5 è anche la persona fisica che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, che nel caso in esame poteva essere il dott. . Non si evince e non si Per_1 rinviene nel regolamento comunitario alcun accenno ad un provvedimento autorizzativo proveniente dal Ministero della Salute quale atto presupposto della nomina effettuata dal Comune di ” CP_1
(vd. pag. 8 sentenza appellata). Quanto ai due procedimenti disciplinari sanzionati con le sanzioni conservative della multa pari a quattro ore di retribuzione e con il rimprovero scritto, il primo giudice, premettendo che, con l'entrata in vigore in data 25.3.2022 del d.l. n. 24/2022, conv. con modificazioni dalla l. n. 52 del 19 maggio 2022, era venuta meno, per legge, la sospensione non disciplinare dal lavoro della ricorrente, essendo stato superato il presupposto dello stato di emergenza e occorreva, dunque, sottoporre la ricorrente a visita medica per l'idoneità alla mansione (risalendo l'ultima visita al 30.1.2019), il primo giudice ha così statuito: “Entrambi i fatti appalesano una insubordinazione della ricorrente e sono gravi. Entrambe le sanzioni conservative sono del tutto proporzionate rispetto alla gravità obiettiva dei fatti ed alla pervicacia con cui la ricorrente, manifestando una condotta insofferente delle regole, ha perseverato nei suoi propositi, adducendo giustificazioni da reputarsi “cavillose” ovvero riguardanti fatti irrilevanti. La gravità è tale che i fatti sarebbero in astratto passibili della sanzione del licenziamento…. In particolare, si osserva che la sanzione disciplinare conservativa irrogata per il primo addebito (multa di 4 ore di retribuzione) è del tutto proporzionata al fatto materiale ed alla sua gravità, in quanto, il fatto del rifiuto della visita medica (prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008) sarebbe stato in astratto sanzionabile con la sanzione espulsiva, tuttavia il Comune di mancò CP_1 di inserire il nominativo del medico competente (nomina che viene svolta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008), nella comunicazione per la visita medica, inadempimento (irrisorio, di natura meramente formale) che tuttavia non giustifica il rifiuto assoluto della ricorrente a sottoporsi a visita medica e giustifica la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto materiale addebitato (si veda la comunicazione per la visita del 08.07.2022, che contiene indicazione del luogo della visita medica, del giorno, dell'ora; doc. n. 74 ric.). Medesima considerazione può svolgersi per la seconda sanzione disciplinare relativa al giorno 08.07.2022 (rimprovero scritto), a seguito del rifiuto di svolgere la visita medica, che appare del tutto proporzionata al fatto materiale. Irrilevanti e generiche sono le circostanze ulteriori riportate nel ricorso, ovvero che la ricorrente non avrebbe avuto il tempo di rispondere alle chiamate telefoniche della propria responsabile. Si tratta di giustificazioni che non sminuiscono la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione. Il fatto deve dirsi connotato da obiettiva gravità dacché la ricorrente faceva accesso sul luogo di lavoro senza controllo sanitario ed ometteva di fornire riscontro alla richiesta di contatti telefonici dei propri responsabili che le chiedevano spiegazioni della condotta tenuta in sede di visita medica. La sanzione conservativa del rimprovero scritto è proporzionata alla gravità del fatto commesso.” (vd. pagg. 11 e 12 sentenza appellata). Il Tribunale, infine, ha rigettato anche la doglianza relativa all'illegittima collocazione in ferie rilevando che “la ricorrente non fu l'unica a godere di un ammontare di ferie arretrate da “consumare”, ma che, al pari dei colleghi in servizio, fu destinataria di una disposizione contenuta nelle tempestive comunicazioni del 12.04.2022 a firma dott. , che disponeva, per la ricorrente come per gli altri Per_1 agenti di polizia, la fruizione secondo una determinata programmazione, in applicazione dell'art. 28, commi 10 e 14 del CCNL applicato, del 21.05.2008…. Non di ferie forzose o imposte unilateralmente si trattò, ma di una programmazione delle ferie residue effettuata dal datore di lavoro e destinata ai dipendenti….
6 Giova precisare oltremodo che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non emerge, nemmeno presuntivamente, una “imposizione” delle ferie nei suoi confronti, ma, come detto, una programmazione delle ferie nel rispetto dell'art. 28 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2016 – 2018… I giorni di ferie, dunque, non possono essere sintomatici di un atteggiamento vessatorio perpetrato dal nei confronti della ricorrente, né può considerarsi CP_1 illegittimo, in applicazione dell'art. 28 del CCNL, il giorno di ferie della ricorrente in occasione della visita medica disposta dal datore di lavoro il 20.05.2022 (cui la stessa si recò con la propria autovettura). Il giorno indicato non potrebbe essere considerato a tutti gli effetti “lavorativo”, ma deve imputarsi alle ferie arretrate e non godute della ricorrente…” (vd. pag. 13 sentenza). La con ricorso depositato in data 26/8/2024 ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, insistendo per la sua integrale riforma e articolando a tal fine i motivi d'appello di seguito riportati, i primi riferiti alle statuizioni relative alla sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, i secondi all'illegittimità della due sanzioni disciplinari del 23.9.2022 e l'ultimo alle spettanze relative alla visita periodica del 20.5.2022 (in assunto illegittimamente imposto dal Comune quale giorno di ferie). I gruppo di motivi d'appello SULLA VALIDITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E DOCUMENTAZIONE DI ESONERO AL C.D.
“OBBLIGO VACCINALE” CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA SOSPENSIONE
IN MERITO ALLA PRENOTAZIONE DELLA C.D. “VACCINAZIONE” PRESSO L'HUB VACCINALE PER IL GIORNO 27.01.2022 INVIATA AL IN DATA 20.12.2021 Controparte_1
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza, sostenendo che il primo giudice Parte_1 avrebbe dovuto ritenere valida la documentazione offerta dalla stessa e, di conseguenza, dichiarare illegittimo tanto il rifiuto del di ricevere la sua prestazione, quanto il Controparte_2 provvedimento di sospensione conseguentemente adottato. Sul punto, infatti, rammenta di avere rispettato la normativa (D.L. 172/2021, art. 2, c. 3), in quanto il giorno dopo l'invito alla vaccinazione del 20.12.2021 aveva effettuato la prenotazione, ma che in quel periodo gli “hub vaccinali” erano letteralmente presi d'assedio, per cui capitava sovente che il primo appuntamento disponibile fosse anche ben oltre i venti giorni previsti dalla normativa. Sostiene che era falsa e sprovvista di qualsivoglia elemento probatorio, la circostanza secondo la quale la stessa avrebbe potuto recarsi direttamente all'hub vaccinale senza appuntamento dal momento che questa opzione non veniva menzionata nell'atto di invito alla “vaccinazione” (doc.6 Atto introduttivo), né tantomeno successivamente all'invio della prenotazione. Inoltre, ribatte parte appellante, la norma, pur indicando un termine di venti giorni dalla prenotazione, nulla dispone in ordine alle conseguenze del mancato rispetto del summenzionato termine e, pertanto, non legittima il datore di lavoro a rifiutare la prestazione professionale. Produce poi in atti un documento (sub doc. 2 del ricorso d'appello), indirizzato ai vertici apicali delle
“Forze dell'ordine, Personale Comparto della Sicurezza, Difesa, e Soccorso Pubblico, della Polizia Locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della Legge 3 Agosto 2007 Nr. 124”, del quale dichiara di essere entrata solo recentemente in possesso, emesso a ridosso dell'entrata in vigore degli obblighi di cui al DL 172/2021, a firma del Direttore Generale di P.S. TT. Ministero Per_3 dell'Interno, prot. Nr. 006142 del 10.12.2021 nel quale, a pag. 3, nella parte in cui elenca la documentazione da presentare a seguito dell'”invito” ricevuto al punto c), specifica che “ove, per cause non imputabili al dipendente, non sia possibile l'effettuazione della vaccinazione entro tale termine- benché sia stata effettivamente presentata richiesta (di vaccinazione) - si valuterà, attraverso il competente Ufficio sanitario, la possibilità di anticipare la data di somministrazione. In pendenza del
7 predetto termine di 5 giorni, nonché del termine di 20 giorni nell'ipotesi sub-c), il personale potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde ID-19” base” di cui all' art. 9 del DL 52/2021; in mancanza, il personale inadempiente all'obbligo di esibizione sarà collocato in posizione di assenza ingiustificata ai sensi dell'art.
9- quinquies, comma 6, del DL 52/2021. Nell'ipotesi sub-c), i Responsabili delle strutture, ricevuta la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione,” invitano l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento l'obbligo vaccinale”. Da tale documento, secondo l'appellante, si evincerebbe che:
1) in capo al dipendente vi era solo ed esclusivamente l'onere di effettuare la prenotazione entro cinque giorni dall'invito (incombente dalla stessa assolto);
2) la fissazione della data di accesso all'hub oltre i venti giorni di cui alla normativa non facoltizzava il Datore di Lavoro a rifiutare l'accesso sul luogo di lavoro, per esplicita previsione del Ministero dell'Interno, che anzi ribadiva che il Datore di Lavoro (nella specie il Comune di ) aveva CP_1
l'obbligo di far proseguire il dipendente nella propria attività lavorativa, essendo, nelle more, sufficiente il “Green Pass Base”, ovvero il tampone (tampone che la aveva sempre Parte_1 effettuato); 3) nell'ipotesi in cui la data per l'accesso all'hub fosse stata superiore ai giorni venti era onere del Datore di Lavoro (il Comune di ) attivarsi per trovare una soluzione, ovvero una data CP_1 anteriore, facendo affidamento sui propri mezzi e sulle proprie disponibilità in quanto ente amministrativo. SUL RIFIUTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI CERTIFICATI MEDICI NR. 3, DI DIFFERIMENTO (NR. 1) ED ESONERO (NR. 2) DALL'OBBLIGO VACCINALE RISPETTIVAMENTE DEL 28.01.2022, 20.02.2022 e 16.02.2022 Parte appellante insiste anche nel ribadire che il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la piena validità dei certificati medici dalla medesima trasmessi al Comune di e, dunque, dichiarare CP_1 illegittimo il provvedimento di sospensione. Infatti:
- quanto al CERTIFICATO DI DIFFERIMENTO DATATO 28 GENNAIO 2022 EMESSO DALLA DOTT.SSA ALICE SANDRUCCI, HUB VACCINALE DI LODI ED ESIBITO AL DATORE DI LAVORO IN PARI DATA, la stessa, rispettosa della normativa, si era presentata all'hub vaccinale come da prenotazione ed il medico dell'hub vaccinale di Lodi, TT.ssa aveva emesso un certificato di differimento Per_2 dopo aver accertato di non poter inoculare il vaccino in quanto veniva riscontrata, all'esito della visita,
“una storia di shock anafilattico in seguito ad assunzione di amoxicillina”, aggiungendo che la sarebbe stata ricontattata per un appuntamento in “ambiente protetto”, data da Parte_1 destinarsi (“La Signora verrà contattata per darle un appuntamento per ambiente protetto”). Il differimento risultava, come da certificato allegato nell'atto introduttivo (doc. 16 atto introduttivo), datato 28.1.2022. Pertanto, ribatte sul punto parte appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice in sentenza, si trattava di un “certificato di differimento”, che, al pari del “certificato di esenzione”, legittimava l'ingresso sul luogo di lavoro della dipendente;
- quanto al CERTIFICATO DI ESENZIONE ALLA C.D. “VACCINAZIONE ANTI SARS COV – 2” CP_3
DOTT. , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
(LO), DEL 10.02.2022, VALIDO FINO AL 28.02.2022 INVIATO PEC DALL'AVV.
[...] CP_7
AB DA, suo precedente difensore, nella medesima data, la stessa si era recata, in data 10.2.2022, presso l'hub vaccinale denominato CV ID Palazzetto dello Sport Comune di Vizzolo Predabissi (LO), dove il TT. , medico vaccinatore, all'esito della visita le aveva rilasciato CP_4 certificato di esenzione cartaceo (doc. 17 fascicolo di primo grado) valido fino al 28.2.2022, dando
8 atto, nel summenzionato certificato, che Il soggetto, sulla base della presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, risultava esente (“NON IDONEO TEMPORANEO”) alla vaccinazione anti SARS- Cov- 2”. Il Comune di (come anche il primo giudice), tuttavia, aveva ritenuto inidoneo anche tale CP_1 certificato medico di esonero senza nemmeno chiedersi che logica potesse mai esserci in un'esenzione che, secondo la narrativa ufficiale, permettesse la frequentazione di piscine e discoteche ex art. 1, comma 3, DL 105/2021, ma non del luogo di lavoro (semplicemente, evidenzia l'appellante, la relativa modulistica non era aggiornata alle sopravvenute disposizioni relative all'obbligo di “Gren Pass” sul luogo di lavoro, introdotte per la Polizia Locale solo con l'estensione di cui al DL 172/2021, ma, come chiarito dal Governo nella sezione “Esenzioni” (Faq n. 4), “In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2022, con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021 (e successivamente fino al 27 febbraio 2022 con Comunicato n. 5 del Ministero della Salute all. n. 51 atto introduttivo), devono ritenersi idonee per l'esonero dall'obbligo del possesso del green pass per l'accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.”);
- quanto, invece, al CERTIFICATO DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS COV – 2 EMESSO DA
Controparte_8
CON PROROGA FINO AL 31.03.2022, emesso in data 16.02.2022 (doc. 21 atto
[...] introduttivo) e inviato al in data 24.2.2024, il Giudice, pur senza porre in dubbio Controparte_1 la validità del summenzionato certificato (né, tantomeno, ne aveva contestato la validità il Comune interessato), non lo aveva reputato un documento idoneo al rientro al lavoro in quanto privo di QR code, rilevando che il pedissequo certificato, contenente il QR code, di cui al documento 50, pag. 1 dell'atto introduttivo, non era stato fatto pervenire al datore di lavoro. Parte appellante, premesso che, comunque, non avrebbe dovuto essere sospesa in quanto in possesso di un certificato di esenzione assolutamente valido (doc. 17 Atto introduttivo, periodo 10.02./28.02.2022) e, prima ancora, di un certificato di differimento altrettanto valido, contesta che tale assunto non corrisponde al vero, dal momento che l'invio del certificato di esenzione digitale di cui al doc. 21 (mai contestato nella sua validità e genuinità) era stato effettuato in data 24.2.2022, mentre il c.d. “obbligo” di digitalizzazione con QR code del certificato era stato previsto solo a decorrere dal 28 febbraio 2022 dall'art. 5, comma 4, DPCM, come chiarito dal Comunicato nr. 5 del Ministero della Salute del 09 Febbraio 2022. Sostiene, quindi, che la stessa avrebbe dovuto essere immediatamente riammessa al lavoro, dal momento che il certificato medico esibito era valido (l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la somministrazione del vaccino era stata, peraltro, riscontrata anche in epoca successiva alla cessazione degli obblighi vaccinali per la categoria lavorativa di appartenenza come da certificato di esenzione prodotto sub doc. 35 (per il periodo 2.5.2022-1.6.2022). NON ANNULLABILITA' DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ASSERITAMENTE NON DISCIPLINARE Con tale motivo di appello, la ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui vi si afferma che il provvedimento di sospensione non è passibile di annullamento, non rivestendo connotato disciplinare per espressa previsione di legge, in quanto emesso “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Sul punto parte appellante sostiene che tale sospensione avrebbe, invece, natura sostanzialmente disciplinare, privando il lavoratore della retribuzione. VIOLAZIONE GDPR 2016/679 E ART. 5 STATUTO DEI LAVORATORI
9 Parte appellante denuncia, inoltre, il fatto che il Comune di , al pari di tutti i Comuni italiani e CP_1 anzi di tutti i datori di lavoro, non avrebbe mai potuto richiedere, ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro, alcuna “Certificazione Verde” o “Green pass da esenzione”, contrariamente a quanto affermato dal Giudice nella propria sentenza (ultimo paragrafo di pag. 7 sino al paragrafo 5 di pag.8 in cui venivano rigettate le conclusioni di parte ricorrente, in merito ad un difetto della titolarità della verifica dei c.d. “dati ID” in capo al Comandante TT. ). Persona_1
Il primo giudice, pertanto, nell'ottica dell'appello, sarebbe incorso in errore, avendo confuso la qualifica di “Titolare del trattamento dati” con quella del “Responsabile del trattamento dati” e dell'eventuale figura del “Sub Responsabile trattamento dati”, dal momento che, come chiarito dal D.L. Nr. 52 del 22 Aprile 2021, all'art. 9 e dal DPCM del 04.02.2022, all'art. 12:
1) Il Titolare del trattamento dati ID era il Ministero della Salute;
2) I Responsabili del trattamento dati ID erano il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Parte_2
Il TT. poteva solo rivestire la carica di “VERIFICATORE” (art. 9, del D.L. Nr. 52 del 22 Aprile Per_1
2021: persone appositamente autorizzate dal titolare del trattamento, ovvero il Ministero della Salute e ancora: “verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 28, 29, e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”). Parte appellante denuncia, quindi, la mancanza dell'atto di nomina da parte del titolare del trattamento dati, ovvero il Ministero della Salute al Comune di
. Il Comune di avrebbe dovuto richiedere una nomina per trattare i dati e solo in CP_1 CP_1 virtù di quella avrebbe potuto autorizzare il soggetto fisico TT. . Per_1
Da ultimo, parte appellante lamenta, inoltre, che il primo giudice avrebbe evocato a sproposito l'art. 2087 c.c. (“Tutela delle condizioni di lavoro - “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e a tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”) al fine di legittimare l'operato del . Controparte_1
Osserva che il sopra menzionato articolo nulla dispone in merito al potere datoriale di effettuare direttamente indagini sullo stato di salute dei lavoratori, dovendosi fare i conti con il D.lgs. 81/2008, che, unitamente all'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, vieta espressamente le indagini dirette a stabilire lo stato di salute del lavoratore prevedendo unicamente che “Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”, prevedendo quindi il ricorso al medico competente, soggetto esterno ed indipendente rispetto al datore di lavoro che opera in virtù di requisiti professionali, nell'interesse pubblico e con l'obbligo del segreto professionale, conformemente all' art. 9 GDPR paragrafo 3. Nulla di ciò, denuncia da ultimo parte appellante, era stato fatto in quanto il provvedimento di sospensione era stato emesso direttamente dal Comandante senza che vi fosse l'intervento del Medico Competente, l'unico che avrebbe potuto trattare i dati sanitari della Sig.ra d eventualmente indicare al datore Parte_1 di lavoro quali cautele adottare ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro. MANCATO RICORSO AL LAVORO – REPACHAGE CP_9
Parte appellante impugna, inoltre, la parte della sentenza che, avallando la tesi del Comune di
, ha escluso la possibilità di adibirla a mansioni diverse, sostenendo che fosse la normativa ad CP_1 imporre la vaccinazione per svolgere la prestazione lavorativa e che l'impossibilità di adibire la lavoro agile derivava dalla Delibera di Giunta n. 174 del 20.12.2021. Parte_1
Sul punto parte appellante, premettendo che la stessa era in possesso di certificazione di esenzione rilasciata da hub vaccinale, titolo che la legittimava ad entrare sul luogo di lavoro in virtù della prenotazione prima e delle esenzioni poi, ribatte che, comunque, la condotta del Datore di Lavoro si
10 appalesava illegittima dal momento che la stessa, dal 2021, svolgeva mansioni esclusivamente di natura amministrativa, in virtù delle limitazioni alla mansione disposte dal medico competente e, quindi, non aveva rapporti né con l'utenza né con i colleghi (l'ufficio in cui prestava e tutt'ora presta esclusivamente il proprio lavoro è separato dall'utenza da una parete con vetrata che si erge dal pavimento al soffitto e tale ufficio offriva, inoltre, la possibilità di accedere ai vari uffici da più ingressi, potendo isolare i vari ambienti). Conclude, quindi, ribadendo che la stessa ben avrebbe potuto continuare a svolgere le sue abituali mansioni, se solo il Datore di Lavoro avesse adottato quel minimo di accorgimenti che avrebbero potuto, da una parte, salvaguardare la salute di tutti e, dall'altra, permetterle di continuare a fornire la propria prestazione lavorativa, nel caso ripristinando il lavoro agile, come disposto nel 2020. Quanto poi alle delibera 174 del 21.12.2021 (considerata dal Giudice, quale ostacolo insormontabile alla sua adibizione al lavoro agile) rileva che tale atto proveniva dallo stesso Comune di , che CP_1 in fase di sua redazione avrebbe dovuto prevedere la modalità del lavoro agile sulla base delle effettive attività svolte dal singolo dipendente e non unicamente in funzione della categoria professionale di appartenenza considerato che non tutti gli Agenti di Polizia Locale svolgono attività di uguale natura oppure successivamente avrebbe potuto benissimo essere revocata e sostituita con un' ulteriore delibera che avrebbe permesso, in fase emergenziale, di proseguire il lavoro in modalità agile a tutti i dipendenti che svolgessero mansioni d'ufficio, senza escludere irrazionalmente gli Agenti di Polizia Locale, tanto più quelli che non svolgono funzioni all'esterno, ma mansioni prettamente amministrative, come l'odierna appellante. Chiede, quindi, a codesta Corte l'annullamento del provvedimento di sospensione anche per mancata assoluzione da parte del datore di lavoro dell'onere di ricollocamento. IMPOSSIBILITA' DI ASSOLVERE AL C.D. “OBBLIGO VACCINALE” Con tale motivo d'appello la amenta che il primo giudice, in violazione di quanto stabilito Parte_1 dall'art. 112 c.p.c., aveva omesso di pronunciarsi su una questione dirimente nel giudizio, ovvero che, nessun lavoratore ha/avrebbe mai potuto assolvere al c.d. obbligo vaccinale, in quanto non era mai stato commercializzato e, dunque, reso disponibile un farmaco che fosse in grado di prevenire l'infezione da Sars-CoV-2, requisito questo richiesto dai vari D.L. 44/2021 o D.L. 172/ 2021. Il provvedimento di sospensione, anche per tale dirimente considerazione, avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo. VIOLAZIONE REGOLAMENTO UE Nr. 953/2021 CONSIDERANDO Nr. 36 TRATTATI INTERNAZIONALI, TRATTATO DI NIZZA E VIOLAZIONE CONSENSO IN AMBITO MEDICO Con tale motivo, l'appellante impugna la sentenza, ribadendo che il primo giudice avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna in favore della normativa comunitaria e internazionale e sulla scorta di ciò accogliere il ricorso annullando il provvedimento di sospensione. In particolare, cita il Regolamento UE Nr. 953/2021 che vietava/vieta ogni forma di discriminazione (“E' necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”), Regolamento che veniva esplicitamente richiamato nel DL 52/2021 convertito in legge 87/2021 all'art. 9
11 “Certificazioni verdi ID 19” comma 9 - “le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i Regolamenti UE953/21 E 954/21 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21Giugno 2021”. Quanto alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 14, 15 e 16/2023, l'appellante eccepisce che, trattandosi di pronunce d'inammissibilità e di rigetto, le stesse non hanno effetto erga omnes (a differenze delle sentenze di accoglimento), ma solo inter-partes, vincolando il solo giudice a quo, il quale non può riproporre la questione nello stesso processo e nella stessa fase di giudizio. MANCATO RICONOSCIMENTO DI QUATTRO (4) GIORNATE DI FERIE Con tale motivo la impugna la decurtazione delle ferie dalla stessa subita pari a giorni Parte_1 quattro (4), relativi all'anno 2022 in quanto illegittima dal momento che il DL 172/2021, art. 1 comma 5, prevedeva unicamente che “Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, ma ciò non intaccava in alcun modo il monte ore di ferie e di anzianità di servizio, come ribadito dal TAR Lombardia, Sez. I, R.G. 553/2022, e TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, R.G. 274/2022. Il Giudice di primo grado, denuncia dunque parte appellante, avrebbe dovuto nel proprio provvedimento, dichiarare illegittima la decurtazione dei giorni di ferie e condannare l'Amministrazione o al pagamento o alla riattribuzione delle stesse. II gruppo di motivi d'appello (illegittimità delle sanzioni disciplinari) SUL PPROCEDIMENTO DISCIPLINARE N 1 CONCLUSO CON SANZIONE DEL 23.09.2022 PROT. 15061/22 PARI A ORE QUATTRO (4) DI RETRIBUZIONE Quanto al primo procedimento disciplinare, denuncia l'errata lettura dei fatti di causa Parte_1 effettuata dal primo giudice, il quale aveva inoltre ignorato il Verbale di Polizia Giudiziaria dell'
[...]
(Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) del 16.06.2022 Parte_3
(doc. 72 atto introduttivo) e gli altri documenti redatti da un Pubblico Ufficiale TT.ssa Caterina D'AN, Responsabile U.O.S. PSAL, negando la negligenza o la malafede dell'Ente. Passa, quindi, a ribadire quanto accaduto nella realtà dei fatti da lei sostenuta: a seguito di invio a visita medica da parte del Datore di Lavoro per il giorno 20.5.2022 (“condizione fondamentale per il rientro in servizio”), contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la stessa si era recata alla visita medica periodica, nonostante fosse stata collocata in ferie anche in quella giornata e, dopo aver chiesto che le venisse comunicato il nominativo del medico competente (fino a quel momento mai comunicatole dal datore di lavoro: doc. 41 atto introduttivo) ed aver ricevuto l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dalla TT.ssa , Responsabile dell'Ufficio del Personale del Comune di CP_10
(doc. 42 atto introduttivo), aveva effettuato la visita con il TT. , il quale, a seguito di CP_1 Per_4 un semplice colloquio e senza esaminare la cartella sanitaria e di rischio, aveva ampliato le mansioni, prevedendo per la stessa anche servizi in esterno, esclusi da tutti i precedenti medici competenti (esponendola, quindi, ad un pericolo enorme per la propria incolumità fisica e, negli scenari peggiori, costringendola potenzialmente alle dimissioni, pur di non produrre un aggravamento delle sue condizioni di salute). L'odierna appellante, pertanto, al fine di tutelare la propria salute, ben consapevole dei rischi che un documento simile comportava, si era rivolta all Controparte_11
, con un ricorso previsto dall' art 41 D. lgs. 81/2008, che si era concluso,
[...] come da Verbale di Polizia Giudiziaria a firma dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, TT.ssa Caterina D'AN, con il riscontro della nullità del giudizio di idoneità in quanto non rispettoso della normativa di cui al D. lgs. 81/2008 ed emesso da medico non titolato ad effettuare la sorveglianza sanitaria prevista per i dipendenti del Comune di e con la prescrizione del rinnovo della visita CP_1
12 periodica ad opera del medico competente, TT.ssa , medico competente del Comune di Persona_5
(doc. 72 fascicolo primo). CP_1
Fissata, quindi, altra visita medica per il giorno 8.7.2022, la stessa si era presentata presso l'ambulatorio indicato nella comunicazione di convocazione (doc. 74 atto introduttivo, che conteneva solo il riferimento al luogo e all'ora della visita senza alcun cenno al nominativo del medico). Senonché, invece, della TT.ssa , come indicato sul verbale di ATS Milano di cui Persona_5 all'allegato 72 pag. 2 dell'atto introduttivo, si era ritrovata davanti lo stesso medico, il TT. , Per_4 che, secondo quanto affermato dall' nel verbale prot. Nr. 0103240/22 del Parte_3 Co 16.6.2022, non era competente alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune , CP_1 senza che nessuna informazione su un eventuale nuova nomina le fosse mai stata comunicata in violazione dell'art. 36 comma 1 lett. d), che impone al datore di lavoro di fornire adeguata informazione circa il nominativo del medico competente. Sul punto, sostiene, quindi l'appellante, la stessa essendosi trovata di fronte un soggetto diverso da quello indicato nel verbale Prot. Nr. 0103240/22 del 16.06.2022, non aveva fatto altro che esercitare un proprio diritto, ovvero richiedere la nomina al medico, ma il TT. , inopinatamente ed Per_4 ingiustificatamente, aveva rifiutato tale esibizione. E siccome il rischio che il dott. fosse ancora Per_4 privo di nomina e che confermasse il precedente “parere medico” (con il conseguente rischio di dover svolgere attività esterne particolarmente pericolose tenuto conto delle sue condizioni di salute), si era rifiutata di sottoporsi a tale visita. A seguito di quanto avvenuto e per segnalare l'evento l'odierna appellante nella stessa mattinata aveva, quindi, interpellato nuovamente l' (doc.76 atto Parte_3 introduttivo), che aveva risposto, dapprima con comunicazione e-mail, coinvolgendo il datore di lavoro con cui aveva scambiato un intenso epistolario (doc.78 atto introduttivo) e poi con il protocollo Nr. 0117455/22 dell'11.07.2022 (doc. 80 atto introduttivo), nel quale aveva affermato che, non essendoci stata un'adeguata informazione alla dipendente ai sensi dell'art 36 c.1 D.lgs. 81/2008 da parte del datore di lavoro (vedasi allegato B a pag. 6 doc 80 atto introduttivo), non era possibile irrogare alcuna sanzione disciplinare e che, essendo venuta a conoscenza che la visita del 20.5.2022, era stata effettuata in un giorno in cui la dipendente era stata collocata in ferie, cosa Parte_1 vietata dall'art 15 del D.lgs. 81/2008, le aveva fornito l'interpello n. 18/2014, criterio interpretativo e direttivo (ai sensi dell'art 12 c.3 del D.lgs. 81/2008), affinché la stessa potesse valorizzarlo nelle opportune sedi. L'appellante, alla luce delle evidenziate circostanze e considerazioni, conclude, quindi, nel ribadire che in tale caso era da escludersi ogni responsabilità in capo alla stessa con conseguente annullamento della sanzione del 23.9.2022 e conseguente restituzione delle somme arbitrariamente trattenute. Rileva, inoltre, che il Giudice non aveva ammesso le istanze istruttorie formulate dalla difesa di parte Per_ ricorrente ovvero: 1) copia dell'atto di revoca di incarico alla TT.ssa (TT.ssa competente indicata dall' in data 16.6.2022 a pag.2 del doc.72 atto introduttivo), Parte_3 indispensabile per verificare che non fossero nominati contemporaneamente due medici competenti, cosa che l' aveva già accertato essere vietata dall'art 18 comma 1 lettera a) Parte_3 del D.lgs. 81/2008 (vedasi punto 2 pag.1 doc.72 atto introduttivo) ai fini della regolarità dell'incarico affidato al TT. ; 2) documento di protocollazione della nomina in capo al TT. per Per_4 Per_4 aver certezza della data di emissione del provvedimento. SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N 2 CONCLUSO CON SANZIONE DEL 23.09.2022 PROT. 15062 RIMPROVERO SCRITTO Anche in merito al secondo procedimento disciplinare parte appellante lamenta che, se il Giudice avesse ricostruito correttamente i fatti e opportunamente valorizzato la documentazione offerta in
13 produzione, avrebbe riconosciuto che non vi era stata nessuna condotta inopportuna/cavillosa né insofferente alle regole. Sul punto, infatti, rammenta che al momento del rientro dalla mancata visita dell'8.7.2022, la stessa si era messa a lavorare svolgendo le proprie abituali mansioni, ovvero rispondere alle telefonate e attività di sportello con l'utenza (fatto confermato anche dal TT. Responsabile gerarchico Per_6 della Sig.ra , quando la TT.ssa (che non era né responsabile gerarchico né Parte_1 Per_7 responsabile dell'Ufficio Personale, contrariamente a quanto affermato nella lettera di contestazione, ma responsabile del Settore Economia e Finanze) le aveva chiesto spiegazioni su quanto occorso con il TT. . Per_4
La Sig.ra sul punto, rammenta che, contrariamente a quanto sostenuto dal e Parte_1 CP_1 dallo stesso giudice nella sentenza, la stessa non si era rifiutata di rispondere, ma, trattandosi di questioni delicate inerenti anche ad aspetti sanitari, non voleva trattare l'argomento dinnanzi a terzi (ovvero i colleghi di lavoro) e aveva, quindi, chiesto di fornire le proprie spiegazioni per iscritto. SULLE SPETTANZE RELATIVE ALLA VISITA PERIODICA DEL 20 MAGGIO 2022 Con l'ultimo motivo d'appello, la ricorrente censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e, segnatamente, per aver omesso di esprimersi anche in merito alla sua richiesta di corresponsione delle spettanze relative alla visita medica periodica del 20.5.2022, giornata questa da intendersi quale lavorativa, in quanto la visita medica periodica è tempo di lavoro ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e non deve costituire onere per il lavoratore, come invece avvenuto nel caso in esame (doc. 66 atto introduttivo), considerato che l'odierna appellante, oltre ad essere stata collocata in ferie nella giornata di effettuazione della visita medica periodica (cosa vietata dal D.lgs. 81/2008), aveva dovuto farsi carico anche del pedaggio autostradale e dell'uso mezzo proprio ed era stata privata del trattamento di trasferta contrariamente a quanto previsto dall'art. 41 CCNL (doc. 62 atto introduttivo) come richiamato dall'art.70-octies del CCNL 2016-2018. Con memoria depositata in data 15.11.2024 si è costituito in giudizio il , insistendo Controparte_1 per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. In via preliminare, l'ente locale eccepisce che l'appello è da considerarsi manifestamente inammissibile nella parte in cui articola un nuovo capitolo di prova, mai enunciato in primo grado, per contestare tardivamente, in violazione dell'art. 345 c.p.c., l'inadempimento all'obbligo vaccinale accertato dal Tribunale in primo grado. Eccepisce, inoltre, la tardività e conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c. anche dei 29 documenti di nuova produzione. Oltre a ciò, lamenta anche l'abnorme violazione dei limiti dimensionali imposti dal D.M. n. 110/2023 e la mancata indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 434 c.p.c., dei capi della decisione di primo grado impugnati, che, a parere del appellato, rendono difficile comprendere le ragioni di CP_1 doglianza nei confronti della decisione di primo grado. Nel merito il difende la sentenza di prima cure ribadendo compiutamente le proprie difese in CP_1 ordine alla legittimità del proprio operato e dei provvedimenti impugnati. La Corte, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza del 27.5.2025, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, innanzi tutto, superata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto nel ricorso sono elencati e compiutamente esposti, in modo comprensibile, i motivi d'appello, preceduti da apposita elencazione avuto riguardo ai capi della sentenza di primo grado oggetto di censura. L'atto introduttivo, pertanto, risulta rispettoso dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., riguardo ai quali la Suprema Corte, anche da ultimo, ha ribadito: “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato
14 dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò che il nuovo testo dell'articolo 342 del Cpc esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. In particolare, nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.” (Cass. n. 18309/2024).
* Ciò premesso, il primo gruppo di motivi d'appello, diretto alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'impugnazione del provvedimento di sospensione adottato dal Comune di in data 21.1.2021, nei confronti della per inadempimento dell'obbligo CP_1 Parte_1 vaccinale, per le ragioni di seguito esposte, non può trovare accoglimento. La fattispecie qui controversa è regolata dall'art. 4-ter 1 del d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021, disposizione introdotta dal d.l. 172/2021, conv. con modificazioni dalla l. n. 3/2022, che, per quanto qui di rilievo, ha esteso l'obbligo vaccinale ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, tra gli altri, anche al personale della polizia locale (vd. comma 1 lett. b) e che, nella sua originaria formulazione, così recitava:
“1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
15 c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
…
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
16 Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.”. La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale e, segnatamente, dell'introduzione e successiva estensione dell'obbligo vaccinale ex d.l. 44/2021 (come convertito e modificato nel tempo) per prevenire e contenere la diffusione della pandemia, nei suoi tratti essenziali, è stata già vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale con una pluralità di pronunce, da intendersi qui tutte richiamate (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024). In particolare, per quanto qui di rilievo avuto riguardo all'eccezione, sollevata dall'appellante, d'impossibilità di assolvere l'obbligo vaccinale non essendo, in tesi, mai esistito un vaccino effettivamente idoneo a prevenire l'infezione, è evidente che la questione, come posta, mette in discussione lo stesso fondamento del trattamento vaccinale reso obbligatorio dal legislatore dell'emergenza quale misura straordinaria volta a far fronte alla diffusione del virus ID-19, sotto il profilo dell'effettiva efficacia preventiva dei farmaci all'uopo individuati, aspetto sul quale la Consulta si è espressa in modo esplicito con la sentenza n. 14/2023, confermando la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta legislativa avuto riguardo al delicato bilanciamento degli interessi in gioco come garantiti e tutelati dall'art. 32 Cost. (salute individuale/salute collettiva), anche in relazione ai principi solidaristici di cui all'art. 2 Cost. e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
“10.3.- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente - l' attesta CP_13
l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). 10.3.- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente - l' attesta CP_13
l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
17 Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Pa Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS). 11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di "un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
…
12.4.- Fortemente significativa è, infine, sotto il profilo di diritto comparato, la tendenziale omogeneità della soluzione, adottata in altri Paesi, nel senso della obbligatorietà della vaccinazione legata a certe professioni, tra le quali spiccano, per tutte - pur nell'ambito di una certa variabilità delle altre categorie soggettive coinvolte e pur nella diversità degli approcci che emerge dal confronto tra i vari ordinamenti -, quelle sanitarie. In particolare, va segnalato che l'obbligo vaccinale per gli esercenti attività in ambito sanitario è stato introdotto, tra l'altro, in Francia e in Germania, nonché nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. E, come meglio esposto in seguito, le Corti, anche costituzionali, di alcuni Paesi hanno ritenuto la legittimità dell'obbligo, facendo ricorso ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, utilizzati in modo non dissimile da come sviluppati nel nostro ordinamento.
13.- Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus - funzionale al duplice scopo, sopra ricordato,
18 di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività -, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019). 13.1.- Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. 13.2.- Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione. (….)”. I rilievi sollevati al paragrafo “E.” del ricorso in appello (pagg. 41 e ss.) in ordine all'eccepita impossibilità di assolvere il c.d. obbligo vaccinale vanno, pertanto, disattesi, siccome infondati, non valendo ad esimere il singolo dall'osservanza dell'obbligo vaccinale introdotto dal legislatore emergenziale. Parimenti infondate sono le considerazioni relative al mancato ricorso al lavoro agile e al ripescaggio, in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale, l'art. 4-ter 1 del d.l. 44/2021 prevede quale necessaria e unica conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore che
19 vi è tenuto “l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa”, senza alterativa alcuna. Con il d.l. 172/2021 (che ha introdotto l'art. 4-ter 1 cit.), infatti, è stata espunta dalla normativa la prescrizione, originariamente contenuta nel comma 8 dell'art. 4 del d.l. 44/2021, relativa al preventivo vaglio da parte del datore di lavoro della possibilità di adibizione del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale a mansioni, anche inferiori, non implicanti rischi di diffusione del contagio, essendo l'obbligo di ricollocamento rimasto esclusivamente per il personale esentato (definitivamente o temporaneamente) dalla vaccinazione ex art. 4, comma 2, del d.l. 44/2021, riguardo al quale il comma 7 del medesimo art. 4 prevede: “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”. L'assunto dell'appellante per cui, anche se la stessa non fosse stata esentata dall'obbligo vaccinale, il Comune di avrebbe dovuto continuare ad adibirla alle mansioni di natura amministrativa CP_1 dalla medesima già svolte prima dell'adozione del provvedimento di sospensione, nel caso mediante modalità di lavoro agile, in luogo che sospenderla, è, pertanto, infondato (la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 186/2023, approfondendo anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, proprio con riferimento allo svolgimento "con modalità di lavoro agile", richiamati principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato "l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti" e, in continuità con le precedenti pronunce, ha concluso per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire "in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)"). Destituite di fondamento sono, inoltre, le denunciate violazioni della disciplina in materia di trattamento dei c.d. “dati ID”, che, in via di estrema sintesi, la lamenta essere stati Parte_1 indebitamente trattati (previa acquisizione dei certificati medici rilasciati dal personale sanitario degli
“hub” vaccinali) dal dott. , Responsabile del Settore Vigilanza e designato dallo stesso Persona_1
Comune di quale “Titolare del trattamento dei dati relativi alla verifica della sussistenza dei CP_1 requisiti di accesso agli ambienti indicati dalla normativa applicabile” (vd. doc. 57 fascicolo primo grado ricorrente). L'assunto difensivo dell'appellante, la quale sostiene che, in assenza di atto di nomina da parte dell'unico titolare del trattamento dati ID, ossia del Ministero della Salute (e/o del Responsabile, ossia del Ministero delle Finanze e Sogei), né il né il suo delegato dott. Controparte_1 Per_1 avrebbero potuto verificare le certificazioni ID dalla stessa trasmesse, non tiene conto delle prescrizioni imperative di cui all'art. 4-ter 1 del d.l. 44/2021, per cui “i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1” (comma 2) e
20 “verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87” e, in caso di mancata presentazione del certificato di vaccinazione o di esenzione (temporanea o definitiva) dalla vaccinazione, “accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato” (comma 3). Il dettato legislativo, infatti, è univoco nel porre a carico del datore di lavoro e, in particolare e per quanto qui di rilievo, del responsabile delle strutture in cui presta servizio il personale di Polizia Locale, vale a dire, nella specie, il responsabile del Comune di (ossia il Sindaco o il suo CP_1 delegato, nella specie, quindi, il dott. ) una posizione di garanzia circa l'osservanza dell'obbligo Per_1 vaccinale e nell'attribuirgli, a tal fine, diretti poteri/doveri di acquisizione e verifica della documentazione che ne comprovi l'adempimento da parte del lavoratore. Il potere di trattare i dati personali risultanti dai certificati in esame è, pertanto, conferito ai datori di lavoro/enti e istituzioni in discussione direttamente dalla legge (senza alcuna necessità di nomina o di delega da parte del Ministero della Salute, titolare del trattamento dati della “Piattaforma nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica della Certificazioni Verdi ID-19”) e ciò in funzione dell'accertamento di una condizione lavorativa necessaria nel frangente pandemico fronteggiato dalla normativa emergenziale, costituendo la vaccinazione “requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1” ex art.
4-ter 1, comma 2, d.l. 44/2021. Del tutto fuori luogo e palesemente infondato è, all'evidenza, anche il rilievo circa la violazione dell'art. 5 Stat. Lav., là dove, nella fattispecie controversa, non si verte nell'ambito di controlli datoriali diretti sull'idoneità fisica del lavoratore, ma, come detto, della verifica di certificazioni sanitarie poste dal legislatore quali requisiti condizionanti la possibilità di continuare a rendere la prestazione lavorativa. Quanto all'inadempimento, da parte della dell'obbligo vaccinale, inadempimento Parte_1 accertato dal di e ravvisato anche dal primo giudice, questa Corte ritiene che le CP_1 CP_1 argomentazioni difensive al riguardo opposte dalla lavoratrice non possano trovare accoglimento. Come evidenziato nella sentenza appellata, ricevuto, in data 16.12.2021, l'invito alla produzione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale (vd. doc. 6 fascicolo primo grado appellante), la infatti, pur avendo tempestivamente trasmesso al datore di lavoro, entro i Parte_1 successivi cinque giorni e, segnatamente, in data 21.12.2021, la prenotazione dell'appuntamento per la somministrazione della prima dose di vaccino per il giorno per il giorno 27.1.2022 alle ore 10.20, facendo presente che la data ottenuta era la prima disponibile nella zona di residenza (vd. doc. 7 fascicolo primo grado appellante), tuttavia, a fronte delle contestazioni al riguardo sollevate dal avrebbe dovuto dimostrare la circostanza e, in particolare, di essersi trovata per fatto alla CP_1 stessa non imputabile, nell'impossibilità di ottenere un appuntamento in data anteriore e rispettosa del termine di venti giorni dalla ricezione dell'invito prescritto dal terzo comma dell'art. 4-ter 1 d.l. 44/2021. Se è, infatti, vero che, come evidenziato dall'appellante, la norma è chiara nell'indicare, quale documentazione da produrre entro cinque giorni dall'invito, per chi non abbia ancora ottenuto l'inoculazione del vaccino o l'attestazione di differimento o omissione della vaccinazione, “la presentazione della richiesta di vaccinazione”, tuttavia, al contempo, lo è altrettanto nel prescrivere che la vaccinazione debba essere eseguita (“da eseguirsi”) “in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito”.
21 In ogni caso, consapevole che l'appuntamento per la somministrazione del vaccino dalla stessa ottenuto telematicamente era stato fissato in data ben successiva alla scadenza di detto termine, sarebbe stato onere della lavoratrice, agente di polizia locale, attivarsi per ottemperare con tempestività (ossia entro il termine di venti giorni dall'invito) agli obblighi di vaccinazione, avvalendosi dell'opzione di accesso diretto agli hub vaccinali, all'uopo riconosciuta dalle disposizioni emanate dal Commissario straordinario per l'attuazione e l'esecuzione della compagna vaccinale nazionale per le categorie assoggettate all'obbligo di vaccinazione e ciò, tanto più, dopo essere stata espressamente informata di tale facoltà e compulsata ad avvalersene dal suo responsabile (ossia dal Comandante di PL, dott. ) con la comunicazione del 27.12.2021, di riscontro alla sua del 24.12.2021, recante in Per_1 allegato le menzionate disposizioni commissariali (e, segnatamente, l'“Aggiornamento delle indicazioni sulla prosecuzione della compagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19”, che prescrivevano appunto alle Regioni/P.A. di “garantire, per le categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria, l'opzione di accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione” del 26.11.2021: vd. doc. 3 fascicolo primo grado ). Controparte_1
Parte appellante tende a sminuire la portata ed efficacia precettiva di tale indicazione, sostenendo che si sarebbe trattato di niente di più di un “invito” rivolto alle Regioni per accelerare la vaccinazione, come reso evidente dall'inciso “ove possibile”. Tale espressione, tuttavia, non risulta riferita alla garanzia di opzione di accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione, bensì alla sola predisposizione di linee dedicate alle categorie soggette all'obbligo di vaccinazione per il ciclo primario e per i richiami del vaccino (così recita, infatti, nella sua interezza il paragrafo 3, “trattino 6”, delle sopra richiamate disposizioni commissariali: “garantire , per le categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria, l'opzione di accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione e predisporre – ove possibile- linee dedicate, sia per il ciclo primario sia per i richiami”). Si tratta di due indicazioni distinte: l'una, quella di garanzia dell'accesso diretto senza prenotazione, immediatamente cogente e l'altra, invece, subordinata ad una riorganizzazione del servizio, da attuarsi, appunto, ove possibile, nel senso appunto dell'approntamento di corsie vaccinali appositamente destinate ai soggetti gravati dall'obbligo vaccinale in modo da assicurare la fissazione delle prenotazioni e la somministrazione dei vaccini nel rispetto delle stringenti tempistiche previste dal legislatore. Quanto alla nuova produzione di cui al doc. 2 del ricorso in appello, va, in primo luogo, osservato che tale documento, recante prot. n. 006162 del 10.12.2021, proviene dal Direttore Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dott. ossia dal vertice della Per_3
Polizia di Stato e reca indicazioni volte a regolamentare la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali da parte del personale appartenente alla stessa e non anche da parte di quello della Polizia Locale. In ogni caso, anche a voler ravvisare nelle relative prescrizioni principi generali desumibili dall'interpretazione della fonte normativa primaria (costituita dall'art. 4-ter DL 44/2021), l'indicazione nella stessa contenuta, al punto 2, primo periodo, lett. c), con riferimento alla “presentazione di tempestiva richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito”, per cui “Ove, per cause non imputabili al dipendente, non sia possibile l'effettuazione della vaccinazione entro tale termine – benché sia stata effettivamente presentata richiesta- si valuterà, attraverso il competente Ufficio sanitario, la possibilità di anticipare la data di somministrazione”, presuppone che la mancata effettuazione della vaccinazione entro il termine di legge non sia imputabile al dipendente, il quale, dunque, deve dimostrare di aver fatto tutto quanto possibile (a partire dalla tempestiva richiesta di prenotazione della vaccinazione), per ottemperare all'obbligo vaccinale, come declinato dal legislatore.
22 Come già osservato, almeno a seguito dell'espresso invito ricevuto in tal senso dal Comune di
, l'odierna appellante avrebbe dovuto attivarsi presentandosi tempestivamente presso uno CP_1 dei centri vaccinali della zona e facendo valere le indicazioni commissariali circa la propria facoltà, quale agente della Polizia Locale, di accesso diretto, anche senza prenotazione o, comunque, in data anticipata rispetto a quella della prenotazione, essendo a ciò tenuta, secondo l'ordinaria diligenza, in forza degli obblighi di collaborazione sulla stessa gravanti ex artt. 1175 e 1375 c.c.. Nel caso in cui, nonostante il tentativo di accesso diretto dalla stessa posto in essere, tale possibilità le fosse stata effettivamente negata dagli addetti all'hub, allora (ed esclusivamente in tale ipotesi), il ritardo nell'adempimento avrebbe potuto considerarsi alla stessa non imputabile. A questo riguardo, tuttavia, l'odierna appellante nulla ha allegato e provato nel primo grado di giudizio. Solo nel ricorso in appello -dopo che il Tribunale, nella sentenza appellata, ha rilevato come “l'omessa formulazione di un apposito capitolo di prova da demandare al teste” rendesse “la circostanza della
“causa di forza maggiore” – contestata da controparte- sfornita di prova”- nel tentativo di emendare tale mancanza e in totale contraddizione con la propria linea difensiva, incentrata sulla negazione, ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni legislative, del carattere vincolante, per il lavoratore, del termine di venti giorni previsto per l'esecuzione della vaccinazione (non dipendendo dallo stesso la data di fissazione dell'appuntamento) e sul ribaltamento a carico del datore di lavoro dell'onere di attivarsi con il sistema sanitario per ottenere l'anticipazione della somministrazione, l'appellante ha formulato un capitolo di prova testimoniale con il quale si chiede alla teste se è Testimone_1 vero che “In data 23.12.2021 accompagnò la sig.ra presso l'“hub Parte_1 vaccinale” di ma che non le fu consentito l'accesso in quanto non in possesso di Controparte_6 prenotazione?”, circostanza mai prima neppure prospettata. L'opposizione dell'ente appellato all'ammissione del nuovo mezzo istruttorio è fondata. Riguardo all'ammissione in appello di nuovi mezzi istruttori, la Suprema Corte, anche da ultimo ribadito, ha ribadito: “In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. n. 16646/2025). Nel caso esaminato, tuttavia, ad essere nuova non è solamente l'istanza istruttoria, ma la stessa allegazione della circostanza di fatto, lo si ribadisce, totalmente esulante dalle allegazioni poste a fondamento del ricorso. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale considerazione, il capitolo di prova, come formulato, è generico non indicando né l'orario dell'asserito tentativo di accesso all'hub, né le generalità di chi avrebbe precluso l'accesso, né circostanziando ulteriormente quanto accaduto e, segnatamente, per quanto qui di rilievo, se la in possesso della prenotazione, avesse fatto presente al Parte_1 personale del centro vaccinale l'esigenza di anticipare la data dell'appuntamento e la propria qualità di soggetto obbligato quale agente di polizia locale, come tale facoltizzato all'accesso diretto, anche in assenza di prenotazione, sulla base delle indicazioni all'uopo diramate dal Commissario . Parte_5
Né risulta che la stessa abbia rinnovato il tentativo di accesso, facendo presenti tali indicazioni, dopo aver ricevuto specifica sollecitazione in tal senso dal proprio datore di lavoro con la sopra richiamata comunicazione del 27.12.2021, sicché il capitolo, per come formulato (essendo riferito a un tentativo di accesso effettuato in data 23.12.2021 e, quindi, in epoca precedente all'invito del , non è, CP_1 comunque, indispensabile ai fini della decisione;
la circostanza che si intende dimostrare con lo
23 stesso, infatti, non esclude l'inadempimento della la quale ha presentato al Comune una Parte_1 prenotazione non conforme (quanto ai tempi dell'appuntamento di somministrazione del vaccino) a quanto previsto dalla normativa e non ha dimostrato di essersi attivata con la dovuta diligenza per ottemperare a quanto dalla stessa prescritto con disposizioni di carattere imperativo, in quanto volte a tutelare la salute collettiva in presenza di un'emergenza epidemiologica di conclamata gravità. Il provvedimento di sospensione adottato dal Comune di in data 21.12.2021, a fronte della CP_1 trasmissione da parte della lavoratrice di una prenotazione di appuntamento non conforme, per tempistiche, alla specifica previsione al riguardo contenuta nell'art. 4-ter 1, comma 3, secondo periodo (prescrivendo la disposizione che la visita debba essere eseguita entro venti giorni dalla ricezione dell'invito), è, pertanto, legittimo, come già ritenuto dal primo giudice, in quanto a tale mancanza consegue ex lege l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale (vd. quarto periodo del medesimo comma) e da esso l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e degli obblighi retributivi (salva l'assenza di conseguenze disciplinari, denotante il carattere non disciplinare del provvedimento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro). Il comportamento inadempiente della trova, peraltro, ulteriore riconferma nel successivo Parte_1 documento medico di “Prescrizione approfondimenti”, a firma della dott.ssa del Persona_8 centro vaccinale di Lodi (vd. doc. 16 fascicolo primo grado ricorrente). Dallo stesso emerge, infatti, che l'odierna appellante si recò presso il centro vaccinale il giorno 28.1.2022 alle ore 18.37, mentre l'appuntamento indicato nella conferma di prenotazione era stato fissato presso il Centro CV COVID Palazzetto dello Sport di (in via Verdi, 5) il giorno Controparte_6
27.1.2022 alle ore 10.20, incongruenza temperale in merito alla quale la non ha fornito Parte_1 giustificazioni di sorta (non avendo spiegato come mai si fosse presentata in un giorno diverso da quello prenotato e successivo ad esso, con un ulteriore ritardo nell'adempimento dei propri obblighi vaccinali). Ciò premesso, dal documento risulta che, avendo l'odierna appellante riferito, in sede di raccolta dei dati anamnestici, di “una storia di shock anafilattico in seguito ad assunzione di amoxicillina”, il medico vaccinatore decise di soprassedere dalla somministrazione del vaccino e, interlineate le parti del modulo recanti le prescrizioni di approfondimenti da parte del medico di Medicina Generale (“Pertanto si richiede una ulteriore valutazione del MMG, sulla base della conoscenza della storia clinica della paziente: SI-NO”) o, in alternativa, da parte di specialista allergologo della ASST (“Pertanto si richiede una valutazione dello specialista allergologo di ASST a scopo vaccinazione prevista (per i casi più complessi: SI-NO”), aggiunse a penna l'indicazione “La Signora verrà contattata per darle un appuntamento per ambiente protetto”. Come osservato dal giudice di primo grado, il documento in esame non è un certificato di esenzione (neppure temporanea) dalla vaccinazione (non recando alcuna attestazione di sussistenza di un pericolo per la salute del paziente in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate come richiesto dall'art. 4, comma 2, del DL 41/2021 per l'omissione o il differimento della vaccinazione), ma rappresenta un mero rinvio, peraltro sine die, dell'appuntamento per la somministrazione del vaccino. E' evidente, quindi, che, versando già la ricorrente in una condizione di conclamato ritardo nell'adempimento degli obblighi vaccinali, tale documento non la abilitava certo alla ripresa del servizio con impiego in mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio ex art. 4, comma 7, DL 41/2021, essendo a tal fine necessario il certificato di avvenuta vaccinazione o di esenzione, temporanea o definitiva, dalla vaccinazione. Quanto al successivo “Certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2” del centro vaccinale di datato 10.2.2022 con validità fino al 28.2.2022, a firma del dott. , il Controparte_6 CP_4 rilievo del Comune, fatto proprio anche dal primo giudice, per cui, recando la certificazione in esame
24 la dicitura “Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”, l'attestazione di esenzione nella stessa contenuta non vale, invece, per l'accesso al luogo di lavoro ex art. 4, comma 2, DL 41/2021, espressamente richiamato dall'art.
4-ter 1 del medesimo DL, è coerente con l'orientamento all'epoca fatto proprio dal Consiglio di Stato, che, avuto riguardo alla distinzione di contenuti della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, DL 105/2021 e della certificazione ex art. 4, comma 2, DL n. 44/2021, aveva evidenziato che mentre nella prima tipologia di certificazione, come disciplinata dall'art. 3, comma 3, del DL 105/2021 (a mente del quale “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”) e dalla circolare del Ministro della Salute n. 35309 del 4.8.2021, era sufficiente la mera dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”, là dove proprio la suddetta circolare prescriveva espressamente che i “certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione)”, al contrario nella certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 44/2021, la disposizione legislativa (quindi la stessa fonte primaria) era più rigorosa (essendo stata originariamente introdotta per disciplinare gli obblighi vaccinali degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario), prevedendo che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita” e prescrivendo, quindi, un'attestazione recante la motivazione clinica dell'esenzione (in modo da Part consentirne il controllo da parte della :
“L'art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 ricollega l'esonero dall'obbligo vaccinale al solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l'accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all'uopo rilasciata. L'attestazione delle 'specifiche condizioni cliniche documentate', non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza "ab externo", essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle 'specifiche condizioni cliniche documentate' sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al pericolo per la salute Part dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne. Il controllo demandato alla concerne pur sempre la certificazione del medico di medicina generale, la quale però, proprio perché Part costituente l'oggetto (diretto ed esclusivo) dell'attività di verifica della deve consentire all'Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell'esonero.”. Con la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, il DPCM 4.2.2022, al riguardo, ha disposto che le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-CODIV-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai medici abilitati al loro rilascio per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, congruità e veridicità dei dati (vd. art. 5, comma 6, del DPCM citato). Il Sistema TS consente, quindi, di archiviare tutti i dati relativi all'esenzione, inclusa la motivazione clinica, che, tramite il codice univoco CUEV, può essere stampata o trasmessa
25 tramite posta elettronica all'interessato su richiesta dello stesso (vd. art. 5, comma 2, del medesimo DPCM). Ne risultano così contemperati l'interesse privato del singolo alla tutela della riservatezza dei suoi dati sanitari (sensibili) con quello pubblico a verificare che le certificazioni siano state rilasciate sulla base di controindicazioni alla vaccinazione effettivamente sussistenti. Nel caso esaminato il certificato, rilasciato sulla base della precedente modulistica cartacea, si limita a dare atto che “Il soggetto, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, risulta esente (NON IDONEO TEMPORANEO) alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”, senza alcun riferimento alle specifiche condizioni cliniche avverse in concreto accertate. Il certificato così rilasciato, tuttavia, non risulta conforme alle disposizioni di cui al DPCM 4.2.2022, che, all'epoca del suo rilascio (10.2.2022), era già entrato in vigore, essendo stato pubblicato nella GU del 7.2.2022 ed essendone stata prevista l'efficacia dalla data della predetta pubblicazione (ex art. 16 del DPCM). L'art. 5 del predetto DPCM, al comma 4, aveva, infatti, espressamente disposto che dalla data di efficacia dello stesso le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 fossero rilasciate esclusivamente in modalità digitale (con indicazione del codice univoco CUEV), salva la persistente validità sino ai successivi venti giorni (ossia sino al 27.2.2022) delle precedenti certificazioni cartacee e fermo l'obbligo a decorrere dal 28.2.2022 di munirsi della certificazione digitale in formato elettronico con QR Code. Assorbita la questione relativa al riferimento contenuto nella certificazione della sua validità “per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105” e non anche ai fini lavorativi ex artt. 4 e ss. del DL 44/2021 (questione chiarita a livello governativo rispondendo alla FAQ n. 4 della sezione “Lavoro pubblico e Privato”, ossia alla domanda:
“Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge N. 127 del 2021 sono idonee anche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro?”, nei seguenti termini: “Sì … In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2022, con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021, devono ritenersi idonee per l'esonero dall'obbligo del possesso del green pass per l'accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione”), detta certificazione, tenuto conto della data del suo rilascio (10.4.2022), occorso nella vigenza del DPCM 4.2.2022, non risulta, comunque, conforme alla normativa. Né avrebbe potuto consentire il rientro in servizio della il successivo certificato di Parte_1 esenzione temporanea digitale (Sistema TS), con validità sino al 31.3.2022, trasmesso dall'odierna appellante al con lettera raccomandata datata 24.2.2022 (spedita in data CP_1 CP_1
25.2.2022). Nel documento (sub doc. 21 del fascicolo di primo grado ric.), infatti, come già evidenziato dal Tribunale di Lodi, non risultano leggibili, essendo stati oscurati, né la causale, né la data di emissione, né (ciò che più conta) il Codice univoco di esenzione vaccinale (CUEV), dato quest'ultimo indispensabile, nell'ambito del processo di digitalizzazione di cui al DPCM 4.2.2022, per identificare il certificato stesso nel Sistema TS e, quindi, per consentire di estrarne il corrispondente in formato digitale contenente il c.d. QR Code e di verificarne, tramite quest'ultimo, l'autenticità, validità e integrità (vd. art. 1, comma 1, lett. e) e lett. u) e art. 7 del citato DPCM). Richiamata la diffusa e dettagliata motivazione al riguardo contenuta nella sentenza di primo grado, questa Corte non può che stigmatizzare ulteriormente il comportamento inadempiente della
26 la quale, neppure a seguito della cessazione della validità delle certificazioni di esenzione Parte_1 precedentemente emesse in modalità cartacea, prevista dall'art. 5, comma 4, del DPCM 4.2.2022 a decorrere dal 28.2.2022 (ossia, come già detto, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore del DPCM, pubblicato in GU in data 7.2.2022), si curò di trasmettere al il certificato di esenzione digitale CP_1 in formato elettronico, ossia con il QR Code al quale era associato il CUEV (oscurato) presente nel certificato in commento (già emesso, nella vigenza del DPCM 4.2.2022, quale certificato digitale, come reso evidente dal richiamo nell'intestazione al Sistema TS e dalla presenza, nello stesso, del CUEV). E', infatti, pacifico, in quanto confermato dalla stessa nel libero interrogatorio reso in Parte_1 primo grado1, che la “Certificazione di esenzione” digitale con QR Code (con validità dal 16.2.2022 al
31.3.2022), sub doc. 50 del fascicolo di primo grado di parte appellante, non è mai stata trasmessa al
, che ne è venuto a conoscenza solo con la sua produzione in giudizio, nonostante Controparte_1
l'esplicita richiesta dallo stesso in tal senso avanzata alla on comunicazione del 3.3.2022, Parte_1 comunicazione nella quale l'ente, nella piena vigenza e cogenza del DPCM 4.2.2022, aveva ribadito che la revoca della sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale sarebbe potuta avvenire con la presentazione di certificazione in formato digitale o cartaceo verificabile tramite QR Code con l'App Verifica C19 (vd. doc. 22 fascicolo primo grado appellante). Né la legittimità, validità ed efficacia del provvedimento di sospensione risulta travolta dalla malattia certificata dalla lavoratrice a partire dal 4.3.2022 (vd. doc. 23 fascicolo primo grado appellante), in quanto la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, essendo stata prevista dalla normativa legislativa emergenziale per far fronte alla pandemia e costituendo, pertanto, una misura connotata da specialità ed eccezionalità, prevale sulle altre ipotesi legali di sospensione, quali la malattia e i congedi. In questi termini si è espressa di recente la Cassazione, chiarendo che “In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti ID-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per Part inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di già assente dal lavoro per malattia).” (Cass. n. 1881/2025) e che “La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che questa Corte ha già enunciato, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, inducono a ritenere che nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta "priorità della causa sospensiva", sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia. Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il 1 Si riportano le dichiarazioni al riguardo rese dalla all'udienza del 29.11.2023: “Confermo che i documenti che Parte_1 ho mostrato/esibito al sono solo i documenti 16-17-21 del ricorso e che sono i documenti che ho inviato al CP_1 Comune. Sono solo questi documenti Quando ho inviato il documento n. 21 ho indicato che avevo digitalizzato l'esenzione, perché la normativa prevedeva che venisse digitalizzata dal 28 di febbraio, prima non esisteva il Qr Code. In data 24 febbraio ho inviato il doc. n. 21 al dicendo che avevo digitalizzato l'esenzione.”. CP_1 27 provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria.” (Cass. 1888/2025; vd. anche nei medesimi termini Cass. n. 2412/2025). Dai principi di diritto al riguardo enunciati dalla Suprema Corte con riferimento all'inadempimento dell'obbligo vaccinale accertato in costanza di malattia e, quindi, in caso di malattia ad esso preesistente si desume che la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale prevale anche in caso di malattia sopravvenuta, non valendo quest'ultima a privare d'efficacia la sospensione senza obblighi retributivi già in atto. Il comportamento del , che ha considerato la assente per malattia Controparte_1 Parte_1 solo a decorrere dal mese di aprile 2022 (ossia dalla cessazione dell'obbligo vaccinale e dal conseguente venir meno dei presupposti per la sospensione disposta per il suo inadempimento) è, pertanto, conforme all'interpretazione sistematica delle disposizioni emergenziali fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, risultando infondate le censure al riguardo mosse dall'appellante. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla decurtazione di quattro giorni di ferie relativi all'anno 2022, in quanto, comportando l'inadempimento dell'obbligo vaccinale la sospensione del rapporto di lavoro (senza maturazione della retribuzione, né di altri compensi o emolumenti), pur con diritto alla conservazione del posto ex art.
4-ter, comma 3, D.L. 44/2021, conv. in legge con modificazioni dalla l. n. 76/2021), le ferie nel relativo periodo non maturano. Confermata la legittimità della sospensione, anche la decurtazione dal monte annuale delle ferie che sarebbero maturate nel corrispondente periodo di sospensione dall'attività lavorativa risulta, pertanto, legittima. Meritano, invece, di essere accolte le censure sollevate nel secondo gruppo di motivi d'appello in relazione alle due sanzioni disciplinari della multa (in misura pari a 4 ore) e del rimprovero scritto irrogate alla con distinti provvedimenti datati 23.9.2022 in relazione a quanto occorso il Parte_1 precedente 8.7.2022. La prima sanzione è conseguita al rifiuto opposto dall'odierna appellante di sottoporsi alla visita medica periodica d'idoneità alle mansioni (vd. contestazione di addebito del 26.7.2022 sub doc. 85 fascicolo primo grado appellante). E', al riguardo, pacifico che, recatasi all'orario indicato presso il di Monza, via Martiri CP_14 della Foibe, 1, la si rifiutò di essere sottoposta a visita da parte del dott. , non Parte_1 Per_4 avendo lo stesso esibito, su sua richiesta, il provvedimento di nomina. Pur sussistendo il fatto materiale del rifiuto, valutate tutte le circostanze del caso, il Collegio non ravvisa nella condotta contestata gli estremi di un illecito disciplinare. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che, provvedendo sul ricorso proposto dalla i Parte_1 sensi dell'art. 41, comma 9, D. lgs. n. 81/2008 avverso il precedente giudizio d'idoneità con limitazioni emesso dal medesimo dott. all'esito della precedente visita del 20.5.2022 (vd. doc. 69 Per_4 fascicolo grado appellante), la ATS di Milano UOS Melegnano Martesana, con provvedimento Prot. n. 0103240/22 del 16.6.2022 a firma della dott.ssa Caterina D'AN -avendo riscontrato la non rispondenza del giudizio ai requisiti richiesti dall'All. 3A del D. lgs. n. 81/2008, l'impropria nomina da parte del di , con provvedimento del 22.2.2021, di due medici competenti in CP_1 CP_1 violazione dell'art. 18 comma 1 lett. a) del D. lgs. 81/2008 (nel quale si prevede la nomina di un solo medico competente per unità produttiva), l'assegnazione da parte del di della CP_1 CP_1
Sorveglianza sanitaria del personale dipendente alla dott. , quale medico competente, la Persona_5 conseguente assenza in capo al dott. di titolo alcuno per lo svolgimento di tale attività- aveva Per_4 disposto la revoca della visita da questi effettuata in data 20.5.2022 e di ogni provvedimento collegato
28 alla stessa (e, quindi, anche del giudizio d'idoneità che ne era seguito), richiedendo il rinnovo della visita periodica della e indicando espressamente quale medico competente titolato ad Parte_1 effettuarla la dott.ssa (vd. doc. 72 fascicolo primo grado appellante: “Si richiede, altresì, Persona_5 la visita periodica della dipendente in oggetto, da effettuarsi, a breve termine, da parte del Medico Competente TT.ssa ”). Persona_5
Alla luce di tale provvedimento, considerato che, nella convocazione del 5.7.2022, il Comune di non aveva indicato il nominativo del medico che avrebbe effettuato la visita, la CP_1 Parte_1 confidava nel fatto che alla visita avrebbe provveduto la dott.ssa , sicché, avendo Persona_5 riscontrato che la presenza, in luogo di questa, del dott. , ossia del medesimo medico indicato Per_4 come non titolato dalla ATS, in difetto di esibizione dell'atto di nomina da parte dello stesso, si rifiutò di sottoporsi all'incombente (l'appellante, nel libero interrogatorio reso in primo grado, a questo proposito, ha, infatti, ribadito: “pensavo che il dott. non fosse competente alla visita, chiesi a Per_4 lui di farmi vedere la nomina, ma non me la esibì. Io sapevo che il medico che mi avrebbe visitato era Per_ la dott.ssa come da verbale dell'ATS.”). Va, al riguardo, osservato che il dott. , in effetti, nel frattempo, con provvedimento del Per_4
28.6.2022 del comunicato all' di Milano e per Controparte_1 Parte_7 Controparte_15 conoscenza anche alla dott.ssa Caterina D'AN, Responsabile UOS era Pt_3 Parte_3 stato nominato dal predetto ente locale quale (unico) medico competente alla sorveglianza sanitaria (vd. doc. 78 fascicolo primo grado appellante). Non risulta, tuttavia, che la vesse preso effettiva contezza di tale nomina (che il Parte_1 CP_1 ha allegato essere stata pubblicata, in data 1.7.2022, nella bacheca On Line accessibile ai dipendenti, come in tesi dimostrato dal doc. 13 allegato al fascicolo di primo grado), sicché, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'astratta idoneità di tale forma di pubblicità a soddisfare gli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro ex art. 36 del D. lgs. 81/2008, essendo allo stesso richiesto di
“provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione” del nominativo del medico competente (ex art. 36, comma 1, lett. d) D. lgs. 81/2008), è, comunque, da escludere che, avuto riguardo alla specificità del caso, la lavoratrice versasse in una condizione d'ignoranza colpevole, dovendo piuttosto stigmatizzarsi il comportamento del che, considerata la CP_1 situazione, in adempimento degli obblighi correttezza e buona fede, avrebbe dovuto informare la del nominativo del medico competente di nuova nomina, in quanto diverso da quello Parte_1 Part indicato dalla nel provvedimento del 16.6.2022 e coincidente con il nominativo del medico il cui precedente giudizio era stato revocato. Dalla corrispondenza di posta elettronica versata in atti risulta che, peraltro, la non era Parte_1 Part stata informata della nomina del dott. neppure dalla (vd. docc. 78, 79 e 80 fascicolo primo Per_4 grado appellante) Ciò si evince, in particolare, dall'e-mail dell'8.7.2022 ore 13:36, con la quale la dott.ssa D'AN, informata dal del rifiuto della di essere visitata dal e della Controparte_1 Parte_1 Per_4 richiesta di quest'ultimo di sottoporre la lavoratrice a procedimento disciplinare, censurava il Comune per aver affidato ancora una volta l'incarico di effettuare la visita al Medico Coordinatore ( ), Per_4 Per_ Part invece che al Medico Competente (dott.ssa ) in violazione delle disposizioni della e lo invitava ad approfondire la situazione prima di procedere disciplinarmente (vd. doc. 78 fascicolo primo grado appellante: “Buongiorno, sembra ci siano state delle incomprensioni in quanto mi risulta che la signora
, recatasi diligentemente all'appuntamento per la visita medica, abbia trovato ancora il Parte_8 Per_ Medico Coordinatore e non il Medico Competente nominato TT.ssa . Questa perseveranza del Part Medico Coordinatore contravviene alla disposizione di Pertanto, prima di emettere qualsiasi provvedimento nei confronti della dipendente vi chiedo di effettuare le opportune verifiche.”); la
29 circostanza trova, inoltre, esplicita conferma nella successiva e-mail trasmessa dalla D'AN alla in data 11.7.2022 alle ore 11:16 (vd. doc. 80 fascicolo primo grado appellante: “Gent.ma Parte_1
TT.ssa in realtà il ci aveva trasmesso la nota del 30 giugno, qui Parte_1 Controparte_1 allegata. Purtroppo la nomina è sfuggita sia a me che alla signora Tutto qui e mi scuso per CP_16
l'acceduto. Ma la "buona fede" è subito dimostrata, tant'è che venerdì eravamo convinte (ed io l'ho anche scritto nella mia mail delle 13.36 di venerdì 8/7) che la visita dovesse essere effettuata dalla Per_ TT.ssa . Dopo la mia mail mi ha risposto e poi contattata la TT.ssa per far presente la Per_7 nuova nomina di e ci ho fatto una pessima figura ... Comunque, più che a noi, era "doveroso" Per_4 comunicare la nuova nomina a lei che era convinta (sulla base del nostro provvedimento da lei citato) Per_ di dover essere visitata dalla TT.ssa . Ho fatto presente che il "dovere" nei suoi confronti diventa un obbligo di legge in tema di informazione ai lavoratori (art 36 comma 1 lettera d del D. Lgs. 81/08). Ho anticipato alla TT.ssa che nulla può esserle imputato, visto che è venuta meno Per_7
l'informativa ai dipendenti circa la nomina del nuovo Medico Competente. A voi spetta "vigilare" sull'effettivo svolgimento di tale ruolo.”). Peraltro, chiarita la questione, la in occasione della successiva convocazione del Parte_1
22.7.2022, venne visitata dal dott. , il cui giudizio d'idoneità con limitazioni, a seguito di ricorso, Per_4 fu parzialmente modificato dalla ATS, che la dichiarò idonea alla mansione specifica di Polizia Locale con adibizione temporanea (per un anno) all'attività d'ufficio contemplanti sollevamenti di carichi inferiori ai 10 kg, ossia, in sostanza, alle medesime attività svolte prima del provvedimento di sospensione (vd. docc. 82, 83 e 84 fascicolo primo grado appellante). Avuto riguardo all'evoluzione complessiva della vicenda, nel comportamento tenuto dalla Parte_1 in occasione della visita del 8.7.2022, non sono, pertanto, ravvisabili gli estremi di un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, là dove il rifiuto dalla stessa opposto alla visita in quel frangente era stato motivato dall'incolpevole convinzione che il non fosse titolato ad eseguirla e può Per_4 considerarsi complessivamente giustificato ex art. 1460 c.c. a fronte dell'inadempimento del
[...]
agli specifici obblighi informativi sullo stesso gravanti ex art. 36, comma 1, lett. d), D. lgs. CP_1
81/2008, tali da imporre un'informativa adeguata rivolta al singolo dipendente secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. In riforma della sentenza appellata, la sanzione della multa applicata con riferimento a tale addebito disciplinare con provvedimento n. 1 del 23.9.2022 Prot. N. 15061/2022 va, pertanto, dichiarata illegittima, con conseguente condanna del appellato a restituire all'appellante quanto CP_1 trattenuto in esecuzione della stessa e alla sua cancellazione dal fascicolo personale della lavoratrice. Parimenti illegittimo è il secondo provvedimento disciplinare (prot. n. 15062/2022 del 23.9.2022), con il quale alla è stata applicata la sanzione del rimprovero verbale in quanto, il giorno Parte_1
8.7.2022, dopo essersi rifiutata di sottoporsi alla visita periodica d'idoneità, la stessa era rientrata in servizio senza comunicare nulla al servizio personale e al proprio responsabile e, dalle 10.00 alle 13.30 dello stesso giorno, non aveva risposto alle telefonate della Responsabile del Settore Economia e Finanze (dott.ssa neppure dopo essere stata avvisata verbalmente da altra collega della Per_7 necessità di richiamarlo e, quindi, parlando con la stessa tramite il telefono cellulare del suo responsabile, dott. , si era rifiutata di fornirgli spiegazioni in relazione a quanto accaduto presso Per_1 il medico competente. Al riguardo va, in primo luogo, osservato che, trattandosi di visita medica periodica d'idoneità alla mansione, la sua mancata effettuazione non precludeva alla ricorrente di continuare a prestare l'attività lavorativa d'ufficio per la quale era già stata valutata idonea nell'ultimo giudizio periodico risalente al 31.1.2019 (recante valutazione d'idoneità alle mansioni di Impiegato Polizia Locale con
30 limitazioni consistenti nel divieto di lavori in esterno, lavori in altezza e sollevamento carichi: vd. doc. 10 fascicolo primo grado Comune di ). CP_1
Dalla stessa contestazione disciplinare emerge che la al rientro in sede, fu impegnata in Parte_1 tale tipologia di attività. Vi si dà, infatti, atto che il dott. , suo responsabile, aveva riferito che tra Per_1 le 10.00 e le 13.30 era stata impegnata in telefonate di lavoro (vd. doc. 87 fascicolo primo grado appellante). Dalla contestazione disciplinare risulta, inoltre, che l'odierna appellante, nella telefonata intercorsa alle 13.30 con la dott.ssa Responsabile del Settore Economia e Finanze, le aveva chiesto di Per_7 veicolare per iscritto le richieste in ordine all'esito della visita, essendosi rifiutata di rispondere verbalmente. In effetti, ritiene la Corte che nel rifiuto opposto dalla a fornire risposte verbali, tra l'altro Parte_1 per telefono e alla presenza di altri colleghi, in ordine alla visita periodica di quella mattinata, non sia riscontrabile alcun profilo d'illiceità disciplinare, non essendo la stessa tenuta a fornire, in quella sede, delucidazione alcuna, tantomeno con le richieste modalità, trattandosi di informazioni (quelle relative alle visite periodiche) che involgono dati sensibili e che seguono precisi canali scritti di comunicazione. Dalla corrispondenza prodotta risulta, peraltro, che il Comune di , al rientro in sede della CP_1
era già stato informato dal Consorzio di medicina del lavoro, con e-mail trasmessa alle Parte_1 ore 10:00:41, che la lavoratrice, quella mattinata, si era rifiutata di essere visitata dal dott. , il Per_4 quale, per tale condotta, aveva chiesto di provvedere disciplinarmente nei confronti della stessa. Proprio la con successiva e-mail trasmessa alle ore 10:24, aveva informato l'ATS della Per_7 circostanza (vd. epistolario sub doc. 78 fascicolo primo grado appellante). Nel descritto contesto risulta ancor più evidente la legittimità del rifiuto opposto dalla lle Parte_1 richieste di chiarimenti:
considerato che
era stato già adombrato a suo carico, da parte del datore di lavoro, un comportamento disciplinarmente rilevante, la lavoratrice non era obbligata a fornire spiegazione alcuna in quella sede, essendo in sua facoltà fornire ogni eventuale giustificazione solo una volta ricevuta la contestazione disciplinare dell'addebito ex art. 7 Stat. Lav. e 55 e ss. D. lgs. n. 165/2001. Anche la sanzione disciplinare del rimprovero scritto va, pertanto, dichiarata illegittima e cancellata dal fascicolo personale dell'appellante. La sentenza di primo grado è, infine, da riformare anche nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi ex art. 112 c.p.c. e, di conseguenza, non ha accolto le domande formulate dalla ricorrente in merito alla sua illegittima collocazione in ferie nella giornata del 20.5.2022, dalla stessa impiegata per recarsi alla visita medica di verifica dell'idoneità alla mansione. La sorveglianza sanitaria sulle condizioni di salute dei lavoratori, attraverso le visite periodiche e di rientro dalla malattia, costituisce, infatti, un obbligo gravante in capo al datore di lavoro ex art. 15, comma 1, lett. l) del D. lgs. n. 81/2008 e, come prescritto dal secondo comma della citata disposizione, tali visite “non devono in nessun modo comportare oneri finanziari per i lavoratori”. Il tempo impiegato dal lavoratore per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria costituisce, pertanto, tempo di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. lgs. 66/2003 (rientrando nella relativa nozione non solo il tempo dedicato allo svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche quello impiegato nelle attività preparatorie, quali, appunto, i controlli sanitari di verifica dell'idoneità al lavoro e alle mansioni di assegnazione) e, come tale, va retribuito, mentre non può pregiudicare il diritto del lavoratore a fruire delle ferie maturate, essendo le stesse destinate al recupero delle energie psicofisiche quale diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ex art. 36 Cost. La collocazione dell'appellante in ferie nella giornata del 20.5.2022, unilateralmente disposta dal di , è, pertanto, illegittima, sicché, in parziale riforma della sentenza di primo grado, CP_1 CP_1
31 il predetto ente locale va condannato, come da domanda, a riconoscere tale giorno di ferie come non ancora goduto o al pagamento del corrispondente indennizzo.
* Tenuto conto del complessivo esito della lite, connotato da soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. (essendo state accolta solo alcune delle domande avanzate dall'appellante) si ritiene giustificata la compensazione per metà delle spese processuali, con conseguente condanna della Parte_1
(comunque prevalente soccombente, atteso l'avvenuta conferma del rigetto della domanda di maggior rilievo, costituita dall'impugnazione del provvedimento di sospensione) a rifondere all'appellato la restante metà, liquidata per tale quota, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi € 3.600,00 per compensi (di cui € 1.850,00 per il primo grado ed
€ 1.750,00 per il secondo grado, partendo da un intero, rispettivamente, di € 3.700,00 e di € 3.500,00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 e agli oneri di legge.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 145/2024 del Tribunale di Lodi, dichiara illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal appellato all'appellante di cui al provvedimento n. 1 CP_1 del 23.9.2022 Prot. N. 15061/2022 (multa pari a 4 ore di retribuzione) e n. 2 del 23.9.2022 Prot. N. 15062 (rimprovero scritto) e, per l'effetto, condanna il appellato alla CP_1 restituzione, in favore dell'appellante, di quanto trattenuto in esecuzione della prima sanzione disciplinare e alla cancellazione di entrambe dal fascicolo personale della lavoratrice;
- accertata l'illegittima collocazione in ferie dell'appellante in occasione della visita medica del 20.5.2022, da considerarsi giorno di lavoro, condanna il Comune appellato al riconoscimento di tale giorno di ferie come non ancora goduto o al pagamento del corrispondente indennizzo;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa per metà le spese del doppio grado e condanna l'appellante a rifondere al CP_1 appellato la restante metà, liquidata in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 e agli oneri di legge. Milano, 27/05/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
32
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta da: TT.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente TT.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. TT.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 27/5/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pier Luigi Parte_1 C.F._1
Fettolini,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maria Luisa De Margheriti, Controparte_1 P.IVA_1
-appellato- CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione d'ufficio dell'intero fascicolo di primo grado, accogliere le seguenti conclusioni in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione prot. Nr. 21225 del 21.12.2021 irrogato alla odierna appellante, nonché, dei provvedimenti allo stesso pregressi, prodromi e\o complementari in quanto la dipendente era in possesso di idonea documentazione Parte_1
(prenotazione e certificati di esenzione) e, per l'effetto,
- disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di sospensione del 21/12/2021 e di tutti i provvedimenti allo stesso pregresso, prodromi e conseguenziali
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione prot. Nr. 21225 del 21.12.2021 irrogato alla ricorrente, nonché, dei provvedimenti allo stesso pregressi, prodromi e\o complementari e, per l'effetto,
- condannare la resistente al pagamento di tutti gli istituti legali e contrattuali maturati, dal dì della sospensione sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa;
- accertare e dichiarare la mancanza del potere di verifica, raccolta e trattamento dei dati ID in capo al TT. , in assenza di un atto di nomina da parte dell'unico titolare del Persona_1 trattamento dati ID, secondo la normativa di cui al DPCM 17 Giugno 2021, art. 15 c. 10 e del Regolamento UE 2016/679,
1 e, per l'effetto,
- disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di sospensione del 21/12/2021 e di tutti i provvedimenti allo stesso pregresso, prodromi e conseguenziali, con contestuale trasmissione degli atti di causa agli organismi di competenza, con contestuale condanna della parte appellata al risarcimento dei danni in via equitativa in favore della appellante per illecito trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- accertare e dichiarare la violazione, da parte del , dell'art. 5 dello Statuto dei Controparte_1
Lavoratori mediante la verifica e la raccolta di dati comunque sanitari della dipendente Parte_1
e, per l'effetto,
-disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di sospensione del 21/12/2021 e di tutti i provvedimenti allo stesso pregresso, prodromi e conseguenziali, con contestuale trasmissione degli atti di causa agli organismi di competenza, con contestuale condanna della resistente al risarcimento dei danni, in via equitativa, in favore della ricorrente per violazione della suddetta normativa;
-accertare e dichiarare la violazione da parte del nell'aver condizionato il rientro Controparte_1 sul luogo di lavoro alla sottoposizione di un farmaco sperimentale o comunque di una certificazione di esenzione in violazione del Considerando n. 36 del Regolamento 953/2021 nonché dei trattati internazionali sopra richiamati e per l'effetto
-disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di sospensione del 21/12/2021 e di tutti i provvedimenti allo stesso pregresso, prodromi e conseguenziali, con contestuale trasmissione degli atti di causa agli organismi di competenza, con contestuale condanna della appellata al risarcimento dei danni, in via equitativa, in favore della ricorrente per violazione della suddetta normativa;
- accertare e dichiarare che l'odierna appellata ha arbitrariamente sottratto alla Sig.ra Parte_1 giorni quattro (4) di ferie dal totale annuale 2022 e, per l'effetto,
- condannare il a riconoscere all'odierna appellante i giorni di ferie sottratti Controparte_2 perché possa beneficiarne nell'anno in corso o in quello successivo, ovvero corrispondere la somma equivalente;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare nr. 1 del 23.09.2022, Prot. Nr. 15061/2022, originata dal provvedimento disciplinare Prot. Nr. 11918 del 26.07.2022, relativa al giorno 08/07/2022 con multa pari a 4 ore di retribuzione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto la summenzionata sanzione, condannando il alla restituzione delle somme Controparte_1 illegittimamente trattenute, con contestuale cancellazione della stessa da qualsivoglia fascicolo e/o documentazione riguardante la dipendente;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare Nr. 2 del 23.09.2022, Prot. Nr. 15062, originata dal provvedimento disciplinare Prot. Nr. 12238 del 02.08.2022, relativa al giorno 08/07/2022 con rimprovero scritto, e, per l'effetto, disapplicare, dichiarare nullo, annullare, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto la summenzionata sanzione, con contestuale cancellazione della stessa da qualsivoglia fascicolo e/o documentazione riguardante la dipendente;
2 - accertare e dichiarare che il giorno di visita medica del 20.05.2022, prevista dalla normativa per i dipendenti è, secondo il CCNL di settore e il D. Lgs 81/2008, giorno di lavoro a tutti gli effetti, e non può essere imposto alla dipendente, come è stato fatto il giorno di ferie, e, per l'effetto, condannare parte appellata a riconoscere in favore della parte appellante il giorno di ferie illegittimamente imposto, ovvero a corrispondere la somma equivalente unitamente alle relative spettanze Con vittorie di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”; per parte appellata: “In via principale, rigettare il ricorso in appello proposto, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 145/2024 resa dal Tribunale di Lodi, pubblicata in data 19 marzo 2024 nella causa civile di I grado R.G. n. 585/2023 del Tribunale di Lodi, non notificata. In ogni caso, condannare la ricorrente alle spese e agli onorari di causa, oltre IVA e CPA.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.9.2023 dipendente del Parte_1 di quale agente di polizia locale, in forza di contratto a tempo pieno e CP_1 CP_1 indeterminato, a decorrere dal 3.11.2018, CCNL di riferimento quello “Funzioni Locali” del 21.05.2018, ha convenuto in giudizio il predetto ente, lamentando: l'illegittimità della sospensione dal servizio per l'inadempimento all'obbligo vaccinale, oggetto della comunicazione datata 21.12.2021 (prot. n. 1697 del 22.12.2021), per complessivi giorni 100; l'illegittimità della condotta del che non aveva CP_1 considerato valida la c.d. “esenzione” rilasciatale dall'hub vaccinale e le aveva richiesto la presentazione di valida certificazione con presenza di Qr Code (oggetto di verifica tramite l'App
“Verifica C19”) che garantisse il rientro sul luogo di lavoro;
la collocazione illegittima in ferie per il periodo dall'11 aprile al 12 maggio 2022; l'illegittimità della visita medica disposta dal datore di lavoro per il giorno 20 maggio 2022, in quanto disposta in assenza del provvedimento di revoca della sospensione dal servizio per inadempimento all'obbligo vaccinale;
il difetto di titolarità del potere di verifica in ordine al c.d. Green pass in capo al in quanto unico soggetto titolato alla verifica CP_1 dei dati sarebbe stato il Ministero della Salute ed il Comune non sarebbe stato nominato – secondo la tesi della ricorrente – responsabile del trattamento dei dati;
l'illegittimità delle due sanzioni disciplinari, rispettivamente la multa pari a n. 4 ore di retribuzione e il rimprovero scritto (prot. n. 15061 del 23.09.2022 e prot. n. 15062 del 23.09.2022), irrogate in ragione di due addebiti commessi il giorno 8.7.2022 (rifiuto di sottoporsi alla visita medica disposta dal Comune e rientro nella sede di lavoro senza previa comunicazione al responsabile né al servizio personale competente nella gestione della sorveglianza sanitaria e senza rispondere ai tentativi di richiesta di chiarimenti e chiamate telefoniche dei responsabili). Si è costituito ritualmente in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e diritto. Con sentenza n. 145/24, pubblicata in data 19/3/2024 il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro (TT. Manfredi) ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al le Controparte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 4.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e agli oneri di legge. Il giudice di prime cure ha ritenuto, invero, che nessuna delle censure mosse dalla ricorrente potesse dirsi risolutiva per l'annullamento dei provvedimenti alla stessa applicati dal CP_1
La ricorrente, infatti, destinataria di un invito alla produzione di documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale (datato 16.12.2021), aveva omesso di dimostrare che la data oggetto di prenotazione del 27.1.2022 fosse la prima data utile disponibile per la vaccinazione nella
3 zona di residenza e che non esistessero date anteriori conformi alla comunicazione del Comune ed alla normativa di legge. Accertata, quindi, la violazione del termine di venti giorni dall'invito previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. n. 172 del 26 novembre 2021 per l'adempimento dell'obbligo vaccinale, il Tribunale ha rilevato che: “Alcuna illegittimità può ravvisarsi nella condotta del , Controparte_1 che con comunicazione del 21.12.2021 (doc. n. 9 ric.), disponeva la “immediata sospensione dal diritto di svolgere la prestazione lavorativa […] in quanto la documentazione da lei presentata non contiene quanto previsto dalla norma, in particolare la presentazione di richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore ai venti giorni dall'invito…. Vale osservare che il provvedimento di sospensione dal servizio non è passibile di annullamento, non rivestendo connotato disciplinare per espressa previsione di legge;
il provvedimento di sospensione viene emesso “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” (cfr. art. 2 comma 3 del d.l. n. 172/2021 conv. con modificazioni dalla L. n. 3/2022, di cui si riporta il tenore testuale: “determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”)”. Quanto ai due certificati di esenzione temporanea, il primo, privo di data e con causale occultata, trasmesso dalla l Comune di in data 24.2.2022 con validità fino al 31.3.2022 e il Parte_1 CP_1 secondo valido per il periodo dal 2.5.2022 al 1.6.2022, con causale occultata, il primo giudice li ha ritenuti non idonei a garantire il rientro in servizio della lavoratrice, in quanto non erano conformi alla normativa vigente per accedere sul luogo di lavoro, essendo privi del QR Code, la cui presenza è stata prescritta dal DPCM 4.2.2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.2.2022), successivamente intervenuto, ma applicabile alla fattispecie, che, avendo previsto la digitalizzazione della certificazione di esenzione, ha richiesto che sul certificato fosse apposto il codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità con l'App VerificaC19, il tutto così argomentando: “La normativa prevede che la certificazione, affinché sia valida e possa permettere la verifica del datore di lavoro in adempimento dell'obbligo di sicurezza, debba avere un preciso contenuto, scandito dall'allegato B e dall'art. 7, in particolare la presenza del QR Code, elemento essenziale che non si riscontra nei due “certificati di esenzione” prodotti dalla ricorrente e che, se presente, avrebbe permesso al datore di lavoro pubblico la verifica digitale dell'ottemperanza all'obbligo della vaccinazione. Consegue che i due certificati “di esenzione” entrambi di durata temporanea, prodotti dalla ricorrente e inoltrati al Comune di , effettivamente non le avrebbero permesso, per il loro contenuto ed CP_1 in base alla normativa, il rientro al lavoro in quanto non conformi a quello che era il D.P.C.M. del 2022 vigente, che richiedeva la presenza di un Qr Code che il Comune avrebbe scansionato per la verifica della vaccinazione o piuttosto – come nel caso di specie- dell'esenzione dalla stessa. È documentale che il “Sistema TS certificato di esenzione” cartaceo (doc. n. 21 ric.) inoltrato dalla ricorrente al Comune di fosse sprovvisto della possibilità di permettere al Comune di CP_1 verificare l'esenzione dall'obbligo di vaccinazione (ergo, non avesse il Qr Code) e deve dirsi documentale l'inadempimento della ricorrente. Si osserva che il documento n. 16 (fasc. ric.) – certificato medico dott.ssa non è un Per_2 certificato di esenzione, rappresentando un rinvio di un appuntamento per la vaccinazione. Da aggiungersi che non vi è alcuna allegazione né documentazione che attesti che il c.d. “Green Pass” di esenzione dall'obbligo vaccinale, posseduto dalla ricorrente ed efficace a far data dal 16 Febbraio 2022 (data di validità, v. doc. n. 50 ric.), fino al 31.03.2022 sia stato esibito o comunicato al datore di lavoro in costanza del rapporto, il che rende(va) impossibile per il Comune, a causa dell'omessa collaborazione della ricorrente, condurre la verifica prescritta dalla normativa vigente.
4 La ricorrente, sentita in interrogatorio libero all'udienza celebratasi in data 29.11.2023, dichiarava che: “confermo che i documenti che ho mostrato/esibito al Comune sono solo i documenti 16-17-21 del ricorso e che sono i documenti che ho inviato al Sono solo questi documenti. CP_1
Quando ho inviato il documento n. 21 ho indicato che avevo digitalizzato l'esenzione, perché la normativa prevedeva che venisse digitalizzata dal 28 di febbraio, prima non esisteva il Qr Code. In data 24 febbraio ho inviato il doc. n. 21 al dicendo che avevo digitalizzato l'esenzione” (v. CP_1 verbale di udienza del 29.11.2023). Si tratta di dichiarazioni rese dalla ricorrente che rappresentano argomento di prova di quanto addotto dal ovvero che il documento n. 50 prodotto nel fascicolo del ricorso (che rappresenta CP_1 il certificato di esenzione vaccinale con la presenza del c.d. “Qr Code”, ovvero la “digitalizzazione” dell'esenzione accennata dalla ricorrente) sia mai stato esibito al Comune di , che non poteva CP_1 venirne a conoscenza se non attraverso l'esibizione da parte del diretto interessato. Sarebbe stato onere della ricorrente, ritualmente invitata, collaborare con il datore di lavoro e pertanto premurarsi di esibire e/o presentare il richiesto c.d. Green Pass al Comune e così comprovare tale ricezione, adempiendo all'obbligo vaccinale, collaborazione rilevante e normativamente imposta al lavoratore dall'art. 20 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 (“il lavoratore deve, in particolare, contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), che, tuttavia, è mancata nel presente giudizio. adempiendo all'obbligo vaccinale, collaborazione rilevante e normativamente imposta al lavoratore dall'art. 20 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 (“il lavoratore deve, in particolare, contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), che, tuttavia, è mancata nel presente giudizio.” (vd. pagg. 6 e 7 sentenza appellata). Con riferimento alla produzione di cui al doc. 16 di parte ricorrente, il primo giudice, come sopra riportato, ha osservato che si tratta di un mero rinvio di un appuntamento e non già di un certificato di esenzione, mentre, quanto al certificato di cui al doc. 17, ha fatto propri i rilievi del circa i CP_1 limiti di validità dell'esenzione, rilasciata con richiamo alla sola facoltà di accesso ai servizi ed alle attività elencati all'art. 3 comma 1 del d.l. n. 105/2021 (ristoranti, musei, piscine, concorsi pubblici), luoghi diversi da quello che era il luogo di lavoro. La sospensione senza retribuzione e senza conseguenze disciplinari, ha concluso sul punto il primo giudice, si appalesava, pertanto, come l'unica soluzione possibile prevista dalla normativa a fronte dell'esibizione di documentazione che non garantiva l'accesso sul luogo di lavoro, dal momento che per il Comune di era impossibile adibire la ricorrente a mansioni differenti (facoltà non CP_1 prevista dalla normativa applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro), posto che la vaccinazione al tempo era requisito essenziale per svolgere la prestazione di lavoro (v. art. 2 del d.l. 172/2021), così come l'opzione per il lavoro agile non era praticabile in quanto era stata esclusa in forza della delibera della Giunta Comunale n. 174 del 20.12.2021 (doc. n. 8, fascicolo ricorrente)(v. lett. b) “sono esclusi dalla possibilità di effettuare il lavoro agile, per la natura stessa dell'attività svolta, gli Agenti di Polizia Locale e i dipendenti che svolgano la propria attività prevalentemente di rapporto con il pubblico”). Con riferimento alla presunta violazione della normativa in materia di trattamento dati il primo giudice così statuiva: “non è dato ravvisare una violazione dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, a mente della normativa primaria in materia di obbligo di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008, art. 2087 c.c.), piuttosto ottemperata dal Comune di quale datore di lavoro della ricorrente su cui grava un CP_1 obbligo di sicurezza. Nemmeno è possibile ravvisare una violazione del regolamento europeo citato dalla ricorrente. Ciò in quanto “titolare del trattamento” ai sensi dell'art. 4 (“definizioni”) del regolamento in oggetto (GDPR)
5 è anche la persona fisica che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, che nel caso in esame poteva essere il dott. . Non si evince e non si Per_1 rinviene nel regolamento comunitario alcun accenno ad un provvedimento autorizzativo proveniente dal Ministero della Salute quale atto presupposto della nomina effettuata dal Comune di ” CP_1
(vd. pag. 8 sentenza appellata). Quanto ai due procedimenti disciplinari sanzionati con le sanzioni conservative della multa pari a quattro ore di retribuzione e con il rimprovero scritto, il primo giudice, premettendo che, con l'entrata in vigore in data 25.3.2022 del d.l. n. 24/2022, conv. con modificazioni dalla l. n. 52 del 19 maggio 2022, era venuta meno, per legge, la sospensione non disciplinare dal lavoro della ricorrente, essendo stato superato il presupposto dello stato di emergenza e occorreva, dunque, sottoporre la ricorrente a visita medica per l'idoneità alla mansione (risalendo l'ultima visita al 30.1.2019), il primo giudice ha così statuito: “Entrambi i fatti appalesano una insubordinazione della ricorrente e sono gravi. Entrambe le sanzioni conservative sono del tutto proporzionate rispetto alla gravità obiettiva dei fatti ed alla pervicacia con cui la ricorrente, manifestando una condotta insofferente delle regole, ha perseverato nei suoi propositi, adducendo giustificazioni da reputarsi “cavillose” ovvero riguardanti fatti irrilevanti. La gravità è tale che i fatti sarebbero in astratto passibili della sanzione del licenziamento…. In particolare, si osserva che la sanzione disciplinare conservativa irrogata per il primo addebito (multa di 4 ore di retribuzione) è del tutto proporzionata al fatto materiale ed alla sua gravità, in quanto, il fatto del rifiuto della visita medica (prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008) sarebbe stato in astratto sanzionabile con la sanzione espulsiva, tuttavia il Comune di mancò CP_1 di inserire il nominativo del medico competente (nomina che viene svolta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 81/2008), nella comunicazione per la visita medica, inadempimento (irrisorio, di natura meramente formale) che tuttavia non giustifica il rifiuto assoluto della ricorrente a sottoporsi a visita medica e giustifica la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto materiale addebitato (si veda la comunicazione per la visita del 08.07.2022, che contiene indicazione del luogo della visita medica, del giorno, dell'ora; doc. n. 74 ric.). Medesima considerazione può svolgersi per la seconda sanzione disciplinare relativa al giorno 08.07.2022 (rimprovero scritto), a seguito del rifiuto di svolgere la visita medica, che appare del tutto proporzionata al fatto materiale. Irrilevanti e generiche sono le circostanze ulteriori riportate nel ricorso, ovvero che la ricorrente non avrebbe avuto il tempo di rispondere alle chiamate telefoniche della propria responsabile. Si tratta di giustificazioni che non sminuiscono la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione. Il fatto deve dirsi connotato da obiettiva gravità dacché la ricorrente faceva accesso sul luogo di lavoro senza controllo sanitario ed ometteva di fornire riscontro alla richiesta di contatti telefonici dei propri responsabili che le chiedevano spiegazioni della condotta tenuta in sede di visita medica. La sanzione conservativa del rimprovero scritto è proporzionata alla gravità del fatto commesso.” (vd. pagg. 11 e 12 sentenza appellata). Il Tribunale, infine, ha rigettato anche la doglianza relativa all'illegittima collocazione in ferie rilevando che “la ricorrente non fu l'unica a godere di un ammontare di ferie arretrate da “consumare”, ma che, al pari dei colleghi in servizio, fu destinataria di una disposizione contenuta nelle tempestive comunicazioni del 12.04.2022 a firma dott. , che disponeva, per la ricorrente come per gli altri Per_1 agenti di polizia, la fruizione secondo una determinata programmazione, in applicazione dell'art. 28, commi 10 e 14 del CCNL applicato, del 21.05.2008…. Non di ferie forzose o imposte unilateralmente si trattò, ma di una programmazione delle ferie residue effettuata dal datore di lavoro e destinata ai dipendenti….
6 Giova precisare oltremodo che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non emerge, nemmeno presuntivamente, una “imposizione” delle ferie nei suoi confronti, ma, come detto, una programmazione delle ferie nel rispetto dell'art. 28 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2016 – 2018… I giorni di ferie, dunque, non possono essere sintomatici di un atteggiamento vessatorio perpetrato dal nei confronti della ricorrente, né può considerarsi CP_1 illegittimo, in applicazione dell'art. 28 del CCNL, il giorno di ferie della ricorrente in occasione della visita medica disposta dal datore di lavoro il 20.05.2022 (cui la stessa si recò con la propria autovettura). Il giorno indicato non potrebbe essere considerato a tutti gli effetti “lavorativo”, ma deve imputarsi alle ferie arretrate e non godute della ricorrente…” (vd. pag. 13 sentenza). La con ricorso depositato in data 26/8/2024 ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado, insistendo per la sua integrale riforma e articolando a tal fine i motivi d'appello di seguito riportati, i primi riferiti alle statuizioni relative alla sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, i secondi all'illegittimità della due sanzioni disciplinari del 23.9.2022 e l'ultimo alle spettanze relative alla visita periodica del 20.5.2022 (in assunto illegittimamente imposto dal Comune quale giorno di ferie). I gruppo di motivi d'appello SULLA VALIDITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E DOCUMENTAZIONE DI ESONERO AL C.D.
“OBBLIGO VACCINALE” CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA SOSPENSIONE
IN MERITO ALLA PRENOTAZIONE DELLA C.D. “VACCINAZIONE” PRESSO L'HUB VACCINALE PER IL GIORNO 27.01.2022 INVIATA AL IN DATA 20.12.2021 Controparte_1
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza, sostenendo che il primo giudice Parte_1 avrebbe dovuto ritenere valida la documentazione offerta dalla stessa e, di conseguenza, dichiarare illegittimo tanto il rifiuto del di ricevere la sua prestazione, quanto il Controparte_2 provvedimento di sospensione conseguentemente adottato. Sul punto, infatti, rammenta di avere rispettato la normativa (D.L. 172/2021, art. 2, c. 3), in quanto il giorno dopo l'invito alla vaccinazione del 20.12.2021 aveva effettuato la prenotazione, ma che in quel periodo gli “hub vaccinali” erano letteralmente presi d'assedio, per cui capitava sovente che il primo appuntamento disponibile fosse anche ben oltre i venti giorni previsti dalla normativa. Sostiene che era falsa e sprovvista di qualsivoglia elemento probatorio, la circostanza secondo la quale la stessa avrebbe potuto recarsi direttamente all'hub vaccinale senza appuntamento dal momento che questa opzione non veniva menzionata nell'atto di invito alla “vaccinazione” (doc.6 Atto introduttivo), né tantomeno successivamente all'invio della prenotazione. Inoltre, ribatte parte appellante, la norma, pur indicando un termine di venti giorni dalla prenotazione, nulla dispone in ordine alle conseguenze del mancato rispetto del summenzionato termine e, pertanto, non legittima il datore di lavoro a rifiutare la prestazione professionale. Produce poi in atti un documento (sub doc. 2 del ricorso d'appello), indirizzato ai vertici apicali delle
“Forze dell'ordine, Personale Comparto della Sicurezza, Difesa, e Soccorso Pubblico, della Polizia Locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della Legge 3 Agosto 2007 Nr. 124”, del quale dichiara di essere entrata solo recentemente in possesso, emesso a ridosso dell'entrata in vigore degli obblighi di cui al DL 172/2021, a firma del Direttore Generale di P.S. TT. Ministero Per_3 dell'Interno, prot. Nr. 006142 del 10.12.2021 nel quale, a pag. 3, nella parte in cui elenca la documentazione da presentare a seguito dell'”invito” ricevuto al punto c), specifica che “ove, per cause non imputabili al dipendente, non sia possibile l'effettuazione della vaccinazione entro tale termine- benché sia stata effettivamente presentata richiesta (di vaccinazione) - si valuterà, attraverso il competente Ufficio sanitario, la possibilità di anticipare la data di somministrazione. In pendenza del
7 predetto termine di 5 giorni, nonché del termine di 20 giorni nell'ipotesi sub-c), il personale potrà continuare a prestare servizio esibendo la certificazione verde ID-19” base” di cui all' art. 9 del DL 52/2021; in mancanza, il personale inadempiente all'obbligo di esibizione sarà collocato in posizione di assenza ingiustificata ai sensi dell'art.
9- quinquies, comma 6, del DL 52/2021. Nell'ipotesi sub-c), i Responsabili delle strutture, ricevuta la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione,” invitano l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento l'obbligo vaccinale”. Da tale documento, secondo l'appellante, si evincerebbe che:
1) in capo al dipendente vi era solo ed esclusivamente l'onere di effettuare la prenotazione entro cinque giorni dall'invito (incombente dalla stessa assolto);
2) la fissazione della data di accesso all'hub oltre i venti giorni di cui alla normativa non facoltizzava il Datore di Lavoro a rifiutare l'accesso sul luogo di lavoro, per esplicita previsione del Ministero dell'Interno, che anzi ribadiva che il Datore di Lavoro (nella specie il Comune di ) aveva CP_1
l'obbligo di far proseguire il dipendente nella propria attività lavorativa, essendo, nelle more, sufficiente il “Green Pass Base”, ovvero il tampone (tampone che la aveva sempre Parte_1 effettuato); 3) nell'ipotesi in cui la data per l'accesso all'hub fosse stata superiore ai giorni venti era onere del Datore di Lavoro (il Comune di ) attivarsi per trovare una soluzione, ovvero una data CP_1 anteriore, facendo affidamento sui propri mezzi e sulle proprie disponibilità in quanto ente amministrativo. SUL RIFIUTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI CERTIFICATI MEDICI NR. 3, DI DIFFERIMENTO (NR. 1) ED ESONERO (NR. 2) DALL'OBBLIGO VACCINALE RISPETTIVAMENTE DEL 28.01.2022, 20.02.2022 e 16.02.2022 Parte appellante insiste anche nel ribadire che il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la piena validità dei certificati medici dalla medesima trasmessi al Comune di e, dunque, dichiarare CP_1 illegittimo il provvedimento di sospensione. Infatti:
- quanto al CERTIFICATO DI DIFFERIMENTO DATATO 28 GENNAIO 2022 EMESSO DALLA DOTT.SSA ALICE SANDRUCCI, HUB VACCINALE DI LODI ED ESIBITO AL DATORE DI LAVORO IN PARI DATA, la stessa, rispettosa della normativa, si era presentata all'hub vaccinale come da prenotazione ed il medico dell'hub vaccinale di Lodi, TT.ssa aveva emesso un certificato di differimento Per_2 dopo aver accertato di non poter inoculare il vaccino in quanto veniva riscontrata, all'esito della visita,
“una storia di shock anafilattico in seguito ad assunzione di amoxicillina”, aggiungendo che la sarebbe stata ricontattata per un appuntamento in “ambiente protetto”, data da Parte_1 destinarsi (“La Signora verrà contattata per darle un appuntamento per ambiente protetto”). Il differimento risultava, come da certificato allegato nell'atto introduttivo (doc. 16 atto introduttivo), datato 28.1.2022. Pertanto, ribatte sul punto parte appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice in sentenza, si trattava di un “certificato di differimento”, che, al pari del “certificato di esenzione”, legittimava l'ingresso sul luogo di lavoro della dipendente;
- quanto al CERTIFICATO DI ESENZIONE ALLA C.D. “VACCINAZIONE ANTI SARS COV – 2” CP_3
DOTT. , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
(LO), DEL 10.02.2022, VALIDO FINO AL 28.02.2022 INVIATO PEC DALL'AVV.
[...] CP_7
AB DA, suo precedente difensore, nella medesima data, la stessa si era recata, in data 10.2.2022, presso l'hub vaccinale denominato CV ID Palazzetto dello Sport Comune di Vizzolo Predabissi (LO), dove il TT. , medico vaccinatore, all'esito della visita le aveva rilasciato CP_4 certificato di esenzione cartaceo (doc. 17 fascicolo di primo grado) valido fino al 28.2.2022, dando
8 atto, nel summenzionato certificato, che Il soggetto, sulla base della presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, risultava esente (“NON IDONEO TEMPORANEO”) alla vaccinazione anti SARS- Cov- 2”. Il Comune di (come anche il primo giudice), tuttavia, aveva ritenuto inidoneo anche tale CP_1 certificato medico di esonero senza nemmeno chiedersi che logica potesse mai esserci in un'esenzione che, secondo la narrativa ufficiale, permettesse la frequentazione di piscine e discoteche ex art. 1, comma 3, DL 105/2021, ma non del luogo di lavoro (semplicemente, evidenzia l'appellante, la relativa modulistica non era aggiornata alle sopravvenute disposizioni relative all'obbligo di “Gren Pass” sul luogo di lavoro, introdotte per la Polizia Locale solo con l'estensione di cui al DL 172/2021, ma, come chiarito dal Governo nella sezione “Esenzioni” (Faq n. 4), “In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2022, con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021 (e successivamente fino al 27 febbraio 2022 con Comunicato n. 5 del Ministero della Salute all. n. 51 atto introduttivo), devono ritenersi idonee per l'esonero dall'obbligo del possesso del green pass per l'accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.”);
- quanto, invece, al CERTIFICATO DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS COV – 2 EMESSO DA
Controparte_8
CON PROROGA FINO AL 31.03.2022, emesso in data 16.02.2022 (doc. 21 atto
[...] introduttivo) e inviato al in data 24.2.2024, il Giudice, pur senza porre in dubbio Controparte_1 la validità del summenzionato certificato (né, tantomeno, ne aveva contestato la validità il Comune interessato), non lo aveva reputato un documento idoneo al rientro al lavoro in quanto privo di QR code, rilevando che il pedissequo certificato, contenente il QR code, di cui al documento 50, pag. 1 dell'atto introduttivo, non era stato fatto pervenire al datore di lavoro. Parte appellante, premesso che, comunque, non avrebbe dovuto essere sospesa in quanto in possesso di un certificato di esenzione assolutamente valido (doc. 17 Atto introduttivo, periodo 10.02./28.02.2022) e, prima ancora, di un certificato di differimento altrettanto valido, contesta che tale assunto non corrisponde al vero, dal momento che l'invio del certificato di esenzione digitale di cui al doc. 21 (mai contestato nella sua validità e genuinità) era stato effettuato in data 24.2.2022, mentre il c.d. “obbligo” di digitalizzazione con QR code del certificato era stato previsto solo a decorrere dal 28 febbraio 2022 dall'art. 5, comma 4, DPCM, come chiarito dal Comunicato nr. 5 del Ministero della Salute del 09 Febbraio 2022. Sostiene, quindi, che la stessa avrebbe dovuto essere immediatamente riammessa al lavoro, dal momento che il certificato medico esibito era valido (l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la somministrazione del vaccino era stata, peraltro, riscontrata anche in epoca successiva alla cessazione degli obblighi vaccinali per la categoria lavorativa di appartenenza come da certificato di esenzione prodotto sub doc. 35 (per il periodo 2.5.2022-1.6.2022). NON ANNULLABILITA' DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ASSERITAMENTE NON DISCIPLINARE Con tale motivo di appello, la ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui vi si afferma che il provvedimento di sospensione non è passibile di annullamento, non rivestendo connotato disciplinare per espressa previsione di legge, in quanto emesso “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Sul punto parte appellante sostiene che tale sospensione avrebbe, invece, natura sostanzialmente disciplinare, privando il lavoratore della retribuzione. VIOLAZIONE GDPR 2016/679 E ART. 5 STATUTO DEI LAVORATORI
9 Parte appellante denuncia, inoltre, il fatto che il Comune di , al pari di tutti i Comuni italiani e CP_1 anzi di tutti i datori di lavoro, non avrebbe mai potuto richiedere, ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro, alcuna “Certificazione Verde” o “Green pass da esenzione”, contrariamente a quanto affermato dal Giudice nella propria sentenza (ultimo paragrafo di pag. 7 sino al paragrafo 5 di pag.8 in cui venivano rigettate le conclusioni di parte ricorrente, in merito ad un difetto della titolarità della verifica dei c.d. “dati ID” in capo al Comandante TT. ). Persona_1
Il primo giudice, pertanto, nell'ottica dell'appello, sarebbe incorso in errore, avendo confuso la qualifica di “Titolare del trattamento dati” con quella del “Responsabile del trattamento dati” e dell'eventuale figura del “Sub Responsabile trattamento dati”, dal momento che, come chiarito dal D.L. Nr. 52 del 22 Aprile 2021, all'art. 9 e dal DPCM del 04.02.2022, all'art. 12:
1) Il Titolare del trattamento dati ID era il Ministero della Salute;
2) I Responsabili del trattamento dati ID erano il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Parte_2
Il TT. poteva solo rivestire la carica di “VERIFICATORE” (art. 9, del D.L. Nr. 52 del 22 Aprile Per_1
2021: persone appositamente autorizzate dal titolare del trattamento, ovvero il Ministero della Salute e ancora: “verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 28, 29, e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”). Parte appellante denuncia, quindi, la mancanza dell'atto di nomina da parte del titolare del trattamento dati, ovvero il Ministero della Salute al Comune di
. Il Comune di avrebbe dovuto richiedere una nomina per trattare i dati e solo in CP_1 CP_1 virtù di quella avrebbe potuto autorizzare il soggetto fisico TT. . Per_1
Da ultimo, parte appellante lamenta, inoltre, che il primo giudice avrebbe evocato a sproposito l'art. 2087 c.c. (“Tutela delle condizioni di lavoro - “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e a tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”) al fine di legittimare l'operato del . Controparte_1
Osserva che il sopra menzionato articolo nulla dispone in merito al potere datoriale di effettuare direttamente indagini sullo stato di salute dei lavoratori, dovendosi fare i conti con il D.lgs. 81/2008, che, unitamente all'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, vieta espressamente le indagini dirette a stabilire lo stato di salute del lavoratore prevedendo unicamente che “Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”, prevedendo quindi il ricorso al medico competente, soggetto esterno ed indipendente rispetto al datore di lavoro che opera in virtù di requisiti professionali, nell'interesse pubblico e con l'obbligo del segreto professionale, conformemente all' art. 9 GDPR paragrafo 3. Nulla di ciò, denuncia da ultimo parte appellante, era stato fatto in quanto il provvedimento di sospensione era stato emesso direttamente dal Comandante senza che vi fosse l'intervento del Medico Competente, l'unico che avrebbe potuto trattare i dati sanitari della Sig.ra d eventualmente indicare al datore Parte_1 di lavoro quali cautele adottare ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro. MANCATO RICORSO AL LAVORO – REPACHAGE CP_9
Parte appellante impugna, inoltre, la parte della sentenza che, avallando la tesi del Comune di
, ha escluso la possibilità di adibirla a mansioni diverse, sostenendo che fosse la normativa ad CP_1 imporre la vaccinazione per svolgere la prestazione lavorativa e che l'impossibilità di adibire la lavoro agile derivava dalla Delibera di Giunta n. 174 del 20.12.2021. Parte_1
Sul punto parte appellante, premettendo che la stessa era in possesso di certificazione di esenzione rilasciata da hub vaccinale, titolo che la legittimava ad entrare sul luogo di lavoro in virtù della prenotazione prima e delle esenzioni poi, ribatte che, comunque, la condotta del Datore di Lavoro si
10 appalesava illegittima dal momento che la stessa, dal 2021, svolgeva mansioni esclusivamente di natura amministrativa, in virtù delle limitazioni alla mansione disposte dal medico competente e, quindi, non aveva rapporti né con l'utenza né con i colleghi (l'ufficio in cui prestava e tutt'ora presta esclusivamente il proprio lavoro è separato dall'utenza da una parete con vetrata che si erge dal pavimento al soffitto e tale ufficio offriva, inoltre, la possibilità di accedere ai vari uffici da più ingressi, potendo isolare i vari ambienti). Conclude, quindi, ribadendo che la stessa ben avrebbe potuto continuare a svolgere le sue abituali mansioni, se solo il Datore di Lavoro avesse adottato quel minimo di accorgimenti che avrebbero potuto, da una parte, salvaguardare la salute di tutti e, dall'altra, permetterle di continuare a fornire la propria prestazione lavorativa, nel caso ripristinando il lavoro agile, come disposto nel 2020. Quanto poi alle delibera 174 del 21.12.2021 (considerata dal Giudice, quale ostacolo insormontabile alla sua adibizione al lavoro agile) rileva che tale atto proveniva dallo stesso Comune di , che CP_1 in fase di sua redazione avrebbe dovuto prevedere la modalità del lavoro agile sulla base delle effettive attività svolte dal singolo dipendente e non unicamente in funzione della categoria professionale di appartenenza considerato che non tutti gli Agenti di Polizia Locale svolgono attività di uguale natura oppure successivamente avrebbe potuto benissimo essere revocata e sostituita con un' ulteriore delibera che avrebbe permesso, in fase emergenziale, di proseguire il lavoro in modalità agile a tutti i dipendenti che svolgessero mansioni d'ufficio, senza escludere irrazionalmente gli Agenti di Polizia Locale, tanto più quelli che non svolgono funzioni all'esterno, ma mansioni prettamente amministrative, come l'odierna appellante. Chiede, quindi, a codesta Corte l'annullamento del provvedimento di sospensione anche per mancata assoluzione da parte del datore di lavoro dell'onere di ricollocamento. IMPOSSIBILITA' DI ASSOLVERE AL C.D. “OBBLIGO VACCINALE” Con tale motivo d'appello la amenta che il primo giudice, in violazione di quanto stabilito Parte_1 dall'art. 112 c.p.c., aveva omesso di pronunciarsi su una questione dirimente nel giudizio, ovvero che, nessun lavoratore ha/avrebbe mai potuto assolvere al c.d. obbligo vaccinale, in quanto non era mai stato commercializzato e, dunque, reso disponibile un farmaco che fosse in grado di prevenire l'infezione da Sars-CoV-2, requisito questo richiesto dai vari D.L. 44/2021 o D.L. 172/ 2021. Il provvedimento di sospensione, anche per tale dirimente considerazione, avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo. VIOLAZIONE REGOLAMENTO UE Nr. 953/2021 CONSIDERANDO Nr. 36 TRATTATI INTERNAZIONALI, TRATTATO DI NIZZA E VIOLAZIONE CONSENSO IN AMBITO MEDICO Con tale motivo, l'appellante impugna la sentenza, ribadendo che il primo giudice avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna in favore della normativa comunitaria e internazionale e sulla scorta di ciò accogliere il ricorso annullando il provvedimento di sospensione. In particolare, cita il Regolamento UE Nr. 953/2021 che vietava/vieta ogni forma di discriminazione (“E' necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”), Regolamento che veniva esplicitamente richiamato nel DL 52/2021 convertito in legge 87/2021 all'art. 9
11 “Certificazioni verdi ID 19” comma 9 - “le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i Regolamenti UE953/21 E 954/21 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21Giugno 2021”. Quanto alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 14, 15 e 16/2023, l'appellante eccepisce che, trattandosi di pronunce d'inammissibilità e di rigetto, le stesse non hanno effetto erga omnes (a differenze delle sentenze di accoglimento), ma solo inter-partes, vincolando il solo giudice a quo, il quale non può riproporre la questione nello stesso processo e nella stessa fase di giudizio. MANCATO RICONOSCIMENTO DI QUATTRO (4) GIORNATE DI FERIE Con tale motivo la impugna la decurtazione delle ferie dalla stessa subita pari a giorni Parte_1 quattro (4), relativi all'anno 2022 in quanto illegittima dal momento che il DL 172/2021, art. 1 comma 5, prevedeva unicamente che “Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, ma ciò non intaccava in alcun modo il monte ore di ferie e di anzianità di servizio, come ribadito dal TAR Lombardia, Sez. I, R.G. 553/2022, e TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, R.G. 274/2022. Il Giudice di primo grado, denuncia dunque parte appellante, avrebbe dovuto nel proprio provvedimento, dichiarare illegittima la decurtazione dei giorni di ferie e condannare l'Amministrazione o al pagamento o alla riattribuzione delle stesse. II gruppo di motivi d'appello (illegittimità delle sanzioni disciplinari) SUL PPROCEDIMENTO DISCIPLINARE N 1 CONCLUSO CON SANZIONE DEL 23.09.2022 PROT. 15061/22 PARI A ORE QUATTRO (4) DI RETRIBUZIONE Quanto al primo procedimento disciplinare, denuncia l'errata lettura dei fatti di causa Parte_1 effettuata dal primo giudice, il quale aveva inoltre ignorato il Verbale di Polizia Giudiziaria dell'
[...]
(Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) del 16.06.2022 Parte_3
(doc. 72 atto introduttivo) e gli altri documenti redatti da un Pubblico Ufficiale TT.ssa Caterina D'AN, Responsabile U.O.S. PSAL, negando la negligenza o la malafede dell'Ente. Passa, quindi, a ribadire quanto accaduto nella realtà dei fatti da lei sostenuta: a seguito di invio a visita medica da parte del Datore di Lavoro per il giorno 20.5.2022 (“condizione fondamentale per il rientro in servizio”), contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la stessa si era recata alla visita medica periodica, nonostante fosse stata collocata in ferie anche in quella giornata e, dopo aver chiesto che le venisse comunicato il nominativo del medico competente (fino a quel momento mai comunicatole dal datore di lavoro: doc. 41 atto introduttivo) ed aver ricevuto l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dalla TT.ssa , Responsabile dell'Ufficio del Personale del Comune di CP_10
(doc. 42 atto introduttivo), aveva effettuato la visita con il TT. , il quale, a seguito di CP_1 Per_4 un semplice colloquio e senza esaminare la cartella sanitaria e di rischio, aveva ampliato le mansioni, prevedendo per la stessa anche servizi in esterno, esclusi da tutti i precedenti medici competenti (esponendola, quindi, ad un pericolo enorme per la propria incolumità fisica e, negli scenari peggiori, costringendola potenzialmente alle dimissioni, pur di non produrre un aggravamento delle sue condizioni di salute). L'odierna appellante, pertanto, al fine di tutelare la propria salute, ben consapevole dei rischi che un documento simile comportava, si era rivolta all Controparte_11
, con un ricorso previsto dall' art 41 D. lgs. 81/2008, che si era concluso,
[...] come da Verbale di Polizia Giudiziaria a firma dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, TT.ssa Caterina D'AN, con il riscontro della nullità del giudizio di idoneità in quanto non rispettoso della normativa di cui al D. lgs. 81/2008 ed emesso da medico non titolato ad effettuare la sorveglianza sanitaria prevista per i dipendenti del Comune di e con la prescrizione del rinnovo della visita CP_1
12 periodica ad opera del medico competente, TT.ssa , medico competente del Comune di Persona_5
(doc. 72 fascicolo primo). CP_1
Fissata, quindi, altra visita medica per il giorno 8.7.2022, la stessa si era presentata presso l'ambulatorio indicato nella comunicazione di convocazione (doc. 74 atto introduttivo, che conteneva solo il riferimento al luogo e all'ora della visita senza alcun cenno al nominativo del medico). Senonché, invece, della TT.ssa , come indicato sul verbale di ATS Milano di cui Persona_5 all'allegato 72 pag. 2 dell'atto introduttivo, si era ritrovata davanti lo stesso medico, il TT. , Per_4 che, secondo quanto affermato dall' nel verbale prot. Nr. 0103240/22 del Parte_3 Co 16.6.2022, non era competente alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune , CP_1 senza che nessuna informazione su un eventuale nuova nomina le fosse mai stata comunicata in violazione dell'art. 36 comma 1 lett. d), che impone al datore di lavoro di fornire adeguata informazione circa il nominativo del medico competente. Sul punto, sostiene, quindi l'appellante, la stessa essendosi trovata di fronte un soggetto diverso da quello indicato nel verbale Prot. Nr. 0103240/22 del 16.06.2022, non aveva fatto altro che esercitare un proprio diritto, ovvero richiedere la nomina al medico, ma il TT. , inopinatamente ed Per_4 ingiustificatamente, aveva rifiutato tale esibizione. E siccome il rischio che il dott. fosse ancora Per_4 privo di nomina e che confermasse il precedente “parere medico” (con il conseguente rischio di dover svolgere attività esterne particolarmente pericolose tenuto conto delle sue condizioni di salute), si era rifiutata di sottoporsi a tale visita. A seguito di quanto avvenuto e per segnalare l'evento l'odierna appellante nella stessa mattinata aveva, quindi, interpellato nuovamente l' (doc.76 atto Parte_3 introduttivo), che aveva risposto, dapprima con comunicazione e-mail, coinvolgendo il datore di lavoro con cui aveva scambiato un intenso epistolario (doc.78 atto introduttivo) e poi con il protocollo Nr. 0117455/22 dell'11.07.2022 (doc. 80 atto introduttivo), nel quale aveva affermato che, non essendoci stata un'adeguata informazione alla dipendente ai sensi dell'art 36 c.1 D.lgs. 81/2008 da parte del datore di lavoro (vedasi allegato B a pag. 6 doc 80 atto introduttivo), non era possibile irrogare alcuna sanzione disciplinare e che, essendo venuta a conoscenza che la visita del 20.5.2022, era stata effettuata in un giorno in cui la dipendente era stata collocata in ferie, cosa Parte_1 vietata dall'art 15 del D.lgs. 81/2008, le aveva fornito l'interpello n. 18/2014, criterio interpretativo e direttivo (ai sensi dell'art 12 c.3 del D.lgs. 81/2008), affinché la stessa potesse valorizzarlo nelle opportune sedi. L'appellante, alla luce delle evidenziate circostanze e considerazioni, conclude, quindi, nel ribadire che in tale caso era da escludersi ogni responsabilità in capo alla stessa con conseguente annullamento della sanzione del 23.9.2022 e conseguente restituzione delle somme arbitrariamente trattenute. Rileva, inoltre, che il Giudice non aveva ammesso le istanze istruttorie formulate dalla difesa di parte Per_ ricorrente ovvero: 1) copia dell'atto di revoca di incarico alla TT.ssa (TT.ssa competente indicata dall' in data 16.6.2022 a pag.2 del doc.72 atto introduttivo), Parte_3 indispensabile per verificare che non fossero nominati contemporaneamente due medici competenti, cosa che l' aveva già accertato essere vietata dall'art 18 comma 1 lettera a) Parte_3 del D.lgs. 81/2008 (vedasi punto 2 pag.1 doc.72 atto introduttivo) ai fini della regolarità dell'incarico affidato al TT. ; 2) documento di protocollazione della nomina in capo al TT. per Per_4 Per_4 aver certezza della data di emissione del provvedimento. SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N 2 CONCLUSO CON SANZIONE DEL 23.09.2022 PROT. 15062 RIMPROVERO SCRITTO Anche in merito al secondo procedimento disciplinare parte appellante lamenta che, se il Giudice avesse ricostruito correttamente i fatti e opportunamente valorizzato la documentazione offerta in
13 produzione, avrebbe riconosciuto che non vi era stata nessuna condotta inopportuna/cavillosa né insofferente alle regole. Sul punto, infatti, rammenta che al momento del rientro dalla mancata visita dell'8.7.2022, la stessa si era messa a lavorare svolgendo le proprie abituali mansioni, ovvero rispondere alle telefonate e attività di sportello con l'utenza (fatto confermato anche dal TT. Responsabile gerarchico Per_6 della Sig.ra , quando la TT.ssa (che non era né responsabile gerarchico né Parte_1 Per_7 responsabile dell'Ufficio Personale, contrariamente a quanto affermato nella lettera di contestazione, ma responsabile del Settore Economia e Finanze) le aveva chiesto spiegazioni su quanto occorso con il TT. . Per_4
La Sig.ra sul punto, rammenta che, contrariamente a quanto sostenuto dal e Parte_1 CP_1 dallo stesso giudice nella sentenza, la stessa non si era rifiutata di rispondere, ma, trattandosi di questioni delicate inerenti anche ad aspetti sanitari, non voleva trattare l'argomento dinnanzi a terzi (ovvero i colleghi di lavoro) e aveva, quindi, chiesto di fornire le proprie spiegazioni per iscritto. SULLE SPETTANZE RELATIVE ALLA VISITA PERIODICA DEL 20 MAGGIO 2022 Con l'ultimo motivo d'appello, la ricorrente censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e, segnatamente, per aver omesso di esprimersi anche in merito alla sua richiesta di corresponsione delle spettanze relative alla visita medica periodica del 20.5.2022, giornata questa da intendersi quale lavorativa, in quanto la visita medica periodica è tempo di lavoro ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e non deve costituire onere per il lavoratore, come invece avvenuto nel caso in esame (doc. 66 atto introduttivo), considerato che l'odierna appellante, oltre ad essere stata collocata in ferie nella giornata di effettuazione della visita medica periodica (cosa vietata dal D.lgs. 81/2008), aveva dovuto farsi carico anche del pedaggio autostradale e dell'uso mezzo proprio ed era stata privata del trattamento di trasferta contrariamente a quanto previsto dall'art. 41 CCNL (doc. 62 atto introduttivo) come richiamato dall'art.70-octies del CCNL 2016-2018. Con memoria depositata in data 15.11.2024 si è costituito in giudizio il , insistendo Controparte_1 per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. In via preliminare, l'ente locale eccepisce che l'appello è da considerarsi manifestamente inammissibile nella parte in cui articola un nuovo capitolo di prova, mai enunciato in primo grado, per contestare tardivamente, in violazione dell'art. 345 c.p.c., l'inadempimento all'obbligo vaccinale accertato dal Tribunale in primo grado. Eccepisce, inoltre, la tardività e conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c. anche dei 29 documenti di nuova produzione. Oltre a ciò, lamenta anche l'abnorme violazione dei limiti dimensionali imposti dal D.M. n. 110/2023 e la mancata indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 434 c.p.c., dei capi della decisione di primo grado impugnati, che, a parere del appellato, rendono difficile comprendere le ragioni di CP_1 doglianza nei confronti della decisione di primo grado. Nel merito il difende la sentenza di prima cure ribadendo compiutamente le proprie difese in CP_1 ordine alla legittimità del proprio operato e dei provvedimenti impugnati. La Corte, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza del 27.5.2025, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, innanzi tutto, superata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto nel ricorso sono elencati e compiutamente esposti, in modo comprensibile, i motivi d'appello, preceduti da apposita elencazione avuto riguardo ai capi della sentenza di primo grado oggetto di censura. L'atto introduttivo, pertanto, risulta rispettoso dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., riguardo ai quali la Suprema Corte, anche da ultimo, ha ribadito: “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato
14 dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò che il nuovo testo dell'articolo 342 del Cpc esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. In particolare, nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.” (Cass. n. 18309/2024).
* Ciò premesso, il primo gruppo di motivi d'appello, diretto alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'impugnazione del provvedimento di sospensione adottato dal Comune di in data 21.1.2021, nei confronti della per inadempimento dell'obbligo CP_1 Parte_1 vaccinale, per le ragioni di seguito esposte, non può trovare accoglimento. La fattispecie qui controversa è regolata dall'art. 4-ter 1 del d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021, disposizione introdotta dal d.l. 172/2021, conv. con modificazioni dalla l. n. 3/2022, che, per quanto qui di rilievo, ha esteso l'obbligo vaccinale ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, tra gli altri, anche al personale della polizia locale (vd. comma 1 lett. b) e che, nella sua originaria formulazione, così recitava:
“1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
15 c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
…
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
16 Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.”. La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale e, segnatamente, dell'introduzione e successiva estensione dell'obbligo vaccinale ex d.l. 44/2021 (come convertito e modificato nel tempo) per prevenire e contenere la diffusione della pandemia, nei suoi tratti essenziali, è stata già vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale con una pluralità di pronunce, da intendersi qui tutte richiamate (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024). In particolare, per quanto qui di rilievo avuto riguardo all'eccezione, sollevata dall'appellante, d'impossibilità di assolvere l'obbligo vaccinale non essendo, in tesi, mai esistito un vaccino effettivamente idoneo a prevenire l'infezione, è evidente che la questione, come posta, mette in discussione lo stesso fondamento del trattamento vaccinale reso obbligatorio dal legislatore dell'emergenza quale misura straordinaria volta a far fronte alla diffusione del virus ID-19, sotto il profilo dell'effettiva efficacia preventiva dei farmaci all'uopo individuati, aspetto sul quale la Consulta si è espressa in modo esplicito con la sentenza n. 14/2023, confermando la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta legislativa avuto riguardo al delicato bilanciamento degli interessi in gioco come garantiti e tutelati dall'art. 32 Cost. (salute individuale/salute collettiva), anche in relazione ai principi solidaristici di cui all'art. 2 Cost. e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
“10.3.- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente - l' attesta CP_13
l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). 10.3.- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente - l' attesta CP_13
l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
17 Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Pa Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS). 11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di "un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.
…
12.4.- Fortemente significativa è, infine, sotto il profilo di diritto comparato, la tendenziale omogeneità della soluzione, adottata in altri Paesi, nel senso della obbligatorietà della vaccinazione legata a certe professioni, tra le quali spiccano, per tutte - pur nell'ambito di una certa variabilità delle altre categorie soggettive coinvolte e pur nella diversità degli approcci che emerge dal confronto tra i vari ordinamenti -, quelle sanitarie. In particolare, va segnalato che l'obbligo vaccinale per gli esercenti attività in ambito sanitario è stato introdotto, tra l'altro, in Francia e in Germania, nonché nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. E, come meglio esposto in seguito, le Corti, anche costituzionali, di alcuni Paesi hanno ritenuto la legittimità dell'obbligo, facendo ricorso ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, utilizzati in modo non dissimile da come sviluppati nel nostro ordinamento.
13.- Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus - funzionale al duplice scopo, sopra ricordato,
18 di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività -, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019). 13.1.- Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. 13.2.- Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione. (….)”. I rilievi sollevati al paragrafo “E.” del ricorso in appello (pagg. 41 e ss.) in ordine all'eccepita impossibilità di assolvere il c.d. obbligo vaccinale vanno, pertanto, disattesi, siccome infondati, non valendo ad esimere il singolo dall'osservanza dell'obbligo vaccinale introdotto dal legislatore emergenziale. Parimenti infondate sono le considerazioni relative al mancato ricorso al lavoro agile e al ripescaggio, in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale, l'art. 4-ter 1 del d.l. 44/2021 prevede quale necessaria e unica conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore che
19 vi è tenuto “l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa”, senza alterativa alcuna. Con il d.l. 172/2021 (che ha introdotto l'art. 4-ter 1 cit.), infatti, è stata espunta dalla normativa la prescrizione, originariamente contenuta nel comma 8 dell'art. 4 del d.l. 44/2021, relativa al preventivo vaglio da parte del datore di lavoro della possibilità di adibizione del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale a mansioni, anche inferiori, non implicanti rischi di diffusione del contagio, essendo l'obbligo di ricollocamento rimasto esclusivamente per il personale esentato (definitivamente o temporaneamente) dalla vaccinazione ex art. 4, comma 2, del d.l. 44/2021, riguardo al quale il comma 7 del medesimo art. 4 prevede: “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”. L'assunto dell'appellante per cui, anche se la stessa non fosse stata esentata dall'obbligo vaccinale, il Comune di avrebbe dovuto continuare ad adibirla alle mansioni di natura amministrativa CP_1 dalla medesima già svolte prima dell'adozione del provvedimento di sospensione, nel caso mediante modalità di lavoro agile, in luogo che sospenderla, è, pertanto, infondato (la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 186/2023, approfondendo anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, proprio con riferimento allo svolgimento "con modalità di lavoro agile", richiamati principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato "l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti" e, in continuità con le precedenti pronunce, ha concluso per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire "in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)"). Destituite di fondamento sono, inoltre, le denunciate violazioni della disciplina in materia di trattamento dei c.d. “dati ID”, che, in via di estrema sintesi, la lamenta essere stati Parte_1 indebitamente trattati (previa acquisizione dei certificati medici rilasciati dal personale sanitario degli
“hub” vaccinali) dal dott. , Responsabile del Settore Vigilanza e designato dallo stesso Persona_1
Comune di quale “Titolare del trattamento dei dati relativi alla verifica della sussistenza dei CP_1 requisiti di accesso agli ambienti indicati dalla normativa applicabile” (vd. doc. 57 fascicolo primo grado ricorrente). L'assunto difensivo dell'appellante, la quale sostiene che, in assenza di atto di nomina da parte dell'unico titolare del trattamento dati ID, ossia del Ministero della Salute (e/o del Responsabile, ossia del Ministero delle Finanze e Sogei), né il né il suo delegato dott. Controparte_1 Per_1 avrebbero potuto verificare le certificazioni ID dalla stessa trasmesse, non tiene conto delle prescrizioni imperative di cui all'art. 4-ter 1 del d.l. 44/2021, per cui “i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1” (comma 2) e
20 “verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87” e, in caso di mancata presentazione del certificato di vaccinazione o di esenzione (temporanea o definitiva) dalla vaccinazione, “accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato” (comma 3). Il dettato legislativo, infatti, è univoco nel porre a carico del datore di lavoro e, in particolare e per quanto qui di rilievo, del responsabile delle strutture in cui presta servizio il personale di Polizia Locale, vale a dire, nella specie, il responsabile del Comune di (ossia il Sindaco o il suo CP_1 delegato, nella specie, quindi, il dott. ) una posizione di garanzia circa l'osservanza dell'obbligo Per_1 vaccinale e nell'attribuirgli, a tal fine, diretti poteri/doveri di acquisizione e verifica della documentazione che ne comprovi l'adempimento da parte del lavoratore. Il potere di trattare i dati personali risultanti dai certificati in esame è, pertanto, conferito ai datori di lavoro/enti e istituzioni in discussione direttamente dalla legge (senza alcuna necessità di nomina o di delega da parte del Ministero della Salute, titolare del trattamento dati della “Piattaforma nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica della Certificazioni Verdi ID-19”) e ciò in funzione dell'accertamento di una condizione lavorativa necessaria nel frangente pandemico fronteggiato dalla normativa emergenziale, costituendo la vaccinazione “requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1” ex art.
4-ter 1, comma 2, d.l. 44/2021. Del tutto fuori luogo e palesemente infondato è, all'evidenza, anche il rilievo circa la violazione dell'art. 5 Stat. Lav., là dove, nella fattispecie controversa, non si verte nell'ambito di controlli datoriali diretti sull'idoneità fisica del lavoratore, ma, come detto, della verifica di certificazioni sanitarie poste dal legislatore quali requisiti condizionanti la possibilità di continuare a rendere la prestazione lavorativa. Quanto all'inadempimento, da parte della dell'obbligo vaccinale, inadempimento Parte_1 accertato dal di e ravvisato anche dal primo giudice, questa Corte ritiene che le CP_1 CP_1 argomentazioni difensive al riguardo opposte dalla lavoratrice non possano trovare accoglimento. Come evidenziato nella sentenza appellata, ricevuto, in data 16.12.2021, l'invito alla produzione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale (vd. doc. 6 fascicolo primo grado appellante), la infatti, pur avendo tempestivamente trasmesso al datore di lavoro, entro i Parte_1 successivi cinque giorni e, segnatamente, in data 21.12.2021, la prenotazione dell'appuntamento per la somministrazione della prima dose di vaccino per il giorno per il giorno 27.1.2022 alle ore 10.20, facendo presente che la data ottenuta era la prima disponibile nella zona di residenza (vd. doc. 7 fascicolo primo grado appellante), tuttavia, a fronte delle contestazioni al riguardo sollevate dal avrebbe dovuto dimostrare la circostanza e, in particolare, di essersi trovata per fatto alla CP_1 stessa non imputabile, nell'impossibilità di ottenere un appuntamento in data anteriore e rispettosa del termine di venti giorni dalla ricezione dell'invito prescritto dal terzo comma dell'art. 4-ter 1 d.l. 44/2021. Se è, infatti, vero che, come evidenziato dall'appellante, la norma è chiara nell'indicare, quale documentazione da produrre entro cinque giorni dall'invito, per chi non abbia ancora ottenuto l'inoculazione del vaccino o l'attestazione di differimento o omissione della vaccinazione, “la presentazione della richiesta di vaccinazione”, tuttavia, al contempo, lo è altrettanto nel prescrivere che la vaccinazione debba essere eseguita (“da eseguirsi”) “in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito”.
21 In ogni caso, consapevole che l'appuntamento per la somministrazione del vaccino dalla stessa ottenuto telematicamente era stato fissato in data ben successiva alla scadenza di detto termine, sarebbe stato onere della lavoratrice, agente di polizia locale, attivarsi per ottemperare con tempestività (ossia entro il termine di venti giorni dall'invito) agli obblighi di vaccinazione, avvalendosi dell'opzione di accesso diretto agli hub vaccinali, all'uopo riconosciuta dalle disposizioni emanate dal Commissario straordinario per l'attuazione e l'esecuzione della compagna vaccinale nazionale per le categorie assoggettate all'obbligo di vaccinazione e ciò, tanto più, dopo essere stata espressamente informata di tale facoltà e compulsata ad avvalersene dal suo responsabile (ossia dal Comandante di PL, dott. ) con la comunicazione del 27.12.2021, di riscontro alla sua del 24.12.2021, recante in Per_1 allegato le menzionate disposizioni commissariali (e, segnatamente, l'“Aggiornamento delle indicazioni sulla prosecuzione della compagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19”, che prescrivevano appunto alle Regioni/P.A. di “garantire, per le categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria, l'opzione di accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione” del 26.11.2021: vd. doc. 3 fascicolo primo grado ). Controparte_1
Parte appellante tende a sminuire la portata ed efficacia precettiva di tale indicazione, sostenendo che si sarebbe trattato di niente di più di un “invito” rivolto alle Regioni per accelerare la vaccinazione, come reso evidente dall'inciso “ove possibile”. Tale espressione, tuttavia, non risulta riferita alla garanzia di opzione di accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione, bensì alla sola predisposizione di linee dedicate alle categorie soggette all'obbligo di vaccinazione per il ciclo primario e per i richiami del vaccino (così recita, infatti, nella sua interezza il paragrafo 3, “trattino 6”, delle sopra richiamate disposizioni commissariali: “garantire , per le categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria, l'opzione di accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione e predisporre – ove possibile- linee dedicate, sia per il ciclo primario sia per i richiami”). Si tratta di due indicazioni distinte: l'una, quella di garanzia dell'accesso diretto senza prenotazione, immediatamente cogente e l'altra, invece, subordinata ad una riorganizzazione del servizio, da attuarsi, appunto, ove possibile, nel senso appunto dell'approntamento di corsie vaccinali appositamente destinate ai soggetti gravati dall'obbligo vaccinale in modo da assicurare la fissazione delle prenotazioni e la somministrazione dei vaccini nel rispetto delle stringenti tempistiche previste dal legislatore. Quanto alla nuova produzione di cui al doc. 2 del ricorso in appello, va, in primo luogo, osservato che tale documento, recante prot. n. 006162 del 10.12.2021, proviene dal Direttore Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dott. ossia dal vertice della Per_3
Polizia di Stato e reca indicazioni volte a regolamentare la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali da parte del personale appartenente alla stessa e non anche da parte di quello della Polizia Locale. In ogni caso, anche a voler ravvisare nelle relative prescrizioni principi generali desumibili dall'interpretazione della fonte normativa primaria (costituita dall'art. 4-ter DL 44/2021), l'indicazione nella stessa contenuta, al punto 2, primo periodo, lett. c), con riferimento alla “presentazione di tempestiva richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito”, per cui “Ove, per cause non imputabili al dipendente, non sia possibile l'effettuazione della vaccinazione entro tale termine – benché sia stata effettivamente presentata richiesta- si valuterà, attraverso il competente Ufficio sanitario, la possibilità di anticipare la data di somministrazione”, presuppone che la mancata effettuazione della vaccinazione entro il termine di legge non sia imputabile al dipendente, il quale, dunque, deve dimostrare di aver fatto tutto quanto possibile (a partire dalla tempestiva richiesta di prenotazione della vaccinazione), per ottemperare all'obbligo vaccinale, come declinato dal legislatore.
22 Come già osservato, almeno a seguito dell'espresso invito ricevuto in tal senso dal Comune di
, l'odierna appellante avrebbe dovuto attivarsi presentandosi tempestivamente presso uno CP_1 dei centri vaccinali della zona e facendo valere le indicazioni commissariali circa la propria facoltà, quale agente della Polizia Locale, di accesso diretto, anche senza prenotazione o, comunque, in data anticipata rispetto a quella della prenotazione, essendo a ciò tenuta, secondo l'ordinaria diligenza, in forza degli obblighi di collaborazione sulla stessa gravanti ex artt. 1175 e 1375 c.c.. Nel caso in cui, nonostante il tentativo di accesso diretto dalla stessa posto in essere, tale possibilità le fosse stata effettivamente negata dagli addetti all'hub, allora (ed esclusivamente in tale ipotesi), il ritardo nell'adempimento avrebbe potuto considerarsi alla stessa non imputabile. A questo riguardo, tuttavia, l'odierna appellante nulla ha allegato e provato nel primo grado di giudizio. Solo nel ricorso in appello -dopo che il Tribunale, nella sentenza appellata, ha rilevato come “l'omessa formulazione di un apposito capitolo di prova da demandare al teste” rendesse “la circostanza della
“causa di forza maggiore” – contestata da controparte- sfornita di prova”- nel tentativo di emendare tale mancanza e in totale contraddizione con la propria linea difensiva, incentrata sulla negazione, ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni legislative, del carattere vincolante, per il lavoratore, del termine di venti giorni previsto per l'esecuzione della vaccinazione (non dipendendo dallo stesso la data di fissazione dell'appuntamento) e sul ribaltamento a carico del datore di lavoro dell'onere di attivarsi con il sistema sanitario per ottenere l'anticipazione della somministrazione, l'appellante ha formulato un capitolo di prova testimoniale con il quale si chiede alla teste se è Testimone_1 vero che “In data 23.12.2021 accompagnò la sig.ra presso l'“hub Parte_1 vaccinale” di ma che non le fu consentito l'accesso in quanto non in possesso di Controparte_6 prenotazione?”, circostanza mai prima neppure prospettata. L'opposizione dell'ente appellato all'ammissione del nuovo mezzo istruttorio è fondata. Riguardo all'ammissione in appello di nuovi mezzi istruttori, la Suprema Corte, anche da ultimo ribadito, ha ribadito: “In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. n. 16646/2025). Nel caso esaminato, tuttavia, ad essere nuova non è solamente l'istanza istruttoria, ma la stessa allegazione della circostanza di fatto, lo si ribadisce, totalmente esulante dalle allegazioni poste a fondamento del ricorso. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale considerazione, il capitolo di prova, come formulato, è generico non indicando né l'orario dell'asserito tentativo di accesso all'hub, né le generalità di chi avrebbe precluso l'accesso, né circostanziando ulteriormente quanto accaduto e, segnatamente, per quanto qui di rilievo, se la in possesso della prenotazione, avesse fatto presente al Parte_1 personale del centro vaccinale l'esigenza di anticipare la data dell'appuntamento e la propria qualità di soggetto obbligato quale agente di polizia locale, come tale facoltizzato all'accesso diretto, anche in assenza di prenotazione, sulla base delle indicazioni all'uopo diramate dal Commissario . Parte_5
Né risulta che la stessa abbia rinnovato il tentativo di accesso, facendo presenti tali indicazioni, dopo aver ricevuto specifica sollecitazione in tal senso dal proprio datore di lavoro con la sopra richiamata comunicazione del 27.12.2021, sicché il capitolo, per come formulato (essendo riferito a un tentativo di accesso effettuato in data 23.12.2021 e, quindi, in epoca precedente all'invito del , non è, CP_1 comunque, indispensabile ai fini della decisione;
la circostanza che si intende dimostrare con lo
23 stesso, infatti, non esclude l'inadempimento della la quale ha presentato al Comune una Parte_1 prenotazione non conforme (quanto ai tempi dell'appuntamento di somministrazione del vaccino) a quanto previsto dalla normativa e non ha dimostrato di essersi attivata con la dovuta diligenza per ottemperare a quanto dalla stessa prescritto con disposizioni di carattere imperativo, in quanto volte a tutelare la salute collettiva in presenza di un'emergenza epidemiologica di conclamata gravità. Il provvedimento di sospensione adottato dal Comune di in data 21.12.2021, a fronte della CP_1 trasmissione da parte della lavoratrice di una prenotazione di appuntamento non conforme, per tempistiche, alla specifica previsione al riguardo contenuta nell'art. 4-ter 1, comma 3, secondo periodo (prescrivendo la disposizione che la visita debba essere eseguita entro venti giorni dalla ricezione dell'invito), è, pertanto, legittimo, come già ritenuto dal primo giudice, in quanto a tale mancanza consegue ex lege l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale (vd. quarto periodo del medesimo comma) e da esso l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e degli obblighi retributivi (salva l'assenza di conseguenze disciplinari, denotante il carattere non disciplinare del provvedimento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro). Il comportamento inadempiente della trova, peraltro, ulteriore riconferma nel successivo Parte_1 documento medico di “Prescrizione approfondimenti”, a firma della dott.ssa del Persona_8 centro vaccinale di Lodi (vd. doc. 16 fascicolo primo grado ricorrente). Dallo stesso emerge, infatti, che l'odierna appellante si recò presso il centro vaccinale il giorno 28.1.2022 alle ore 18.37, mentre l'appuntamento indicato nella conferma di prenotazione era stato fissato presso il Centro CV COVID Palazzetto dello Sport di (in via Verdi, 5) il giorno Controparte_6
27.1.2022 alle ore 10.20, incongruenza temperale in merito alla quale la non ha fornito Parte_1 giustificazioni di sorta (non avendo spiegato come mai si fosse presentata in un giorno diverso da quello prenotato e successivo ad esso, con un ulteriore ritardo nell'adempimento dei propri obblighi vaccinali). Ciò premesso, dal documento risulta che, avendo l'odierna appellante riferito, in sede di raccolta dei dati anamnestici, di “una storia di shock anafilattico in seguito ad assunzione di amoxicillina”, il medico vaccinatore decise di soprassedere dalla somministrazione del vaccino e, interlineate le parti del modulo recanti le prescrizioni di approfondimenti da parte del medico di Medicina Generale (“Pertanto si richiede una ulteriore valutazione del MMG, sulla base della conoscenza della storia clinica della paziente: SI-NO”) o, in alternativa, da parte di specialista allergologo della ASST (“Pertanto si richiede una valutazione dello specialista allergologo di ASST a scopo vaccinazione prevista (per i casi più complessi: SI-NO”), aggiunse a penna l'indicazione “La Signora verrà contattata per darle un appuntamento per ambiente protetto”. Come osservato dal giudice di primo grado, il documento in esame non è un certificato di esenzione (neppure temporanea) dalla vaccinazione (non recando alcuna attestazione di sussistenza di un pericolo per la salute del paziente in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate come richiesto dall'art. 4, comma 2, del DL 41/2021 per l'omissione o il differimento della vaccinazione), ma rappresenta un mero rinvio, peraltro sine die, dell'appuntamento per la somministrazione del vaccino. E' evidente, quindi, che, versando già la ricorrente in una condizione di conclamato ritardo nell'adempimento degli obblighi vaccinali, tale documento non la abilitava certo alla ripresa del servizio con impiego in mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio ex art. 4, comma 7, DL 41/2021, essendo a tal fine necessario il certificato di avvenuta vaccinazione o di esenzione, temporanea o definitiva, dalla vaccinazione. Quanto al successivo “Certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2” del centro vaccinale di datato 10.2.2022 con validità fino al 28.2.2022, a firma del dott. , il Controparte_6 CP_4 rilievo del Comune, fatto proprio anche dal primo giudice, per cui, recando la certificazione in esame
24 la dicitura “Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”, l'attestazione di esenzione nella stessa contenuta non vale, invece, per l'accesso al luogo di lavoro ex art. 4, comma 2, DL 41/2021, espressamente richiamato dall'art.
4-ter 1 del medesimo DL, è coerente con l'orientamento all'epoca fatto proprio dal Consiglio di Stato, che, avuto riguardo alla distinzione di contenuti della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, DL 105/2021 e della certificazione ex art. 4, comma 2, DL n. 44/2021, aveva evidenziato che mentre nella prima tipologia di certificazione, come disciplinata dall'art. 3, comma 3, del DL 105/2021 (a mente del quale “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”) e dalla circolare del Ministro della Salute n. 35309 del 4.8.2021, era sufficiente la mera dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”, là dove proprio la suddetta circolare prescriveva espressamente che i “certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione)”, al contrario nella certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 44/2021, la disposizione legislativa (quindi la stessa fonte primaria) era più rigorosa (essendo stata originariamente introdotta per disciplinare gli obblighi vaccinali degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario), prevedendo che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita” e prescrivendo, quindi, un'attestazione recante la motivazione clinica dell'esenzione (in modo da Part consentirne il controllo da parte della :
“L'art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 ricollega l'esonero dall'obbligo vaccinale al solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l'accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all'uopo rilasciata. L'attestazione delle 'specifiche condizioni cliniche documentate', non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza "ab externo", essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle 'specifiche condizioni cliniche documentate' sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al pericolo per la salute Part dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne. Il controllo demandato alla concerne pur sempre la certificazione del medico di medicina generale, la quale però, proprio perché Part costituente l'oggetto (diretto ed esclusivo) dell'attività di verifica della deve consentire all'Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell'esonero.”. Con la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, il DPCM 4.2.2022, al riguardo, ha disposto che le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-CODIV-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai medici abilitati al loro rilascio per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, congruità e veridicità dei dati (vd. art. 5, comma 6, del DPCM citato). Il Sistema TS consente, quindi, di archiviare tutti i dati relativi all'esenzione, inclusa la motivazione clinica, che, tramite il codice univoco CUEV, può essere stampata o trasmessa
25 tramite posta elettronica all'interessato su richiesta dello stesso (vd. art. 5, comma 2, del medesimo DPCM). Ne risultano così contemperati l'interesse privato del singolo alla tutela della riservatezza dei suoi dati sanitari (sensibili) con quello pubblico a verificare che le certificazioni siano state rilasciate sulla base di controindicazioni alla vaccinazione effettivamente sussistenti. Nel caso esaminato il certificato, rilasciato sulla base della precedente modulistica cartacea, si limita a dare atto che “Il soggetto, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, risulta esente (NON IDONEO TEMPORANEO) alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”, senza alcun riferimento alle specifiche condizioni cliniche avverse in concreto accertate. Il certificato così rilasciato, tuttavia, non risulta conforme alle disposizioni di cui al DPCM 4.2.2022, che, all'epoca del suo rilascio (10.2.2022), era già entrato in vigore, essendo stato pubblicato nella GU del 7.2.2022 ed essendone stata prevista l'efficacia dalla data della predetta pubblicazione (ex art. 16 del DPCM). L'art. 5 del predetto DPCM, al comma 4, aveva, infatti, espressamente disposto che dalla data di efficacia dello stesso le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 fossero rilasciate esclusivamente in modalità digitale (con indicazione del codice univoco CUEV), salva la persistente validità sino ai successivi venti giorni (ossia sino al 27.2.2022) delle precedenti certificazioni cartacee e fermo l'obbligo a decorrere dal 28.2.2022 di munirsi della certificazione digitale in formato elettronico con QR Code. Assorbita la questione relativa al riferimento contenuto nella certificazione della sua validità “per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105” e non anche ai fini lavorativi ex artt. 4 e ss. del DL 44/2021 (questione chiarita a livello governativo rispondendo alla FAQ n. 4 della sezione “Lavoro pubblico e Privato”, ossia alla domanda:
“Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge N. 127 del 2021 sono idonee anche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro?”, nei seguenti termini: “Sì … In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2022, con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021, devono ritenersi idonee per l'esonero dall'obbligo del possesso del green pass per l'accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione”), detta certificazione, tenuto conto della data del suo rilascio (10.4.2022), occorso nella vigenza del DPCM 4.2.2022, non risulta, comunque, conforme alla normativa. Né avrebbe potuto consentire il rientro in servizio della il successivo certificato di Parte_1 esenzione temporanea digitale (Sistema TS), con validità sino al 31.3.2022, trasmesso dall'odierna appellante al con lettera raccomandata datata 24.2.2022 (spedita in data CP_1 CP_1
25.2.2022). Nel documento (sub doc. 21 del fascicolo di primo grado ric.), infatti, come già evidenziato dal Tribunale di Lodi, non risultano leggibili, essendo stati oscurati, né la causale, né la data di emissione, né (ciò che più conta) il Codice univoco di esenzione vaccinale (CUEV), dato quest'ultimo indispensabile, nell'ambito del processo di digitalizzazione di cui al DPCM 4.2.2022, per identificare il certificato stesso nel Sistema TS e, quindi, per consentire di estrarne il corrispondente in formato digitale contenente il c.d. QR Code e di verificarne, tramite quest'ultimo, l'autenticità, validità e integrità (vd. art. 1, comma 1, lett. e) e lett. u) e art. 7 del citato DPCM). Richiamata la diffusa e dettagliata motivazione al riguardo contenuta nella sentenza di primo grado, questa Corte non può che stigmatizzare ulteriormente il comportamento inadempiente della
26 la quale, neppure a seguito della cessazione della validità delle certificazioni di esenzione Parte_1 precedentemente emesse in modalità cartacea, prevista dall'art. 5, comma 4, del DPCM 4.2.2022 a decorrere dal 28.2.2022 (ossia, come già detto, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore del DPCM, pubblicato in GU in data 7.2.2022), si curò di trasmettere al il certificato di esenzione digitale CP_1 in formato elettronico, ossia con il QR Code al quale era associato il CUEV (oscurato) presente nel certificato in commento (già emesso, nella vigenza del DPCM 4.2.2022, quale certificato digitale, come reso evidente dal richiamo nell'intestazione al Sistema TS e dalla presenza, nello stesso, del CUEV). E', infatti, pacifico, in quanto confermato dalla stessa nel libero interrogatorio reso in Parte_1 primo grado1, che la “Certificazione di esenzione” digitale con QR Code (con validità dal 16.2.2022 al
31.3.2022), sub doc. 50 del fascicolo di primo grado di parte appellante, non è mai stata trasmessa al
, che ne è venuto a conoscenza solo con la sua produzione in giudizio, nonostante Controparte_1
l'esplicita richiesta dallo stesso in tal senso avanzata alla on comunicazione del 3.3.2022, Parte_1 comunicazione nella quale l'ente, nella piena vigenza e cogenza del DPCM 4.2.2022, aveva ribadito che la revoca della sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale sarebbe potuta avvenire con la presentazione di certificazione in formato digitale o cartaceo verificabile tramite QR Code con l'App Verifica C19 (vd. doc. 22 fascicolo primo grado appellante). Né la legittimità, validità ed efficacia del provvedimento di sospensione risulta travolta dalla malattia certificata dalla lavoratrice a partire dal 4.3.2022 (vd. doc. 23 fascicolo primo grado appellante), in quanto la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, essendo stata prevista dalla normativa legislativa emergenziale per far fronte alla pandemia e costituendo, pertanto, una misura connotata da specialità ed eccezionalità, prevale sulle altre ipotesi legali di sospensione, quali la malattia e i congedi. In questi termini si è espressa di recente la Cassazione, chiarendo che “In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti ID-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per Part inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di già assente dal lavoro per malattia).” (Cass. n. 1881/2025) e che “La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che questa Corte ha già enunciato, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, inducono a ritenere che nella fattispecie la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa, non possa essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta "priorità della causa sospensiva", sulla base del quale i giudici del merito, erroneamente, hanno deciso la controversia. Osta a detta applicazione innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il 1 Si riportano le dichiarazioni al riguardo rese dalla all'udienza del 29.11.2023: “Confermo che i documenti che Parte_1 ho mostrato/esibito al sono solo i documenti 16-17-21 del ricorso e che sono i documenti che ho inviato al CP_1 Comune. Sono solo questi documenti Quando ho inviato il documento n. 21 ho indicato che avevo digitalizzato l'esenzione, perché la normativa prevedeva che venisse digitalizzata dal 28 di febbraio, prima non esisteva il Qr Code. In data 24 febbraio ho inviato il doc. n. 21 al dicendo che avevo digitalizzato l'esenzione.”. CP_1 27 provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria.” (Cass. 1888/2025; vd. anche nei medesimi termini Cass. n. 2412/2025). Dai principi di diritto al riguardo enunciati dalla Suprema Corte con riferimento all'inadempimento dell'obbligo vaccinale accertato in costanza di malattia e, quindi, in caso di malattia ad esso preesistente si desume che la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale prevale anche in caso di malattia sopravvenuta, non valendo quest'ultima a privare d'efficacia la sospensione senza obblighi retributivi già in atto. Il comportamento del , che ha considerato la assente per malattia Controparte_1 Parte_1 solo a decorrere dal mese di aprile 2022 (ossia dalla cessazione dell'obbligo vaccinale e dal conseguente venir meno dei presupposti per la sospensione disposta per il suo inadempimento) è, pertanto, conforme all'interpretazione sistematica delle disposizioni emergenziali fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, risultando infondate le censure al riguardo mosse dall'appellante. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla decurtazione di quattro giorni di ferie relativi all'anno 2022, in quanto, comportando l'inadempimento dell'obbligo vaccinale la sospensione del rapporto di lavoro (senza maturazione della retribuzione, né di altri compensi o emolumenti), pur con diritto alla conservazione del posto ex art.
4-ter, comma 3, D.L. 44/2021, conv. in legge con modificazioni dalla l. n. 76/2021), le ferie nel relativo periodo non maturano. Confermata la legittimità della sospensione, anche la decurtazione dal monte annuale delle ferie che sarebbero maturate nel corrispondente periodo di sospensione dall'attività lavorativa risulta, pertanto, legittima. Meritano, invece, di essere accolte le censure sollevate nel secondo gruppo di motivi d'appello in relazione alle due sanzioni disciplinari della multa (in misura pari a 4 ore) e del rimprovero scritto irrogate alla con distinti provvedimenti datati 23.9.2022 in relazione a quanto occorso il Parte_1 precedente 8.7.2022. La prima sanzione è conseguita al rifiuto opposto dall'odierna appellante di sottoporsi alla visita medica periodica d'idoneità alle mansioni (vd. contestazione di addebito del 26.7.2022 sub doc. 85 fascicolo primo grado appellante). E', al riguardo, pacifico che, recatasi all'orario indicato presso il di Monza, via Martiri CP_14 della Foibe, 1, la si rifiutò di essere sottoposta a visita da parte del dott. , non Parte_1 Per_4 avendo lo stesso esibito, su sua richiesta, il provvedimento di nomina. Pur sussistendo il fatto materiale del rifiuto, valutate tutte le circostanze del caso, il Collegio non ravvisa nella condotta contestata gli estremi di un illecito disciplinare. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che, provvedendo sul ricorso proposto dalla i Parte_1 sensi dell'art. 41, comma 9, D. lgs. n. 81/2008 avverso il precedente giudizio d'idoneità con limitazioni emesso dal medesimo dott. all'esito della precedente visita del 20.5.2022 (vd. doc. 69 Per_4 fascicolo grado appellante), la ATS di Milano UOS Melegnano Martesana, con provvedimento Prot. n. 0103240/22 del 16.6.2022 a firma della dott.ssa Caterina D'AN -avendo riscontrato la non rispondenza del giudizio ai requisiti richiesti dall'All. 3A del D. lgs. n. 81/2008, l'impropria nomina da parte del di , con provvedimento del 22.2.2021, di due medici competenti in CP_1 CP_1 violazione dell'art. 18 comma 1 lett. a) del D. lgs. 81/2008 (nel quale si prevede la nomina di un solo medico competente per unità produttiva), l'assegnazione da parte del di della CP_1 CP_1
Sorveglianza sanitaria del personale dipendente alla dott. , quale medico competente, la Persona_5 conseguente assenza in capo al dott. di titolo alcuno per lo svolgimento di tale attività- aveva Per_4 disposto la revoca della visita da questi effettuata in data 20.5.2022 e di ogni provvedimento collegato
28 alla stessa (e, quindi, anche del giudizio d'idoneità che ne era seguito), richiedendo il rinnovo della visita periodica della e indicando espressamente quale medico competente titolato ad Parte_1 effettuarla la dott.ssa (vd. doc. 72 fascicolo primo grado appellante: “Si richiede, altresì, Persona_5 la visita periodica della dipendente in oggetto, da effettuarsi, a breve termine, da parte del Medico Competente TT.ssa ”). Persona_5
Alla luce di tale provvedimento, considerato che, nella convocazione del 5.7.2022, il Comune di non aveva indicato il nominativo del medico che avrebbe effettuato la visita, la CP_1 Parte_1 confidava nel fatto che alla visita avrebbe provveduto la dott.ssa , sicché, avendo Persona_5 riscontrato che la presenza, in luogo di questa, del dott. , ossia del medesimo medico indicato Per_4 come non titolato dalla ATS, in difetto di esibizione dell'atto di nomina da parte dello stesso, si rifiutò di sottoporsi all'incombente (l'appellante, nel libero interrogatorio reso in primo grado, a questo proposito, ha, infatti, ribadito: “pensavo che il dott. non fosse competente alla visita, chiesi a Per_4 lui di farmi vedere la nomina, ma non me la esibì. Io sapevo che il medico che mi avrebbe visitato era Per_ la dott.ssa come da verbale dell'ATS.”). Va, al riguardo, osservato che il dott. , in effetti, nel frattempo, con provvedimento del Per_4
28.6.2022 del comunicato all' di Milano e per Controparte_1 Parte_7 Controparte_15 conoscenza anche alla dott.ssa Caterina D'AN, Responsabile UOS era Pt_3 Parte_3 stato nominato dal predetto ente locale quale (unico) medico competente alla sorveglianza sanitaria (vd. doc. 78 fascicolo primo grado appellante). Non risulta, tuttavia, che la vesse preso effettiva contezza di tale nomina (che il Parte_1 CP_1 ha allegato essere stata pubblicata, in data 1.7.2022, nella bacheca On Line accessibile ai dipendenti, come in tesi dimostrato dal doc. 13 allegato al fascicolo di primo grado), sicché, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'astratta idoneità di tale forma di pubblicità a soddisfare gli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro ex art. 36 del D. lgs. 81/2008, essendo allo stesso richiesto di
“provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione” del nominativo del medico competente (ex art. 36, comma 1, lett. d) D. lgs. 81/2008), è, comunque, da escludere che, avuto riguardo alla specificità del caso, la lavoratrice versasse in una condizione d'ignoranza colpevole, dovendo piuttosto stigmatizzarsi il comportamento del che, considerata la CP_1 situazione, in adempimento degli obblighi correttezza e buona fede, avrebbe dovuto informare la del nominativo del medico competente di nuova nomina, in quanto diverso da quello Parte_1 Part indicato dalla nel provvedimento del 16.6.2022 e coincidente con il nominativo del medico il cui precedente giudizio era stato revocato. Dalla corrispondenza di posta elettronica versata in atti risulta che, peraltro, la non era Parte_1 Part stata informata della nomina del dott. neppure dalla (vd. docc. 78, 79 e 80 fascicolo primo Per_4 grado appellante) Ciò si evince, in particolare, dall'e-mail dell'8.7.2022 ore 13:36, con la quale la dott.ssa D'AN, informata dal del rifiuto della di essere visitata dal e della Controparte_1 Parte_1 Per_4 richiesta di quest'ultimo di sottoporre la lavoratrice a procedimento disciplinare, censurava il Comune per aver affidato ancora una volta l'incarico di effettuare la visita al Medico Coordinatore ( ), Per_4 Per_ Part invece che al Medico Competente (dott.ssa ) in violazione delle disposizioni della e lo invitava ad approfondire la situazione prima di procedere disciplinarmente (vd. doc. 78 fascicolo primo grado appellante: “Buongiorno, sembra ci siano state delle incomprensioni in quanto mi risulta che la signora
, recatasi diligentemente all'appuntamento per la visita medica, abbia trovato ancora il Parte_8 Per_ Medico Coordinatore e non il Medico Competente nominato TT.ssa . Questa perseveranza del Part Medico Coordinatore contravviene alla disposizione di Pertanto, prima di emettere qualsiasi provvedimento nei confronti della dipendente vi chiedo di effettuare le opportune verifiche.”); la
29 circostanza trova, inoltre, esplicita conferma nella successiva e-mail trasmessa dalla D'AN alla in data 11.7.2022 alle ore 11:16 (vd. doc. 80 fascicolo primo grado appellante: “Gent.ma Parte_1
TT.ssa in realtà il ci aveva trasmesso la nota del 30 giugno, qui Parte_1 Controparte_1 allegata. Purtroppo la nomina è sfuggita sia a me che alla signora Tutto qui e mi scuso per CP_16
l'acceduto. Ma la "buona fede" è subito dimostrata, tant'è che venerdì eravamo convinte (ed io l'ho anche scritto nella mia mail delle 13.36 di venerdì 8/7) che la visita dovesse essere effettuata dalla Per_ TT.ssa . Dopo la mia mail mi ha risposto e poi contattata la TT.ssa per far presente la Per_7 nuova nomina di e ci ho fatto una pessima figura ... Comunque, più che a noi, era "doveroso" Per_4 comunicare la nuova nomina a lei che era convinta (sulla base del nostro provvedimento da lei citato) Per_ di dover essere visitata dalla TT.ssa . Ho fatto presente che il "dovere" nei suoi confronti diventa un obbligo di legge in tema di informazione ai lavoratori (art 36 comma 1 lettera d del D. Lgs. 81/08). Ho anticipato alla TT.ssa che nulla può esserle imputato, visto che è venuta meno Per_7
l'informativa ai dipendenti circa la nomina del nuovo Medico Competente. A voi spetta "vigilare" sull'effettivo svolgimento di tale ruolo.”). Peraltro, chiarita la questione, la in occasione della successiva convocazione del Parte_1
22.7.2022, venne visitata dal dott. , il cui giudizio d'idoneità con limitazioni, a seguito di ricorso, Per_4 fu parzialmente modificato dalla ATS, che la dichiarò idonea alla mansione specifica di Polizia Locale con adibizione temporanea (per un anno) all'attività d'ufficio contemplanti sollevamenti di carichi inferiori ai 10 kg, ossia, in sostanza, alle medesime attività svolte prima del provvedimento di sospensione (vd. docc. 82, 83 e 84 fascicolo primo grado appellante). Avuto riguardo all'evoluzione complessiva della vicenda, nel comportamento tenuto dalla Parte_1 in occasione della visita del 8.7.2022, non sono, pertanto, ravvisabili gli estremi di un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, là dove il rifiuto dalla stessa opposto alla visita in quel frangente era stato motivato dall'incolpevole convinzione che il non fosse titolato ad eseguirla e può Per_4 considerarsi complessivamente giustificato ex art. 1460 c.c. a fronte dell'inadempimento del
[...]
agli specifici obblighi informativi sullo stesso gravanti ex art. 36, comma 1, lett. d), D. lgs. CP_1
81/2008, tali da imporre un'informativa adeguata rivolta al singolo dipendente secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. In riforma della sentenza appellata, la sanzione della multa applicata con riferimento a tale addebito disciplinare con provvedimento n. 1 del 23.9.2022 Prot. N. 15061/2022 va, pertanto, dichiarata illegittima, con conseguente condanna del appellato a restituire all'appellante quanto CP_1 trattenuto in esecuzione della stessa e alla sua cancellazione dal fascicolo personale della lavoratrice. Parimenti illegittimo è il secondo provvedimento disciplinare (prot. n. 15062/2022 del 23.9.2022), con il quale alla è stata applicata la sanzione del rimprovero verbale in quanto, il giorno Parte_1
8.7.2022, dopo essersi rifiutata di sottoporsi alla visita periodica d'idoneità, la stessa era rientrata in servizio senza comunicare nulla al servizio personale e al proprio responsabile e, dalle 10.00 alle 13.30 dello stesso giorno, non aveva risposto alle telefonate della Responsabile del Settore Economia e Finanze (dott.ssa neppure dopo essere stata avvisata verbalmente da altra collega della Per_7 necessità di richiamarlo e, quindi, parlando con la stessa tramite il telefono cellulare del suo responsabile, dott. , si era rifiutata di fornirgli spiegazioni in relazione a quanto accaduto presso Per_1 il medico competente. Al riguardo va, in primo luogo, osservato che, trattandosi di visita medica periodica d'idoneità alla mansione, la sua mancata effettuazione non precludeva alla ricorrente di continuare a prestare l'attività lavorativa d'ufficio per la quale era già stata valutata idonea nell'ultimo giudizio periodico risalente al 31.1.2019 (recante valutazione d'idoneità alle mansioni di Impiegato Polizia Locale con
30 limitazioni consistenti nel divieto di lavori in esterno, lavori in altezza e sollevamento carichi: vd. doc. 10 fascicolo primo grado Comune di ). CP_1
Dalla stessa contestazione disciplinare emerge che la al rientro in sede, fu impegnata in Parte_1 tale tipologia di attività. Vi si dà, infatti, atto che il dott. , suo responsabile, aveva riferito che tra Per_1 le 10.00 e le 13.30 era stata impegnata in telefonate di lavoro (vd. doc. 87 fascicolo primo grado appellante). Dalla contestazione disciplinare risulta, inoltre, che l'odierna appellante, nella telefonata intercorsa alle 13.30 con la dott.ssa Responsabile del Settore Economia e Finanze, le aveva chiesto di Per_7 veicolare per iscritto le richieste in ordine all'esito della visita, essendosi rifiutata di rispondere verbalmente. In effetti, ritiene la Corte che nel rifiuto opposto dalla a fornire risposte verbali, tra l'altro Parte_1 per telefono e alla presenza di altri colleghi, in ordine alla visita periodica di quella mattinata, non sia riscontrabile alcun profilo d'illiceità disciplinare, non essendo la stessa tenuta a fornire, in quella sede, delucidazione alcuna, tantomeno con le richieste modalità, trattandosi di informazioni (quelle relative alle visite periodiche) che involgono dati sensibili e che seguono precisi canali scritti di comunicazione. Dalla corrispondenza prodotta risulta, peraltro, che il Comune di , al rientro in sede della CP_1
era già stato informato dal Consorzio di medicina del lavoro, con e-mail trasmessa alle Parte_1 ore 10:00:41, che la lavoratrice, quella mattinata, si era rifiutata di essere visitata dal dott. , il Per_4 quale, per tale condotta, aveva chiesto di provvedere disciplinarmente nei confronti della stessa. Proprio la con successiva e-mail trasmessa alle ore 10:24, aveva informato l'ATS della Per_7 circostanza (vd. epistolario sub doc. 78 fascicolo primo grado appellante). Nel descritto contesto risulta ancor più evidente la legittimità del rifiuto opposto dalla lle Parte_1 richieste di chiarimenti:
considerato che
era stato già adombrato a suo carico, da parte del datore di lavoro, un comportamento disciplinarmente rilevante, la lavoratrice non era obbligata a fornire spiegazione alcuna in quella sede, essendo in sua facoltà fornire ogni eventuale giustificazione solo una volta ricevuta la contestazione disciplinare dell'addebito ex art. 7 Stat. Lav. e 55 e ss. D. lgs. n. 165/2001. Anche la sanzione disciplinare del rimprovero scritto va, pertanto, dichiarata illegittima e cancellata dal fascicolo personale dell'appellante. La sentenza di primo grado è, infine, da riformare anche nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi ex art. 112 c.p.c. e, di conseguenza, non ha accolto le domande formulate dalla ricorrente in merito alla sua illegittima collocazione in ferie nella giornata del 20.5.2022, dalla stessa impiegata per recarsi alla visita medica di verifica dell'idoneità alla mansione. La sorveglianza sanitaria sulle condizioni di salute dei lavoratori, attraverso le visite periodiche e di rientro dalla malattia, costituisce, infatti, un obbligo gravante in capo al datore di lavoro ex art. 15, comma 1, lett. l) del D. lgs. n. 81/2008 e, come prescritto dal secondo comma della citata disposizione, tali visite “non devono in nessun modo comportare oneri finanziari per i lavoratori”. Il tempo impiegato dal lavoratore per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria costituisce, pertanto, tempo di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. lgs. 66/2003 (rientrando nella relativa nozione non solo il tempo dedicato allo svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche quello impiegato nelle attività preparatorie, quali, appunto, i controlli sanitari di verifica dell'idoneità al lavoro e alle mansioni di assegnazione) e, come tale, va retribuito, mentre non può pregiudicare il diritto del lavoratore a fruire delle ferie maturate, essendo le stesse destinate al recupero delle energie psicofisiche quale diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ex art. 36 Cost. La collocazione dell'appellante in ferie nella giornata del 20.5.2022, unilateralmente disposta dal di , è, pertanto, illegittima, sicché, in parziale riforma della sentenza di primo grado, CP_1 CP_1
31 il predetto ente locale va condannato, come da domanda, a riconoscere tale giorno di ferie come non ancora goduto o al pagamento del corrispondente indennizzo.
* Tenuto conto del complessivo esito della lite, connotato da soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. (essendo state accolta solo alcune delle domande avanzate dall'appellante) si ritiene giustificata la compensazione per metà delle spese processuali, con conseguente condanna della Parte_1
(comunque prevalente soccombente, atteso l'avvenuta conferma del rigetto della domanda di maggior rilievo, costituita dall'impugnazione del provvedimento di sospensione) a rifondere all'appellato la restante metà, liquidata per tale quota, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi € 3.600,00 per compensi (di cui € 1.850,00 per il primo grado ed
€ 1.750,00 per il secondo grado, partendo da un intero, rispettivamente, di € 3.700,00 e di € 3.500,00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 e agli oneri di legge.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 145/2024 del Tribunale di Lodi, dichiara illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal appellato all'appellante di cui al provvedimento n. 1 CP_1 del 23.9.2022 Prot. N. 15061/2022 (multa pari a 4 ore di retribuzione) e n. 2 del 23.9.2022 Prot. N. 15062 (rimprovero scritto) e, per l'effetto, condanna il appellato alla CP_1 restituzione, in favore dell'appellante, di quanto trattenuto in esecuzione della prima sanzione disciplinare e alla cancellazione di entrambe dal fascicolo personale della lavoratrice;
- accertata l'illegittima collocazione in ferie dell'appellante in occasione della visita medica del 20.5.2022, da considerarsi giorno di lavoro, condanna il Comune appellato al riconoscimento di tale giorno di ferie come non ancora goduto o al pagamento del corrispondente indennizzo;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa per metà le spese del doppio grado e condanna l'appellante a rifondere al CP_1 appellato la restante metà, liquidata in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 e agli oneri di legge. Milano, 27/05/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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