TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 28/04/2025, ore 9:23, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 4728/2021 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Serio Ambra per parte attrice e l'Avv. Gloria Orlando in sostituzione dell'Avv. Immordino per la CP_1
i quali concludono come in citazione e in comparsa di risposta e note conclusive,
[...]
discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa. Nessuno è presente per il
Comune di Palermo.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 16:20, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
1 in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4728/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.G. , nella qualità di Pt_2 C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Persona_1
03.10.2008, C.F. rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente, dall'Avv. Filippo Sabbia e dall'Avv. Ambra Serio ( Email_1 giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
COMUNE DI PALERMO, (C.F. ), in persona del Sindaco pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo,
Piazza Marina n. 39 “Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla
Marsala Fanara ( omune.palermo.it) per procura generale alle liti Email_2
del 04.05.2021 Rep. N. 413
CONVENUTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_2
, con sede in MO VE (TV) nella via Marocchese n° 14, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Immordino ( Email_3
giusta procura generale alle liti in notaio dott. di Treviso Persona_2
rep. n° 186905 racc. n°30367 del 18/12/2014
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
………………
2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria avanzata dai sig.ri e Parte_1 [...]
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Pt_2
, nei confronti del Comune di Palermo;
Persona_1
➢ compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/03/2021, i sig.ri e Parte_1 [...]
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Pt_2 [...]
, hanno chiesto la condanna del Comune di Palermo, ai sensi degli artt. 2051 e Per_1
2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in
€ 11.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in Palermo il giorno 30/09/2020, alle ore 16:30 circa.
Gli attori hanno esposto che quel giorno, mentre il loro figlio transitava sul Per_1 marciapiede di via Autonomia Siciliana, antistante la gelateria “AL GELATONE”, ubicata al numero civico 94, ha perso l'equilibrio a causa di un slivellamento della pavimentazione del marciapiede, sconnessa per la presenza delle radici di un albero, non visibile né segnalato, ed è rovinato al suolo riportando lesioni per le quali è stato trasportato presso il Pronto Soccorso Pediatrico ove gli è stata diagnosticata “una frattura composta metafisi distale radio dx”.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio chiedendo, preliminarmente, di chiamare in causa al fine di essere manlevato e garantito in forza Controparte_2
della polizza assicurativa n°390339402 con cui la Compagnia si è obbligata a tenere indenne il Comune di Palermo dalla responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro per i danni derivanti dalla proprietà di beni demaniali e/o patrimoniali indisponibili inclusi spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, giardini, parchi, alberi di alto fusto e relativi rami e da proprietà e/o conduzione di piante ed alberi;
nel merito, ha rilevato l'infondatezza delle domande attrici e, in subordine, il concorso di colpa del minore nella causazione del sinistro chiedendo la riduzione dell'entità del risarcimento ex artt.1227 e 2056 c.c.
3
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Con provvedimento del 08/06/2021 è stata autorizzata la chiamata in giudizio della la quale, nel costituirsi, preliminarmente, ha eccepito Controparte_2
l'infondatezza della domanda di manleva formulata dal Comune di Palermo atteso che l'art. 11 della polizza esclude dalla garanzia la responsabilità civile “derivante dalla proprietà e dalla gestione della rete stradale” e “non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle e dalle Società per azioni costituite o partecipate CP_3
C dal Comune di Palermo (anche ex e/o )”; Controparte_4 Controparte_6 nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice in quanto infondata sia nell'an che nel quantum debeatur.
Espletata l'istruzione probatoria mediante interrogatorio formale degli attori e la prova per testi, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
28/04/2025.
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c., applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, allorquando viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. 13/01/2015 n. 295 e
Cass. 13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova
4
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n.
12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014, n. 11661; Cass.
13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi
(che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524;
Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 22/12/2017 n. 30775).
In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
5
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Ciò detto, la domanda spiegata dagli attori non può essere accolta né sotto il profilo di cui all'art. 2051 c.c. né di quello ex art. 2043 c.c.
In punto di fatto, è pacifico che il minore il giorno 30/09/2020, alle ore Persona_1
16:30 circa, si trovava sul marciapiede di via Autonomia Siciliana di Palermo nei pressi della gelateria “Al Gelatone”, ed è rovinato a terra riportando lesioni.
La teste escussa in corso di causa, sig.ra che ha assistito all'evento Testimone_1 dannoso, ha riferito che: “…il sinistro si è verificato sul marciapiede all'altezza del
Gelatone credo il civico fosse il n. 69. Ho assistito al sinistro in quanto mi trovavo seduta sulla panchina del Gelatone ed esattamente a circa due metri di distanza.
Aggiungo che l'attore è inciampato su una protuberanza dovuta al rialzamento delle radici di un albero che dal punto ove mi trovavo era ben visibile anche non so precisare se si trattava delle radici dell'albero o del dissesto del marciapiede. Non ricordo se
c'erano altre persone vicino all'attore di sicuro non c'era una folla” (cfr. verbale udienza del 01/06/2023).
Il dissesto presente sul piano di calpestio del marciapiede, per il quale il minore ha perso l'equilibrio ed è rovinato al suolo, consisteva, dunque, nel rialzamento del suolo causato dalle radici di un albero ivi piantato;
dissesto che, come riferito dalla teste, era ben visibile ad occhio nudo dal punto in cui la stessa si trovava ovvero a distanza di circa due metri.
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, segnatamente di un marciapiede, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso che ci occupa, come dichiarato dalla teste e come si evince chiaramente anche dalle foto allegate da parte attrice, lo stato dei luoghi era visibile e percepibile sia dal minore che dai suoi genitori che si trovavano insieme allo stesso e ciò sia per la vasta estensione del rialzamento della zona di calpestio del marciapiede sia per le condizioni di ottima visibilità stante che il sinistro si è verificato (ore 16:30) in una giornata di fine settembre.
6
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Gli stessi attori, infatti, nei propri atti non hanno rappresentato che sul luogo vi fossero condizioni di poca visibilità; pertanto, il ragazzino, procedendo a piedi, peraltro, in compagnia del padre, come hanno dichiarato in sede di interrogatorio formale i suoi genitori, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve, comunque, essere richiesta all'utente della strada di uso pubblico, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto in anticipo della presenza del pericolo e, quindi, attesa la sua giovane età
(12 anni) avrebbe potuto evitarlo o, comunque, il di lui padre avrebbe potuto scegliere, in alternativa, di percorrere il marciapiede nel tratto in cui il piano di calpestio appariva regolare o scendere dal marciapiede.
Non va trascurato poi il fatto che il sinistro si è verificato davanti la portineria dell'appartamento in cui abitava il minore, come hanno affermato in sede di interrogatorio i genitori, dunque, le condizioni di dissesto del marciapiede erano agli stessi ben note.
Orbene, considerata la visibilità e la conoscenza dei luoghi, deve ritenersi che il danno possa ascriversi esclusivamente alla disattenzione ed all'autonoma condotta incauta della vittima dell'infortunio la quale avrebbe potuto senz'altro prevenire il pericolo ed evitare, quindi, il verificarsi dell'occorso che le ha procurato il danno lamentato.
Il concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, ove tale pericolo sia visibile, va richiesta una maggiore attenzione da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa essendo la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno sostenuto che “In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione
7
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass.
02/11/2023 n. 30394; Cass. 07/06/2023 n. 16034; Cass. 09/03/2015 n. 4661; Cass.
22/10/2013 n. 23919; Cass. 16/05/2013 n. 11946).
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”(cfr. Cass. 16/02/2021 n. 4035; Cass. 12/11/2020 n. 25460; Cass. 03/04/2019 n.
9315; Cass. 03/07/2018 n. 17324).
In definitiva, la condotta del danneggiato nell'uso del bene demaniale esclude la responsabilità dell'amministrazione convenuta avendo interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
Relativamente all'invocata responsabilità, invece, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass. civ. 26/04/2013 n. 10096 e
Cass. civ. 5/08/2010 n. 18204).
Pertanto, il cittadino che subisce danni a causa di un dissesto stradale deve provare il fatto storico, che il danno è stato causato dal dissesto e che questo rappresentava
8
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
un'insidia o un trabocchetto ovvero un pericolo occulto non prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nel caso in esame va esclusa la ricorrenza sia del requisito della non visibilità
(che va apprezzato in concreto tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo e delle caratteristiche dell'infortunato) sia di quello dell'imprevedibilità.
Invero, come sopra detto, è emerso che il dissesto del marciapiede era oggettivamente visibile e la pericolosità del luogo era prevedibile con un minimo di accortezza e avvedutezza.
Alla luce delle superiori considerazioni, resta assorbita la domanda di manleva sollevata dal Comune di Palermo nei confronti di ed ogni altra Controparte_2
eccezione e difesa avanzata dalle parti, e la domanda risarcitoria spiegata dagli attori non può che essere rigettata.
Spese processuali
Tenuto conto dell'oggetto della causa, delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto ed attesi i presumibili danni riportati dal minore, si reputano sussistenti i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti processuali.
Così deciso in Palermo, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
9
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile